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  • N.2 - Aprile-Giugno
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Giustizia Amministrativa

Sentenze
Ufficiali -Avanzamento a scelta Eccesso di potere in senso assoluto

Ufficiali - Avanzamento a scelta -Rinnovazione del giudizio a seguito di annullamento di scheda valutativa




Sentenze tratte dal sito www.giustizia-amministrativa.it

Ufficiali - Avanzamento a scelta Eccesso di potere in senso assoluto Inadeguatezza del punteggio attribuito - Rileva solo quando dalla documentazione caratteristica risulti un livello macroscopicamente elevato. Ufficiali -Avanzamento a scelta -Rispetto del principio generale dell’autonomia dei giudizi - Possibilità di valutazione dell’andamento complessivo della progressione di carriera - Legittimità.

Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 febbraio 2005, n. 440 (c.c. 18 novembre 2004). Pres. Patroni Griffi, Est. Poli, M. D. c. Ministero della difesa.

La mera circostanza che un ufficiale, meritevole non più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento, non può comportare l’automatica promozione di qualsiasi altro ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti nel quadro di avanzamento. La censura di eccesso di potere in senso assoluto, presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente eccellenti ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento; sicché i sintomi di tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato.
Fermo restando il principio generale dell’autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali, il principio di continuità logica delle valutazioni riveste una circoscritta ma non irrilevante importanza nell’ambito delle scelte assolutamente discrezionali affidate alle commissioni di avanzamento, come si evince dall’art. 12 del d. m. n. 571 del 1993, che fra gli altri elementi di valutazione, ha introdotto la tendenza di carriera, apprezzabile da un lato dal raffronto fra le qualità, attitudini e capacità risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato dall’ufficiale durante il successivo impiego (primo comma); dall’altro, in base all’andamento complessivo della progressione di carriera. (1)

(1) Si legge quanto appresso in sentenza: “Diritto

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. Il tenente colonnello D. M. è stato giudicato idoneo ma non iscritto nel quadro di avanzamento a colonnello dell’Esercito per l’anno 1993, essendosi collocato al 215° posto della graduatoria con punti 26,86, a fronte di un numero massimo di promozioni pari a 94 unità.

3. L’impugnata sentenza ha escluso che la mancata iscrizione in quadro dell’ufficiale sarebbe affetta dal vizio di eccesso di potere sia in senso assoluto che relativo - avuto riguardo ai parigrado C. G., C. R., D., R., Q., C. e P. promossi al grado superiore. Nei confronti degli ultimi due parigrado (P. e C.), il ricorrente ha abbandonato le censure articolate in primo grado e giudicate dal T.a.r. inammissibili per genericità.

4. L’art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 -nel testo applicabile alla fattispecie in esame - prescrive che la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali, debba essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami esperimenti. L’art. 45 della legge 19 maggio 1986 n. 224, ha stabilito, successivamente, che il ministero della Difesa, stabilisca le modalità applicative dell’art. 26 legge n. 1137 del 1955, << prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni >>. Il sistema della promozione a scelta, è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, talché l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli. Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il giudizio espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente: A) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409; C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez. III, 21 maggio 1996, n. 726). In sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati come nel caso di specie), il giudizio operato dalla commissione superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la quale l’amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr.: C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n.495; sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592).B) sotto il profilo dell’eccesso di potere in sensoassoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (v.da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della sua carriera. Per consolidata tradizione giurisprudenziale, la censura di eccesso di potere in senso assoluto, presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento; sicché i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto microscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (cfr., ex plurimis e da ultimo, sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1622). In ogni caso il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, non è automaticamente riscontrabile sulla base del mero apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche aspettative di progressione in carriera (cfr. sez. IV, n. 397 del 10 marzo 1998).

5. Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto nella specie non ricorre in considerazione della collocazione in graduatoria del ricorrente, sopravanzato da decine e decine di ufficiali del pari non promossi; un tale divario rende inverosimile la denunziata macroscopicità di un ingiusto apprezzamento: “ ...il vizio di eccesso di potere in senso assoluto è rilevabile dal giudice della legittimità solo nel caso in cui l’interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti, e cioè quando dall’esame della documentazione caratteristica... risulta con assoluta immediatezza l’incoerenza della valutazione della Commissione superiore rispetto ai precedenti di carriera dell’ufficiale” (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2003, n. 4236; 20 dicembre 2002, n. 7241). Inoltre il M. ha conseguito giudizi non apicali di “superiore alla media” nei gradi di tenente e maggiore, il che esclude ex se che possa configurarsi l’eccesso di potere in senso assoluto, non potendosi dare spazio a quella risalente ed isolata giurisprudenza che afferma di poter prescindere dall’attribuzione di giudizi non apicali, se riportati in epoca risalente ed in gradi subalterni (cfr.: sez. IV, n. 482 del 1976 e 968 del 1977). La difesa appellante insiste molto (anche nella istanza di prelievo del 13 novembre 2002 e nelle note di udienza del 5 novembre 2004) sulla circostanza che i titoli eccezionali del M. sarebbero stati acclarati dalla sentenza del T.a.r. Lazio, n. 2150 del 1997 (confermata dalla decisione di questa sezione 10 settembre 1999, n. 1454), resa sul quadro di avanzamento al grado di colonnello per l’anno 1994. La tesi non può essere recepita in considerazione: a) del non accoglimento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto come riscontrabile pianamente dalla lettura del contenuto delle due citate pronunce; b) della autonomia dei quadri di avanzamento e della consequenziale diversità dei soggetti presi in comparazione (per l’anno 1994 gli ufficiali Du. e S.). Del pari irrilevante è la circostanza (dedotta a pagina 27 - 27 dell’atti di gravame) che il quadro di avanzamento per cui è causa (relativo all’anno 1993), sia stato annullato più volte dal T.a.r. del Lazio con sentenze non impugnate dall’amministrazione della difesa. In conferente è l’ulteriore rilievo secondo cui, nel caso di specie, il bene della vita richiesto null’altro sarebbe che la retrodatazione degli effetti della promozione a colonnello, avendo il M. conseguito il grado agognato all’esito dello scrutinio relativo all’anno 1995, e beneficiato di una prima retrodatazione a seguito del giudicato favorevole esaminato in precedenza.

6. Quanto al vizio di eccesso di potere in senso relativo, la sezione osserva che l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (cfr.: C.d.S. sez. IV, 4236 del 2003; 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 2002, n. 3251; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397; sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282; sez. III n. 726/96 cit.).

7. Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendono precise limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice amministrativo. Come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si deve negare al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall’esigenza di rispettare la sottile, ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento (cfr.: Cass. S.U. n. 91, 8 gennaio 1997; C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 1849 del 1999 cit.; 1 settembre 1999, n. 1398; n. 951 del 1998 cit.; 6 giugno 1997, n. 623). Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni superiori di avanzamento, sulla scorta dei propri specifici precedenti (cfr.: sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), la sezione osserva che è assai ampia la discrezionalità attribuita alla Commissione superiore, la quale è chiamata ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali. Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr.: sez. IV, n. 4236 del 2003 cit.). Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, “....si da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire” (in termini: sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074). Si badi, infine, che l’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza (cfr.: C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074).

8. Cadono così, in puntuale applicazioni dei principi ora esposti, tutte le doglianze sviluppate nel ricorso di primo grado, disattese dal primo giudice e riproposte dall’appello in trattazione. In particolare, gli indubbi elementi non ottimali che punteggiano le carriere dei parigrado posti in comparazione, sono bilanciati da quelli altrettanto obbiettivi ravvisabili nella carriera del ricorrente.
Inoltre nel quadro di avanzamento relativo al 1992 (non impugnato dall’appellante), i comparandi hanno tutti abbondantemente sopra avanzato il M., pur non essendo stati iscritti in quadro. Tale circostanza, correttamente evidenziata nell’impugnata sentenza, viene sminuita dall’appellante con il richiamo ad una certa giurisprudenza di questo Consiglio ed in particolare alla decisione dell’Adunanza plenaria n. 5 del 1998. Si tratta allora di definire l’ambito del c.d. principio della continuità e tendenza di carriera. La questione risolta dalla plenaria non aveva ad oggetto principaliter l’ambito di applicabilità del c.d. principio di continuità logica delle valutazioni, bensì quello della ammissibilità delle censure rivolte nei confronti di ufficiali dichiarati idonei ma non iscritti in quadro. La plenaria non ha mai affermato che il principio di continuità logica delle valutazioni non rivesta alcuna importanza nell’ambito delle scelte assolutamente discrezionali affidate alle commissioni di avanzamento, ha invece ribadito che la mancata impugnazione di una graduatoria precedente non cristallizza le posizioni ivi racchiuse creando un vincolo per le future valutazioni da compiersi all’interno di autonomi quadri di avanzamento. Come affermato dalla più recente giurisprudenza della sezione, l’art. 12 del d. m. n. 571 del 1993 (inapplicabile ratione temporis al caso di specie), fra gli altri elementi di valutazione, ha riconosciuto (in ossequio a precedenti acquisizioni giurisprudenziali), la tendenza di carriera, apprezzabile da un lato dal raffronto fra le qualità, attitudini e capacità risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato dall’ufficiale durante il successivo impiego (primo comma); dall’altro, in base all’andamento complessivo della progressione di carriera, fermo restando il principio generale dell’autonomia dei giudizi di avanzamento (art. 3): in questo ben delimitato ambito continua a giocare dunque un ruolo il principio della c.d. continuità logica delle valutazioni (cfr.: sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 20 marzo 2001, n. 1681). In definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (sez. IV, n. 7241 del 2002 cit.; n. 4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n. 1849 del 1999), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole non più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento, non può comportare l’automatica promozione di qualsiasi altro ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti nel quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo ad una distorta applicazione della citata normativa, per effetto della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al suo annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche vieppiù illegittime; con l’assurdo risultato della promozione soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della carriera militare.

9. In conclusione l’appello deve essere respinto.”

Ufficiali - Avanzamento a scelta -Rinnovazione del giudizio a seguito di annullamento di scheda valutativa -Attribuzione del medesimo punto di merito - Legittimità. Ufficiali - Avanzamento a scelta -Valutazione complessiva degli scrutinandi - Valutazione basata sugli elementi indicati dall’art. 26 l. n. 1137/1955 - Mancanza di preventiva fissazione dei criteri di attribuzione del punteggio - Legittimità.

Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 febbraio 2005, n. 437 (c.c. 30 novembre 2004). Pres. Venturini, Est. Poli, Z. V. c. Ministero della difesa.

Non può ammettersi, perché in contrasto con il sistema complessivo di avanzamento a scelta degli ufficiali, che l’annullamento della scheda valutativa in sede giurisdizionale o di autotutela, sortisca effetti in via immediata e diretta sul rinnovando giudizio di avanzamento, che ben può concludersi con l’attribuzione del medesimo punto di merito stabilito nel precedente quadro di avanzamento. L’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 non ha fatto venire meno la disposizione contenuta nell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, che affida alla commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base degli elementi presi in considerazione dalla stessa norma, espressi legittimamente mediante punteggio, senza che occorra la preventiva fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi medesimi. (1)

(1) Si legge quanto appresso in sentenza: “Diritto

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. Con decisione irrevocabile di questa sezione n. 359 del 26 aprile 1994 - fu annullata per vizio del procedimento di formazione, la scheda valutativa del colonnello dell’Aeronautica militare V. Z. relativa al periodo 1 novembre 1984 - 31 ottobre 1985, conclusasi con la qualifica di “superiore alla media”.

3. Il ministero della difesa: a) in esecuzione del giudicato ha proceduto alla ricompilazione ora per allora, della scheda valutativa per il periodo in questione (1 novembre 1984 -31 ottobre 1985) che si è conclusa con la qualifica finale di “eccellente”, anche se non con le massime aggettivazioni ed espressioni di compiacimento, e nonostante le note perplesse del compilatore (generale G.) e del primo revisore (generale R.) che erano sfociate in giudizi intermedi di “superiore alla media” (cfr.: scheda n. 60 datata 17 novembre 1994); b) in sede di autotutela ha annullato il rapporto informativo per il periodo dall’1 novembre 1985 al 14 gennaio 1986 (perché affetto dal medesimo vizio procedimentale riscontrato dal menzionato giudicato); c) sempre in via di autotutela ha annullato lo scrutinio di avanzamento al grado superiore (cfr.: d.m. 19 dicembre 1994), tenuto conto che si era svolto sulla scorta di documentazione irregolare, scrutinio che in origine aveva visto il colonnello Z. collocato al 6° posto con punto di merito pari a 24,69. d) ha quindi riformulato ora per allora - tramite la Commissione superiore di avanzamento - il giudizio sullo scrutinio di avanzamento relativo all’anno 1986, all’esito del quale il colonnello Z. si è nuovamente classificato al 6° posto con il medesimo punto complessivo di merito di 24,69, sebbene con lievi scostamenti e ricomposizioni nei punteggi parziali assegnati per i singoli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 26, l. n. 1137 del 1955 (cfr.: d.m. 18 aprile 1995 e verbale della Commissione superiore di avanzamento in data 21 marzo 1995).

4. Avverso il rinnovato giudizio (ora per allora) di mancata iscrizione in quadro di avanzamento per il grado superiore di generale di brigata per l’anno 1986, lo Z. ha proposto ricorso al T.a.r. del Lazio articolando le seguenti censure: a) violazione del principio di buona amministrazione e di imparzialità, violazione di legge, eccesso di potere per erronea presupposizione e per difetto assoluto di istruttoria; l’amministrazione prima di procedere alla rinnovazione dello scrutinio doveva riformulare la scheda informativa per gli anni di riferimento; b) incompetenza, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento; della Commissione di avanzamento ha fatto parte il generale G. che era stato compilatore della scheda valutativa e del rapporto informativo annullati in sede giurisdizionale e di autotutela; c) violazione ed errata applicazione degli artt. 25 e ss. L. n. 1137 del 1955, eccesso di potere per carente motivazione, difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento delle risultanze documentali, disparità di trattamento: da un lato sarebbe riscontrabile una ipotesi di eccesso di potere in senso assoluto in considerazione dei brillanti risultati di carriera conseguiti, dall’altro si evidenzia l’illogicità ed arbitrarietà del comportamento della Commissione di avanzamento che attribuendo il medesimo punto di merito, avrebbe svuotato di significato il giudicato della quarta sezione di questo Consiglio n. 359 del 1994; d) violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per assoluta difetto di motivazione e di istruttoria: la Commissione non ha motivato l’attribuzione dei punteggi e non ha predeterminato i criteri cui ancorare i giudizi.

5. L’impugnata sentenza ha respinto con dovizia di argomenti tutti i motivi di censura.

6. Con il primo mezzo l’appellante ripropone il primo motivo di ricorso, lamentando l’omessa redazione e l’omessa valutazione, da parte della Commissione superiore di avanzamento, della scheda valutativa ricompilata ora per allora. L’assunto è destituito di fondamento. Come ricostruito in fatto: a) l’amministrazione ha provveduto a rieditare la scheda valutativa (n. 60, in atti, portata a conoscen-za dello Z. in data 17 novembre 1994); b) la Commissione di avanzamento l’ha presa espressamente in considerazione in sede di rinnovo del giudizio di avanzamento (cfr. verbale seduta del 21 marzo 1995 rigo 21 - 22).

7. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Risulta per tabulas dal verbale della seduta della Commissione di avanzamento che il generale G. non era presente al momento del rinnovo del giudizio. È del tutto privo di rilievo il fatto che tale generale abbia composto la Commissione, in disparte ogni valutazione circa la asserita illegittimità della nomina.

8. Anche il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento.

8.1. In primo luogo deve rilevarsi che nessuna censura di eccesso di potere in senso relativo è stata mai ritualmente sollevata in primo grado: lo Z., infatti, pur preannunciando (pagina 11 del ricorso di primo grado), all’esito del deposito dei libretti personali dei parigrado motivi aggiunti, non li ha mai notificati. Del tutto inammissibili appaiono pertanto le relative doglianze sollevate per la prima volta con la memoria conclusionale depositata il 20 ottobre 2004 e con la nota di udienza depositata il 25 novembre 2004. Atteso il carattere meramente illustrativo dei menzionati scritti, sono inammissibili tutte le censure ivi articolate, sia perché non sollevate con l’atto di gravame notificato, sia perché nuove rispetto al thema decidendum del giudizio di primo grado e quindi in violazione del divieto sancito dall’art. 345 c.p.c.

8.2. L’art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 - nel testo applicabile alla fattispecie in esame - prescrive che la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali, debba essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami esperimenti. L’art. 45 della legge 19 maggio 1986 n. 224, ha stabilito, successivamente, che il ministero della Difesa, stabilisca le modalità applicative dell’art. 26 legge n. 1137 del 1955, “prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni”. Il sistema della promozione a scelta, è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, talché l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli. Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento; nè può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il giudizio espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente: A) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr.: Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409; C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez. III, 21 maggio 1996, n. 726).

Tale vizio per quanto in precedenza osservato non può essere esaminato nel caso di specie. B) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (v. da ultimo: Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della sua carriera. Per consolidata tradizione giurisprudenziale, la censura di eccesso di potere in senso assoluto, presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento; sicché i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto microscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (cfr. ex plurimis e da ultimo: sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1622). In ogni caso il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, non è automaticamente riscontrabile sulla base del mero apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche aspettative di progressione in carriera (cfr. sez. IV, n. 397 del 10 marzo 1998). Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto nella specie non ricorre in considerazione del fatto lo Z. non ha ottenuto le massime aggettivazioni possibili nelle schede valutative (addirittura nel grado rivestito), mentre ha conseguito giudizi non apicali di “superiore alla media” nel grado di capitano, il che esclude ex se che possa configurarsi l’eccesso di potere in senso assoluto, non potendosi dare spazio a quella risalente ed isolata giurisprudenza che afferma di poter prescindere dall’attribuzione di giudizi non apicali, se riportati in epoca risalente ed in gradi subalterni (cfr.: sez. IV, n. 482 del 1976 e 968 del 1977).
In definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (sez. IV, n. 7241 del 2002 cit.; n. 4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n. 1849 del 1999), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole non più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento, non può comportare l’automatica promozione di qualsiasi altro ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti nel quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo ad una distorta applicazione della citata normativa, per effetto della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al suo annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche vieppiù illegittime; con l’assurdo risultato della promozione soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della carriera militare.

8.3. Priva di pregio è la doglianza concernente l’attribuzione dello stesso punteggio di merito. In primo luogo è necessario precisare che il giudicato favorevole dello Z. aveva un contenuto ben preciso: a) cassatorio relativamente alla scheda valutativa viziata; b) ordinatorio e conformativo circa la necessità della ricompilazione della stessa emendata dal vizio formale riscontrato (l’assenza del secondo revisore in persona del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare). In alcun modo la Commissione di avanzamento doveva ritenersi vincolata dal giudicato in parola, operando nella diversa sede della rinnovazione del giudizio di idoneità all’avanzamento cui era pervenuta per volontà dell’amministrazione esercitata in sede di autotutela. In altri termini la Commissione, operando a terreno vergine, aveva l’unico vincolo procedimentale (puntualmente osservato), di rivalutare lo scrutinando avendo presente il giudizio finale ed il contenuto anche, ma non solo, della scheda valutativa n. 60 ricompilata nelle debite forme. Non può ammettersi, perché in contrasto con il sistema complessivo di avanzamento a scelta degli ufficiali, che l’annullamento della scheda valutativa in sede giurisdizionale o di autotutela, sortisca effetti in via immediata e diretta sul rinnovando giudizio di avanzamento, che ben può concludersi con l’attribuzione del medesimo punto di merito. In fatto è appena il caso di rimarcare che tale scheda valutativa, pur culminando nella qualifica finale di “eccellente”, presenta un contenuto tutt’altro che positivo relativamente ai giudizi intermedi del compilatore e del primo revisore.

9. Miglior sorte non tocca all’ultimo mezzo. Circa la formulazione del giudizio in termini numerici, la sezione, non intende discostarsi dai propri precedenti specifici, secondo cui l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 non ha fatto venire meno la disposizione contenuta nell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, che affida alla commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base degli elementi presi in considerazione dalla stessa norma, espressi legittimamente mediante punteggio (cfr.: C.d.S. sez. IV, n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; sez. IV, 24 giugno 1997, n. 675); vieppiù corretta, tale scelta appare alla luce dell’art. 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 - riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - (inapplicabile ratione temporis), che testualmente recita: <<l’attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei>> (in senso conforme: C.d.S. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.). Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di assoluta specialità del procedimento disegnato dall’art. 26 legge cit., che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio elencati nell’art. 26 cit.; non potendosi ritenere che tale obbligo scaturisca dall’art. 45 della legge n. 224 del 1986, che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni (articolo non abrogato espressamente dal citato decreto legislativo n. 490 del 1997, cfr.: art. 70 e 71, cfr.: Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241).

10. In conclusione l’appello deve essere respinto”.