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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 GENNAIO 2005 N. 93 - NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 9 LUGLIO 1990, N. 185, RECANTE NUOVE NORME PER IL CONTROLLO DELL’ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 127 del 3 giugno 2005)


TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1. Abbreviazioni

1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:a) legge: alla legge 9 luglio 1990, n. 185, così come modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148;b) materiali: ai materiali di armamento di cui all’articolo 2 della legge;c) elenco: all’elenco dei materiali di armamento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge;d) registro: al registro nazionale delle imprese di cui all’articolo 3 della legge;e) operatore ed operatori: ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delleautorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonché ai richiedenti le transazioni bancarie di cuiall’articolo 12, comma 1, del presente regolamento;f) operazione ed operazioni: a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito;cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione oadattamento di materiali e mezzi di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, commi 5 e 7, della legge;prestazione di servizi di cui all’articolo 2, comma 6, all’articolo 9, comma 5, lettera a), eall’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;g) comitato: al comitato consultivo di cui all’articolo 7 della legge.

Capo I - Norme generali sui procedimenti

Art. 2. Comunicazioni, domande e documentazioni

1. Le comunicazioni e domande di cui all’articolo 6, commi 1, 4 e 6, all’articolo 7, commi 1, 4 e 5,all’articolo 9, comma 1, all’articolo 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all’articolo 12, comma 1,del presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore o da un suodelegato, la firma dei quali è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l’ufficiocompetente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tremesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata divalidità, non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domandesottoscritte dal delegato è allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non siadepositata presso il predetto ufficio.2. Le certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese destinatario di operazioni diesportazione e di transito, dalle quali risulti la qualità di imprese autorizzate dal Governo dellostesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge,devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmentecompetente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta dicui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è asseveratanel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunità europea.

Art. 3. Pubblicità e informazioni

1. Le direttive di cui all’articolo 6, comma 1, all’articolo 9, comma 1, all’articolo 10, commi 1 e 4,e all’articolo 12, comma 2, del presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.2. Le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all’operatore ulterioridocumentate informazioni su quanto attiene all’operazione in qualunque fase del procedimentoper il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai princìpi della legge.Art. 4. Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l’attuazione della legge siapplicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.2. Per l’autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell’articolo 21 della legge, gliorganizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domandaalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità ed icontenuti definiti dalla stessa Autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda l’autorizzazione di cuial comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento,ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l’Autorità di cui al comma 2 rilascial’autorizzazione secondo modalità e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesimeintese.

Capo II - Dei singoli procedimenti

Art. 5. Principi generali per le trattative contrattuali

1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni enulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizioe i termini di cui all’articolo 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti,con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificatanonché, se l’operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o diinteresse nazionale.2. Sono considerate apposite intese intergovernative, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9,comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesipossano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento. 3. Le apposite intese intergovernative, il cui contenuto deve essere preventivamente sottopostoalla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza,devono:a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppuresocietà private autorizzate dai rispettivi governi;b) prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesiterzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, eventualmente integrateo modificate secondo il disposto dell’articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse,anche se non indicate, quelle che concorrono all’allestimento finale del sistema.4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei Memoranda of Understanding (MoU)stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.

Art. 6. Trattative contrattuali

1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all’articolo9 della legge è presentata dall’operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri edella difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degliaffari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati iseguenti dati:a) estremi di iscrizione nel registro;b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materialioggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all’articolo 18 dellalegge od eventualmente all’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla vocedoganale;d) valore stimato o preventivato dell’oggetto della trattativa;e) quantità stimata o preventivata dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi, nonchéloro classifica di segretezza;f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso diesportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso ditransito;g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso diimportazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;h) gli estremi della abilitazione societaria rilasciata dall’Autorità nazionale per la sicurezza ed ilrelativo livello;i) per operazioni di cui all’articolo 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera e) delmedesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altroequivalente;l) gli estremi del bando della gara cui l’operatore intenda eventualmente partecipare.2. Per le operazioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si intendono inclusequelle operazioni che prevedono l’esportazione di attrezzature per la riparazione e lamanutenzione da effettuarsi in loco.3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato aisensi dell’articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla datadella richiesta.4. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’articolo 10 della legge, l’operatorecomunica, con le stesse modalità di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nellacomunicazione di inizio di trattative contrattuali.5. Se le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui siriferiscono, la comunicazione dell’operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, ilMinistero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, neinformano l’operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predettacomunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazioneriguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze,possono darne comunicazione all’operatore prima del suddetto termine.6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all’articolo 10 della legge, che hainizio con la domanda presentata dall’operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano ilrilascio dell’autorizzazione stessa.7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi congiuntiintergovernativi sottoposti alle procedure previste dall’articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, letteraa), della legge.

Art. 7. Autorizzazione alle esportazioni, importazioni, transiti e cessioni di licenze di produzione

1. La domanda per l’autorizzazione di cui all’articolo 11 della legge è presentata dall’operatore alMinistero degli affari esteri che provvede di norma entro il termine di sessanta giorni a rilasciarel’autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Ildecorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrativeda parte dell’amministrazione ricevente sino all’acquisizione della stessa. Nella domanda sonoindicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all’articolo 11, comma 2, della legge:a) estremi di iscrizione nel registro;b) tipo di materiali oggetto dell’operazione con estremi di riferimento da lista di cui all’articolo 18della legge ed eventualmente all’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della legge ed alla vocedoganale corrispondente;c) classifica di segretezza del materiale o dell’oggetto dell’operazione;d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;f) modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell’operazione;g) dogane interessate dall’esecuzione, anche frazionata, dell’operazione;h) nei casi dubbi, a richiesta dell’operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludereil certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c),della legge.2. L’obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell’autorizzazione a trattare odel nulla-osta è adempiuto dall’operatore presentando copia della comunicazione di inizio ditrattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previoparere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitatoabbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell’affare, il termine èprorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta. 4. Per l’autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni dicui all’articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimentodella relativa domanda, presentata dall’operatore al Ministero degli affari esteri.5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all’articolo 11, comma 5-bis, dellalegge, è presentata al Ministero degli affari esteri ed inviata per conoscenza, a cura dell’operatore, alMinistero della difesa. Il Ministero degli affari esteri provvede, di norma entro il termine di sessantagiorni a rilasciare l’autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Ildecorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative daparte del Ministero degli affari esteri sino all’acquisizione della stessa. Nella domanda, redattasecondo le modalità indicate dal Ministero degli esteri, dovranno essere indicati anche i seguenti dati:a) estremi di iscrizione nel registro;b) le società estere che partecipano al programma;c) descrizione del programma;d) Paesi partecipanti al programma.6. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l’autorizzazione alle trattative contrattuali di cuiall’articolo 6 è considerata decaduta dalla data di notifica all’operatore del provvedimento dirilascio della licenza globale di progetto.

Art. 8. Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni

1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione oadattamento di mezzi e materiali di cui all’articolo 2, comma 7, della legge.

Art. 9. Nulla-osta per prestazione di servizi

1. Per le operazioni di cui all’articolo 2, comma 6, della legge, l’operatore presenta, secondomodalità indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale inviacontemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell’interno, contenente i seguenti dati:a) estremi di iscrizione nel registro;b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo all’operazione;c) tipo di servizi oggetto dell’operazione e modalità di esecuzione, nonché relativa classifica disegretezza;d) valore stimato o preventivo del contratto;e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;f) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall’Autorità nazionale per sicurezza e relativolivello;g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell’interno, è rilasciatoentro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensioneo revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell’interno.

Art. 10. Autorizzazioni all’importazione in casi particolari

1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall’amministrazione delloStato o per conto di questa, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla doganasarà presentata idonea documentazione direttamente dall’amministrazione che effettua o perconto della quale l’impresa effettua l’operazione. L’agenzia delle dogane, al fine di definire leinformazioni essenziali all’immediata identificazione dell’operazione, provvede ad emanare,d’intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.2. L’autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cuiall’articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, è rilasciata dal Ministro dell’interno, su domandadelle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italianiinteressati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesae contenente i seguenti dati:a) informazioni, requisiti e qualità soggettive dell’impresa importatrice ed, in particolare, Paesedi residenza;b) tipo dei materiali con riferimento all’elenco e quantità dei materiali stessi;c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell’operazione;d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;e) termini di inizio e di conclusione dell’operazione;f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all’itinerario e al vettore.3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di norma entro quarantacinque giorni dalricevimento della relativa domanda.4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sonoemanate dal Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro della difesa; quelle già emanate nellavigenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, siintendono riferite al presente regolamento.

Art. 11. Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi congiunti intergovernativi o industriali

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell’economia e dellefinanze, e dell’interno, provvede ad individuare:a) i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall’articolo 1, commi 8,lettera a), e 9, lettera a), della legge;b) i programmi congiunti intergovernativi o industriali di cui all’articolo 13, comma 1, della legge.2. L’amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri ai sensi del comma 1, individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero delladifesa ove si tratti di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro di cui all’articolo 3 dellalegge, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell’àmbito di detti programmi.3. L’individuazione dei programmi congiunti intergovernativi, di cui alla lettera a) del comma 1, èvalida anche per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione definitiva dei materiali in essiprevisti.4. Il Ministero della difesa certifica l’appartenenza delle singole parti prodotte al programmacongiunto intergovernativo o industriale di cui all’articolo 13, comma 1, della legge.5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all’articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi congiunti industriali. Iprogrammi congiunti intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.

Art. 12. Autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze

1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all’articolo 27 della legge, gli operatori devonopresentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolocontratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazionecontenente i seguenti dati:a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;b) beni e servizi oggetto dell’operazione e importo corrispondente;c) modalità di regolamento finanziario;d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;e) identità dell’acquirente o fornitore, debitore o creditore;f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all’articolo 1, comma 8, e agliarticoli 9 e 13 della legge;g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie. 2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministrodell’economia e delle finanze, secondo modalità stabilite dal Ministro stesso, l’autorizzazione,trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:a) modalità di esecuzione della transazione richiesta;b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell’operazione cui è riferita la transazione.3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di norma entro trenta giorni dal ricevimento delladocumentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel qualepossono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l’autorizzazione allosvolgimento delle transazioni bancarie notificate.4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, asospensione o decadenza, disposte dal Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alvenir meno delle condizioni per il rilascio; l’istituto o azienda di credito che riceve la relativacomunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.5. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica ai Ministeri dai quali è stata rilasciatal’autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell’autorizzazione di cuiall’articolo 27 della legge, con l’indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonché i casi didiniego.

Art. 13. Comitato consultivo

1. Il comitato di cui all’articolo 7 della legge definisce le modalità del proprio funzionamentointerno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresì le modalità dicollegamento tra il predetto comitato e le unità organizzative cui è demandata l’istruttoria deiprocedimenti per i quali è richiesto il suo parere.2. Ai fini dell’attività del comitato, le unità organizzative di cui al comma 1 verificano che ladocumentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento airequisiti oggettivi e soggettivi.

TITOLO II
Norme organizzative e personale

Art. 14. Organizzazione1. Presso le amministrazioni cui è demandata l’attuazione della legge sono individuate o costituitele unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentalestrumentale all’adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandatialtresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivisull’andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compitidi collegamento con le altre amministrazioni interessate all’attuazione della legge.

Art. 15. Comunicazioni tra amministrazioni

1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi adautorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondole rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell’economia edelle finanze e delle attività produttive, dell’interno, delle autorizzazioni agli operatori ai sensidell’articolo 7, informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonchédella conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e dellesospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all’articolo 13 della legge rilasciate edelle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all’articolo14, comma 2, della legge, al Ministero dell’economia e delle finanze.3. L’Agenzia delle dogane informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell’economia edelle finanze e dell’interno, della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni diimportazione.4. I dati relativi alle importazioni di cui all’articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sonocomunicati dall’Agenzia delle dogane ai Ministeri dell’interno e della difesa, quando non sianoeffettuate per loro conto, nonché delle attività produttive, periodicamente ovvero su loro richiesta.5. La domanda per l’autorizzazione di cui all’articolo 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno diricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sonoimmediatamente comunicate dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle dogane. Il Ministerodell’interno periodicamente dà notizia al Ministero delle attività produttive delle autorizzazionirilasciate.6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai commi da 1 a 5, nonché quelle di cui all’articolo12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, ancheai fini di cui all’articolo 5 della legge.7. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalità emezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.

Art. 16. Conferenze di servizi e accordi

1. Quando si ravvisi l’opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui allalegge, viene convocata, dall’autorità competente all’adozione del provvedimento, la conferenza diservizi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), e dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. Ai fini della completezza e tempestività dell’istruttoria da parte delle unità organizzativeresponsabili degli adempimenti procedimentali, nonché della tempestiva acquisizione diinformazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, laPresidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell’interno,dell’economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive e l’Agenzia delle dogane,nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:a) la costituzione di un sistema informativo;b) l’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.3. Ogni amministrazione partecipante all’accordo individua nell’àmbito della propria struttura,l’unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell’accordo stesso.4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell’interesse di tutte le amministrazionipartecipanti all’accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzitelegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazionedella legge e del presente regolamento.5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possonooperare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cuialla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra leamministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.Art. 17. Personale1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unitàorganiche del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito edaggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato deirequisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e alpresente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell’articolo 30 dellalegge e delle seguenti disposizioni.2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione dicomando per un periodo non inferiore a due anni.3. Il personale addetto ai nuclei di cui all’articolo 16, comma 5, è, a tutti gli effetti, organicamentee funzionalmente in servizio nell’amministrazione di appartenenza. Il trattamento economicofisso e continuativo del predetto personale è a carico delle amministrazioni di appartenenza,mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per ilpersonale militare si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.Art. 18. Abrogazione1. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri25 settembre 1999, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 1999, ilquale è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 MAGGIO 2005, N. 97 - APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 131 dell’8 giugno 2005)

Art. 1. 1. È approvato il nuovo statuto dell’Associazione italiana della Croce rossa, allegato alpresente decreto.2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.

NUOVO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Costituzione e princìpi fondamentali

1. L’Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo moralecon regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che ladisciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinentila materia relativa alla Croce rossa recepite nell’ordinamento italiano e dei seguenti princìpifondamentali:a) umanità: nata dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi dibattaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenirein ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggernela vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la paceduratura fra tutti i popoli;b) imparzialità: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione socialee di appartenenza politica;c) neutralità: si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie diordine politico, razziale e religioso;d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività inaderenza ai suoi princìpi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottopostasolo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;e) volontarietà: la Croce rossa è un’istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principiovolontaristico;f) unità: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossaaperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all’intero territorio;g) universalità: la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Crocerossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsireciprocamente.2. L’Associazione italiana della Croce rossa è posta sotto l’alto patronato del Presidente dellaRepubblica.

Art. 2. Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quantoprevisto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti edei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di caratteresanitario ed assistenziale connessi all’attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e diassistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati.L’organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dalMinistero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l’educazione sanitaria, lacultura di protezione civile e dell’assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo dipace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelleoccasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere icompiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile;c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare conpropria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché svolgere, fermorestando quanto previsto dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispettodella legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicatidal presente statuto, in àmbito internazionale, nazionale, regionale e locale;d) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all’adempimento dei compiti del Servizio sanitarionazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato oassegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato,delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare idonatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra igiovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, iprincìpi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;h) promuovere e diffondere i princìpi umanitari che caratterizzano l’istituzione della Croce rossainternazionale e il diritto internazionale umanitario;i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimentointernazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organidella Croce rossa internazionale alle società nazionali di Croce rossa, nel rispettodell’ordinamento vigente;m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinentialla materia della Croce rossa.

Art. 3. Servizi delegati

1. La Croce rossa italiana può essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propriaorganizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell’interoterritorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalleRegioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi finiistituzionali, ivi comprese le attività formative.

Art. 4. Preparazione del personale e dei soci attivi

1. Per l’attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione,preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b),anche mediante proprie scuole.2. La Croce rossa italiana per la formazione e l’aggiornamento del proprio personale e dei sociattivi, può stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, leuniversità, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gliospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con leRegioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o propriescuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italianaè valido nell’àmbito dei servizi resi nell’assolvimento dei compiti propri dell’istituzione e per leForze armate e consente inoltre l’accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispettodell’ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali olivello equipollente nell’àmbito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.

Art. 5. Natura giuridica

1. L’Associazione italiana della Croce rossa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, hadurata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento può essere determinato solo per legge.

Art. 6. Personale civile

1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana è disciplinatodalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve ledisposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggispeciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.2. La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le disposizioni vigenti, mediante propri attiregolamentari di cui all’articolo 48, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, inrelazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed alle esigenze dipuntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale chenon devono superare il numero massimo complessivo di unità, determinato con le ordinanze dicui all’articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo2005, determina le dotazioni organiche improntando la propria organizzazione ai criteri difunzionalità, flessibilità, collegamento dell’attività degli uffici, imparzialità e trasparenzadell’azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 7. Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi dellequattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni.2. In caso di uso illecito del nome e dell’emblema di Croce rossa, si applicano le sanzionipreviste dalla legge.

Art. 8. Celebrazioni della Croce rossa italiana

1. L’Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Crocerossa l’8 maggio e l’anniversario della sua fondazione il 15 giugno.

Art. 9. Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai princìpi fondamentali di Croce rossa ed alpresente statuto, versano la quota sociale annuale;b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e concarattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un’attivitàin favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni oelargizioni in favore della Croce rossa italiana;d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in camposocio-sanitario o umanitario.2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristicidella Croce rossa italiana, purché in regola con il versamento delle quote associative:1) corpo militare;2) corpo infermiere volontarie;3) volontari del soccorso;4) comitato nazionale femminile;5) pionieri;6) donatori di sangue.

Art. 10. Ammissione e decadenza dei soci

1. L’ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonché la verificaannuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitatoprovinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell’organo responsabile diciascuna componente.2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente ilconsiglio direttivo nazionale.3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalità previste dal regolamentodi componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quantodeliberato dal consiglio direttivo nazionale.4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall’Associazione con delibera del consigliodirettivo regionale competente per territorio. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivonazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.

Art. 11. Gratuità e incompatibilità

1. Le cariche dell’Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili conqualsiasi incarico retribuito dall’Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal presentestatuto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell’interessato, daesercitarsi entro dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione divieneefficace solo a seguito dell’opzione.2. La carica di presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale,provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto presidentenazionale deve esercitare l’opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giornidall’elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto presidentenazionale uno dei membri eletti nell’assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, larelativa assemblea regionale elegge un altro componente dell’assemblea nazionale insostituzione di quello eletto presidente nazionale.3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l’espletamento delle cariche preventivamenteautorizzate e documentate.4. L’associazione italiana della Croce rossa può prevedere il rimborso, a favore dei lavoratoridipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per ilperiodo di partecipazione alle riunioni dell’organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai finidel riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall’articolo79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12. Elettorato

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n. 1, sono titolaridi elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il versamentodella quota sociale, purché abbiano compiuto la maggiore età.3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in congedo, sono ammessi al voto,ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attivitàdi volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefìci previstiper il personale del corpo militare richiamato in servizio attivo.

Art. 13. Elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono elettidalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 29, 36 e 41.2. In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competenteconsiglio direttivo, uno o più uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e unsegretario.3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale,sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali.4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana è istituito un ufficio elettorale centrale, con ilcompito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale,nonché di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli ufficielettorali periferici. L’ufficio è costituito da un presidente, da scegliere tra i componentidell’Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da sette membri sceltinell’Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria,tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.

Art. 14. Servizi ausiliari delle Forze armate

1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle infermiere volontarie sono corpiausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal presidente nazionaledell’Associazione.2. L’impiego del corpo militare della Croce rossa italiana è disposto dal presidente nazionale e sisvolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi di Crocerossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31luglio 1980, n. 613.3. L’impiego del corpo delle infermiere volontarie è disposto dal Capo di Stato Maggiore delladifesa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica25 ottobre 1999, n. 556.4. L’ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa italiana, prescelto fra i colonnelli inservizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delladifesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi dell’articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce rossaitaliana deve provenire dal medesimo corpo. L’ispettrice nazionale del corpo delle infermierevolontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro della difesa e del Ministro della salute, nell’àmbito di una terna di nomi indicata dalpresidente nazionale della Croce rossa italiana. L’ispettrice nazionale è scelta tra le infermierevolontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durain carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la terna dei nomi delle candidatealla carica di ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendoconto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell’ispettoratosia di ogni altro elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle candidature.6. Il presidente nazionale nomina su designazione dell’ispettore nazionale del corpo militare, irappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo irequisiti previsti dall’articolo 12, comma 2.7. Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale dell’ispettorato, le ispettrici di centro dimobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarieche abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in caricaquattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.8. L’ordinamento dei corpi suddetti e le modalità di preparazione e di utilizzazione sonodisciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15. Onorificenze

1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato onel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei princìpi e degli obiettivi diCroce rossa.2. Le proposte e le modalità per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quantostabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.3. Il regolamento di cui al comma 2, è sottoposto all’approvazione del Ministero della salute e delMinistero della difesa.

Capo II - Ordinamento

Sezione I - Organi

Art. 16. Principi generali

1. L’ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni diindirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.2. La Croce rossa italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, allaquale fanno capo gli organismi di cui all’articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi regolamenti,giusto il disposto di cui all’articolo 48. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure perl’elezione degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello centrale ed ai livelli periferici,nonché i casi e le modalità di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.3. La Croce rossa italiana si articola in:a) un’organizzazione centrale di seguito denominata comitato centrale;b) un’organizzazione regionale articolata in comitati regionali;c) un’organizzazione provinciale articolata in comitati provinciali;d) un’organizzazione locale articolata in comitati locali.

Sezione II - Comitato centrale

Art. 17. Sede e compiti

1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:a) indirizza, promuove e coordina l’attività dell’Associazione a livello nazionale e internazionale;b) amministra il patrimonio dell’Associazione secondo le modalità previste dagli articoli 45 eseguenti del presente statuto;c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto;d) vigila sull’attività dei comitati regionali.

Art. 18. Organi del comitato centrale

1. Sono organi del comitato centrale:a) l’assemblea nazionale;b) il consiglio direttivo nazionale;c) il presidente nazionale;d) il collegio unico dei revisori dei conti.

Art. 19. Assemblea nazionale

1. L’assemblea nazionale è composta da:a) il presidente nazionale;b) il vice-presidente nazionale;c) i presidenti dei comitati regionali;d) i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidentesecondo criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni1000 soci attivi della regione;e) sei membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali delle componenti volontaristichedell’Associazione. 2. Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice della Croce rossa italiana e lerevisioni statutarie, l’assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali elocali e dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche. 3. Ogni componente dell’assemblea non può ricevere più di due deleghe. 4. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assolutadegli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo deimedesimi. L’assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni primaa mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L’assemblea adotta le proprie decisioni amaggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.

Art. 20. Compiti dell’assemblea nazionale

1. L’assemblea nazionale:a) elabora ed approva le strategie di sviluppo dell’attività dell’Associazione;b) elegge il presidente nazionale fra i soci attivi;c) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale fra i propri componenti;d) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autoritàcompetenti con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;e) approva il bilancio di previsione e ratifica le relative variazioni, approva il conto consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale ai sensidell’articolo 23;f) fissa l’ammontare e la decorrenza della quota sociale su proposta del consiglio direttivonazionale.

Art. 21. Sessioni dell’assemblea nazionale

1. L’assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l’anno in sessione ordinaria alla data enel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale. 2. L’assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivonazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell’assemblea stessa.

Art. 22. Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, da dodicimembri soci attivi della Croce rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall’assemblea nazionalefra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionali dellecomponenti volontaristiche della Croce rossa italiana.2. Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente scelto, tra i propri componenti suproposta del presidente nazionale e nomina un segretario. Il segretario è responsabile dellaredazione e della tenuta dei verbali delle sedute; può essere sostituito da un vice segretario incaso di assenza o impedimento.3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.4. I componenti non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

Art. 23. Compiti del consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale:a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;b) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazioneannuale sull’attività svolta dall’Associazione da presentare per l’approvazione all’assembleanazionale;c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività della Croce rossa;d) adotta il regolamento di organizzazione, con l’ordinamento dei servizi e approva la suaarticolazione, nonché la dotazione organica del personale civile;e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina del direttore generaleassegnandogli gli obiettivi strategici;f) definisce i criteri per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nel rispetto delladisciplina di legge;g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l’Associazione,così come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, può sciogliere i consigli direttiviregionali, nonché, sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttiviprovinciali. Analogo potere è esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere delcomitato provinciale competente;h) detta gli indirizzi per l’amministrazione del patrimonio, delibera l’accettazione di lasciti edonazioni immobiliari, dispone l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili, la proposizione diazioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione deicomitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all’articolo 44;137) ha poteri di controllo sull’attività dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività ditutte le componenti volontaristiche dell’Associazione;m) approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle componenti volontaristiche;n) propone al presidente nazionale la nomina dei membri del Nucleo di valutazione.2. Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo nazionale è necessaria la presenza dellamaggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice deipresenti.3. Il consiglio direttivo nazionale è convocato dal presidente almeno ogni due mesi in sessioneordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti,mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previstodall’articolo 13, lettera l), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l’attività divalutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri diindirizzo, l’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisceesclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.

Art. 24. Presidente nazionale

1. Il presidente nazionale dell’Associazione è eletto dall’assemblea nazionale fra i soci attivi,dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro che nei due anni precedentiabbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindacodelle città metropolitane o vertici nazionali e regionali delle associazioni sindacali maggiormenterappresentative ovvero coloro che nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche alivello nazionale e regionale, nonché una delle cariche contemplate nell’articolo 7 della legge 24gennaio 1978, n. 14.3. Il presidente nazionale giura fedeltà ai princìpi di Croce rossa alla presenza del consigliodirettivo nazionale.4. Il presidente nazionale:a) rappresenta l’Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con leorganizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale;b) convoca e presiede l’assemblea nazionale e il consiglio direttivo nazionale;c) predispone l’ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, ilpresidente nazionale assume tutti i poteri, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidentedella Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.6. In occasione di calamità di particolare rilievo il presidente nazionale assume il coordinamentodi tutti i servizi di pronto intervento dell’associazione.7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il vice presidente ne assume lefunzioni.

Art. 25. Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali,provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da settemembri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze confunzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri,del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno, due in rappresentanza del Ministero dellasalute e uno in rappresentanza dell’assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni,nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministerodell’economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza.2. Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere convocati a pena di invalidità allesedute del consiglio direttivo nazionale dell’Associazione:a) verifica la correttezza dell’amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delledeliberazioni di spesa e della loro esecuzione;b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri edelle scritture contabili;c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest’ultimo,comunque semestralmente;d) può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell’ente;e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento,contenente valutazioni sull’attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese.3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto.4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,è stabilito il compenso dovuto ai revisori.

Art. 26. Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del presidentenazionale tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionaleacquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private per un periodo almenotriennale, in posizione di direzione di uffici di livello dirigenziale generale o in posizione diresponsabilità di direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economicosono regolati da apposito contratto di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, chedisciplina anche i casi di revoca dell’incarico.2. Il direttore generale decade comunque dall’incarico con il consiglio che lo ha nominato.3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell’Associazione nel rispetto delle direttivedel consiglio direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, adeccezione dei soggetti di cui all’articolo 24, comma 4, lettera a).4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per le corrispondenti posizioni dirigenziali di livello generale ed emana l’atto per lacostituzione dell’organo di revisione.

Sezione III - Comitato regionale

Art. 27. Compiti

1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa, attribuitigli dalla legge e dalpresente statuto, di indirizzo e vigilanza dell’attività della Croce rossa nel territorio della regionee di coordinamento dell’attività dei rispettivi comitati provinciali.

Art. 28. Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:a) l’assemblea regionale;b) il consiglio direttivo regionale;c) il presidente regionale.

Art. 29. Assemblea regionale

1. L’assemblea regionale è costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali dellaregione, secondo criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale, in numero di unmembro ogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di verticeregionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsialmeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed è validamente costituitain prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in secondaconvocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L’assemblea adotta le propriedecisioni a maggioranza semplice dei presenti.3. L’assemblea regionale:a) elegge il presidente regionale fra i soci attivi della regione;b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale fra i propri componenti;c) elabora le linee generali di sviluppo dell’attività del comitato regionale, in coerenza con lestrategie indicate dall’assemblea nazionale;d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazioneannuale, predisposti dal consiglio direttivo regionale.

Art. 30. Consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo regionale è costituito dal presidente regionale e da 12 membri soci dellaCroce rossa italiana di cui 6 elettivi designati dall’assemblea regionale fra i propri componenti e6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche dellaCroce rossa italiana.2. Il consiglio direttivo regionale:a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente regionale, il vice presidenteregionale;b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategicidel comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dall’assemblea nazionale;c) predispone un proprio bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e larelazione annuale sulla attività svolta, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea regionale;d) assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici;e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell’anno successivo, la relazione sull’attivitàsvolta dai comitati provinciali e locali;f) vigila sull’andamento dell’attività dell’associazione in àmbito regionale, verificandone la rispondenzaalle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale.3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due consigli direttivi provincialicon le caratteristiche di cui al comma 1.4. Per la validità delle riunioni è necessaria la metà più uno dei membri del consiglio direttivo; ilconsiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti.5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni. I membrinon possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

Art. 31. Presidente regionale

1. Il presidente regionale, eletto dall’assemblea regionale fra i soci attivi della Regione, assumeanche le funzioni di presidente dell’assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.2. Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonché l’assemblea regionale, e cura irapporti con le autorità regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vicepresidente ne assume le funzioni.

Art. 32. Direttore regionale

1. Il direttore regionale è scelto tra i dirigenti previsti nell’àmbito della dotazione organica.2. Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal direttore generale ai sensi dell’articolo 19del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d’intesa con il consiglio direttivo regionale.3. A tal fine, così come stabilito dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ildirettore generale terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla naturae alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di organizzazione delle risorse umanee strumentali; adottano tutti i provvedimenti che impegnano l’ente verso l’esterno che non sianoespressamente riservate all’organo di indirizzo politico.5. Dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati essi rispondono al direttore generale.6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo massimo di cinque anni, confacoltà di rinnovo.

Sezione IV - Centri di mobilitazione

Art. 33. Sedi e competenze

1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e peril corpo delle infermiere volontarie, per l’assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate,hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenzacon l’organizzazione territoriale dell’Esercito.2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente nazionale. Sono organi dei centridi mobilitazione:a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941,n. 883, e successive modifiche intervenute;b) i comandanti di centro di mobilitazione;c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14,comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale può delegare le relativefunzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro dimobilitazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo dura quattro anni ed èrinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Sezione V - Comitato provinciale

Art. 34. Compiti

1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materiaassociativa, promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell’àmbito della Provincia,coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale che può delegarli ad unfunzionario amministrativo.

Art. 35. Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale:a) l’assemblea provinciale;b) il consiglio direttivo provinciale;c) il presidente provinciale.

Art. 36. Assemblea provinciale

1. L’assemblea è costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia,secondo i criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membroogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provincialidelle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.2. Si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta ilconsiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L’assemblea èconvocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni primaa mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in primaconvocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, conla presenza di almeno un terzo dei medesimi. L’assemblea adotta le proprie decisioni amaggioranza semplice dei presenti.3. L’assemblea provinciale:a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti;c) elabora le linee generali di sviluppo dell’attività del comitato provinciale dell’Associazione;d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazioneannuale sull’attività svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale.

Art. 37. Consiglio direttivo provinciale

1. Il consiglio direttivo provinciale è composto da:a) il presidente provinciale;b) i sei membri eletti dall’assemblea provinciale fra i propri componenti;c) i vertici provinciali delle componenti volontaristi che operano nell’àmbito territoriale delcomitato provinciale.2. Il consiglio direttivo provinciale:a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale, il vice presidenteprovinciale;b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategicidel comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dalconsiglio direttivo regionale;c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e larelazione annuale sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione dell’assemblea provinciale;d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;e) vigila sull’andamento dell’attività dell’Associazione in àmbito provinciale e sull’attività deicomitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristichedell’Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazionenazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con lemedesime procedure, una sola volta consecutivamente.

Art. 38. Presidente provinciale

1. Il presidente provinciale, eletto dall’assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche lefunzioni di presidente dell’assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura incarica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con leautorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente neassume le funzioni.Sezione VI - Comitato locale

Art. 39. Definizione

1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa,operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell’àmbito del coordinamento dei comitatiprovinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi dell’associazione sono soggetti.2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che può delegarli ad un funzionarioamministrativo.3. L’istituzione dei comitati locali è disposta dal consiglio direttivo nazionale, su proposta delconsiglio direttivo provinciale.

Art. 40. Organi del comitato locale

1) Sono organi del comitato locale:a) l’assemblea locale;b) il consiglio direttivo locale;c) il presidente del comitato locale.

Art. 41. Assemblea locale
1. L’assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti nell’àmbito territoriale del comitato locale; siriunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consigliodirettivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta.2. L’assemblea è convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almenodieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in primaconvocazione con la presenza di almeno la metà dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale chesia il numero dei presenti. L’assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.3. L’assemblea locale:a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;c) elabora le linee generali di sviluppo dell’attività del comitato locale;d) elegge i delegati all’assemblea provinciale e regionale;e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annualesulla attività svolta, predisposti dal consiglio direttivo.

Art. 42. Consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo è composto da:a) il presidente locale;b) sei membri elettivi designati dall’assemblea locale fra i propri componenti;c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa italiana. Ove presenti più verticilocali della medesima componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presentearticolo dovrà essere eletto tra di loro.2. Il consiglio direttivo locale:a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale, il vice presidente;b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategicidel comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall’assemblea dei soci;c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e larelazione annuale sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione dell’assemblea locale;d) vigila sull’andamento dell’attività dell’Associazione in àmbito locale, verificandone larispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale,riferendone al comitato provinciale.3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essereconfermati più di una volta consecutivamente.

Art. 43. Presidente del comitato locale

1. Il presidente del comitato locale, eletto dall’assemblea locale nel proprio seno, assume anchele funzioni di presidente dell’assemblea locale e del consiglio direttivo locale.2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorità locali. In caso diassenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 44. Requisiti

1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio direttivo nazionale su proposta delconsiglio direttivo provinciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numerominimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche e adeguate risorseeconomiche sufficienti a garantirne lo svolgimento delle attività.2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono iscriversi nei registri regionalidegli organismi di volontariato.Capo III - Patrimonio e amministrazione

Art. 45. Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana è unico ed indivisibile ed è destinato all’assolvimentodegli scopi istituzionali; le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste.2. Costituiscono entrate dell’Associazione:a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro entepubblico o privato;b) le quote dei soci;c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;d) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;f) i proventi delle attività espletate;g) i redditi patrimoniali;h) le sovvenzioni delle istituzioni dell’Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni estere;i) i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, postein essere sotto l’egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzalunarossa.

Art. 46. Ordinamento contabile e finanziario

1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.2. L’ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana è regolato dalle disposizionicontenute nel regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici dicui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27febbraio 2003, n. 97.3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto è adottato, ai sensidell’articolo 48, un nuovo regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui devonouniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili specifici della Croce rossa italiana,non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull’impiego dei fondi erogati per i servizi ausiliaridelle forze armate.5. La Croce rossa italiana è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, esuccessive modificazioni ed integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data dientrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento della Croce rossa italianadalla tabella A alla tabella B con le modalità previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con lanormativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.6. Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per garantire l’autonomia gestionale deicomitati periferici.


Art. 47. Rappresentanza e difesa in giudizio

1. La Croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e puòaltresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.2. L’Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrociniodell’Avvocatura dello Stato.

Art. 48. Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dall’insediamento dei nuovi organi dell’Associazione, il consigliodirettivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristichedella Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine diarmonizzarli con le norme del presente statuto.2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti princìpi:a) trasparenza e razionalità della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri digestione e le conseguenti responsabilità;b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i princìpi di cui all’articolo 46 delpresente statuto;c) gestione delle attività coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli,sulla base di protocolli di intesa per settori di attività appositamente stipulati con i rispettivicomitati.3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionaledisciplina con appositi regolamenti:a) le procedure per l’acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria;b) le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per iservizi delegati di cui all’articolo 3 del presente statuto;c) con l’esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate: l’organizzazione degli uffici,l’attribuzione della titolarità dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e lecollaborazioni esterne, attuando i princìpi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,prevedendo la possibilità di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine diacquisire professionalità non presenti nell’organico dell’Associazione, ovvero in presenza didocumentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una sogliapercentuale annualmente determinata;d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllostrategico secondo i princìpi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;e) l’istituzione, organizzazione e funzionamento dell’ufficio per le relazioni con il pubblico inconformità a quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;f) le modalità di conferimento delle borse di studio;g) le procedure elettorali di cui all’articolo 13 del presente statuto.4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 lettere a), b) c), d), e) sono soggettiall’approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministerodella difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio deiMinistri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 49. Vigilanza

1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana è esercitata dal Ministero della salute.2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall’adozione, invia al Ministero della salute e alMinistero dell’economia e delle finanze, nonché al Ministero della difesa i bilanci preventivi erelative variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori, il piano di programmaannuale e pluriennale e al termine dell’anno di esercizio, una relazione sull’attività svolta e gliobiettivi raggiunti.

Art. 50. Disposizioni transitorie

1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in carica alla data di approvazione delpresente statuto restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi.2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i comitati provinciali insediatiin città capoluogo di provincia in cui non coesiste un comitato locale, assumono altresì lo statusdi comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in comitati locali di partecipareall’elezione dei delegati all’assemblea provinciale e regionale.3. In sede di prima applicazione del presente statuto il commissario straordinario nomina sudesignazione dell’ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente alivello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall’articolo 12,comma 2.

Art. 51. Commissariamento

1. In caso di impossibilità di funzionamento dell’ente, con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un commissario straordinario cheassume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.2. Il commissario straordinario può rimanere in carica per non più di dodici mesi, entro i qualidovranno essere ricostituiti gli organi statutari.



DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2005, N. 111
(Gazzetta Ufficiale - Serie GeneraleN. 148 del 28 giugno 2005)

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.



DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2005, N. 112
(Gazzetta Ufficiale - Serie GeneraleN. 148 del 28 giugno 2005)

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.



LEGGE 31 MAGGIO 2005, N. 89
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 125 del 31 maggio 2005)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.