Materiali per una storia dell'Arma

Cap. Pietro Mossuti

RIVISTA DEI CARABINIERI REALI
Anno II - n. 3 - maggio-giugno 1935
L’Islam ed il diritto islamico

1. - L’Islam, sorto nel centro dell’Arabia, rimase per più di un secolo quasi ignorato in Europa. Quando però la sua potenza cominciò ad estendersi nel mondo, non tardò a richiamare l’attenzione degli imperi occidentali. La religione islamica ed il suo fondatore furono rivali della religione cristiana (Dante colloca Maometto nell’inferno fra i seminatori di dissensi religiosi -XXVIII - 31). Tale rivalità non è una forma caratteristica della religione mussulmana. Dall’alba della storia ai nostri giorni, tutte le religioni si sono affermate attraverso lotte più o meno cruente. Le ragioni si devono ricercare non già nella diversità dei riti, ma nella differenza di civiltà fra popoli di fedi diverse. Il pensiero religioso che negli uomini primitivi è animistico (attribuisce cioè un’anima a tutte le cose), va evolvendosi nei secoli fino a giungere al toteismo (fede in un protettore, che può essere un antenato o una pianta o un animale della tribù), e passa dopo al politeismo (adorazione di molte deità) per giungere alla forma più perfetta che è il monoteismo (Dio unico) di cui la religione ebraica è la prima manifestazione, e quella cristiana la migliore, perché la più umana. Questa evoluzione, che rappresenta il travaglio dello spirito attraverso i secoli, è stata causa di molte lotte fra i popoli, ed ogni civiltà ha avuto una sua religione con caratteri, manifestazioni e sviluppi propri. Le crociate, difendendo la cristianità, misero a contatto i popoli occidentali con l’oriente; ciò valse a sfatare molte leggende sull’Islam. Ma solo da poco tempo il fenomeno islamico è stato studiato obiettivamente, per quanto esso sia ancora poco conosciuto dalla grande maggioranza dei popoli occidentali.

2. - L’Islam, che conta circa 320 milioni di seguaci, dopo il cristianesimo è la più potente religione del mondo. È un organismo vivo, vasto e pieno di germi fecondi. Sorto nell’Egiaz, ove esisteva una civiltà primordiale, che per più di un millennio era rimasta come incapsulata, esso ha una grande virtù assimilatrice. La religione islamica non aveva al suo sorgere una civiltà propria e perciò ha attinto elementi dal giudaismo, dal cristianesimo e dal paganesimo. Successivamente si è sviluppata e completata, assorbendo le dottrine dei popoli conquistati, e principalmente della Persia e della Grecia.
Maometto fu un uomo rozzo e semplice. Nato tra il 570 ed il 580 dopo Cristo, da Abd Allah, pastore arabo, e rimasto quasi subito orfano, visse prima col nonno Abd el Muttalib e poi con lo zio Abù Talib. Giovanissimo entrò come cammelliere presso una ricca vedova di Mecca, a nome Cadigia, che invaghitasene lo sposò (anno 595). A 40 anni (anno 610), Maometto una notte svegliatosi udì una voce che gli imponeva: «Grida». Lo strano comando si ripetè tre volte. Maometto allora chiese: Che cosa debbo gridare? E la voce rispose: «Grida il nome del tuo signore». Turbato raccontò a Cadigia quanto era successo e questa consultati alcuni sapienti, fra i quali suo cugino a nome Varak, noto studioso delle scritture cristiane ed ebree, gli predisse che sarebbe diventato profeta del popolo. Dopo qualche tempo le “rivelazioni” ricominciarono e da allora si succedettero ininterrottamente per circa 20 anni. Sentendosi ispirato da Dio, Maometto cominciò a svolgere propaganda fra i parenti e gli amici (anno 613) gettando le basi della nuova religione. Non tardarono i proseliti, specialmente quando Maometto, preso ardire, iniziò pubblica propaganda; ma sorsero anche i nemici, e questi sopratutto fra i ricchi commercianti della Mecca, i quali avevano da prima creduto che la nuova religione non avrebbe oltrepassato i limiti della tribù ove era nata, ed ora temevano che essa, mutando lo stato delle cose, li danneggiasse diminuendo l’importanza della città, che era il più importante centro di pellegrinaggio. In Arabia a quell’epoca era già penetrato il giudaismo ed il cristianesimo, ma la popolazione era ancora in maggior parte pagana, specialmente i Beduini, refrattari a qualunque forma di civiltà. Alla Mecca erano adorate molte divinità, fra le quali, oggetto particolare di culto la pietra nera, (pare si tratti di un aerolite) che, secondo la tradizione, fu portata dall’angelo Gabriele ed in origine era bianca, ma era diventata nera per i peccati degli uomini. Maometto, crescendo in audacia, cominciò nelle sue predicazioni ad insultare gli idoli pagani. Ciò lo pose in aperto contrasto con la grandissima maggioranza della popolazione, che lo mise al bando. Coperto di ridicolo ed ostacolato dai numerosi avversari, fu costretto ad allontanarsi dalla Mecca. Si recò per qualche tempo in Abissinia (anno 615) insieme ad alcuni seguaci, ma poi fece ritorno alla Mecca, di dove il 24 settembre 622 per sottrarsi alle persecuzioni si trasferì nella vicina Yathrib, poi chiamata Medina (che vuol dire città del profeta). Tale data segna l’inizio dell’egira, nome col quale viene designato l’avvenimento (in arabo egira significa distacco) che è considerato come il punto di partenza dell’era mussulmana.
A Medina, prima dell’egira, le varie tribù arabe erano in lotta fra loro; le discordie venivano anche fomentate indirettamente da tre tribù ebraiche, i cui componenti si erano arricchiti con l’usura e le speculazioni commerciali. La venuta di Maometto a Medina fu perciò accolta favorevolmente da tutti, sia perché questi aveva già svolto attraverso i suoi emissari abile ed intensa propaganda, sia perché speravano che egli si adoperasse per eliminare le discordie. Infatti Maometto cominciò subito ad organizzare la città, attraverso la nuova comunità religiosa; indi costruì la prima moschea per la preghiera. Iniziò poi una serie di spedizioni (circa 80, di cui una trentina guidate personalmente da lui) razziando le carovane che si recavano alla Mecca, e danneggiando così notevolmente il commercio di quegli abitanti. In una di queste spedizioni 300 mussulmani attaccarono e vinsero 1.000 arabi, che si erano mossi dalla Mecca per assalirli. Questa vittoria, (detta vittoria di Badi, anno 623), è considerata come il punto di partenza della storia islamica, perché è la prima vera affermazione della potenza raggiunta da quel nuovo organismo religioso, militare e politico. Un anno dopo, Maometto ebbe la seconda grande vittoria. Gli arabi della Mecca per vendicarsi delle numerose razzie subite e per schiacciare definitivamente la nuova religione assediarono Medina con 3.000 uomini. Maometto con 700 seguaci li contrattaccò e con abile ed audace manovra riuscì anche questa volta a sconfiggerli (vittoria di Uhud, anno 624). Al quinto anno dell’egira alcune potenti tribù pagane alleatesi, mossero con 10.000 armati contro Medina. Maometto con 3.000 seguaci seppe resistere all’assedio, tenendo in iscacco i nemici, che finirono per ritirarsi. Ma mentre da una parte la potenza dell’Islam si spandeva dall’Arabia, Maometto doveva lottare contro nemici interni, sempre più forti. Sono questi rappresentati dalle tribù ebraiche, che una alla volta assediò e vinse, disperdendo o uccidendo i componenti, e appropriandosi dei loro beni come bottino di guerra. Nell’anno 638, Maometto volle compiere un pellegrinaggio alla Mecca. Dopo una serie di trattative, gli fu concesso di entrare in quella città insieme ai suoi seguaci, tutti con la sciabola nel fodero, rimanendovi per tre giorni, durante i quali i componenti la tribù dei Quray, che gli erano apertamente ostili, si allontanarono, rimanendo fuori delle mura. L’anno dopo (629) Maometto con 10.000 mussulmani assalì la Mecca dai quattro lati, ed aiutato da molti abitanti, che parte per intrigo avevano fatto causa comune con lui, vi penetrò e la sottomise.
I suoi antichi persecutori gli resero onoranze più che regali, quasi divine, ed egli si mostrò generoso e li perdonò tutti. Alla Caaba distrusse gli idoli; poi, dopo aver recitato le preghiere di rito, pronunciò la celebre allocuzione, di cui le prime parole sono il fondamento della religione islamica: «Non v’è altro Dio che Allah! Egli è l’unico, non ha compagni. La sua promessa si è avverata, il suo servo ha vinto. Egli solo disperde le schiere nemiche». Stabilito incontestato il suo dominio, Maometto continuò ad ordinare razzie allo scopo di consolidare la potenza islamica. Dovette anche combattere contro alcuni nemici coalizzati e contro alcune tribù che si erano rifiutate di pagare l’imposta religiosa. L’ultima sua spedizione fu ai confini della Siria, contro alcune tribù pagane, che riuscì a convertire all’Islam. Maometto cercò inoltre di agire con diplomazia, mandando molte ambascerie agli stati vicini, e stabilendo con essi trattati di amicizia e di commercio. L’8 giugno 632, improvvisamente moriva a Medina, lasciando l’Islam nella sua piena potenza. Alla Mecca Maometto era stato l’apostolo della nuova religione, a Medina si rivelò uomo di stato, e diede all’Islam una base di potenza e di civiltà. Anima passionale, rozzo ed ignorante, era però semplice ed umano. Credeva nella sua missione e la sua fede non lo abbandonò mai, e lo sostenne nelle lunghe lotte contro i suoi potenti avversari. Nel Corano, che è come il suo testamento, l’elemosina è considerata quale una delle colonne della religione: quelli che fanno l’elemosina fanno a Dio un prestito generoso (LVII-17).

3. - Dopo la morte di Maometto, l’Islam continuò ad estendere la sua potenza sotto la direzione dei califfi. I primi quattro furono chiamati “califfi ben diretti”; essi furono:
- Abu Bekr, che iniziò la conquista dell’Arabia e prese il titolo di “vicario del profeta”.
- Omar, che completò la conquista dell’Arabia e diede assetto all’impero. Prese il nome di “principe dei credenti”. Fu per l’Islam come S. Paolo per la religione cristiana: da persecutore diventò apostolo, ed accentuò il principio che l’Islam si doveva estendere col ferro e col fuoco.
- Othman, che estese il dominio alla Persia, all’Armenia, alla Mesopotamia ed alla Libia.
- Alì (lo “sciabolatore”) cugino e genero di Maometto, valoroso guerriero. Fondò la setta degli Sciiti. Successero poi i califfi Omayyadi, che trasportarono la capitale dell’impero da Medina a Damasco, e quindi i califfi Abhasidi, che, vinti e distrutti gli Omayyadi, regnarono a Bagdad, ove si trasferirono. Un omayyade sfuggito alla strage, riparò in Spagna, ove fu acclamato califfo d’occidente. Tale califfato durò sino al 1031.
Nel 1258 i Tartari, guidati da Hulagù, invasero l’Arabia, occuparono Bagdad ed uccisero il califfo e tutti i membri della sua famiglia. In tal modo avrebbe dovuto essere distrutto per sempre il califfato; ma quattro anni dopo, alla corte d’Egitto, ove regnava il sultano mammalucco Baibars, si presentò un arabo affermando di essere erede legittimo al califfato, perché zio dell’ultimo califfo abbaside. Baibars, allo scopo di accrescere il suo prestigio, lo tenne presso di sé riconoscendogli il titolo di califfo, senz’altro incarico che quello di dare l’investitura ai sovrani di Egitto. Così i califfi continuarono, con autorità nominale, fino al 1517, epoca in cui Solimano I, sultano turco, conquistato l’Egitto, costrinse l’ultimo di quei califfi a rinunciare al califfato, in suo favore. Il titolo di califfo da allora passò ai sultani turchi, che lo tennero però solo come attributo nominale. Altri cercarono poi di farsi riconoscere la dignità califfale, ma con poca fortuna. Fra questi alcuni sultani di Tunisi, alcuni sceriffi del Marocco ed alcuni principi tartari e sudanesi.

4. - Per molto tempo il califfo venne erroneamente ritenuto come il capo della religione mussulmana (come è il Papa per i cristiani). Nel’Islam non esistono invece né chiesa (nel senso da noi inteso), né sacerdoti. L’unità religiosa è mantenuta dagli “ulama” (dottori), ai quali il califfo è soggetto come ogni altro credente. Il califfo non è il capo della religione; è il sovrano dello stato islamico, concepito come unità politica indivisibile. I sultani turchi, approfittarono dell’equivoco per esercitare un vero e proprio predominio politico su tutti i mussulmani del mondo. Il primo sultano turco che si attribuì ufficialmente il titolo di califfo, fu Abd ulHamid I, nel trattato concluso con la Russia (anno 1734) relativo alla Crimea. In esso è specificatamente detto che i mussulmani per le questioni religiose dovevano dipendere dal supremo califfo maomettano. Come conseguenza di ciò, il sultano della Turchia pretese di nominare, nei principati tartari della Crimea soggetti alla Russia, i cadì (cioè quelli che amministrano la giustizia secondo la religione mussulmana) e di ingerirsi in questioni politiche ed amministrative. Ciò diede luogo a vari incidenti, tanto che poi la Russia in una nuova convenzione con la Turchia, abolì gli articoli che si riferivano alla ingerenza religiosa. Nel trattato stipulato con l’Austria (anno 1909), in seguito all’occupazione della Bosnia ed Erzegovina, la Turchia, approfittando dell’errata concezione califfale, pose alcune clausole, molto simili a quelle del trattato turcorusso del 1774. L’errore si ripeté ancora a Losanna nel 1912 a nostro danno in occasione delle trattative fra l’Italia e la Turchia per l’occupazione della Libia, sicché per qualche tempo, la giustizia nella Libia italiana venne amministrata in nome del sultano e da organi di sua fiducia. Ciò ebbe termine nel 1915, in occasione della dichiarazione di guerra alla Turchia. Nel 1922 l’assemblea nazionale turca dichiarò decaduto il sultano, al quale però riconobbe la dignità di califfo. Più tardi, e precisamente nel 1924, la stessa assemblea abolì definitivamente il califfato, che, se da una parte accresceva il prestigio della Turchia davanti alle nazioni europee, rappresentava per il nuovo partito dei giovani turchi un pericolo, in quanto poteva servire di aiuto agli avversari politici. Il califfo oggi nello stato islamico più non esiste, ma la questione califfale non è forse spenta dei tutto. Dopo tredici secoli, l’Islam percorrendo a rovescio il cammino fatto durante la sua gloriosa espansione, è ritornato in Arabia ove ha dato un nuovo e potente impulso alla rinascita del movimento panislamico universale.

5. - L’Islam oltre a grandi teologi ha avuto sommi giuristi e grandi uomini di stato. Come si è già accennato, la religione islamica è una civiltà nella quale sono amalgamati principi filosofici, giuridici, morali e comprende tutti gli aspetti della vita umana nelle sue manifestazioni civili, politiche, sociali e religiose.
In principio il diritto islamico faceva parte integrale della religione islamica; solo più tardi, e cioè dopo circa quattro secoli, i suoi cultori ne fecero una scienza a parte. I principi della legge islamica, contenuti nel corano, sono basati sul diritto consuetudinario arcaico, al quale sono aggiunti principi del rituale ebraico ed alcune norme di opportunità dettate da Maometto. Il fattore sociale, che nel diritto romano è il vincolo di sangue, nell’Islam è dato dal “din” (comunanza di fede). Maometto dettò il corano in due tempi distinti. La prima parte comprende le rivelazioni avute alla Mecca prima dell’Egira, la seconda le rivelazioni di Medina. Tra le due parti si notano talvolta dei contrasti. Essi devono attribuirsi, sia alla differenza di ambiente e di spirito in cui furono dettate, sia alle differenti esigenze del momento. Difatti, per citare un esempio, mentre nella prima parte Maometto consiglia l’intransigenza verso i nemici, nella seconda (cioè quando la sua potenza si è già affermata) egli si dimostra proclive al perdono. Quando due tratti del corano sono in contrasto, ha valore l’ultima norma, essendo questa, secondo il diritto islamico, l’ultima rivelazione di Dio, e quindi la più perfetta. Il corano è per i mussulmani il libro sacro; esso è infallibile.
Questa specie di rozzo codice, si adattò bene alla piccola società araba, ma con l’estendersi della potenza e della civiltà islamica si dimostrò insufficiente. Fu allora scritta la “sunna” (la parola che significa “condotta del profeta”). Essa rappresenta la tradizione perché narra la vita di Maometto. Dato che per i mussulmani la legge discende da Dio agli uomini per il tramite del loro profeta, le azioni, le parole, gli atti, le approvazioni e le disapprovazioni di questo, formano norma di legge. La sunna non ha fonte storica e, come si è detto, fu scritta per rispondere alle nuove esigenze sociali e politiche, e talvolta per scopi dinastici. È però un documento prezioso, un lavoro di lenta elaborazione, fatto attraverso molti secoli, da numerosi studiosi. Essa, contenendo molti elementi della civiltà dei popoli sottomessi, ha reso possibile l’applicazione e l’adattamento della legge islamica al nuovo impero, il quale, con l’affermarsi della sua potenza, aveva elevato la propria coscienza e la propria civiltà. Come avviene per il corano, anche nella sunna vi sono norme fra loro contrastanti. Se le tradizioni a cui si riferiscono tali norme, sono egualmente autorevoli, (e cioè, se le persone che hanno tramandato tali tradizioni sono egualmente degne di fede) prevale la tradizione più recente. Col continuo progredire della civiltà islamica anche la sunna si dimostrò insufficiente.
Fu allora necessario ricorrere all’analogia. L’analogia completa i concetti giuridici del corano e della sunna. Essa è l’analisi della legge. Con metodo deduttivo ne esplica ed estende le norme a tutti i casi, che possono essere compresi in uno stesso concetto informatore. Successivamente sorse la necessità di abrogare od almeno modificare alcune norme, dimostratesi inadeguate ai nuovi tempi. E poiché l’analogia per la sua stessa natura non poteva a ciò provvedere, si ricorse al consenso. Il consenso potrebbe definirsi “l’opinione personale dei giuristi sulle norme di diritto contenute nel corano e nella sunna”. Esso ha specialmente valore indiscusso nella interpretazione dei punti oscuri e nelle lacune esistenti nella legislazione islamica. Il corano, la sunna (fonti madri), l’analogia ed il consenso, costituiscono le fonti principali del diritto islamico. Le fonti secondarie sono molte. Degne di menzione: la consuetudine, il criterio del bene pubblico, il criterio del più utile, la deduzione giuridica, la connessione a quello che è certo, le norme contenute nel Vangelo e nel Pentateuco (purché non contrastino con le leggi dell’Islam), la testimonianza del cuore, la sorte (in mancanza di meglio). Nell’Islam vi sono diversi riti che corrispondono a diverse scuole giuridiche. I riti principali sono quattro: 1) rito hanafita (già rito ufficiale di tutto l’Islam): razionalistico. Ammette il concetto del più utile e dà molta autorità al senso. 2) rito malechita: essenzialmente tradizionalistico: ammette però il concetto del bene pubblico. 3) rito hanbalita: tradizionalistico assoluto, rigido ed intransigente. 4) rito shafiita: ammette tutti i concetti dei riti malechita ed hanafita, tendendo a conciliarne i principi. Sviluppa inoltre il concetto della connessione a quello che è certo. Il diritto islamico si divide in: radici e rami. Le radici corrispondono alla nostra filosofia del diritto. Secondo l’Islam il legislatore è Dio. La legge è la emanazione della sua volontà; essa ha per oggetto le azioni umane. Queste possono essere: obbligatorie, commendevoli, lecite, riprovate e proibite, e si distinguono inoltre in valide, nulle e viziate. Il soggetto della legge è l’uomo. La sua capacità giuridica si distingue in capacità di diritto (avere un diritto) e capacità di agire (far valere il suo diritto). I diritti si dividono in: diritti divini (devozione, dichiarazione di fede, matrimonio, parentela, libertà, ecc.) e diritti umani. Questi si distinguono in diritti originati (inviolabilità personale, reputazione, eredità, proprietà) e diritti derivati (contratti, obbligazioni, ecc.).
I rami del diritto islamico, corrispondono al nostro diritto positivo. Essi comprendono il diritto degli uomini, delle donne (le donne hanno diritti limitati), degli schiavi (essere nutriti e non maltrattati), dei pazzi, degli impuberi e degli ermafroditi, i diritti di famiglia, le norme per il matrimonio, le norme per il ripudio (corrispondente al divorzio nel senso generico da noi inteso), i doveri verso i figli e verso i genitori, la tutela, il diritto pubblico ereditario ed il diritto di proprietà della terra. (Secondo il diritto pubblico la terra si divide in terra mussulmana, terra nemica e terra di capitolazione; secondo il diritto privato si divide invece, in terra santa, terra lasciata ai vinti e terra passata in proprietà ai mussulmani). Il diritto penale nel concetto islamico è in gran parte diritto privato. Infatti in molti casi la parte lesa può rinunciare all’applicazione della pena fissata dai giudici, ed in altri casi può applicarla personalmente. Vi sono tre specie di pene: 1) Pene per l’omicidio e per le lesioni personali. Secondo i casi si applica la legge del taglione (occhio per occhio dente per dente), oppure si esige il prezzo del sangue, quando si tratti di fatto non intenzionale. Esistono speciali norme che regolano la composizione fra le parti. Essa normalmente avviene con il matrimonio fra un uomo della famiglia dell’uccisore ed una donna della famiglia dell’ucciso, previo pagamento di una data somma (prezzo del sangue). Il taglione viene eseguito preferibilmente con la spada dalla parte lesa, che di norma incarica a ciò un esecutore esperto. Il prezzo del sangue, può essere grave e leggero. Se è grave deve essere pagato subito (dal colpevole o dai suoi agnati), se leggero in tre rate. Il relativo importo per un uomo è equivalente al valore di cento cammelli, per una donna alla metà, per un bimbo ad un terzo, per una bimba ad un sesto, per un miscredente ad un quindicesimo, per una miscredente ad un trentesimo. Sono inoltre contemplati specificatamente i vari casi di lesioni e la relativa “dia” (prezzo per risarcimento del danno). 2) Pene definite per alcuni reati, per i quali la parte lesa non può fare remissione. Meritevoli di speciale menzione sono le punizioni inflitte per taluni reati, ed i concetti ai quali si informano.
Fornicazione: la pena varia da 100 frustate alla lapidazione; Diffamazione: pena fino ad ottanta frustate; Brigantaggio: punito con la crocifissione od amputazione di arti o con l’esilio. Se però il brigante si presenta spontaneamente e si emenda è perdonato; Apostasia: punita con la morte. L’apostata perde tutti i diritti civili; i suoi beni sono confiscati; Furto: quando il valore della cosa rubata supera un dato minimo, taglio della mano destra. Al recidivo taglio del piede sinistro, ed in casi di successivi furti, della mano sinistra e poi del piede destro. Il ladro può salvarsi dalla pena, restituendo in tempo la cosa rubata. 3) Pene per gli altri reati (frode, falsificazione di documenti, falsa testimonianza, violazione di domicilio, violenza, piccolo furto, ecc.), a discrezione del giudice, che può applicare secondo i casi l’ammonizione, la frusta, il bando, la multa e la prigione. Se il reato non interessa l’ordine pubblico, la parte lesa può rimettere la pena.