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  • N.2 - Aprile-Giugno
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte Costituzionale

Sentenze e massime tratte dal sito www.cortecostituzionale.it

Processo penale - Prova testimoniale - Testimone maggiorenne infermo di mente, persona offesa dal reato -Possibilità di esame “protetto” secon-do l’apprezzamento del giudice -Mancata previsione - Lesione del prin-cipio di tutela dei diritti inviolabili della persona, disparità di trattamento rispetto al teste minorenne -Illegittimità costituzionale ‘in parte qua’ - Assorbimento di altri profili.
 
Corte Costituzionale, sentenza n.63 del 13 gennaio/29 gennaio 2005. Pres. Onida, Red.Onida.

Le esigenze di tutela della personalità partico-larmente fragile dell’infermo di mente, chiamato a testimoniare nell’ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa ‘ratio decidendi’ della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assor-bito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne dall’art. 398, comma 5-bis (richiamato dall’art. 498, comma 4-bis) del codice di procedura penale, del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l’opportunità. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all’assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno (1).

(1) Si legge quanto appreso in senteza: Considerato in diritto
1. Le questioni che i due remittenti sollevano riguardano le modalità di esame “protetto”, nell’ambito del processo penale, del teste persona offesa da reato sessuale, maggiorenne all’epoca del processo, che sia infermo di mente. Precisamente, il Tribunale di Biella, nel corso del dibattimento, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4-bis, del codice di procedura penale, che dispone l’applicabilità nel dibattimento, su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario, dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, a tenore del quale, nel caso di indagini concernenti reati sessuali, quando fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo (anche fuori del tribunale, presso strutture specializzate o in mancanza presso l’abitazione del minore), il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno; nonché dell’art. 498, comma 4-ter, del predetto codice, secondo cui, quando si procede per reati sessuali, l’esame del minore vittima del reato si effettua, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Tali norme sono impugnate nella parte in cui non consentono l’applicazione delle suddette modalità protette, nel caso di procedimento per il delitto di violenza sessuale, quando si debba procedere all’esame di testimone maggiorenne infermo di mente, persona offesa dal reato. La questione è sollevata in riferimento al principio di tutela dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, ad avviso del remittente, la mancanza del potere del giudice di procedere alla assunzione della prova mediante le speciali modalità ivi previste, quando riscontri la sussistenza di una esigenza di protezione della personalità del teste analoga a quella considerata dal legislatore a proposito del minore, darebbe luogo ad una inadeguata tutela della dignità, del pudore e della personalità del teste psicologicamente debole, nonché della genuinità della prova. A sua volta il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino, investito di un incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza di una persona inferma di mente, dubita della legittimità costituzionale del citato art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che si possa procedere all’assunzione della testimonianza della parte offesa da reato sessuale, maggiorenne e inferma di mente, con le modalità previste per il minore di sedici anni. La questione è sollevata in riferimento: all’art. 2 della Costituzione, in quanto non si assicurerebbe la piena tutela dei diritti inviolabili della persona dell’infermo di mente; all’art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe irragionevole non riconoscere al maggiorenne infermo di mente, persona particolarmente fragile, la stessa salvaguardia prevista per il minore infrasedicenne; all’art. 24 della Costituzione, perché il teste non sarebbe messo in condizione di difendere appieno i propri diritti e di rendere una deposizione serena, genuina e veridica; all’art. 32 della Costituzione, perché non si garantirebbe adeguatamente il diritto alla salute del teste sotto il profilo del suo benessere psicofisico; infine all’art. 111 della Costituzione, in quanto non sarebbe garantito il giusto processo sotto il profilo della libertà di esprimersi del teste, al di là di condizionamenti e paure, e della possibilità di assicurare la genuinità della prova.

2.  Stante la connessione di oggetto, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3. Le questioni relative all’art. 398, comma 5-bis, e all’art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono fondate. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, pur non potendosi meccanicamente equiparare l’infermo di mente al minore ai fini della disciplina della testimonianza nel procedimento penale, tuttavia il principio di tutela della persona, desumibile dall’art. 2 della Costituzione, comporta che il giudice procedente, ove ritenga in concreto che vi sia un pericolo di pregiudizio alla personalità del teste infermo di mente, possa adottare modalità di esame atte a prevenire ed escludere tale pericolo; e ha fatto applicazione del principio dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente all’esame su domande e contestazioni proposte dalle parti (sentenza n. 283 del 1997). In altra occasione la Corte, investita di questioni analoghe a quelle oggi in esame, le ha dichiarate inammissibili per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso all’incidente probatorio, estensione che si è escluso invece sia imposta dalla Costituzione (ordinanza n. 108 del 2003; nonché sentenza n. 529 del 2002, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione dell’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. al caso di testimonianza del minore nell’ambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali). Nel presente giudizio, invece, le questioni si presentano come rilevanti, essendo in un caso sollevate nel corso del dibattimento, in un altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore.

4. Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell’infermo di mente, chiamato a testimoniare nell’ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa ratio decidendi della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne, e rispettivamente per il minore, dall’art. 398, comma 5-bis (richiamato dall’art. 498, comma 4-bis) e dall’art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen., del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l’opportunità. Rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati all’intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subìte, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in un’esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità. D’altra parte l’adozione, in questi casi, di speciali modalità “protette” di assunzione della prova, quanto a luogo, ambiente, tempo, assistenza di persone che conoscano il teste o di esperti, nonché a modi concreti di procedere all’esame, non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma, al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima, suscettibile di essere pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie (cfr. sentenze n. 283 del 1997, n. 114 del 2001, n. 529 del 2002). L’apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell’infermo di mente, a siffatte speciali modalità, previste dal legislatore nel caso di testimonianza del minore o del minore infrasedicenne, deve essere rimesso al giudicante, in relazione alla varietà possibile di situazioni (cfr. ancora sentenza n. 283 del 1997).

5.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve dunque investire sia l’art. 398, comma 5-bis, sia l’art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale. Non vi è motivo, invece, per intervenire sull’art. 498, comma 4-bis, del medesimo codice, la cui portata si esaurisce nel rendere applicabili in sede di dibattimento, ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga necessario, le modalità di assunzione della prova previste dall’art. 398, comma 5-bis: una volta investito quest’ultimo dalla presente pronuncia additiva, ne risulta automaticamente ampliato anche l’ambito di applicabilità del comma 4-bis dell’art. 498, onde la relativa questione di incostituzionalità deve essere dichiarata, in questi sensi, infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 398,
comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all’assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno;
b) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l’esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico;
c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l’ordinanza in epigrafe (r.o. n. 677 del 2003).