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  • N.2 - Aprile-Giugno
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Giustizia Militare

(a cura di Renato Maggiore)

Furto militare - Cosa sottratta -Fattispecie - Munizioni da guerra -Cartucce sottratte in esercitazione -Valore irrisorio - Utilizabilità per l’amministrazione - Reimpiegabilità - Danno -Sussiste - Profitto dell’agente - Prova del fine richiesto - È nell’aver sottratto.

(C.p.m.p., artt. 230 co. 1° e 2°; c.p.p., art. 192)

Corte di Cassazione, Sez. 1° pen., 24 settembre 2002. Pres. Gemelli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. P.

In caso di sottrazione di trentadue cartucce, munizioni da guerra, non restituite dopo un’esercitazione, non ha rilievo l’obiezione dell’irrisorio valore e del nessun danno per l’amministrazione militare dall’ammanco, trattandosi invece di munizioni che alla stessa potevano risultare riutilizzabili, né l’eccepire la carenza d’un fine di profitto, che è elemento costitutivo del reato di furto, sufficientemente quello risultando già provato dall’impossessamento e dalla successiva custodia ad opera dell’agente (1).

(1) Si legge quanto appresso nella sentenza: ««Con sentenza 21/9/2000 il Tribunale Militare di Palermo condannava P.G., appuntato della Guardia di Finanza, con le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti, alla pena di mesi due di reclusione militare siccome ritenuto responsabile del reato di furto militare pluriaggravato continuato previsto dagli artt. 81 cpv. c.p., 47 n. 2 e 230 co. 1 e 2 c.p.m.p. per essersi impossessato in più occasioni di 40 cartucce cal. 9 corto, sottraendole all’Amministrazione Militare. A seguito di rituale appello dell’imputato, con sentenza 29/11/2001 la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Napoli, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al furto delle cartucce non appartenenti al lotto “1994”, perché estinto per prescrizione, determinando la pena per la residua parte dell’addebito (n. 32 cartucce del lotto 1994) in mesi uno e giorni venti di reclusione militare e confermando nel resto la sentenza impugnata. In motivazione la Corte di merito, dopo aver premesso che le cartucce rinvenute nell’abitazione dell’imputato erano state da lui sottratte durante le esercitazioni militari, riteneva provata la sua responsabilità, in quanto risultava che lo stesso non aveva restituito le cartucce non utilizzate durante le esercitazioni. Né poteva essere considerata rilevante la circostanza che le cartucce avessero un valore irrisorio, tenuto conto che l’Amministrazione aveva un interesse al loro recupero al fine del reimpiego, tanto più che, trattandosi di munizioni da guerra, la loro detenzione è vietata in modo assoluto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli art. 47 n. 2 e 230 co. 2 e 3 c.p.m.p. e 192 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che l’imputato non aveva cagionato alcun danno all’Amministrazione Militare, in quanto le munizioni non utilizzate per le esercitazioni erano destinate ad essere distrutte dopo le esercitazioni. Inoltre non vi era prova che il ricorrente avesse tratto un vantaggio economico dall’impossessamento delle munizioni. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Infatti la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha spiegato la ragione per la quale la mancata restituzione delle munizioni costituiva un danno per l’Amministrazione Militare, trattandosi di munizioni utilizzabili per altre esercitazioni. Inoltre il fine di profitto si desume dal fatto che le munizioni furono rinvenute nell’abitazione del ricorrente e potevano, quindi, essere utilizzate dallo stesso in ogni momento. Pertanto, trattandosi di motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.

P.T.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 (euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende»».


Insubordinazione con ingiuria -Struttura della fattispecie normativa -Si compie con gli elementi positivi richiesti - Necessario difetto di quelli negativi - Loro presenza – Risultato -Riducono il reato a mera ingiuria -Ulteriore effetto - Configurabilità delle scriminanti della ritorsione e della provocazione.

(C.p.m.p., artt. 189 co. 2, 226, 228 co.2)

Corte di Cassazione, sez. 1° pen., 24 settembre 2002. Pres. Gemelli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. C.

Il reato di insubordinazione con ingiuria richiede, nella sua struttura, oltre la presenza dei noti elementi costitutivi, il difetto di quelli indicati dall’art. 199. E se questi ultimi concorrano, il reato può configurarsi come mero reato di ingiuria a militare ed essere, eventualmente, suscettivo delle cause di non punibilità della ritorsione o della provocazione. Nella loro mancanza il fatto si tipicizza come reato di insubordinazione (1).

(1) Si legge quanto appresso nella sentenza: ««Con sentenza 31/5/2001 il Tribunale Militare di Verona, concesse le attenuanti generiche e quella prevista dall’art. 171 n. 2 c.p.m.p., dichiarate prevalenti sulle aggravanti, condannava C.N. alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione militare con il beneficio della sospensione condizionale della pena, siccome ritenuto responsabile dei reati, riuniti con il vincolo della continuazione, di insubordinazione con ingiuria aggravata e continuata (artt. 81 cpv. c.p., 47 n. 2 e 189 co. 2 c.p.m.p.) e di deterioramento aggravato di cosa mobile militare. A seguito di rituale appello dell’imputato, con sentenza 10/1/2002 la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, riduceva la pena a mesi tre di reclusione militare, sostituendo detta pena con la sanzione pecuniaria della multa pari a euro 3486,08 e confermando nel resto la sentenza impugnata. In motivazione la Corte di merito, condividendo la decisione del Tribunale, riteneva provata la responsabilità dell’imputato sulla base delle attendibili dichiarazioni dei testi P., S., D, B. e D. In particolare non poteva dubitarsi che l’ordine di alzarsi e di posare la matita era stato dato al C. dal P., intervenuto per cause sicuramente attinenti al servizio, al fine di prevenire la possibilità che l’imputato annotasse qualcosa sul brogliaccio di servizio. Pertanto, secondo la Corte di merito, doveva mantenersi ferma la qualificazione del fatto sub a) come violazione dell’art. 189, co. 2 c.p.m.p., in quanto, secondo il principio affermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 45/1992, alla fattispecie non era applicabile l’ipotesi prevista dall’art. 199 c.p.m.p., tenuto conto che la persona offesa si trovava in servizio e, quindi, il rapporto gerarchicodisciplinare doveva considerarsi attuale, tanto più che il fatto si svolse in presenza di militari riuniti per servizio e nei confronti di superiori in servizio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge, carenza e manifesta illogicità delta motivazione in relazione agli artt. 199, 189, 226 e 228 co. 2 c.p.m.p. sul rilievo che la Corte di merito, senza considerare che il comportamento del maresciallo P. nei confronti dell’imputato era stato dettato non da ragioni di disciplina o di servizio, ma solo esclusivamente da motivi di natura personale nei confronti del C., aveva erroneamente escluso che nella fattispecie ricorresse l’ipotesi prevista dall’art. 199 c.p.m.p., la cui applicazione avrebbe comportato la derubricazione del reato di insubordinazione in quello di ingiuria ex art. 226 c.p.m.p. con conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 228 co. 2 c.p.m.p. Il ricorso non merita accoglimento. Invero la Corte di merito ha correttamente ritenuto che nella fattispecie ricorressero gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di insubordinazione, tenuto conto che le ingiurie furono rivolte dal ricorrente al superiore gerarchico per cause non estranee al servizio ed alla disciplina militare. In particolare va rilevato che su tale punto i giudici di merito hanno svolto una adeguata motivazione immune da vizi logici, di guisa che le relative censure, dirette essenzialmente alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nella sentenza impugnata, devono ritenersi inammissibili. Né può ritenersi che alla fattispecie sia applicabile l’ipotesi prevista dall’art. 199 c.p.m.p., non ricorrendo situazioni che rendono inapplicabili le disposizioni riguardanti il reato di insubordinazione. Infatti -come giustamente rilevato dalla Corte di merito, che ha richiamato a tal proposito il principio espresso dalla ordinanza n. 45/1992 della Corte Costituzionale - nel caso di specie non solo l’episodio si svolse alla presenza di militari riuniti per servizio, ma la stessa persona offesa si trovava in servizio, e, quindi, il rapporto gerarchicadisciplinare doveva considerarsi attuale.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazioni, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento processuali ex art. 616 c.p.p.. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali""

P.T.M. (a cura di Renato Maggiore)