L'avanzamento degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri

Vito Massimiliano Grimaldi(*)


1. Generalità

Il sistema di avanzamento dei militari(1) è articolato in una serie di fasi poste in essere da uffici a tal scopo adibiti secondo uno schema tipico.
Il procedimento amministrativo(2) dell’avanzamento si sviluppa fondamentalmente in quattro fasi: formazione delle aliquote di ruolo, valutazione dei candidati, iscrizione nel quadro di avanzamento e promozione(3).
L’iter descritto è costituito da molteplici atti ed operazioni preordinate allo scopo ultimo di produrre un atto amministrativo finale(4), quello della promozione al grado superiore, perfetto (cioè con tutti gli elementi per la sua esistenza giuridica) ed efficace (ovvero idoneo a produrre effetti giuridici).
La normativa riguardante l’avanzamento dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri ha subito nell’ultimo ventennio importanti modifiche.
Fino al 1995(5) era regolamentata  dalla legge 212 del 1983 (recante le norme per l’avanzamento dei sottufficiali delle tre Forze armate e della Guardia di Finanza) ed è stata modificata, prima, dal D.lgs.n.198 del 1995(6) (in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri) e quest’ultimo, a sua volta, dal D.lgs. n. 83 del 2001 (disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 198/1995).
Tali norme, pur regolamentando in maniera autonoma rispetto alle altre Forze armate la disciplina dell’avanzamento, mantengono ancora un certo legame con le altre Forze armate poiché resta tutt’ora valido il supporto della
L. 212/1983 (a cui tutte le procedure di avanzamento dei sottufficiali fanno ancora parzialmente riferimento).
Tant’è che l’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti ha luogo, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 1° del D.lgs. 198/1995, con applicazione delle norme previste dalla legge 10 maggio 1983 n. 212, segnata-mente con riferimento agli artt. da 31 a 35 (e 41 per l’avanzamento per benemerenze d’istituto).
Il secondo comma dello stesso art. 32 stabilisce che l’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti (che, ai sensi del riordino previsto dal decreto legislativo in questione, sono i due ruoli in cui sono rispettivamente confluiti i sottufficiali e gli appuntati UPG) ha luogo ad anzianità, a scelta, a scelta per esami, per meriti eccezionali e per benemerenze d’istituto.


2. La commissione di valutazione e avanzamento - l. 212/1983

 
Il giudizio di avanzamento è disposto, al termine del procedimento amministrativo, da una apposita Commissione permanente presso il Comando Generale dei Carabinieri (secondo quanto disposto dalla legge 212/1983, all’art. 31), denominata Commissione per la Valutazione e l’Avanzamento (CO.V.A.), costituita(7) da un Ufficiale Generale di Corpo d’Armata presidente, sette Ufficiali superiori, di cui il più anziano assume il ruolo di vice presidente e tre marescialli aiutanti.
La Commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti unicamente dalla documentazione personale dei sottufficiali candidati(8) e, al più, può interpellare i superiori in grado, ancora in servizio, che abbiano avuto alle dipendenze il sottufficiale valutato.
Per l’Arma dei Carabinieri vi è la particolarità, rispetto alle altre Forze armate, che la CO.V.A. è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati e carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento.


3. Formazione delle aliquota di avanzamento - d.lgs.198/1995

Alla data del 31 dicembre di ogni anno, gli ispettori e i sovrintendenti da valutare per l’avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota(9), determinata con decreto ministeriale(10).
Per essere iscritti in aliquota di avanzamento e quindi valutati, gli ispettori ed i sovrintendenti devono, innanzi tutto, aver compiuto i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche ex art. 33 del decreto legislativo n. 198/1995.
Inoltre, nelle aliquote su menzionate vengono altresì inclusi(11) coloro che alla data del 31 dicembre abbiano soddisfatto gli anni di permanenza previsti per ogni grado, ossia:
-due anni per la promozione da maresciallo a maresciallo ordinario;
-sette anni da maresciallo ordinario a maresciallo capo;
-otto anni da maresciallo capo a M.A.s.UPS (per l’avanzamento a scelta);
-sette anni per gli avanzamenti da vice brigadiere a brigadiere e da brigadiere a brigadiere capo.
Pur possedendo i menzionati requisiti previsti, i militari in avanzamento possono essere inclusi nelle aliquote, purché(12) non siano stati rinviati a giudizio, ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, non siano stati sospesi dall’impiego o dalle attribuzioni del grado, non si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni (mentre, prima del-l’entrata in vigore del D.Lgs. 83/2001, era sufficiente essere imputati in un procedimento penale per delitti non colposi o essere sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall’impiego o infermi temporaneamente o in aspettativa).
Se il sottufficiale si viene a trovare in queste circostanze quando i lavori della Commissione siano già iniziati ma non sia stato ancora pubblicato il quadro di avanzamento, deve essere sospesa la sua  valutazione; mentre se tali requisiti vengono meno quando il quadro di avanzamento è già stato formato ma non è ancora stato pubblicato, l’interessato alla promozione deve essere cancellato dal menzionato quadro(13). Naturalmente (in conformità con quanto disposto dalla l. 241/1990(14)) deve essere data comunicazione al personale in questione, della sospensione della valutazione e dei motivi che l’hanno determinata.

Nei confronti di coloro che sono stati esclusi dai quadri di avanzamento ex art. 33 e 35, è apposta riserva fino al venir meno delle cause impeditive, dopodiché, se non cessati dal servizio, saranno inclusi nella prima aliquota utile di valuta-zione(15) e sottoposti al giudizio della Commissione. A questo punto il procedimento amministrativo di inclusione nell’aliquota e di valutazione dei militari pretermessi subisce una differenziazione a seconda della tipologia di avanzamento a cui sono sottoposti. Pertanto, se costoro sono giudicati idonei dalla CO.V.A., nel caso della procedura di avanzamento ad anzianità, vengono promossi con la stessa decorrenza attribuita ai parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive(16), mentre i militari sottoposti a procedura di avanzamento a scelta, se giudicati idonei, prendono posto, a seconda del punteggio ottenuto, nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive(17). Alla luce di quanto precede, si comprende agevolmente che, poiché il numero delle promozioni annuali per le procedure di avanzamento a scelta è stabilito per legge, nel caso in cui un militare pretermesso risultasse possessore, in sede di successiva valutazione, dei requisiti e dei titoli che lo rendano meritevole di promozione, egli andrebbe ad aggiungersi al numero, già stabilito ex lege, di coloro che  sono stati promossi al grado superiore. Chi invece sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore ai due anni per delitto non colposo commesso con comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle Istituzioni o lesivi del prestigio o dell’onore militare, è escluso da ogni procedura di avanzamento(18) e gli è precluso il transito da un ruolo ad un altro.


4. La formazione del ruolo

Il ruolo è un elenco in cui vengono iscritti in ordine di anzianità relativa (cioè di precedenza) i militari dello stesso grado che abbiano la medesima anzianità assoluta, determinata, a sua volta, dalla data in cui gli viene conferito il grado, cioè dal tempo trascorso nel proprio grado.

Pertanto è agevole comprendere che il ruolo di ogni militare è determinato dalla posizione assunta nella graduatoria formata al termine del corso formativo presso la Scuola militare e segna l’integrale carriera dell’interessato, poichè gli ispettori e i sovrintendenti, negli avanzamenti ad anzianità, a scelta ed a scelta per esame, mantengono sempre la stessa posizione nel ruolo, cioè la stessa precedenza rispetto ai parigrado. Per quanto riguarda l’avanzamento ad anzianità ogni militare mantiene la propria anzianità relativa che è indicata dalla iscrizione nel ruolo che, come detto, coincide con la graduatoria di fine corso formativo; pertanto, in questa tipologia di promozione al grado superiore (che contraddistingue sempre i primi avanzamenti dopo la frequenza dei corsi formativi) ognuno - dopo aver conseguito l’ido-neità all’avanzamento - mantiene la stessa precedenza rispetto ai colleghi. Per quanto attiene agli altri avanzamenti, invece, ogni procedura comporta la redazione di una nuova graduatoria, determinata dai titoli conseguiti nel percorso della carriera (nel caso dell’avanzamento a scelta) oppure dai titoli conseguiti e dagli esami sostenuti (nel caso dell’avanzamento a scelta per esami). In questi casi, viene redatta una nuova graduatoria che, però, serve soltanto a stabilire chi, in base al punteggio ottenuto, viene promosso al grado superiore e chi invece no.  Tra i promossi, l’anzianità relativa nel nuovo grado rispetterà comunque la iscrizione nel ruolo di provenienza di ognuno e sarà indipendente rispetto alla posizione assunta in graduatoria. Questo significa, ad esempio, che, in un avanzamento a scelta al grado di M.A.s.UPS., il maresciallo capo collocato in una certa posizione del ruolo dei marescialli capi, che in sede di scrutinio al grado superiore ha conseguito un risultato migliore rispetto al collega che sia collocato nel ruolo dei marescialli capi meglio di lui (purchè siano entrambi promossi), verrà iscritto nel ruolo del nuovo grado, cioè quello dei M.A.s.UPS., dopo quest’ultimo. Allo stesso modo, in sede di avanzamento “a scelta per esami” chi abbia un’anzianità assoluta minore rispetto a quella di un altro concorrente, pur avendo conseguito un migliore punteggio nello scrutinio, tale da collocarlo in migliore posizione nella graduatoria, sarà collocato in ruolo sempre dopo il militare con anzianità assoluta migliore nel grado di provenienza (purchè siano entrambi idonei e promossi). In tal guisa si comprende che il procedimento di avanzamento pur essendo premiante nel decidere della promozione al grado superiore, non lo è per la iscrizione nel ruolo e cioè dell’anzianità relativa, poiché la normativa sull’avanzamento impone che le promozioni avvengono in ordine di ruolo.


5. L’avanzamento ad anzianità

 
La normativa sull’avanzamento ad anzianità è regolamentata dall’art. 37 della L. n. 198/1995 che, al comma 1°, rimanda all’art. 34 della L. 212/1983, secondo cui i sottufficiali giudicati dalla Commissione “idonei” sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo (cioè secondo l’ordine di precedenza rappresentato dalla graduatoria finale del corso formativo per sottufficiali), mentre a quelli non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità. Il giudizio di idoneità è attribuito al sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiori alla metà dei votanti. La legge n. 212/83 prevedeva che i sottufficiali non idonei potessero essere valutati nuovamente per non più di una volta (previsione, questa, abrogata dall’art. 13 della legge 404/1990), poi l’art. 39 del d.lgs. 196/1995 (benché relativo alle altre Forze Armate è stato adottato per analogia anche per i Carabinieri) ha modificato la menzionata l. 212/1983 stabilendo che i non idonei possono essere valutati anche l’anno successivo e, in caso di ulterioree non idoneità possono essere valutati dopo quattro anni.
La terminologia ormai obsoleta della L. n. 212/1983 potrebbe trarre in inganno il lettore per la giusta interpretazione da attribuire al termine ricorrente  “sottufficiale” ma è evidente che con tale lessico vanno intesi i riferimenti sia agli ispettori sia ai sovrintendenti, tranne laddove diversamente disposto dalla normativa successiva. Infatti la citata disciplina dell’avanzamento ad anzianità, per l’Arma dei Carabinieri, prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 83/2001, si applicava solo agli ispettori (e non anche ai sovrintendenti, che avanzavano solo a scelta) i quali sono promossi, a ruolo aperto - cioè senza alcun limite nei posti disponibili, poiché è sufficiente conseguire l’idoneità per avanzare di grado -, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo di permanenza previsto mantenendo la anzianità relativa. Il d.lgs. 198/1995, inizialmente prevedeva l’avanzamento ad anzianità per le promozioni dal grado di maresciallo (dopo due anni di permanenza nel grado) a quello di maresciallo ordinario, mentre gli avanzamenti da maresciallo ordinario a capo avvenivano a scelta (dopo sette anni di permanenza nel grado) e da maresciallo capo a M.A.s.UPS. a scelta (dopo otto anni di permanenza nel grado) o a scelta per esami (per tale ultima procedura concorsuale di avanzamento, non era necessario aver maturato alcun periodo di permanenza nel grado).
Con la introduzione del d.lgs 83/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, avanzano ad anzianità gli ispettori, dal grado di maresciallo fino a quello di maresciallo capo (poi da maresciallo capo a M.A.s.UPS. l’avanzamento è a scelta o a scelta per esami) e i sovrintendenti limitatamente al passaggio dal grado di vice brigadiere a quello di brigadiere, dopo sette anni di permanenza nel grado, mentre da brigadiere a brigadiere capo si avanza a scelta.


6. L’avanzamento a scelta

L’avanzamento a scelta (che avviene secondo quanto disposto dall’art. 35 della L. 212/1983) è previsto all’art. 38, d.lgs. 198/1995, modificato dalla L. 83/2001, che dispone l’applicazione di tali disposizioni ai soli sovrintendenti, mentre stabilisce l’avanzamento ad anzianità per i marescialli fino al grado di “capo” e l’avanzamento a scelta e a scelta per esami per la promozione da maresciallo “capo” a  “M.A.s.UPS.”, introducendo a tale scopo l’art. 38-bis.
La nuova normativa riguardante gli avanzamenti a scelta pone delle differenze tra le procedure dei sovrintendenti e quelle dei marescialli, ferme restando le disposizioni generali previste dall’art. 35 della L. 212/1983 laddove è stabilito che, innanzi tutto, le Commissioni dichiarano la idoneità o meno del sottufficiale al grado superiore a seconda che abbia o meno riportato un numero di voti favorevoli superiori alla metà dei votanti, dopodiché viene attribuito a ciascuno degli idonei un punteggio di merito secondo i criteri previsti dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 35 della L. 212/1983. Ogni membro della Commissione attribuisce ad ogni sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei tre seguenti complessi di elementi:
a. qualità morali, di carattere e fisiche;
b. benemerenze di guerra, di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti, eventuale attività svolta al comando, numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c. capacità culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a, b e c, sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro.
Il totale è quindi diviso per tre calcolando il quoziente al centesimo. Tale quoziente è il punteggio di merito attribuito ad ogni sottufficiale e consente di stabilire la graduatoria di merito, da cui si forma il quadro di avanzamento.
Agli idonei è comunicato il punteggio conseguito, mentre ai non idonei è comunicata la motivazione di non idoneità. I non idonei, poi, possono essere valutati nuovamente nell’anno successivo e qualora giudicati non idonei per la seconda volta, potranno essere valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. In deroga alle disposizioni sull’avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti(19), a decorrere dal 1° gennaio 2002, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l’anno 2001 e non promosso, è promosso, nell’ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre 2001.


7. Il giudizio della commissione

È giurisprudenza consolidata che la Commissione di valutazione ed avanzamento ha un ampio potere discrezionale in ordine all’esame del curriculum del militare(20), pertanto il giudice può verificare soltanto che l’Amministrazione abbia applicato criteri di valutazione omogenei tra candidato e candidato, tenendo presente che, dato l’ampio margine di discrezionalità di cui essa dispone, tale omogeneità è violata soltanto quando la valutazione dei vari titoli sia viziata(21) da incongruità, illogicità ed irrazionalità percepibili immediatamen-(22) in particolare in tutti i casi in cui si rilevi, ictu oculi, che i punteggi, così come assegnati, siano stati attribuiti con criteri restrittivi nei confronti di un candidato, e concessivi nei confronti di altri(23).

A fronte dei numerosi ricorsi straordinari e giurisdizionali avverso la legittimità dell’assegnazione del punteggio come elemento sufficientemente motivante della promozione al grado superiore, il Consiglio di Stato si è espresso più volte favorevolmente all’Amministrazione, sottolineando che la valutazione dei candidati in una procedura selettiva può esprimersi con il semplice punteggio(24).
Il giudizio espresso con l’attribuzione di un punteggio non necessita di altra motivazione, trattandosi di una formula sintetica, che esprime pienamente la valutazione compiuta dalla Commissione d’esame; pertanto non è possibile applicare alle votazioni degli esami l’art. 3, comma 1, della L. 241/1990(25) - concernente l’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione - e lo stesso TAR Lazio (I sez. n. 624 del 26 aprile 1994) ha sostenuto che l’entrata in vigore dell’art. 3 della L. 241/1990 non ha mutato il procedimento relativo all’avanzamento pertanto i punteggi assegnati nel verbale di scrutinio e nella graduatoria di merito agli aspiranti la promozione al grado superiore devono ritenersi indicativi dell’iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice per la valutazione delle caratteristiche dei candidati.
Per quanto riguarda poi il giudizio di non idoneità all’avanzamento, la Commissione di Avanzamento deve dare contezza, seppure in forma sintetica, delle ragioni delle predette inidoneità, tant’è che in materia di giudizio della Commissione per l’avanzamento dei sottufficiali, deve ritenersi ammissibile “una motivazione espressa in forma sintetica o persino implicita, purché questa sia ancorata alle risultanze dei precedenti di servizio emergenti dalla documentazione personale dell’interessato(26)”. La motivazione del giudizio di non idoneità deve essere riferita al fatto che l’interessato non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per ben adempiere le funzioni proprie del grado superiore, funzioni che richiedono maggiori responsabilità e, quindi, un più elevato livello di affidabilità. Il sottufficiale valutando deve possedere i “necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura” e, quindi, la Commissione (che dispone di un ampio potere discrezionale in ordine all’esame del curriculum del personale scrutinato) deve tener conto di tutti gli elementi rinvenibili nella documentazione sottoposta al suo vaglio(27).
I provvedimenti di non idoneità, proprio perché presuppongono un giudizio complessivo sull’attività del dipendente (che investe tanto la sua persona quanto la sua attività obiettivamente considerata), non attribuiscono rilevanza determinante a singoli fatti, bensì valutano il risultato complessivo riferito ad un periodo di servizio. In tale quadro, la Commissione di Valutazione, nella comparazione degli elementi risultanti dalla documentazione personale(28), alcuni positivi ed altri negativi, può ritenere di attribuire particolare peso agli elementi negativi manifestati dal candidato, non ritenuto idoneo all’avanzamento nell’esclusivo interesse pubblico, interesse salvaguardato solo se si consenta la progressione di carriera nella Pubblica Amministrazione al dipendente sorretto dalle necessarie qualità, anche di serietà e rettitudine.


8. L’avanzamento a scelta dei sovrintendenti

L’avanzamento a scelta dei sovrintendenti è disciplinato dall’art. 38 del D.lgs. 198/1995, che stabilisce le modalità di conferimento della promozione al grado superiore degli idonei all’avanzamento. Per le valutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2002 in poi, per effetto delle recenti e su menzionate modifiche normative, tale norma non è più applicabile agli ispettori, poiché è stabilito che i marescialli capi avanzano secondo una modalità differente, seppure anch’essa a scelta, prevista all’art. 38 bis dello stesso decreto, mentre i marescialli ordinari avanzano ad anzianità al grado di maresciallo capo(29).
Pertanto è stabilito che il primo terzo dei sovrintendenti iscritti nel quadro di avanzamento è promosso con decorrenza dal giorno successivo alla permanenza nel grado mentre i restanti sono sottoposti a seconda valutazione nell’anno successivo. Di questi, dopo ulteriore valutazione, la prima metà è promossa con un anno di ritardo rispetto alla permanenza prevista, prendendo posto nel ruolo dopo i promossi in prima valutazione nello stesso anno, mentre la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto alla permanenza minima prevista e prende posto dopo i promossi in seconda valutazione nello stesso anno. I militari scrutinati in seconda e in terza valutazione e risultati idonei sono ricollocati nel ruolo “dopo” i parigrado scrutinati rispettivamente per la prima e per la seconda volta, benché con la stessa data attribuita all’ultimo militare in ruolo promosso. Conseguentemente non si può rivendicare una più favorevole decorrenza dell’anzianità nel nuovo grado, senza considerare l’ordine di precedenza nel ruolo. Gli interessati, per sostenere le proprie doglianze, si soffermano ed  isolano solo una parte del dato normativo, art. 38, del D. Lgs. n. 198/1995, in specie ove statuito che la prima (la seconda) metà, previa nuova valutazione, viene promossa con un anno (due anni) di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle, facendo erroneamente risalire gli anni di permanenza nel grado e di ritardo previsto, dalla data da cui decorre la propria anzianità, omettendo però di integrare il senso proprio fatto palese dalla stessa normativa, ovvero che i promossi in seconda o terza valutazione prendono “posto nel ruolo dopo quelli da promuovere, rispettivamente, in prima e in seconda valutazione nello stesso anno”.
Pertanto non si può pretendere che la data delle promozioni di coloro che sono scrutinati in seconda o terza valutazione decorra dalla data in cui si compiono gli anni di permanenza nel grado, senza considerare che la stessa decorrenza della promozione al grado superiore deve essere identica a quella dell’ultimo militare promosso nello stesso anno rispettivamente in prima e in seconda valutazione.


9. L’avanzamento a scelta dei marescialli capi

I marescialli Capi avanzano al grado di M.A.s.UPS. secondo le modalità di valutazione  “a scelta(30)” per occupare almeno il 70% delle promozioni disponibili al grado superiore (per coloro che abbiano una permanenza nel grado di almeno 8 anni) e “a scelta per esami” fino al 30% delle promozioni disponibili (per chi abbia almeno quattro anni di anzianità nel grado), fino al raggiungi-mento di un totale del numero delle promozioni annue al grado di M.A.s.UPS. pari ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo delle vacanze esistenti al 31 dicembre di ogni anno nella dotazione organica del suddetto grado. Pertanto il numero massimo delle promozioni annue è dato dal minore tra 1/30 del ruolo ispettori e la vacanza annua.
Gli avanzamenti a scelta dei marescialli capi non avvengono secondo il sistema delineato dall’art. 38 (cioè in prima, seconda e terza valutazione), ma avvengono con una procedura assoluta, effettuando ogni anno una valutazione per titoli indipendente dalle precedenti, nella quale avanzano solo i più meritevoli in base al punteggio ottenuto in sede di scrutinio, che forma la graduatoria finale. I primi collocati in graduatoria avanzano al grado di M.A.s.UPS.  fino a ricoprire il limite massimo dei posti disponibili. Tutti gli altri sono sottoposti a nuova valutazione nell’anno successivo, senza tener conto della posizione in graduatoria della precedente valutazione. Ciò significa che, diversamente dall’avan-zamento dei sovrintendenti in cui comunque avanzano tutti al grado superiore, se non in prima né in seconda almeno in terza valutazione, con il descritto sistema un maresciallo capo potrebbe restare in tale grado fino alla data del suo congedo, poiché non c’è nessun automatismo in questa procedura di avanzamento.


10. L’avanzamento a scelta per esami

L’avanzamento a scelta per esami dei marescialli capi avviene secondo le procedure stabilite con il decreto ministeriale 3 maggio 1996(31) fino all’anno 2001, mentre gli avanzamenti a decorrere dal 2002 sono regolamentati dal decreto ministeriale n. 2479 del 26 agosto 2004. Fino al 2001, hanno partecipato alla procedura di avanzamento in questione i marescialli capo che abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica nell’ultimo triennio la qualifica non inferiore a “nella media” e nell’ultimo biennio non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della consegna, non risultino rinviati a giudizio, ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, non siano stati sospesi dall’impiego o dalle attribuzioni del grado, non si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni(32) ed infine non siano incorsi nell’ultimo triennio in condanna penale per delitto non colposo (tale ultimo requisito è stato introdotto con decreto dirigenziale n. 10738 del 24.12.1999, per le procedure selettive decorrenti dal 1999).
Tali cause di esclusione operano fino alla chiusura dei lavori della Commissione.
Il numero delle promozioni da conferire per questa tipologia di avanzamento nel quadriennio 1995-1998 era di 1000 unità annue, poi a partire dal 1999 i posti annualmente disponibili sono stati non superiori ad 1/30 dell’or-ganico del ruolo degli ispettori(33). A decorrere dal 1° gennaio 2002, con l’entra-ta in vigore del D.lgs. 83/2001 che ha introdotto l’art. 38 bis, il numero delle promozioni da conferire mediante tale sistema è fino al 30% dei posti disponibili nel grado di M.A.s.UPS (percentuale suscettibile di variazioni nel periodo transitorio dal 2001 al 2005).
Quanto alla previsione dei requisiti di servizio, dei titoli per partecipare a tale selezione e alle modalità di svolgimento degli esami è stabilito che: per le selezioni negli anni 1995-1998, la prova d’esame consiste nello svolgimento di test culturali - professionali, mentre per gli anni successivi, oltre a tali test, bisogna sostenere anche una prova scritta ed una prova orale. Oltre alla valutazione delle prove d’esame, è prevista altresì la valutazione dei titoli individuati dall’art. 11 del citato decreto ministeriale, cioè:
-valutazioni caratteristiche e qualifiche riportate nel grado di vice Brigadiere e successivi del ruolo dell’Arma dei Carabinieri e del ruolo Ispettori;
-anni di servizio, precedenti di carriera, benemerenze, ricompense militari e civili, incarichi ricoperti, attività di comando, specializzazioni;
-titolo di studio, corsi, esami, ed esperimenti che hanno comportato elevazione delle qualità culturali e professionali.

La Commissione attribuisce a tale complesso di titoli un punteggio espresso in trentesimi, fino ad un massimo di 18 punti per il complesso degli elementi di cui alla prima alinea, 6 per la seconda e 6 per la terza. Non si rinviene alcuna norma che stabilisca quale sia a priori il singolo punteggio da attribuire ad ogni titolo o precedente di servizio, poiché tale valutazione spetta alla Commissione giudicatrice(34), la quale, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 198/1995 e dal citato Decreto ministeriale del 3 maggio 1996, attribuisce discrezionalmente, anno per anno, un punteggio ai titoli previsti, potendosi pertanto verificare la circostanza in cui uno stesso militare riceva valutazioni dei propri titoli in maniera difforme in due prove concorsuali effettuate in due anni successivi. Tra l’altro giurisprudenza consolidata ed autorevole(35) sostiene che la Commissione di valutazione ed avanzamento ha un ampio potere discrezionale in ordine all’esame del curriculum del militare e, peraltro, nei concorsi pubblici il giudizio espresso con l’attribuzione di un punteggio non necessita di altra motivazione, trattandosi di una formula sintetica, che esprime pienamente la valutazione compiuta dalla Commissione d’esame(36). Al termine dei lavori di valutazione delle prove d’esame e dei titoli, la Commissione procede alla formazione della graduatoria finale. Come detto in precedenza, in ogni tipo di avanzamento (ad anzianità, a scelta e a scelta per esami) dei sottufficiali, gli idonei vengono promossi al grado superiore ed iscritti nel ruolo in base all’anzianità. Perciò l’anzianità (sia relativa sia assoluta) del grado di provenienza determina la iscrizione nel nuovo ruolo: chi ha una maggiore anzianità assoluta verrà iscritto nel ruolo prima di chi ha un’anzianità minore e, a parità di anzianità assoluta, chi ha una maggiore anzianità relativa verrà iscritto nel ruolo davanti agli altri. 
Pertanto, a parità di punteggio di merito nella graduatoria finale è data preferenza al più anziano, secondo l’iscrizione in ruolo.
L’art. 18 del D.M. prevede, infine, che i M.A.s.UPS. vincitori di concorso precedano nel ruolo i pari grado promossi a scelta, per lo stesso anno.
A decorrere dal 2002 le procedure concorsuali per l’avanzamento a scelta per esame sono previste dal decreto ministeriale n. 2479 del 26 agosto 2004, che introduce, in modo particolare alcune modifiche al precedente decreto ministeriale del 3 maggio 1996, tra cui le più significative riguardano le prove di esame (due prove consistenti in questionari a risposta multipla su materie tecnico professionali e di cultura generale(37)) e alla iscrizione in ruolo dopo i marescialli capi promossi con l’avanzamento a scelta(38).


11. Scatto aggiuntivo e qualifica di luogotenente

L’attribuzione dello scatto aggiuntivo e della qualifica di luogotenente, introdotte dal D.lgs. n. 83/2001, hanno subito significative modifiche per gli effetti prodotti dal decreto legislativo n.193 del 30 maggio 2003. Prima della sua entrata in vigore, l’art. 38-ter(39) del D.lgs. 198/1995 attribuisce ai marescialli aiutanti, che abbiano almeno sette anni di anzianità nel grado, uno scatto aggiuntivo, purché non abbiano avuto nel triennio precedente una classifica inferiore a “nella media” e non siano incorsi nell’ultimo biennio in una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore. Il personale sospeso precauzionalmente, o rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non col-poso o sottoposto a procedimento disciplinare di stato riceve l’attribuzione al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
I marescialli aiutanti che abbiano maturato 8 anni dall’attribuzione dello scatto e che siano stati valutati in maniera “eccellente” in sede di valutazione caratteristica negli ultimi tre anni e senza sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero nell’ultimo biennio, ricevono, con procedura selettiva per titoli, la qualifica di “luogotenente”.
Nella valutazione dei titoli (stabilita con decreto ministeriale) è data comunque rilevanza preferenziale al Comando di Stazione.
Annualmente viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che non deve essere superiore ad 1/22 dell’organico nel grado di M.A.s.UPS (13.500).
L’art. 30 del D.lgs. 83/2001(40) prevede una serie di norme transitorie, tra cui le seguenti:
-ai marescialli aiutanti (comunque in servizio all’entrata in vigore del D.lgs. n. 83/2001) che al 31 agosto 1995 erano già maggiori, o aiutanti o che rivestivano la carica speciale, è attribuito l’inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di luogotenente, fermi restando requisiti e condizioni previste;
-a coloro che conseguono tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, è attribuito lo scatto aggiuntivo;
-ai marescialli aiutanti con anzianità di grado tra il 2 settembre ed il 31 dicembre 1995 (che ricevono lo scatto aggiuntivo di cui sopra) viene conferita la qualifica di luogotenente dopo 7 anni di permanenza nel grado anziché otto;
-gli aiutanti con anzianità di grado dal 1° gennaio 1996, fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 83/2001 (14 aprile 2001), devono permanere nel grado 7 anni e 6 mesi, per conseguire la qualifica di luogotenente.
Poiché sussiste un quantitativo limitato di posti annualmente disponibili, dal 2002 al 2008 la qualifica di luogotenente è conferita agli aiutanti di maggiore anzianità in ordine di ruolo, fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili, dopodiché si darà luogo alla prescritta metodologia di valutazione dei titoli.
Intanto è stabilito che il periodo di permanenza nel grado ai fini dell’attri-buzione dello scatto aggiuntivo sia rispettivamente di 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza: a) dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 83/2001 al 31 dicembre 2002; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; f ) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Il decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003 ha introdotto significative modifiche in tema di scatto aggiuntivo e qualifica di luogotenente. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è stato abrogato il comma 1 dell’art.38-ter, in tema di attribuzione dello scatto aggiuntivo ed, inoltre, l’attribuzione della qualifica di
(40) -Prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 193/2003.
luogotenente avverrà per i marescialli che, fermi restando i già menzionati requisiti, abbiano maturato 15 anni di permanenza nel grado.
Le norme transitorie previste dall’art.30 del D.lgs. n. 83/2001 hanno subito un adattamento ai nuovi periodi temporali a decorrere dal 1° gennaio 2005. Infatti i marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante” del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del-l'articolo 38-ter del d.lgs. n. 198/1995 e successive modificazioni, conseguono la qualifica di «luogotenente», con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 del medesimo articolo 38ter. Inoltre per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 83/2001. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del d.lgs. n. 198/1995, e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di Luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3.
Inoltre il decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003 ha previsto all’art. 9 che per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'artico-lo 38-ter del decreto legislativo n. 198/1995, e successive modificazioni.



Approfondimenti:

(*) -Tenente dei Carabinieri, in servizio presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare - II Reparto.
(1) -Il personale dell’Arma dei Carabinieri, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI - STRUMENTI NORMATIVI, 2002, supplemento al n. 4/2001.
(2) -P. VIRGA, Diritto Amministrativo, Giuffrè, 1992.
(3) -V. POLI - V. TENORE, I procedimenti amministrativi tipici e il diritto di accesso nelle Forze Armate, Milano, Giuffrè, 2002.
(4) -A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, 1984.
(5) -V. MORELLI, L’avanzamento dei sottufficiali dei Carabinieri, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 5, 1968.
(6) -AA. VV., Elementi di diritto amministrativo militare, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI ­SERIE “QUADERNI”, n. 3, supplemento al n. 4/2001.
(7) - Art.32, legge 212/1983,  modificato dall’art.31 del d.Lgs.n.83/2001.
(8) - Art.33, legge 212/1983.
(9) - Art. 34, d.lgs.198/1995.
(10) - F. BASSETTA, Lo stato giuridico del personale militare, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI ­SERIE “QUADERNI”, nr. 6, supplemento al n. 3/2003.
(11) -Art. 35, 1° comma, d.lgs. 198/1995.
(12) -Art. 35, 2° comma, d.lgs. 198/1995, come modificato dal d.lgs. n. 83/2001.
(13) -Art. 35, 3° comma, d.lgs. 198/1995.
(14) -G. RUSSO, Avanzamento degli Ufficiali - La sospensione della promozione e le cancellazione dal quadro di avanzamento, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 3, 1996.
(15) -Art. 36, 1° - 2° comma, d.lgs. 198/1995.
(16) -Art. 37, 3° comma, d.lgs. 198/1995.
(17) -Art. 38, 3° comma, d.lgs. 198/1995.
(18) -Art. 35-bis, d.lgs. 198/1995, introdotto dal d.lgs. 83/2001.
(19) -Art. 30, comma 14, D.lgs. 83/2001.
(20) -C.d.S., Sez. III, n. 592/2001 in data 12.06.2001.
(21) -P. CARROZZA, La giurisdizione amministrativa e le procedure di avanzamento, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 3, 2003.
(22) -Consiglio di Stato, sez. IV n. 1398 del 01.9.1999.
(23) -C. SCHWARZENBERG, Avanzamento ufficiali e discrezionalità dell’amministrazione: gli orientamenti della giurisprudenza, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 2, 1991.
(24) -C.d.S., Sez. IV, n. 739 in data 27.09.1994.
(25) -C.d.S., Sez. VI, n.727 in data 15.10.1993.
(26) -Cfr.: C.d.S., III sez,. n. 1558/91; IV sez., n. 551/94; III sez., n. 359 in data 14.05.2002; III sez., n.360 in data 21.05.2002; TAR Campania, IV sez., n. 3581 in data 17.06.2002; TAR Lazio, I sez. bis n.5767 del 22.06.2002.
(27) -Cfr.: C.d.S., Sez. III, pareri n. 358/02, 541/02, 578/02, 998/02, 2852/02.
(28) -G. PAVICH, Riflessi della legge sulla trasparenza in relazione a provvedimenti tipici dell’ammini-strazione militare: trasferimenti, avanzamenti, sanzioni disciplinari, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 1, 1996.
(29) -Prima dell’entrata in vigore del d.lgs.83/2001, l’art. 38 disciplinava l’avanzamento a scelta sia dei sovrintendenti sia dei marescialli ordinari.
(30) - Art. 38-bis, d.lgs. 198/1995, introdotto dal d.lgs. 83/2001.
(31) -Art. 38, d.lgs. 198/1995.
(32) -Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 83/2001, era sufficiente essere imputati in un procedimento penale per delitti non colposi o essere sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall’art. 15 della L. 599/1954.
(33) -Art. 3 del D.M. 03 maggio 1996.
(34) -C. SCHWARZENBERG, L’importanza in Italia e all’estero della documentazione caratteristica degli ufficiali, con particolare riguardo ai problemi dell’avanzamento, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 1, 1993.
(35) -Cfr.: C.d.S, sez. III, n. 592/2001 in data 12 giugno 2001.
(36) -C.d.S, sez. VI, n. 727 in data 15 ottobre 1993.
(37) -Art. 3 D.M. 2479 del 26 agosto 2004.
(38) -Art. 11 D.M. 2479 del 26 agosto 2004.
(39) -Introdotto dal D.lgs. 83/2001.