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Garante della Privacy

L’intero documento è reperibile alla pagina http://www.garanteprivacy.it

Biglietti numerati e videosorveglianza negli stadi. Parere del Garante.
 
Il garante per la protezione dei dati personali:nella riunione odierna, in presenza del prof.Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.Giovanni Buttarelli, segretario generale;Viste le richieste di parere del Ministero dell’interno;Visto l’articolo 154, commi 4 e 5, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);Vista la documentazione in atti;Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dalsegretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso:

Il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Garante in ordine a due schemi di decreto interministeriale sulla registrazione di immagini e sul rilascio di titoli di ingresso presso alcuni impianti sportivi in cui si svolgono incontri di calcio. I decreti attuano un decreto-legge che ne prevedeva l’emanazione nel 2003 e l’applicazione delle misure previste a decorrere –per la registrazione di immagini- dal 1° agosto 2004 e - per i titoli di ingresso - dal 25 febbraio 2005 (art. 1-quater d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, conv., con modif., con l. 24 aprile 2003, n. 88). Gli schemi prevedono alcune misure ritenute utili per favorire una maggiore sicurezza negli stadi durante le partite di calcio, nonché per contribuire alla prevenzione di disordini e violenze e all’accertamento di illeciti in occasione di incidenti. Spetta alle competenti autorità di pubblica sicurezza (come rilevato, in particolare, nel provvedimento del Garante sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004), valutare le condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e individuare le misure ritenute necessarie per prevenire i reati. Il Garante esprime il parere in ordine alla protezione dei dati, valutando le modalità con le quali i titolari del trattamento devono rispettare alcuni principi allorché trattano informazioni personali (in particolare, la liceità, le finalità, la necessità, la proporzionalità, la trasparenza e la sicurezza nel trattamento).

Osserva:

1. Videosorveglianza (art. 1-quater, comma 3, d.l. n. 28/2003).

L’introduzione della videosorveglianza presso impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni calcistiche, è basata su un’idonea base giuridica e rispetta, quindi, il principio di liceità (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali; D.L. n. 28/2003 cit.); è altresì giustificata alla luce del principio di necessità nel trattamento dei dati, in ragione dei reiterati disordini e degli episodi di violenza verificatisi anche in epoca recente (art. 3 del Codice). Le misure sono analoghe a quelle già applicate in base alle norme di sicurezza per gli impianti sportivi con capienza superiore a 20.000 spettatori (art. 18 d. m. 18 marzo 1996, in G.U. 11 aprile 1996, n. 85, Suppl. ord.); sono in termini generali proporzionate (ad esempio, riguardo alla conservazione dei dati) e ispirate al rispetto delle garanzie e prescrizioni richiamati nel predetto provvedimento del Garante, nonché delle lineeguida impartite dal Ministero dell’interno alle autorità locali di pubblica sicurezza l’8 febbraio u.s. sulla rilevazione di immagini a fini di sicurezza. Sempre in termini generali, si rileva che lo schema prefigura un uso selettivo della raccolta di immagini e di altri dati, per finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza e di accertamento di reati non direttamente esplicitate (a differenza di quelle relative alla giustizia sportiva, menzionate nell’art. 6), ma desumibili dal complessivo tenore dello schema. Anche le modalità di ripresa (che permettono di individuare singoli spettatori: art. 1 dello schema; art. 18, comma 2, D.M. 18 marzo 1996 cit.) e la tipologia di informazioni rilevabili appaiono proporzionate, risultando trattati dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle predette finalità, mentre non sembrano previsti i particolari dispositivi e tecniche indicati nel richiamato provvedimento del Garante (ad es., tecniche automatizzate di riconoscimento facciale, cfr. il relativo punto 3.2) utilizzabili previa verifica preliminare di questa Autorità da effettuare con separato procedimento (art. 17 del Codice). Il Garante esprime parere favorevole sul complessivo schema di decreto; nelle more del codice di deontologia e di buona condotta che potrà individuare ulteriori cautele ed accorgimenti in materia (artt. 12 e 134 del Codice), formula le seguenti considerazioni.

1.1. Preambolo.
Potrebbe risultare utile richiamare nel preambolo il citato provvedimento di questa Autorità (menzionato nell’art. 7 dello schema), che contiene indicazioni utili per gli operatori del settore su adempimenti e garanzie per un trattamento dei dati lecito e corretto.

1.2. Gli impianti nei quali è attivabile la videosorveglianza.
Poiché il decreto in esame attua una norma di legge che si riferisce solo agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità e ad eventi “in occasione” di competizioni calcistiche (art. 1-quater, comma 1, d.l. cit.), deve essere espunto dallo schema l’art. 3 che si riferisce ad altri ambiti applicativi non previsti dalla norma primaria. Le nuove disposizioni vanno altresì coordinate con il citato D.M. del 1996. In conformità alla norma primaria, nell’art. 1, comma 1, dello schema, prima della parola: “vicinanze”, andrebbe infine inserita la parola: “immediate”.

1.3. Registrazioni audio.
Occorre precisare che la registrazione audio, menzionata a proposito delle fasce orarie (art. 4), riguarda solo l’audio complessivo dell’evento calcistico.

1.4. Custodia delle registrazioni e accessibilità alle immagini.
Va individuato il soggetto che dovrebbe prescrivere le misure di sicurezza (art. 5 dello schema). L’obbligo di porre dati e supporti a disposizione dell’autorità o della polizia giudiziaria è già fissato nell’ordinamento (c.p.p. ed altre norme primarie) e deve essere quindi richiamato solo in termini ricognitivi (art. 5, comma 1, secondo periodo). Le parole: “legge sulla protezione dei dati personali” vanno sostituite con le parole: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

2. Biglietti numerati per l’ingresso agli stadi (art. 1-quater, comma 1, d.l. n. 28/2003).
Come anticipato nella premessa generale, spetta alle competenti autorità di pubblica sicurezza valutare la sussistenza dei presupposti per adottare idonee misure di prevenzione e repressione di incidenti, disordini ed episodi di violenza negli stadi, nell’ambito del complesso di misure di contrasto che sono anche al centro di alcune iniziative europee (v. Risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, in G.U.C.E. 24 Gennaio 2002, C 22/1). Il Garante non ha rilievi da formulare in ordine all’attuazione del decreto-legge n. 28/2003, nella parte in cui esso prevede che i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità siano “numerati” in occasione di competizioni calcistiche. La disciplina della protezione dei dati non ostacola l’attuazione di tale obbligo di legge, né la conseguente ridisciplina del sistema di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso, come pure di altre misure che non interessano il Codice sulla protezione dei dati e che sono state intensificate anche in altri Paesi (abbinamento di biglietti numerati a posti a sedere assegnati, da occupare obbligatoriamente anche come presupposto dell’acquisizione del titolo di accesso; rigorosa verifica dell’effettivo utilizzo dei posti, anche mediante sorveglianti; creazione di nuovi percorsi e di settori obbligati negli impianti; accessi selettivi ad aree specifiche; intensificazione di rigidi controlli di polizia agli ingressi; ecc.). Il decreto-legge, però, introduce solo l’obbligo di numerare i biglietti, mentre lo schema prevede anche la loro nominatività. Si tratta quindi di verificare preliminarmente se la norma primaria permetta di introdurre questo ulteriore vincolo con provvedimento amministrativo. L’Autorità osserva inoltre che la nominatività dei biglietti comporta la creazione di grandi banche di dati personali relative a diverse centinaia di migliaia di interessati, cosa che si verifica anche in caso di mancata indicazione in chiaro sul biglietto delle generalità del possessore. A sostegno della richiesta di parere non sono stati allegati specifici elementi che permettano a questa Autorità di ritenere allo stato proporzionata una misura delicata di cui, a fronte degli innumerevoli dati personali che dovrebbero essere trattati, dovrà essere valutata attentamente la proporzione e l’effettiva utilità in rapporto alle finalità perseguite e alle più frequenti modalità con cui si svolgono incidenti negli stadi. Ciò, tenendo anche conto che potrebbero essere attivati altri controlli di sicurezza per identificare tifosi violenti ed escluderli dagli stadi (in particolare, il complesso delle altre misure menzionate nella citata Risoluzione europea), considerando gli altri mezzi di controllo incrementati con il primo schema di decreto relativo alla videosorveglianza, valutando infine la circostanza che i biglietti nominativi non risultano utilizzati diffusamente in altri Paesi dell’Unione (a parte i titoli di abbonamento, rilasciati per altre finalità).
Il passaggio dai biglietti numerati ai biglietti nominativi comporta, peraltro, l’indicazione di alcuni elementi allo stato attuale non ravvisabili nello schema: la specificazione della decorrenza del nuovo sistema; l’individuabilità di tutti i titolari o responsabili del trattamento (l’art. 4, comma 3, dello schema non chiarisce ad esempio chi dovrebbe gestire la banca dati accessibile); la precisazione sui tempi di conservazione; l’individuazione dei soggetti aventi accesso alle informazioni e dell’eventuale intreccio tra banche dati di singole società. Fermo restando che spetta alle autorità competenti valutare l’effettiva necessità dell’utilizzo di biglietti nominativi, questa Autorità resta in attesa di tempestive comunicazioni in ordine all’adozione delle decisioni da esse adottate rispetto agli elementi sopraindicati. Tutto ciò premesso il garante: esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione. Roma, 4 maggio 2005