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  • N.2 - Aprile-Giugno
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (massime a cura dell’Ufficio Massimario)

Misure cautelari (cod. proc. pen. 1988)  Personali  Disposizioni generali Condizioni di applicabilità  Gravi indizi di colpevolezza  Ricognizione della voce  Grave indizio di colpevolezza Sussistenza  Condizioni  Fattispecie.

(Nuovo cod.proc.pen. art. 273)

Sez. 2, sent. 47673 del 9 dicembre 2004 (cc.23/11/2004). Pres. Morelli, Rel. Morgigni, P.M. (conf.) Iannelli, ric. P.M. In proc. Teri.

La ricognizione di voce costituisce un grave indizio di colpevolezza che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alle dichiarazioni di colui che, avendo ascoltato la voce della persona sottoposta a indagini, afferma di identificarlo con sicurezza. (Nella specie, l’identificazione vocale era stata fatta da un ufficiale di polizia che aveva ascoltato la registrazione di una serie di telefonate estorsive fatte dall’imputato).


Prove (Cod. proc. pen. 1988)  Mezzi di ricerca della prova  Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Ammissibilità (limiti)  Intercettazione in autovettura  Abitacolo dell’autovettura  Luogo di privata dimora Esclusione  Conseguenze.

(Cod.pen. art. 614; nuovo cod.proc.pen. art. 266)


Sez. 1, sent. 2613 del 27 gennaio 2005 (ud.20/12/2004). Pres. Chieffi, Rel. Santacroce, P.M. (parz. diff.) Febbraro, ric. Bolognino ed altri.

L’abitacolo di un’autovettura, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dei limiti alla possibilità di disporvi intercettazioni di conversazioni e comunicazioni stabiliti dall’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. V. Corte cost., 24 marzo 1987 n. 88.


Prove (Cod. proc. pen. 1988)  Mezzi di ricerca della prova  Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Esecuzione delle operazioni Utilizzazione di impianti appartenenti a privati  Legittimità  Condizioni.

(Nuovo cod.proc.pen. art. 268)

Sez. 1, sent. 2613 del 27 gennaio 2005 (ud.20/12/2004). Pres. Chieffi, Rel. Santacroce, P.M. (parz. diff.) Febbraro, ric. Bolognino ed altri.

In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, allorchè ricorrano casi di urgenza e neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, è legittima l’utilizzazione di impianti e apparecchiature appartenenti a privati, purchè le operazioni  autorizzate con decreto motivato del
P.M.  avvengano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire come una sorta di “longa manus” o di ausiliari del P.M. e della polizia.


Prove (Cod. proc. pen. 1988)  Mezzi di ricerca della prova  Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Esecuzione delle operazioni Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica  Decreto del P.M. Motivazione concernente l’insufficienza o l’inidoneità degli impianti Requisiti.

(Nuovo cod.proc.pen., art. 268 comma 3)

Sez. 4, sent. 46551 del 1 dicembre 2004 (ud.04/10/2004). Pres. D’urso, Rel. Visconti, P.M. (diff.) Galati, ric. Antonietti ed altri.

In tema di intercettazioni o conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del P.M. che dispone, a norma dell’art. 268, comma terzo, ult.parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o inidoneità degli impianti della procura della Repubblica, non può limitarsi a dare atto di tale situazione, ma deve anche specificare le ragioni di tale inidoneità o insufficienza, sia pure mediante una indicazione sintetica, purchè questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge bensì dia conto del fatto storico, ricadente nell’ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa.


Reati contro il patrimonio  Delitti Estorsione  Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni Differenze  Elemento psicologico Caratteri della condotta  Fattispecie.

(Cod.pen. art. 393 e 629)

Sez. 2, sent. 47972 del 10 dicembre 2004 (ud.01/10/2004). Pres. Morelli, Rel. Carmenini, P.M. (parz. diff.) De Sandro, ric. Caldara ed altri.

Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale nell’estorsione caratterizzato, diversamente dall’altro reato, dalla coscienza dell’agente che quanto egli pretende non gli è dovuto: peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà assume ex se i caratteri dell’ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto ricorrere il reato di estorsione per le modalità di intimidazione cui la parte lesa era stata sottoposta da parte di terzi, su mandato del titolare del credito).


Reati contro la moralità pubblica e il buon costume Prostituzione Favoreggiamento  Riaccompagno della prostituta sul luogo di esercizio dell’attività da parte del cliente  Reato di favoreggiamento della prostituzione  Configurabilità  Esclusione Fondamento.

(L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3)

Sez. 3,, sent. 1716 del 21 gennaio 2005 (ud.09/11/2004). Pres. Zumbo. Rel. Onorato, P.M. (diff.) Passacantando, ric. P.M. in proc. Di Teodoro.

La condotta del cliente della prostituta consistente nel riaccompagnare la stessa, dopo la prestazione sessuale, sul luogo in cui questa esercita la prostituzione, non configura il reato di cui all’art. 3 n. 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (favoreggiamento della prostituzione), atteso che trattasi di condotta accessoria alla consumazione del rapporto che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta.


Reati contro la persona  Delitti contro la libertà individuale  Violenza sessuale  In genere  Lesioni personali Reato di cui all’art. 582 cod. pen. Concorso con la violenza sessuale Configurabilità.

(Cod.pen. artt. 582 e 609 bis)

Sez. 3, sent. 46760 del 2 dicembre 2004 (ud.28/10/2004). Pres. Savignano, Rel. Lombardi, P.M. (conf.) Favalli, ric. Crisafi ed altro.

Il reato di violenza sessuale, di cui all’art. 609 bis, cod. pen., non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni diversi e che non si pongono in relazione di progressione, e ciò in quanto la privazione della libertà sessuale può essere realizzata con mezzi che non producono lesioni personali; conseguentemente allorché oltre alla violenza sessuale si cagionano lesioni personali alla vittima del reato, anche soltanto per vincerne la resistenza,si configurano entrambi i reati in concorso.


Reati contro la pubblica amministrazione Delitti  Dei pubblici ufficiali  Peculato In genere  Beni di valore economico estremamente esiguo  Idoneità a costituire oggetto materiale del reato  Esclusione  Fattispecie in tema di utilizzazione di cartuccia esplosa per scopi personali da pistola di ordinanza.

(Cod.pen. art. 314)

Sez. 6, sent. 47193 del 6 dicembre 2004 (ud.11/11/2004). Pres. Fulgenzi, Rel. Leonasi, P.M. (parz. diff.) Ciani, ric. Battaglia.

Non integra il reato di peculato di cui all’art. 314 cod. pen. la utilizzazione da parte del pubblico ufficiale, per scopi personali, ancorché non leciti, di beni appartenenti alla P.A. di valore estremamente esiguo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del peculato nella condotta dell’agente della Polizia di Stato che, nell’esplodere senza necessità un colpo dalla pistola di ordinanza, aveva utilizzato una cartuccia in dotazione).


Reati contro l’ordine pubblico  Delitti Associazione per delinquere  In genere  Associazione mafiosa  Partecipazione  Contributo prestato  Caratteri.

(Cod.pen. art. 416 bis)

Sez. 2, sent. 2350 del 26 gennaio 2005 (ud.21/12/2004). Pres. Rizzo, Rel. Cardella, P.M. (conf.) Geraci, ric. Papalia ed altri.

La condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purchè destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell’associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l’associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all’associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come “uomo d’onore”, ai fini anzidetti.


Sicurezza pubblica  Misure di prevenzione  Singole misure  Sorveglianza speciale  Detenzione sopravvenuta Fungibilità con la misura  Esclusione.

(L. 27 dicembre 1956 n. 1423, artt. 4, 7 e 11)

Sez. 1, sent. 49226 del 22 dicembre 2004 (ud.21/10/2004). Pres. Fazzioli, Rel. Pepino, P.M. (diff.) Ciampoli, ric. Medri.

In materia di misure di prevenzione, il tempo trascorso “in vinculis” per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale, la cui decorrenza resta sospesa e riprende a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo.


Stupefacenti  Coltivazione di piante da stupefacenti  Attività illecite Coltivazione  Reato di pericolo astratto  Sussistenza  Numero delle piante o assenza dell’effetto drogante Irrilevanza  Fattispecie.

(D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 26, 73 e 75)

Sez. 4, sent. 46529 del 1 dicembre 2004 (ud.29/09/2004). Pres. Fattori, Rel. Iacopino, P.M. (diff.) Galasso, ric. Aspri ed altro.

La coltivazione di piantine di canapa indiana integra un reato di pericolo astratto per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità o la quantità di sostanze drogante da esse estraibile, trattandosi di fattispecie volta a vietare la produzione di specie vegetali idonee a produrre l’agente psicotropo, indipendentemente dal principio attivo estraibile. (Nel caso di specie si trattava di circa 30 piante di “cannabis indica”).


Udienza preliminare (cod. proc. pen. 1988)  Fascicolo per il dibattimento In genere  Relazioni di servizio della polizia giudiziaria riproducenti attività di constatazione ed osservazione Atti irripetibili Sussistenza Fattispecie.

(Nuovo cod.proc.pen., artt. 348 e 431)

Sez. 2, sent. 2353 del 26 gennaio 2005 (ud.12/01/2005). Pres. Rizzo, Rel. Casucci, P.M. (conf.) Gialanella, ric. Ara ed altri.

Le relazioni di servizio, che riproducono l’attività di constatazione ed osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non più riproducibili, costituiscono atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che la relazione di servizio, nella specie corredata da talune fotografie, in quanto descrittiva di fatti oggetto di percezione diretta, non si differenzia da quelle attività, quali perquisizioni, sequestri ed ispezioni, che, pur potendo essere oggetto di testimonianza, sono pacificamente incluse nel novero degli atti irripetibili).