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  • N.3 - Luglio-Settembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Giustizia Militare

a cura di Renato Maggiore

Abbandono di posto - Relazioni di servizio- Dibattimento - Concordata acquisizione- Atti probatori - Sono tali -Fascicolo - Si può includerle - Relativaquestione - Appello - È preclusa.

(C.p.m.p., art. 120; C.p.p., artt. 431, 432, 491)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 9 gennaio2004: Pres. Gemelli, Rel. Vancheri, P.M.Garino (conf.), in c. G.

La colpevolezza del militare per abbandono diposto, che emerge dalle consensualmenteacquisite relazioni di servizio, può essereregolarmente affermata sulla base delle stesse,senza che sia necessario procedereall’audizione dei redattori delle medesime,poiché virtualmente acquisite al fascicolo peril dibattimento. Le questioni relative al contenutodel fascicolo, come proponibili solo preliminarmente,restano precluse se successivamenteavanzate (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Ricorre per cassazione G.A. avverso la sentenzaemessa il 14 febbraio 2003 dalla Corte Militare diAppello - Sezione Distaccata di Napoli - con la qualeè stata confermata la pronuncia del 18 aprile 2002del Tribunale Militare di Palermo, con cui il predettoG. era stato dichiarato colpevole del reato di abbandonodi posto da parte di militare di guardia, di cuiall’art. 120, commi 1 e 2, c.p.m.p., e condannato,con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due direclusione militare con i benefici di legge.La Corte suddetta ha osservato che la responsabilitàdel prevenuto emergeva chiaramente dalle relazionidi servizio, acquisite al dibattimento su concorderichiesta delle parti, da cui risultava che il G., inservizio come Capo Posto all’aeroporto di Comisodalle ore 8 dell’8 settembre 2000 alla stessa ora delsuccessivo giorno 9, si era arbitrariamente allontanatoalle ore 7,15 del predetto giorno 9, e che nonera condivisibile la tesi dell’imputato, secondo cui lerelazioni di cui sopra non sarebbero state utilizzabili,non essendosi proceduto alla audizione direttadei redattori di esse, stante il preciso disposto di cuiall’art. 431 c.p.p.Lamenta il ricorrente violazione di legge, sul rilevoche, anche se aveva prestato il suo consensoall’acquisizione delle relazioni di servizio, tuttavia,non essendo tali relazioni atti irripetibili, si sarebbedovuto procedere alla audizione come testi deiredattori delle stesse, dal momento che la norma dicui all’art. 431 c.p.p., richiamata dalla Corte di merito,riguarda esclusivamente la formazione del fascicolonella fase delle indagini preliminari e non èapplicabile alla fase dibattimentale.Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, nonpuò che essere dichiarato inammissibile.Ed invero, la norma di cui al secondo comma dell’art.431 c.p.p. riguarda, come si legge chiaramentein essa, la formazione del fascicolo per il dibattimentoe non certo la fase delle indagini preliminari,come inopinatamente sostenuto dal ricorrente.La esplicita dizione della legge (Le possono concordarel’acquisizione al fascicolo per il dibattimento diatti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero)non può lasciare dubbi in proposito.E, una volta che le relazioni di servizio, già contenutenel fascicolo del P.M., sono state acquisite, suconcorde richiesta delle parti, a quello del dibattimento,è evidente che il contenuto delle stesse,passato fra il materiale probatorio, poteva e dovevaessere esaminato e valutato del giudice con legittimafonte di prova, non occorrendo procedere all’audizionedei redattori delle suddette relazioni.Peraltro, le questioni concernenti il contenuto delfascicolo per il dibattimento possono essere sollevatesoltanto subito dopo il compimento dell’accertamentodella costituzione delle parti, e ne è definitivamentepreclusa la proposizione in momenti successivi,come disposto dai primi due commi dell’art.491 c.p.p., per cui nei riguardi dell’eccezione, propostaper la prima volta con l’atto di appello, operavauna precisa preclusone processuale.Alla stregua delle considerazioni che precedono ilricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrenteva condannato al pagamento delle spese processualie al versamento della somma, ritenuta congruain relazione alla manifesta pretestuosità delgravame, di euro 1.000 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro 1.000 in favore della Cassa delleammende»».



Disobbedienza - Ordine ad esecuzionesuccessiva - Rifiuto immediato -Realizza la consumazione dell’ordinead esecuzione differita - Sostituzionedel destinatario del dovere di obbedire- È conseguenza del rifiuto - Non revocala precedente ingiunzione che restadisobbedita.

(C.p.m.p., art 173)

Corte di Cassazione, sez. 1^, 17 febbraio2004. Pres. Fazzioli, Rel. Giordano, P.M.Gentile (conf.), in c. L.

Il reato di disobbedienza si realizza anche colrifiutare ottemperanza ad un ordine che implichiuna condotta non di immediata esecuzionema per momento successivo. La letteradella norma chiaramente per questo configuradelittuoso anche il comportamento consistentenel solo rifiuto di obbedire. L’agire delsuperiore il quale, ricevuto il rifiuto, sostituiscecon altro militare il disobbediente è necessitatodal rifiuto già consumato e non significauna revoca dell’ordine prima indirizzato all’originariodestinatario dell’imposizione (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««L.A., carabiniere ausiliario presso un reparto distanza a Palermo, è stato rinviato a giudizio perrispondere di disobbedienza aggravata (artt. 173 e174 n.4 c.p.m.p.) per avere il 7/3/02 rifiutato di eseguirel’ordine, ricevuto dal superiore S.Ten. P., dipartire poche ore dopo con un contingente destinatoa servizio di ordine pubblico in Roma.In esito al giudizio di primo grado, con sentenza indata 14/11/02 il Tribunale militare di Palermo haassolto l’imputato per insussistenza del fatto.Il Tribunale ha ritenuto che, quando come nel casodi specie si tratti di ordine di esecuzione non immediatama che preveda una condotta differita neltempo, la consumazione del reato di cui all’art. 173c.p.m.p. si verifichi solo quando tale condotta vengaomessa e non nel momento del semplice rifiuto dieseguire l’ordine, manifestazione di volontà chepotrebbe essere posta nel nulla da una successivaimpossibilità di eseguire l’ordine medesimo o dallasua revoca, come implicitamente, secondo il primogiudice, poteva intendersi avesse fatto il S. Ten. P.provvedendo a sostituire il L. con un altro militare.Proposto gravame dal Procuratore militare dellaRepubblica e dal Procuratore generale militare, consentenza in data 30/04/03 la Sezione distaccata diNapoli della Corte militare di appello ha dichiaratol’imputato colpevole del reato ascrittogli e, con leattenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato aun mese di reclusione militare con i doppi benefici dilegge. Ha ritenuto la Corte territoriale che anche ilsemplice rifiuto di tenere una condotta differita neltempo integri gli estremi del reato e che la sostituzionedel L. con altro militare nel servizio che avevadichiarato di non essere disposto ad effettuare nonpotesse in alcun modo ritenersi una revoca dell’ordineche gli era stato in modo inequivocabie impartito.Contro la decisione di secondo grado l’imputato haproposto ricorso per cassazione con il quale deduce:erronea interpretazione dell’art. 173 c.p.m.p.;mancanza comunque di una concreta lesione delbene tutelato non essendosi determinato, stante ilpronto reperimento di altro militare disponibile apartire, alcun apprezzabile rallentamento del servizio;vizio di motivazione in ordine al giudizio di irrilevanzadelle giustificazioni che aveva addotto per ilrifiuto (l’avere da poco cessato altro servizio esternoe l’essere privo di indumenti puliti per affrontareuna nuova missione); e vizio di motivazione ancoraper non avere la Corte militare tenuto conto dellasua successiva dichiarazione di essere disponibilea partire il giorno seguente a proprie spese.Nessuna di queste doglianze può trovare accoglimento,e il ricorso va quindi rigettato con le conseguenzein ordine alle spese processuali previstedall’art. 616 C.P.P.Quanto alla questione di diritto, l’interpretazioneche la Corte militare di appello ha dato all’art. 173c.p.m.p. deve ritenersi corretta.A questa conclusione induce anzitutto la letteradella norma che accanto all’inosservanza di unordine e al ritardo nell’eseguirlo espressamenteconfigura come comportamento punibile anche ilrifiuto di eseguirlo, ipotesi che non può che riguardareproprio gli ordini a esecuzione differita perchéper quelli a esecuzione immediata, traducendosi ilrifiuto nell’inosservanza dell’ordine, non vi sarebbestato bisogno di tale distinta previsione.Allo stesso esito si perviene se si considera la ratiodell’incriminazione della disobbedienza, che è chiaramentediretta, stante le connotazioni proprie dell’istituzionemilitare, ad assicurare non solo il risultatopratico immediato di ciascun ordine ma anchela complessiva efficienza strutturale dell’organizzazionedelle Forze Armate, la quale esige la pienadisponibilità dei subordinati ed è quindi già vulneratada manifestazioni di rifiuto di tenere una condottaattinente al servizio anche se differita nel tempo.Per il resto il ricorso contiene solo critiche di puromerito all’esauriente apparato argomentativo,immune da vizi di logicità e pertanto non sindacabilein questa sede, con cui il giudice di secondogrado ha ritenuto che l’intervenuta sostituzione delL. nel servizio rifiutato, ben lungi dal potersi intenderecome una revoca implicita dell’ordine, nonavesse affatto impedito la ormai verificatasi lesionedel bene tutelato dalla norma incriminatrice ma necostituisse anzi un effetto, ed ha altresì ritenuto legiustificazioni avanzate dall’imputato del tutto inidoneead esonerarlo da responsabilità e non provatain linea di fatto la asserita, comunque tardiva, manifestazionedi resipiscenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali»».



Ritenzione di armamento militare -Oggetti di armamento - Nozione - Sonoi materiali costruiti per prevalente usomilitare - Cartucce a salve - Sono tali -Carenza di potenzialità offensiva - Nonle esclude dalla nozione - Oggetti diequipaggiamento - Non sono tali.

(C.p.m.p., artt. 164, 166)

Corte di Cassazione, sez. 1^ pen., 30 gennaio2004, Pres. Sossi, Rel. Fazzioli, P.M. mil.Rosin (conf), in c. F.

Realizza il reato di ritenzione o distruzione diarmamento militare (art. 164 c.p.m.p.) l’agenteche si impossessa di cartucce a salve cal.5,56, destinate ad essere esplose in esercitazione,perché sono oggetti di armamento, intale nozione includendosi non solo i materialicon potenzialità offensiva ma tutti quelli destinatiall’addestramento bellico, cioè costruitiper prevalente uso militare mentre invececostituiscono, come oggetti di equipaggiamento,elementi del fatto previsto quale reatodi ritenzione di effetti militari dall’art. 166, lecose che, ma solo per esclusione, pur si derivanodal detto concetto di armamento (1).(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Con sentenza del 2 aprile 2003 la corte militared’appello, sezione distaccata di Napoli, in riformadella sentenza in data 24 maggio 2002 con la qualeil tribunale di militare di Bari aveva assolto per nonaver commesso il fatto F.S. dal reato di furto militareaggravato (art. 47, n. 2, 230, comma 2,c.p.m.p.),perché quale aviere scelto si era impossessato alfine di profitto di due cartucce a salve calibro 5.56parabellum per fucile mitragliatore da guerra AR70/90, affermava la responsabilità dell’imputato peril reato di ritenzione di armamento militare (art. 166c.p.m.p. in relazione all’art. 164 stesso codice) e locondannava, con i doppi benefici di legge, alla penaritenuta di giustizia.Ha proposto ricorso per cassazione il F. denunziandola violazione dell’art. 260 c.p.m.p. in relazioneagli artt. 165 e 166 stesso codice.Sostiene il ricorrente che, trattandosi di cartucce asalve, le stesse non possono essere considerate“oggetti di armamento”, ma “oggetti di equipaggiamento”militare con la conseguenza che, essendo ilreato ipotizzabile (art. 166 in relazione all’art. 165c.p.m.p.) punito con la pena della reclusione militarefino al massimo di sei mesi, la corte d’appelloavrebbe dovuto dichiarare di non doversi procedereai sensi dell’art. 260, comma 2, c.p.m.p. per mancanzadella richiesta del comandante del corpo.Con altro motivo il F. sostiene che la corte militare“non ha dato il giusto rilievo alla circostanza, emersadalle risultanze processuali del primo grado digiudizio, che i bossoli ritrovati in possesso dell’imputatoerano già stati esplosi”, con la conseguenzache, trattandosi di materiale inquadrabile nella categoriagiuridica delle res nullius e come tale nonappartenente alla amministrazione militare nonpotrebbe essere ravvisata né la fattispecie del furto,né altre fattispecie criminose.Tale conclusione sarebbe confermata anche dallagiurisprudenza di questa corte (cass. 16 marzo2000, n. 5982, Lupi) che avrebbe ritenuto che,essendo le cartucce a salve destinate ad essereesplose nel corso delle esercitazioni, se il militareavesse obbedito agli ordini le cartucce in questionesarebbero state esplose e, quindi, in ogni caso perduteper l’amministrazione, per cui si tratterebbe dioggetti che hanno cessato di appartenere al serviziomilitare.Osserva la corte che non vi è alcuna prova che lecartucce in sequestro siano cartucce già esplose.Tanto non risulta né dal capo di imputazione, nédalle sentenze di primo e di secondo grado, né ilricorrente ha indicato l’atto processuale da cui sievincerebbe che si tratta di munizioni già esplose.Va in ogni caso rilevato che ai sensi dell’art. 166c.p.m.p. ai fini della esclusione della sussistenzadel reato occorre che la persona in possesso dioggetti facenti parte del vestiario, dell’equipaggiamentoo armamento militare dimostri che “talioggetti abbiano legittimamente cessato di appartenereal servizio militare”, mentre ogni militare ha ildovere di riconsegnare il materiale a lui consegnatodurante il servizio militare e, perfino nel caso diesercitazioni, i bossoli delle munizioni esplose debbonoessere recuperati e ciascun militare devedimostrare che il numero delle munizioni utilizzatecorrisponde a quello a lui consegnato.Con riferimento, poi, alla qualificazione delle munizionia salve, la considerazione che non possonoessere ricomprese nell’armamento militare perchénon dotate di “specifica potenzialità offensiva”(cass. 3 aprile 1995, n. 5208, p.m. contro Tanzi edaltro) non sembra rilevare ai fini in esame.L’art. 166 c.p.m.p. punisce il fatto di avere ritenuto aqualsiasi titolo “oggetti di vestiario, equipaggiamentoo armamento militare o altre cose destinate aduso militare” rinviando ai fini della specificazione inconcreto delle suddette categorie ai rispettivi articoli164 e 165 c.p.m.p.Orbene, va rilevato che con il termine “armamento”nella accezione comune non si intendono i solioggetti dotati di “potenzialità offensiva”, ma tutto ilcomplesso delle armi e dei mezzi destinati alla guerrae, quindi, anche quei materiali ed oggetti destinatidirettamente all’addestramento alla guerra. Peraltro,la definizione dei materiali di armamento, sia pure aisoli fini di detta legge, è fornita dall’art. 2, comma 1,legge 9 luglio 1990, n. 185 secondo la quale sonotali tutti “quei materiali che, per requisiti o caratteristichetecnico-costruttive e di progettazione, sonotali da considerarsi costruiti per un prevalente usomilitare o di corpi armati e di polizia”, legge che, nelsuccessivo comma 2, inserisce espressamente trale classi dei materiali di armamento: “i materiali specificiper addestramento militare”.La circostanza, quindi, che le munizioni in questionenon siano dotate di potenzialità offensiva è estraneaal concetto di “oggetti di armamento”, tanto più chetale espressione va interpretata con riferimento aglioggetti di “equipaggiamento” personale che sonoforniti al militare dall’amministrazione.Oggetti, che possono essere definiti soltanto peresclusione, in quanto altrimenti, data l’ampiezza deltermine “equipaggiamento”, si potrebbero far rientrarein tale categoria sia gli oggetti di armamento chedi vestiario e, perfino, “le altre cose destinate all’usomilitare” (art. 166 c.p.m.p.), trattandosi di materialitutti destinati all’equipaggiamento dei militari.Infine, la espressione contenuta nell’art. 166c.p.m.p. “o altre cose destinate ad uso militare” èuna norma di chiusura diretta ad evitare che qualsiasioggetto appartenente alla amministrazionemilitare, anche se non rientrante tra gli oggetti diarmamento, vestiario o equipaggiamento, non sia,comunque, “ritenuto” a qualsiasi titolo se nondismesso nelle forme di legge dall’amministrazionemilitare, per cui la inclusione delle munizioni inesame tra gli oggetti di armamento esclude la possibilitàdi qualificarle come “altre cose destinateall’uso militare”.Il ricorso deve, dunque, essere rigettato con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali»».a cura di Renato Maggiore