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  • N.3 - Luglio-Settembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione(massime a cura dell’Ufficio Massimario)
Armi - Omessa custodia - Omessaadozione di cautele per impedire che isoggetti minori o incapaci si impossessinodi armi, munizioni, esplosivi -Mancata apprensione - Irrilevanza aifini della configurabilità del reato.
(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 bis)
Sez. 1, sent. 5435 del 11 febbraio 2005(ud.25/01/2005). Pres. Teresi, Rel. Corradini,P.M. (diff.), ric. Quaglierini.

Integra il reato previsto dall’rt. 20 bis, commasecondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110(omessa adozione delle cautele necessarienella custodia di armi, munizioni, esplosivi) laconservazione di alcune armi all’interno di unmobile con le ante di vetro, chiuse con unachiave posta sul mobile stesso, situato in unastanza di soggiorno frequentata da bambini.



Armi - Omessa custodia - Reato diinosservanza del dovere di diligenzanella custodia delle armi - Negligentecustodia di parti di armi - Sussistenzadel reato - Esclusione.
(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 20)
Sez. 1, sent. 4659 dell’8 febbraio 2005(ud.21/12/2004). Pres. Fazzioli, Rel. Siotto,P.M. (conf.), ric. Marsico.

In forza del principio di tassatività, non è configurabileil reato di inosservanza del doveredi diligenza nella custodia di armi ed esplosivi,previsto dall’art. 20 della legge 18 aprile1975, n. 110, nella negligente custodia diparte di un’arma (nella specie, caricatorimuniti di proiettili).



Cosa giudicata (Cod. proc. pen. 1988)- divieto di un secondo giudizio (“nebis in idem”) - Condizioni di applicabilitàdel principio - Diversa valutazionedel medesimo fatto storico - Ammissibilità.
(Nuovo cod.proc.pen., art. 649)Sez. 4, sent. 10180 del 16 marzo 2005(ud.11/11/2004).
Pres. Battisti, Rel. Marini,P.M. (conf.), ric. Antoci ed altro.

Il principio del divieto di un secondo giudizio dicui all’art. 649 del codice di rito impedisce algiudice di procedere contro la stessa personaper il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato,ma non di prendere in esame lo stessofatto storico e di valutarlo in riferimento adiverso reato, dovendo la vicenda criminosaessere valutata alla luce di tutte le sue implicazionipenali, con il possibile riesame in direzionedi ipotesi di delitto rimaste estranee algiudizio precedente.



Indagini preliminari (Cod. proc. pen.1988) - Attività della polizia giudiziaria- Accertamenti urgenti su luoghi, cosee persone - Irripetibilità - Applicabilitànelle indagini relative a reati in materiaambientale - Fattispecie in tema digestione e deposito di rifiuti non pericolosi.
(Nuovo cod.proc.pen., art. 354;d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51)
Sez. 3, sent. 5468 del 14 febbraio 2005(ud.11/01/2005). Pres. Papadia, Rel.Squassoni, P.M. (conf.) ric. Rizzi.

In tema di reati ambientali relativi alla gestioneed allo smaltimento dei rifiuti, costituisceun accertamento urgente su cose o situazionisuscettibili per loro natura di subire modificazioneo di scomparire in tempi brevi, secondoquanto previsto dall’art. 354 cod.proc.pen.,l’osservazione immediata e diretta dello statodei luoghi, effettuata dalla polizia giudiziaria inrelazione allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi(Nel caso di specie, la Suprema Corte haritenuto necessaria ed urgente la verifica dellaconsistenza, stato e modalità di gestione di“alghe e materiale spiaggiato”, in quanto rifiutiin putrefazione che causavano esalazionimaleodoranti, con rischi per la salute e perl’ambiente).



Reati contro il patrimonio - Delitti -Estorsione - Elemento oggettivo(materiale) - Attività di intermediazione- Richiesta di denaro per la restituzionedella cosa sottratta -Sussistenza del delitto - Fondamento.
(Cod.pen artt. 624 e 629)Sez. 2, sent. 4565 dell’8 febbraio 2005(ud.02/12/2004). Pres. Morelli, Rel. Tavassi,P.M. (conf.), ric. Marrandino.

Integra il delitto di estorsione il fatto di coluiche chiede ed ottiene dal derubato il pagamentodi una somma di denaro come corrispettivodell’attività di intermediazione postain essere per la restituzione del bene sottratto,in quanto la vittima subisce gli effetti di unaminaccia implicita, e cioè quella della mancatarestituzione del bene, in mancanza del versamentodella richiesta di denaro a compensodell’attività di intermediazione svolta.



Reati contro il patrimonio - Delitti -Furto - Circostanze aggravanti -Destrezza (borseggio) - Caratteristichedella destrezza - Esclusione -Fattispecie.
(Cod.pen., artt. 624 e 625 comma 1, n. 4)
Sez. 4, sent. 10184 del 16 marzo 2005(ud.10/12/2004). Pres. Battisti, Rel. Bianchi,P.M. (parz. diff.), ric. IIloni.

In tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisaquando la condotta dell’agente sia connotatada particolare agilità e sveltezza, conmosse o manovre particolarmente scaltre, talida eludere la sorveglianza dell’uomo medio,impedendogli di prevenire la sottrazione dellecose in suo possesso.(La Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravantedella destrezza in una fattispecierelativa ad un furto realizzato in un negozio,sfruttando una finestra lasciata aperta).


Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei privati - Millantatocredito - Configurabilità - Iniziativa partitadal soggetto passivo - Irrilevanza.
(Cod.pen., art. 346)
Sez. 6, sent. 11441 del 22 marzo 2005(ud.22/02/2005). Pres. Sansone, Rel.Gramendola, P.M. (conf.), ric. Sammartano.

Il reato di millantato credito è configurabileanche quando l’iniziativa parte dal soggettopassivo, non occorrendo che l’agente vadaalla ricerca della persona alla quale offrire lasua illecita ingerenza, giacché oggetto specificodella tutela penale è il prestigio della P.A.,che è comunque leso per il mercanteggiamentodella pretesa influenza.


Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei pubblici ufficiali -Concussione - In genere - Concorso diun extraneus - Configurabilità - Condizioni.
(Cod.pen., artt. 110 e 317)
Sez. 6, sent. 5447 del 12 febbraio 2005(ud.05/11/2004). Pres. Fulgenzi, Rel. Milo,P.M. (diff.), ric. Carrozza.

Ai fini della configurabilità del concorso nelreato “proprio” di concussione di un extraneus,la prova della collusione tra il pubblico ufficialee il privato non può essere desunta da uncomune interesse insito in vincoli interpersonalio da un ruolo di virtuale adesione al delitto,ma deve provenire da un quid pluris, ricavabiledalle modalità e dalle circostanze del fatto o dairapporti personali intercorsi con le parti, chedimostrino concretamente il raggiungimento diun’intesa con il pubblico ufficiale o, quantomeno, una pressione diretta a sollecitarlo opersuaderlo al compimento dell’atto illecito.


Reati contro l’ordine pubblico -Contravvenzioni - Concernenti l’inosservanzadei provvedimenti di polizia -Rifiuto di indicazioni sulla propriaidentità - Ottemperanza mediante esibizionedi un documento - Necessità -Esclusione.
(Cod.pen., art. 651)
Sez. 1, sent. 10676 del 17 marzo 2005(ud.24/02/2005). Pres. Gemelli, Rel. Pepino,P.M. (diff.), ric. Albanese.

L’elemento materiale del reato previsto dall’art.651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornireindicazioni sulla propria identità e non nellamancata esisbizione di un documento, checostituisce violazione dell’art. 4, commasecondo, TULPS, e pertanto l’indicazioneorale delle proprie generalità è sufficiente adescludere il reato.


Reati militari - In genere - Connessionetra reati militari e reati comuni -Competenza, per tutti, dell’autorità giudiziariaordinaria - Norma che consentela separazione dei procedimenti perragioni di convenienza - Abrogazioneimplicita - Sussistenza.
(Cod.pen.mil. pace, art. 264;nuovo Cod.proc.pen., art. 13;Preleggi art. 15)
Sez. 1, sent. 4527 dell’8 febbraio 2005(cc.20/01/2005). Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri,P.M. Gentile (conf.), ric. P.M. in proc. Cimoli.

L’art. 264 cod. pen. m.p., nella parte in cui stabiliscela possibilità, per la Corte di cassazione,su ricorso del P.M. ovvero in sede di risoluzionedi un conflitto, di ordinare, per ragionidi convenienza, la separazione tra procedimentidi competenza dell’autorità giudiziariamilitare e procedimenti di competenza di quellaordinaria (per tutti i quali, altrimenti, sarebbecompetente quest’ultima), deve ritenersiabrogato, in base al principio di cui all’art. 15delle Preleggi, per incompatibilità con l’art. 13,comma secondo, cod. proc. pen. che, confermandola regola della prevalenza della giurisdizioneordinaria su quella militare nella solaipotesi di maggiore gravità del reato comunerispetto a quello militare e stabilendo, di conseguenza,la possibilità di separazione deiprocedimenti soltanto quando ricorra l’ipotesiinversa, ha per ciò stesso escluso ogni altrapossibile ipotesi di separazione.




Reati militari - In genere -Connessione tra reati militari e reaticomuni - Disciplina dettata dall’art.264 cod.pen.mil. pace - Abrogazioneper effetto dell’art. 13 cod. proc. pen. -Esclusione - Fondamento.

(Cod.pen.mil. pace, art. 264;nuovo Cod.proc.pen., art. 13)
Sez. 1, sent. 4527 dell’8 febbraio 2005(cc.20/01/2005). Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri,P.M Gentile (conf.), ric. P.M. in proc. Cimoli.

L’art. 264 cod.pen.mil. pace, nella parte in cuistabilisce che, in caso di connessione tra procedimentidi competenza dell’autorità giudiziariaordinaria e procedimenti di competenzadell’autorità giudiziaria militare, è competente,per tutti, l’autorità giudiziaria ordinaria, nonpuò ritenersi abrogato per incompatibilità conlo jus superveniens costituito dall’art. 13,comma secondo, cod. proc. pen., essendosiquest’ultimo limitato a stabilire che la visactractiva della giurisdizione ordinaria operisoltanto a condizione che il reato comune siapiù grave di quello militare, per cui, in casocontrario, i procedimenti debbono restareseparati.


Reati militari - In genere - Reato militareattribuito ad appartenente alleForze armate e ad estraneo in concorsotra loro - Competenza del giudiceordinario - Sussistenza - Disciplinadettata per l’ipotesi della connessione- Operatività - Esclusione.
(Nuovo Cod.proc.pen., art. 13;Cod.pen., art. 110;Cod.pen.mil. pace, art. 264)
Sez. 1 sent. 4527 dell’8 febbraio 2005(cc.20/01/2005). Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri,P.M. Gentile (conf.), ric. P.M. in proc. Cimoli.

La competenza a conoscere del reato militaredel quale debbano rispondere, in concorso traloro, un appartenente alle Forze armate ed unestraneo, appartiene al giudice ordinario, nonpotendo, in detta ipotesi, farsi richiamo alcombinato disposto di cui agli artt. 13, commasecondo, cod. proc. pen. e 264 cod.pen.mil.pace, secondo cui, verificandosi connessionetra un reato militare e reato comune, solo incaso di maggiore gravità del secondo rispettoal primo la competenza viene attribuita al giudiceordinario, dovendo altrimenti i relativiprocedimenti restare separati.