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  • N.3 - Luglio-Settembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte dei Conti

(Sentenze tratte dal sito www.cortedeiconti.it)
Giudizio contabile - Responsabilità -Prova - Prove acquisite nel processopenale - Utilizzabilità.Giudizio contabile - Danno erariale -Accertamento - Conclamata non corrispondenzatra quanto pagato e quantoapparentemente fornito -Sussistenza.Responsabilità per danno erariale -Responsabilità dei coautori -Differente elemento soggettivo - Dolo- Responsabilità principale - Colpa -Responsabilità sussidiaria.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale dellaRegione Veneto, Sentenza del 30 maggio2005, (c.c. 23 febbraio 2005), Pres. Zambardi,Rel. Di Leo.

La prova della responsabilità contestata nelgiudizio contabile può essere desunta dalcomplesso delle prove legittimamente acquisiteal processo penale, ivi comprese le relazionidi verifiche ed ispezioni effettuate dall’amministrazione,non rilevando l’eventualeviolazione del principio del contraddittorio nell’ambitodel procedimento ispettivo condottodalla p.a. (vedi al riguardo Corte conti, sez. IIgiur. centr. app., 02/12/2002, n. 351/A).L’affermata reciproca autonomia dei giudizipenale e contabile non comporta, invero, l’inutilizzabilitànel secondo del materiale probatorioformatosi nel primo.In sede di giudizio contabile, riguardante laresponsabilità per danno derivante da fornituradi beni alla pubblica amministrazione, ildanno erariale appare conclamato dallaaccertata non corrispondenza tra quantopagato e quanto apparentemente fornito, oaddirittura non fornito affatto.Risponde a principi di giustizia seguire un criteriodi sussidiarietà nell’affermare la responsabilitàdi tutti i coautori, sia pure a diverso titolo,del comportamento produttivo di danno erarialein violazione di doveri d’ufficio, in modoche la pronuncia di responsabilità segua a titolo«principale» nei confronti di chi ha commessol’illecito ascritto a titolo di dolo e a titolo percosì dire «secondario» nei confronti di coloro acui viene in sostanza contestato solo un comportamentogravemente omissivo (vedi alriguardo Corte conti, sez. II, 14/01/1997, n. 1).Questa Corte dei conti ha infatti precisato altrevolte che “Non è ammissibile la solidarietà nelconcorso di responsabilità tra chi ha agito condolo e chi ha agito soltanto colposamente,atteso il preciso disposto sul punto di cui all’art.1, 1º comma quinques, l. n. 20/94, nel testorisultante dalla l. n. 639/96; in tali casi opera lasussidiarietà dell’obbligazione risarcitoriaascritta ai concorrenti colposi, attuabile per ilcaso di incapienza del diretto responsabile,che costituisce una responsabilità aventenatura eventuale rispetto a quella principaledel responsabile doloso” (1).(1) Si legge quanto appresso in sentenza:“Considerato in dirittoVa preliminarmente rigettata l’eccezione di violazionedel principio della domanda formulata dalla difesadel G.Va osservato infatti che una volta che è stato introdottoil giudizio, anche per la natura indisponibile epubblica dei diritti oggetto di cognizione nel processodi responsabilità contabile, la direzione dellostesso appartiene al giudice, chiamato ad affrontaree risolvere le relative problematiche, quale quelladell’instaurazione del contraddittorio sui diversi profilidi addebito sollevati, problematiche che sono erimangono estranee alla fase dell’invito a dedurre(SS.RR., 7 dicembre 1999, n. 27/99/QM) argomentosu cui la difesa ha fondato almeno in parte la suaeccezione.Una volta, quindi, iniziato il giudizio lo spazio divalutazione ai fini della formulazione della domanda,proprio ed esclusivo del procuratore regionalefino al momento della introduzione del giudizio, siriduce, infatti, in ragione del ritenuto necessarioallargamento del thema decidendum, in ossequioperaltro al principio di economicità dei mezzi processualie di ragionevole durata del processo, alquale non può essere di ostacolo la disciplina, sommariae incompleta, dell’invito a dedurre e che, come già sopra accennato, trova ragione e funzionesolo in vista della formulazione della domandaoriginaria e non dopo. Tanto è vero che lo stessoP.R., dopo avere provveduto all’invito a dedurre perdiverse contestazioni oggetto dell’originaria imputazionein sede penale, ha poi finito per escluderealcune delle fatture indicate nella stessa, dall’addebitomosso ai convenuti. Non vi è quindi assolutacorrelazione tra invito a dedurre e definitiva citazionein giudizio se non nel senso della necessariacomprensione dei fatti oggetto della seconda nelprimo atto. La lettera della norma non consenteinfatti una diversa conclusione.Ritiene il Collegio che, superata tale fase, permanein capo a sé il potere di integrare il contraddittoriocon la chiamata in giudizio di terzi, ma che tale potereva a sua volta coordinato e limitato ex art. 112cod. proc. Civ., con il principio dell’immutabilità delladomanda e della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, nella specie anche nei confronti delconvenuto già presente in giudizio per addebitidiversi da quelli derivanti dall’allargamento delthema decidendum ritenuto necessario dal collegio,non potendo all’evidenza colui che è stato già convenutoin giudizio essere chiamato a rispondere, insentenza, di addebiti che non gli erano stati mossi inbase all’atto di citazione originario e sui quali non èstato in precedenza posto in condizioni di difendersi.Per tale ragione è stata, con l’ordinanza contestatadalla difesa, sottoposta al P.R. la necessità di estendereil contraddittorio nei confronti del G. anchesulle voci di danno originariamente ascritte al soloconvenuto P., estensione materialmente avvenutaessendosi il P.R. adeguato all’ordinanza, ed essendosicosì posto il G. nella condizione di potersi adeguatamentedifendere anche in relazione alle nuovevoci di addebito.In conclusione, con riferimento al presente giudizio,ha ritenuto il Collegio che una integrale valutazionedella responsabilità dei convenuti sulle domandeoriginariamente formulate nei confronti dei convenutinon potesse avvenire in base al riparto diresponsabilità effettuato in origine dal P.R. in modoeccessivamente specifico e sulla base di una valutazioneformale non del tutto condivisa dal Collegio.Ciò premesso in ordine alla regolarità del contraddittorioed alla infondatezza della prima eccezionedella difesa il Collegio osserva, contrariamente aquanto ritenuto dalla difesa del G., come nessuneffetto preclusivo, anche in punto di mero fatto,sulla cognizione dei fatti portati alla sua cognizionepossa spiegare nel presente giudizio l’avvenutoannullamento della sentenza del Tribunale Militaredi Padova da parte della Corte Militare d’Appello diVerona.Tale pronunciamento, infatti, attiene essenzialmentead un vizio procedurale del dibattimento di primogrado che ha provocato l’annullamento della sentenzacon rinvio allo stesso Tribunale Militare per unnuovo giudizio. Il vizio è consistito nell’allontanamentodall’aula del C.T. di parte dell’imputato che,essendo stato assunto quale persona informata suifatti dal P.M. in fase istruttoria, è stato trattato dalTribunale come possibile testimone ai sensi dell’art.149 disp. Att. c.p.p. Tale allontanamento avrebbesecondo la Corte Militare di appello concretizzatouna nullità a regime intermedio per violazione deldiritto di difesa con conseguente nullità della sentenzae la necessità di un nuovo giudizio.Senza volere o dovere entrare nell’esame dell’eccezionedi nullità in questione - valutazione che nonè evidentemente compito di questa Corte - è paleseche da tale pronunciamento non discende alcunaillegittimità o inutilizzabilità del materiale probatorioacquisito nella fase dell’indagine preliminare penalenel giudizio contabile, né preclude alla Cortel’esame anche delle dichiarazioni dei testimoni indibattimento o delle stesse ricostruzioni fatte dalGiudice Penale nella sentenza appellata in sedepenale e dichiarata nulla, avendo la Corte a suadisposizione gli stessi atti oggetto del procedimentopenale.L’abrogazione della pregiudizialità penale consenteinfatti al giudice della responsabilità amministrativala valutazione autonoma dei fatti e l’utilizzazionedegli elementi probatori formati nella diversa sedeprocessuale, prescindendo dall’esito dell’accertamentopenale (cfr. C. Conti, sez. giur. reg. Calabria,22/10/2002, n. 883).È infatti affermazione ricorrente della giurisprudenzadi questa Corte, che il Collegio condivide e fapropria, che “La prova della responsabilità contestatanel giudizio contabile può essere desunta dalcomplesso delle prove legittimamente acquisite alprocesso, ivi comprese le relazioni di verifiche edispezioni effettuate dall’amministrazione, non rilevandol’eventuale violazione del principio del contraddittorionell’ambito del procedimento ispettivocondotto dalla p.a.” (vedi al riguardo C. conti, sez. IIgiur. centr. app., 02/12/2002, n. 351/A). L’affermatareciproca autonomia dei giudizi penale e contabilenon comporta, invero, l’inutilizzabilità nel secondodel materiale probatorio formatosi nel primo, comesostenuto dalla difesa, materiale a cui questoCollegio può dunque liberamente attingere al fine dipervenire al proprio convincimento (cfr. C. conti,sez. giur. reg. Sardegna, 13/11/2002, n. 1070).E se al riguardo è stato già ritenuto che “Il processoverbale redatto da militari della guardia di finanza,rientrando nella categoria delle verbalizzazioni, è atto costitutivo di certezza legale di eventi attraversola formazione di un documento rappresentativo conriguardo ad atti di ispezione, acquisizione di documentie sequestri (vedi C. conti, sez. giur. reg. Sicilia,27/09/2000, n. 104.)” a maggior ragione devono ritenersiintegralmente e liberamente valutabili dal collegiole dichiarazioni rese da estranei al presente giudiziosia in fase istruttoria che nel dibattimento penale,atteso che il presente giudizio non conosce le limitazionidi utilizzabilità di tali atti proprie ed esclusivedel diverso ordinamento processuale penale.In forza di tale principio ed al fine dell’accertamentodei fatti dinanzi al giudice della responsabilità amministrativaè quindi utilizzabile, ad esempio, la provapenale sulla tenuta della contabilità parallela daparte della ditta emittente false fatture per agevolarel’indebito rimborso di spesa in favore del personaleappartenente alle forze dell’ordine, acquisita in sededi ispezione da parte della Polizia giudiziaria delegataall’indagine (cfr. per un caso analogo C. conti,sez. giur. reg. Calabria, 22/10/2002, n. 883).Venendo al merito della vicenda oggetto di contestazioneed esaminando in primo luogo il principiodi diritto cui si è attenuto il P.R. nell’attribuzionedella responsabilità per la causazione del danno,principio non condiviso nel merito dal Collegio, deverilevarsi che considerare come atto determinativodel danno da risarcire la sottoscrizione dell’attestazionedi acquisto ed uso, solitamente apposta sullafattura passiva, appare certamente criterio in astrattoidoneo a fondare la relativa responsabilità.Tali attestazioni, come ribadito dal P.R., si pongonocome momenti essenziali nella procedura di spesa,da un lato attestando la regolarità ed il buon esitodella fornitura e dall’altro autorizzando in sostanzal’emissione del mandato di pagamento in favore delfornitore.È del tutto evidente, però, che tale ragionamentospiega debitamente l’effetto attributivo della responsabilitàerariale ogni qualvolta la fattispecie inesame sia posta sotto il profilo della colpa gravequale elemento soggettivo del soggetto chiamato arispondere del danno.Nel caso di specie, invece, occorre valutare benaltra situazione di fatto, partendo dall’assunto da cuiha mosso la sua indagine lo stesso P.R. (pag. 7 dell’attodi citazione) che ha individuato una fattispeciedi danno erariale in una serie di fatti qualificati già inorigine dalla giurisdizione penale militare come fattistrutturalmente dolosi (le imputazioni dinanzi alTribunale Militare erano di diversi fatti di peculatomilitare e truffa militare).Se così è, ed il Collegio ritiene sostanzialmente correttal’impostazione del P.R., deve altresì valutarsicompiutamente il materiale probatorio acquisitosotto il profilo di una fattispecie di danno erarialedolosamente causato da comportamenti il cui autoreera pienamente in grado di volere, rappresentarsie controllare.E questo è l’atteggiamento psicologico, che ilCollegio ritiene di ravvisare nel comportamentocomplessivamente addebitato al G.Occorre quindi passare, per la verifica di quantosopra all’esame delle singole voci di danno ed aicomportamenti al riguardo tenuti dal convenuto.Il P.R. ha ritenuto, all’esito della sua istruzione diconsiderare come atti produttivi di danno quelli dicui alle lett. a), b), c), d), ed f) nonché quelle di cuialla lettera g) n. 3, 5 e 6 del capo di imputazione perpeculato militare ascritto al G. con il decreto chedisponeva il giudizio dinanzi al Tribunale Militare. Ditali atti soltanto la lettera a) e l’episodio n. 3 dellalettera g) erano stati ascritti originariamente al G.,mentre tutti gli altri erano stati ascritti al solo P. inforza del cennato criterio discretivo della sottoscrizionedell’attestazione di conformità della fornitura.A seguito dell’avvenuto atto di citazione integrativoil G. risponde oggi di tutte le voci di danno individuatedal Procuratore Regionale.In punto di fatto i singoli episodi riguardano leseguenti forniture che è dimostrato non essere maiavvenute:a) n. 20 piatti ricordo su un complessivo ordine di n.70 piatti. Al riguardo dalla documentazione acquisitarisultano agli atti dell’Amministrazione Militare unatto dispositivo n. 2290 del 30/12/1993 a valere sulcap. 1087, a firma del Cap. G. nella veste di CapoServizio Amministrativo ff. che autorizzava l’acquistodi n. 70 piatti. Sono state acquisite altresì n. 2fatture della ditta omissis s.r.l., riconducibile ai fratelliomissis, e precisamente la n. 161/93 e la n.162/93 in pari data, la prima per n. 50 piatti, e laseconda per n. 20 piatti, entrambe con regolareattestazione di conformità della fornitura a firma delcap. G. nella veste di Capo Servizio Amministrativo.Agli atti contabili della ditta omissis s.r.l. però la fatturan. 162 del 1993 sempre emessa nei confrontidel Comando Artiglieria Contraerea di Padova -Servizio Amministrativo - risulta avere ad oggettonon 20 piatti, bensì 19 orologi. La fattura ha tuttavialo stesso identico importo di quella rinvenuta pressol’Amministrazione militare. Sul registro di carico esistentepresso l’Ente Militare risultano caricati soltantocinquanta piatti ricordo e non settanta comeda atto dispositivo. Appare dunque del tutto evidentecome la seconda attestazione di conformitàapposta dal G. sia falsa e costituisca elemento piùche sufficiente alla elevazione dell’addebito. A nullarileva, passando alle eccezioni della difesa sulpunto, che altri ufficiali abbiano dato originario impulso alla decisione di acquisto dei piatti ricordo,peraltro senza indicarne il numero, né che a distanzadi tre mesi un sottufficiale abbia attestato lapresa in carico della fornitura sulla fattura. Non ècontestato infatti che sul registro risultano presi incarico soltanto n. 50 piatti, ben potendo, infatti, laseconda attestazione sulla fattura essere frutto diun errore del sottufficiale che vi annota lo stesso n.62 di scheda di carico. Ciò che conta è che anchetale seconda annotazione è preceduta dalla attestazionedi conformità della fornitura del capo servizioamministrativo ff. Cap. G., come si vedrà unicoeffettivo gestore dei rapporti tra l’Amministrazionemilitare e i fratelli omissis, titolari delle varie ditte fornitrici.Nessun ruolo ha svolto invece il P. in tale forniturache non può quindi essere a lui addebitata.b) La seconda voce di addebito al G. attiene alla fatturan. 50/94 del 10 maggio 1994 relativa alla fornituradi n. 40 crest personalizzati da distribuire a militarimeritevoli come da atto dispositivo a firma del P.e vistato dal G. come Capo Gestione Denaro.La fornitura nasce da un atto dispositivo del mese digennaio 1994 e risulta materialmente pagata conordine di pagamento del 27 maggio 1994. Sulla fatturarisulta apposto un timbro “visto e riconosciuto esatto”con firma del Cap. G., seguito dall’attestazione dirito a firma del Capo di Stato Maggiore Col. G. e delcapo servizio amministrativo T.Col. P. I crest tuttavianon risultano essere mai stati presi in carico.Agli atti della contabilità della ditta omissis s.r.l. èstata rinvenuta la fattura in copia con allegato un postitcon il n,. 175/94. Tra le fatture passive della dittaomissis s.r.l. è stata rinvenuta la fattura n. 175/94emessa dalla ditta G.e G. del 29 settembre 1994 relativaa forniture di oggetti in argento - portachiavi emedaglioni con la scritta “artiglieria” - che non risultanooggetto di forniture ufficiali al Reparto suddetto.La circostanza che la fattura n. 50 del 1994 sia stataspesata dopo l’apposizione di un visto da parte delG. e la mancata presa in carico dei crest, malgradol’espressa disposizione contenuta nell’attestazionea firma del P. induce a ritenere che anche tale forniturasia del tutto fittizia, o abbia quantomeno avutoaltro oggetto. Lo stesso P., infatti, nelle sue dichiarazionirese al P.M. pur riconoscendo la sua firma incalce all’attestazione ed all’atto dispositivo ha rilevatola stranezza di una fornitura avviata ad oltre 4mesi dall’atto dispositivo.c) identica la situazione relativa alla lettera C) dell’imputazionedi peculato. Anche in tale caso a frontedella fattura n. 55/94 regolarmente spesata dopol’apposizione del timbro “visto e riconosciuto esatto”da parte del G. e dell’attestazione del P., stannobeni che non risultano assunti in carico, quali medagliee trofei da distribuire in occasione di attivitàsportive. Peraltro il T.Col. P. sentito dal P.M. militareil 29 marzo 2001, prima di essere anch’egli indagato,aveva espresso dubbi circa l’autenticità dellapropria firma apposta sull’atto dispositivo n. 35 del17 gennaio 1994, rilevando anche in tal caso l’anomaliadel lasso temporale tra atto e fornitura. Anchein tale caso peraltro, nella contabilità della dittaomissis sono state rinvenute annotazioni sulla fatturarelativa a numeri di fatture passive per la dittache sembrano riportare a precedenti forniture dialtra oggettistica diversa da quella fatturata, edanch’essa mai formalmente presa in carico. Nederiva che la spesa non risulta in ogni caso giustificatae fondato ne risulta l’addebito ai due convenuti.d) altro acquisto di medaglie e trofei di cui alla fatturan. 68/94 del 9 giugno 1994. Anche in questo casol’attestazione di conformità risulta a firma del P. masulla fattura è apposto il solito timbro a firma del G.“Visto e riconosciuto esatto”. Entrambe le attestazioniperaltro sono prive di data e nessun benemateriale risulta preso in carico nei registri delreparto, né a dire del colonnello Z., appositamenteinterpellato in fase istruttoria, è stata rinvenuta tracciadi detto materiale, mentre, come correttamenteosservato dal P.R., essendo destinato a manifestazionisportive organizzate dal reparto almeno qualchenotizia di tale materiale o delle manifestazioniavrebbe dovuto restare agli atti. Peraltro anche intal caso sono stati rinvenuti agli atti della contabilitàdella ditta omissis annotazioni su post-it che facevanorinvio a diverse fatture passive della dittaaventi ad oggetto la fornitura di generi di oreficeria.f) in relazione alla fattura n. 98/94 del 30 agosto1994 la situazione è del tutto identica, financhenella attestazione del Colonnello Z. che anche intale caso non ha rinvenuto traccia della fornitura ditarghe ricordo per manifestazione sportive.Non può dunque che condividersi l’assunto delProcuratore secondo cui a fronte degli elementi inquestione può escludersi che a fronte delle sommeerogate vi sia stata una qualche fornitura di beni utiliper l’amministrazione. Il danno erariale appare cosìconclamato dalla accertata non corrispondenza traquanto pagato e quanto apparentemente fornito, oaddirittura non fornito affatto.Venendo alla lettera G) del capo di imputazione lostesso ha ad oggetto distinti episodi relativi adopere di manutenzione di banconi frigo e locali convegno.Il P.R. ha individuato su sei episodi complessiviquelli oggetto delle fatture n. 304/93 della dittaarredamenti omissis, 9 e 11/94 della ditta omissiscome sostanzialmente inesistenti e quindi produttividi danno erariale.Di essi il primo episodio relativo alla asserita riparazionedel banco frigo della sala convegno Ufficiali della caserma Romagnoli è stato disposto materialmentedal G. con atto dispositivo emesso lo stessogiorno in cui risulta emessa la fattura con diretta individuazionedella ditta omissis, ditta di vendita diarredamenti e non di manutenzione di impianti frigo,quale destinataria dell’incarico. Ha osservato il P.R.come al di là dell’anomalia esistente nella documentazionein cui è presente un ordinativo di interventodel 20 settembre 1993 con firma illeggibile del caposervizio amministrativo vistata dal G. come CapoGestione Denaro, i due gestori della sala convegnoM.llo Antonio N. e M.llo Luciano D. hanno entrambiescluso di avere mai richiesto i detti lavori di manutenzionee di aver memoria di tali lavori. Soltanto perscrupolo va detto che la lettura delle dichiarazionirese dai due sottufficiali in dibattimento, e riportatasoltanto in parte dalla difesa nella sua memoria dicostituzione, conferma l’assunto accusatorio e nullaaggiungono o tolgono nella sostanza a quanto dettodurante l’indagine del Procuratore Militare.L’estrapolazione di parti di frasi operata dalla difesaappare suggestiva ma non aderente alla reale portatarappresentativa delle loro dichiarazioni. Devequindi concludersi che fronte delle somme debitamentepagate alla ditta omissis non emerge alcunacontroprestazione utile per l’Amministrazione militarecon evidente danno erariale.I lavori oggetto delle fatture n. 9 e 11 del 1994,emesse dalla ditta omissis s.r.l. anch’essa riferibileai fratelli omissis riguardano lavori di manutenzioneeseguiti presso la Sala Convegno unificata dellaCaserma Romagnoli.Al riguardo deve premettersi che tutti i lavoridescritti nelle due fatture e nei relativi atti dispositivirisultano sostanzialmente oggetto di altra fatturaemessa dalla ditta omissis di Padova per l’ammontaredi £. 3.456.000 oltre IVA con ordinativo dispesa del 24 giugno 1994 e con atto dispositivo inpari data n. 353, e che sia stata tale ditta ad eseguirei lavori è confermato dalla deposizione delm.llo C., che ne conosceva gli operai e dal m.llo D.Entrambi hanno dichiarato di non aver mai conosciutola ditta omissis.Il P.R. ha ipotizzato che i lavori siano stati eseguitidalla ditta omissis su incarico della omissis e chepertanto il lavoro eseguito in subappalto abbiacomunque comportato un aggravio di spesa conconseguente danno erariale per l’amministrazione,procedendo così ad una quantificazione del dannoche pur apparendo riduttivo rispetto agli oltre 14milioni di lire complessivamente pagati alla omissiscon le due fatture, non può non essere inteso comelimitazione della domanda da parte del Collegio. Vadetto infine che su entrambe le fatture emesse datale ditta appare la firma del G.Nella fattura n. 9 del 21 luglio 1994 in calce alladichiarazione di conformità dei lavori che porta lafirma del Comandante della sede, che solitamentenon firma tali attestazioni, e soltanto il timbro p.c.c.con firma del Capo servizio Amministrativo G., nelfrattempo promosso Maggiore.Sulla fattura n. 11 del 22 agosto 1994 compare ilsolito timbro “Visto e riconosciuto esatto” a firma delG. mentre l’attestazione di conformità è sottoscrittadal Capo Servizio Amministrativo P. e dalColonnello P. quale comandante della sede.Il Collegio rileva che appare già del tutto inverosimileche a distanza di un mese dall’effettuazione deiprecedenti siano stati disposti nuovi lavori di manutenzionepresso la Sala convegni unificata dellaCaserma Romagnoli. Peraltro il teste V., AiutanteMaggiore presso il Reparto comando Artiglieria contraereaall’epoca dei fatti, sentito dal P.M. militare il18 maggio 2000 ha escluso che tali lavori siano maistati effettuati dalla ditta omissis mentre ha precisoricordo che furono effettuati da due operai quellidescritti nella fattura della ditta omissis. Apparedunque evidente che gli atti dispositivi in favoredella omissis e le relative fatture comportano unamera duplicazione di pagamenti ed hanno causatoun esborso del tutto privo di causale lecita ed unconseguente complessivo danno erariale.Passando dunque all’esame dell’elemento psicologicosotteso ai comportamenti causativi dei dannicontestati osserva il Collegio:che non vi è dubbio, in base alle deposizioni in atti,che autore materiale dell’attivazione delle procedureamministrative dei pagamenti oggetto di addebitosia sempre stato il G. o come Capo GestioneDenaro o come Capo Servizio Amministrativo ff.(cfr. dichiarazioni del P., del m.llo Aiutante F., delcol. G., del col. P.)che lo stesso col. P. ha in corso di esame da partedel P.M. disconosciuto alcune delle firme appostesu altri atti dispositivi e attestazione di regolaritàdelle fatture non oggetto di contestazione;che è incontestabile che il G. fosse l’unico Ufficialedi Amministrazione presente presso il comandomentre è pacifico che il P. è ufficiale appartenenteall’Arma di Artiglieria e che aveva all’epoca assuntole funzioni di Capo Servizio Amministrativo soltantoin quanto comandante del reparto.Ritiene il Collegio che in tali circostanze ed a frontedella competenza specifica del G. i comportamenticausativi di danno erariale, già oggetto di contestazionein sede penale come peculato militare, debbanoessere a lui ascritti a titolo di dolo.Giova al riguardo ricordare, come osservato anchedal Tribunale Militare di Padova nella sentenza inatti, senza con questo volere attribuire alcuna valenza probatoria al documento, che i fratelli omissis,titolari delle ditte coinvolte nelle illecite forniture,sono stati da lui presentati al P. e che iniziarono leforniture al reparto quando al Comando Artiglieriacontraerea arrivò il G. (vedi dichiarazioni del testeF. del 3 febbraio 2000 al Procuratore Militare).Rilevante appare altresì la deposizione del teste L.,M.llo della G. di Finanza in servizio presso laSezione di P.G. presso la Procura Militare diPadova, resa il 10 ottobre 2002 nel dibattimentopenale in particolare in ordine alla fornitura di unacucina componibile in muratura ed altro al cap. G. daparte dei fratelli omissis, il quale riassumendo l’esitodelle indagini svolte e degli accertamenti effettuatiha fornito un quadro assai esaustivo del sistema diilleciti favoritismi e di corruttele in cui si sono svoltele false forniture di beni e servizi costituenti, proprioper la loro non veridicità, danno erariale.Tale assunto che, in base alle risultanze della deposizione,liberamente apprezzate da questo Collegio,e dei documenti in atti appare fondato comprova unquadro indiziario univoco, ricavabile dalle cennateanomalie documentali e dall’assenza di registrazionedei beni forniti con le varie fatture oggetto di addebitoai convenuti da parte della Procura Regionale,secondo cui all’interno del Comando Artiglieria contraereadi Padova il Maggiore G. in realtà è stato l’arteficevolontario ed esclusivo di varie, piccole, medieed importanti truffe all’amministrazione militare da cuiha tratto vantaggio personale.In tale sua attività egli ha di volta in volta carpito labuona fede dei superiori o approfittato della gravementecolpevole disattenzione di coloro che avevano,come il P., il dovere specifico di vigilare sull’osservanzadelle norme di regolamento e sulla regolaritàdelle forniture e dei pagamenti che autorizzavanoed eseguivano, dovere per sottrarsi al qualenon è sufficiente lamentare la propria impreparazione,che semmai avrebbe dovuto elevare la soglia diattenzione, o il contemporaneo espletamento di altricompiti d’istituto, di cui peraltro, anche ammettendonela verosimiglianza, non vi è adeguata dimostrazione.In ogni caso, se tale vigilanza non è stata sempreadeguata ciò è stato causato indubitabilmente anchedal comportamento dolosamente fraudolento del G.Quanto a quest’ultimo il Collegio deve rilevarecome anche nel presente giudizio le difese del convenutoanziché attestarsi nel contrasto al meritodelle contestazioni hanno finito con l’evidenziareuna serie di presunte responsabilità altrui, cercandodi creare confusione con altri episodi non oggetto diaddebito contabile e finendo con il conferire contraddittoriamentemaggiore credibilità ai rilievi mossiglidalla Procura Regionale.Anche in sede penale il convenuto G. si è ben guardatodal prendere posizione aperta sulle imputazionimossegli avvalendosi della facoltà di non risponderein fase di indagine e restando contumace nellafase preliminare, mentre in dibattimento ha rifiutatodi sottoporsi all’esame richiesto dal PubblicoMinistero.Nel ritenere quindi comprovato il danno nei limiticomplessivamente indicati dal ProcuratoreRegionale il Collegio ritiene che lo stesso vadaposto interamente a carico del convenuto P.G. perl’ammontare di 4862,64 derivante dalla sommadell’ammontare delle fatture oggetto di addebito,esclusa l’I.V.A. sulle stesse applicata, e considerandol’ammontare delle fatture n. 9/94 e 11/94 emessedalla ditta omissis come produttive di danno erarialenella misura del 15% del loro ammontaresecondo il criterio, non condiviso dal collegio macostituente limite del petitum, esposto dal P.R. cheha considerato la sussistenza di un sub-appalto trala omissis e la ditta omissis ed un aggravio di spesada ciò determinato e valutato presuntivamente in un15% di ricarico.L’addebito di responsabilità al P. in relazione allevoci di danno al medesimo contestate deve avvenireinvece, in misura ridotta rispetto a quanto oggettodella domanda del P.R., con esclusione cioè dialcune delle fatture contestate come precisato inprecedenza e, inoltre, in relazione all’apporto causaleriferibile alla sua condotta omissiva, che ilCollegio valuta in ragione del 33%. Ne deriva chel’addebito da porre a carico del P. in via sussidiariaed a titolo di colpa grave, ammonta complessivamentealla somma di 1153,30 pari al 33% deldanno erariale complessivo allo stesso addebitabilein base alla somma delle voci di addebito senzaIVA.Ciò comporta che egli risponderà del danno erarialeaddebitatogli con la presente sentenza soltantoin via sussidiaria rispetto al G.Risponde infatti a principi di giustizia seguire un criteriodi sussidiarietà nell’affermare la responsabilitàdi tutti i coautori, sia pure a diverso titolo, del comportamentoproduttivo di danno erariale in violazionedi doveri d’ufficio, in modo che la pronuncia diresponsabilità segua a titolo «principale» nei confrontidi chi ha commesso l’illecito ascritto a titolo didolo e a titolo per così dire «secondario» nei confrontidi coloro a cui viene in sostanza contestatosolo un comportamento gravemente omissivo (vedial riguardo C. conti, sez. II, 14/01/1997, n. 1).Questa Corte dei conti ha infatti precisato altre volteche “Non è ammissibile la solidarietà nel concorsodi responsabilità tra chi ha agito con dolo e chi haagito soltanto colposamente, atteso il preciso disposto sul punto di cui all’art. 1, 1º comma quinques,l. n. 20/94, nel testo risultante dalla l. n.639/96; in tali casi opera la sussidiarietà dell’obbligazionerisarcitoria ascritta ai concorrenti colposi,attuabile per il caso di incapienza del diretto responsabile,che costituisce una responsabilità aventenatura eventuale rispetto a quella principale delresponsabile doloso ( vedi C. conti, sez. giur. Reg.Lazio, 17/12/1997, n. 222.)Alla condanna dei convenuti consegue l’obbligazioneaccessoria del pagamento della rivalutazionemonetaria dal momento del verificarsi del dannofino al deposito della presente sentenza e successivamentedegli interessi legali dal deposito della presentesentenza fino al soddisfacimento, oltre ilpagamento delle spese processuali per le quali vigelo stesso principio della condanna in via principaledel convenuto G. ed in via sussidiaria del P.Per questi motiviLa Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionaleper il Veneto, definitivamente pronunciando, respintaogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:condanna G. P. al pagamento in favore delMinistero della Difesa della somma di 4862,64oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istatdi svalutazione monetaria a decorrere dalla data dipagamento dell’ultimo mandato al deposito dellapresente sentenza, ed oltre gli interessi legali dalladata di deposito della sentenza al soddisfacimento.Condanna in via sussidiaria P. N. a titolo di colpagrave al pagamento di 1153,30 oltre accessoricome sopra indicati. Pone in via principale a caricodel G. le spese del presente procedimento, che siliquidano in 952,27 (euro novecentocinquantadue/27 centesimi), con obbligazione in via sussidiariadel P. per le medesime”.