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Giustizia Militare

a cura di Renato Maggiore


Insubordinazione - Ingiurie - Offensività - Agente con grado di maresciallo -Destinatario sottotenente di complemento - Espressioni che diano risalto a tale sua condizione di militare di leva ­Esprimono totale disconoscimento del rapporto gerarchico - Realizzano il reato.

(C.p.m.p., artt. 189 co. 2° e 47 n.2; C.p.p., artt. 616, 627 co. 3°)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 24 maggio 2002. Pres. D’Urso, Rel. Giordano, P.M. mil. Garino (conf.), in c. L.

Costituiscono frasi offensive, realizzanti l’ingiuria con la quale può darsi luogo al reato di insubordinazione, le parole di un maresciallo, con le quali un sottotenente viene apostrofato come solo “militare di leva”, riferite al fatto che il destinatario delle stesse sia solo un ufficiale di complemento (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Con sentenza in data 25 maggio 1999 il Tribunale militare di Roma ha dichiarato il maresciallo dell’Aeronautica L.L., colpevole di insubordinazione aggravata con ingiuria (artt. 189 co. 2° e 47 n. 2 C.P.M.P.) nei confronti del sottotenente di complemento D.L.A. e per tale reato, commesso il 19 giugno 1996 nel circolo sottufficiali della locale Legione aerea, con le attenuanti generiche lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia con i doppi benefici di legge. Il gravame proposto nell’interesse dell’imputato ha trovato solo parziale accoglimento da parte della Corte militare di appello che, con sentenza in data 16 febbraio 2000, ribadita la penale responsabilità dello stesso, ha sostituito la pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria. La decisione è stata però annullata da questa Corte, con sentenza in data 29 gennaio 2001, per vizio di motivazione consistente in una non corretta e puntuale disamina del materiale probatorio, con particolare riguardo alla credibilità dei testi di accusa (la persona offesa e altri due ufficiali che si trovavano in sua com­pagnia, i s.ten. L. e D.F.), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello. Anche il giudice di rinvio, con sentenza in data 18 maggio 2001, non ha accolto il motivo principale di gravame con cui era stata chiesta l’assoluzione dell’imputato, limitandosi a riconoscergli pure l’attenuante di cui all’art. 48 n. 3 C.P.P.M., per i modi non convenienti usati dalla persona offesa, e a sostituire la pena di un mese di reclusione militare con quella di lire 2.250.000 di multa. Avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione del-l’art. 627 co. 3 C.P.P. per essere il giudice di rinvio ricaduto negli stessi vizi di motivazione della sentenza censurata da questa Corte, cosicché la pronuncia di condanna sarebbe priva di idonea giustificazione. La doglianza è priva di fondamento e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 C.P.P. Il giudice di rinvio ha invero sottoposto il materiale probatorio a nuovo e completo vaglio, pervenendo in modo coerente alla conclusione che il mar. L. si era in realtà reso responsabile del reato ascrittogli avendo reagito con frasi ingiuriose (con le quali aveva espresso un totale disconoscimento della gerarchia rimarcando il fatto che il s.ten. D.L., ancorché suo superiore, era solo un militare “di leva” e quindi per lui non contava niente) alla pretesa del predetto D.L. di entrare nel circolo malgrado le regole statutarie lo riservassero ai sottufficiali. Ha rilevato in particolare la Corte militare di appello come vi sia sostanziale convergenza delle dichiarazioni del D.L., del L. e del D.F. sul contenuto e sul tono offensivo delle frasi pronunciate dall’imputato, e come le stesse siano attendibili e non siano affatto contraddette, come vorrebbe la difesa, dalla deposizione del presidente del circolo aiutante S.G. Si evidenzia in proposito nella sentenza impugnata - così superando, con considerazioni di meritoimmuni da vizi di logicità sindacabili in questa sede, tutti i rilievi critici espressi nella decisione di annullamento - che le differenze tra le versioni rese dai tre ufficiali, puramente terminologiche e come già detto non riguardanti il carattere offensivo delle frasi pronunciate dal L., trovano plausibile spiegazione nella difficoltà di percepire con esattezza tutte le parole proferite nel corso dell’animata discussione; che la voluta genericità del rapporto disciplinare inoltrato dagli stessi ufficiali ai superiori nell’imme-diatezza del fatto non incrina l’affidabilità di quanto i suddetti hanno riferito in giudizio, ma dimostra al contrario assenza di malanimo rappresentando un tentativo, anche se rivelatosi inutile, di evitare per solidarietà militare conseguenze sotto il profilo penale; e che la diversità della testimonianza dello S. è a ben vedere solo apparente, poiché costuinon solo ha riferito della palese agitazione di cui era preda il L. ma ha in ultima analisi anch’egli confermato, sia pure dulcorandolo, il riferimento da parte del predetto, che in quel contesto non poteva che suonare come sminuente del loro prestigio, al fatto che i tre ufficiali erano solo di complemento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».


Peculato militare - Possesso della cosa - Spaccio militare - Comandante in 2^ dell’Ente - Difetto del ruolo istituzionale di controllore - Maneggio della cosa per prassi - Ricorrente disponibilità uti dominus - Si realizza il possesso - Concreta condotta appropriativa ­Costituisce il reato. Rinvio a giudizio - Decreto - Nullità ­Sommarietà della contestazione -Risultanza completa del fatto - Offerta possibilità di difesa - Inesistenza di nullità.
(C.p.m.p., art. 215; C.p.p., art. 417)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 7 giugno 2002. Pres. Fazzioli, Rel. Pepino, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. C.

Per configurarsi la fattispecie del peculato militare il possesso dei beni richiesto dalla legge è anche quello che, in difetto di un ruolo formale di controllo istituzionale su uno spaccio militare, il Comandante in 2^ dell’Ente abbia, per prassi invalsa nell’ufficio, in misura che gli consenta di inserirsi nel maneggio della cassa, ponendo così in essere, senza alcuna contabilità, uti dominus, la relativa condotta appropriativa.
Non è produttiva di nullità del decreto di rinvio al giudizio, per indeterminatezza dell’imputa-zione, la sommarietà della contestazione se però chiaramente risulti in tutti i suoi termini il fatto, di guisa che sia resa possibile la difesa in relazione a ogni elemento di accusa (1).

(1) Si legge quanto appreso nel testo della sentenza:««Con sentenza 16 febbraio 2001 il Tribunale militare di Cagliari ha dichiarato C.A. colpevole del delitto di peculato militare continuato in concorso (artt. 81 cpv., 110 c.p. e 215 c.p.m.p.), commesso tra il gennaio 1994 e il marzo 1997, e lo ha condannato a un anno di reclusione militare, con pena accessoria della rimozione dal grado e doppi benefici. La pronuncia è stata confermata dalla Corte militare di appello (escluso il concorso con B.G. e A.M. e limitato il fatto all’impossessamento dellasomma di lire dieci milioni a fronte degli oltre cinquanta originariamente contestati). Il fatto ha per oggetto, in prospettiva accusatoria, l’appropriazione di utili non contabilizzati nella documentazione ufficiale dello spaccio (realizzati vendendo i prodotti a prezzi maggiorati e miscelando il caffè acquistato e somministrato gratuitamente al personale militare in servizio notturno) da parte del C., comandante in seconda, e di altri. La Corte di merito ha affermato la responsabilità dell’imputa-to osservando che: a) l’accantonamento, nella gestione dello spaccio, di utili non contabilizzati è pacifica sulla base degli esiti peritali e delle ammissioni di B. e A. (preposti alla gestione dello spaccio) nonché dello stesso imputato; b) l’utilizzazione di tali fondi da parte del C. è egualmente provata siccome affermata dai predetti B. e A. e ammessa dall’imputato, sia pur nei limiti didieci milioni nell’arco di un triennio; c) la mancanza di un ruolo istituzionale di direzione e di controllo dello spaccio in capo al C. è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, essendo pacifica l’ingerenza dello stesso (all’epoca comandante in seconda) in tale attività ed essendo principio giurisprudenziale consolidato che “il possesso dei beni rilevanti al fine della configurazione del reato di peculato è anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentano al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cassa in senso materiale”; d) la gestione di tali utili (nei limiti ammessi dall’im-putato) in totale libertà e senza alcuna contabilità (anche informale) dimostra che lo stesso dispose di quelle somme “uti dominus e, dunque, secondo l’in-segnamento costante della giurisprudenza di legittimità, ponendo in essere la condotta appropriativa integratrice del reato di peculato militare”.
2.  Contro la sentenza della Corte d’appello ha pro-posto ricorso, tramite il difensore, il C. per violazione di legge e per manifesta illogicità e apparenza della motivazione. II ricorrente deduce, in particolare: a) la nullità del decreto di rinvio a giudizio (già eccepita in sede di merito) per assoluta indeterminatezza dell’imputazione, sia in punto modalità del concorso da lui posto in essere sia in punto natura della attività illecita da cui sarebbero stati prodotti i “fondi neri”, con conseguente insanabile violazione del diritto di difesa; b) l’illogicità e il carattere tautologico della motivazione nella parte in cui dà per acquisiti fatti che provati non sono: e cioè la consapevolezza in capo ad esso C. della provenienza illecita degli utili in questione e l’esistenza di una sua condotta appropriati-va (anziché della condotta distrattiva, non costituente reato, da lui sempre dichiarata). Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.

3. Il ricorso è infondato.Quanto al primo motivo, la Corte di merito ha ritenuto sufficiente la contestazione in quanto “nell’unitario decreto di rinvio a giudizio del 21 ottobre 1999, integralmente notificato al C., sono descritti sia il capo di imputazione elevato nei confronti del solo C., contenente l’indicazione nominativa dei concorrenti nel reato, sia gli autonomi capi d’imputazione per ciascuno di tali soggetti, a loro volta indicanti, di volta in volta, il C. quale concorrente”. L’argomentazione non può essere condivisa, non potendosi far gravare sul-l’imputato, ai fini della piena comprensione della contestazione mossagli, l’onere di lettura delle imputazioni contestate a terzi non specificamente richiamate come integrative della propria. C’è, peraltro, un diverso profilo di infondatezza dell’eccezione proposta. È, infatti, principio giurisprudenziale consolidato che non sussiste nullità del decreto che dispone il giudizio, anche in caso di sommarietà della contestazione o di carenza di elementi fondamentali dell’im-putazione (come la data e il luogo del commesso reato) “quando dagli altri elementi enunciati ... risulti chiaramente in tutti i suoi termini il “fatto” per il quale il giudizio è stato disposto” (Cass., sez. I, 15 aprile ­22 giugno 1996, ric. Bedin, n. 6276); ed è del pari pacifico che il giudizio sulla completezza della contestazione va effettuato con riferimento alla circostanza che essa consenta o meno “la difesa in relazione a ogni elemento d’accusa” (Cass., sez. I, 22 novembre - 17 dicembre 1994, ric. Ricci, n. 12474). Orbene, nel caso di specie, la contestazione, seppur sommaria, era ampiamente sufficiente a consentire l’esatta individuazione del fatto contestato (appropriazione di fondi relativi alla gestione dello spaccio nel periodo gennaio 1994 - marzo 1997) e l’identità dei concorrenti (B. e A., gestori dello spaccio in questione) e a consentire, quindi, una piena possibilità di difesa. Merita aggiungere che, in concreto, di tale possibilità il C. si è avvalso in maniera ampia e specifica nell’in-tero giudizio di merito e che la condanna è intervenuta solo con riferimento a una quota di utili (dieci milioni) sulla cui disponibilità e gestione v’è piena ammissione del C. Parimenti infondato è il secondo motivo. Con esso il C. si duole anzitutto del fatto che sia stata impro-priamente ritenuta provata la propria consapevolezza sulla provenienza illecita dei fondi da lui utilizzati. Così non è: il C. si è ingerito nella gestione dello spaccio e ha utilizzato parte dei “fondi neri” da essa prodotti, l’attività economica de qua era di dimensione modeste e la relativa contabilità era facilmente verificabile, i gestori materiali dello spaccio erano gerarchicamente subordinati al C. e, almeno per la parte di utili allo stesso consegnati, non avevano ragione di tacergli il sistema di produzione. Trarre da questi elementi la prova della consapevolezza del carattere illecito degli utili in questione non presenta alcuna forzatura o illogicità ma costituisce un giudizio di fatto attendibile e, come tale, insuscettibile di censura in questa sede. E ciò anche a tacere del fatto che detta consapevolezza non sarebbe neppur necessaria ai fini della integrazione del delitto di peculato posto che “le somme ricavate dalla gestione di uno spaccio … costituiscono corrispettivo di prestazioni rese dall’amministrazione militare, sono ad essa destinate nell’ambito di un rapporto contrattuale e devono essere versate dagli utenti nelle mani del soggetto che nel suo interesse opera sicché ... entrano immediatamente e per intero nel patrimonio dell’amministrazione stessa e il conseguito possesso di esse resta qualificato dal fine pubblico e non ha alcuna rilevanza la violazione delle regole di contabilità interna” (Cass., sez. I, 18 marzo 1998, n.326). Né maggior fondamento ha l’ulteriore doglianza concernente la mancanza di prova circa il carattere appropriativo, e non meramente distrattivo, della condotta del C. Anche in questo caso la motivazione della corte di merito è esente da vizi: provato il ricevimento dei fondi da parte del C. al di fuori di ogni canale e finalità istituzionale codificati, il carattere appropriativo della condotta è in re ipsa, salvo prova contraria (essendo onere dell’accusa fornire la prova dell’appropria-zione, non certo della destinazione delle somme indebitamente percepite). Orbene tale prova contraria il C. non ha fornito limitandosi ad allegare di avere “sovente” utilizzato i fondi in questione per fini istituzionali (feste o risarcimenti per fatti commessi da militari): l’osservazione della corte di merito secondo cui la mera allegazione non è prova e, in ogni caso, essa riguarda solo una parte della somma contestata, è razionalmente fondata ed esente da vizi logici. Il ricorso va, conseguentemente, respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».


Peculato militare - Spacci militari ­Autonomia gestionale - Non esclude la loro natura pubblicistica - Gestore e coadiutore dello spaccio - Funzioni amministrative - Ne sono titolari ­Disponibilità di somme nell’esercizio di tali funzioni - Relativa appropriazione - Si configura il peculato.
(C.p.m.p., art. 215)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 7 giugno 2002. Pres. Fazzioli, Rel. Raggio, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. P. + 1.

Gli spacci militari, pur presentando autonomia nella contabilità gestionale fuori bilancio, hanno natura pubblicistica per molti elementi che li caratterizzano, e gli addetti a tale attività, come il gestore e il coadiutore, hanno la qualifica personale di titolari di funzioni amministrative richiesta per i soggetti attivi del peculato militare, così che l’appropriazione da parte loro, per tale posizione in quell’attività, di somme delle quali essi hanno la disponibilità, configura la loro condotta nello schema giuridico del peculato militare (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Con sentenza del 27 settembre 2001 la Corte Militare di Appello - Sez. dist. di Napoli - riduceva ad un anno e cinque mesi di reclusione militare per ciascun imputato la pena inflitta con sentenza del Tribunale Militare di Bari dell’8 giugno 2000 a C.G. e P.L., riconosciuti colpevoli di peculato militare continuato, per essersi, rispettivamente quale gestore e coadiutore dello spaccio di Maricentadd, impossessati di denaro appartenente all’Amministrazione militare, per un importo di £. 3.199.720, costituito da sconti elargiti da fornitori. La Corte territoriale, premesso che gli spacci militari, pur costituendo gestioni fuori bilancio, hanno natura pubblicistica, come riconosciuto dalla giurisprudenza, rilevava che era provato documentalmente e dalle testimonianze acquisite che gli imputati avevano omesso di registrare gli sconti praticati dai fornitori, rifiutandosi poi di ricevere le relative note di credito, che gli stessi fornitori predisponevano per attestare di avere introitato somme minori di quelle riportate nelle fatture. Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che gli spacci militari hanno una contabilità fuori bilancio e, dunque, estranea alla pubblica Amministrazione e agiscono senza scopo di lucro, sicché manca il presupposto del reato contestato. Rilevano, inoltre, che il contratto di somministrazione, in essere tra le parti, non consentiva alcuna attività di appropriazione, poiché lo sconto praticato serviva ad aumentare il credito dell’“accipiens”. Contestano, poi, i ricorrenti la qualifica soggettiva loro riconosciuta dalla sentenza, nonché la funzione attribuita alle note di credito, che in realtà non potevano essere registrati nella contabilità e, comunque, non davano diritto alla riscossione in denaro contante. Lamentano, infine, che la Corte territoriale ha erroneamente valutato le prove assunte, in relazione alla ritenuta attendibilità delle testimonianze acquisite e alla mancata verifica dell’autenticità delle fatture in atti. Il ricorso è inammissibile. E manifestamente infondato il motivo afferente alla configurabilità nella specie del reato contestato. L’autonomia gestionale degli spacci militari non incide sulla loro natura pubblicistica, che emerge da molteplici elementi, puntualmente evidenziati nella sentenza impugnata. Depongono, infatti, univocamente nel senso indicato la finalità assistenziale perseguita, la provenienza del capitale iniziale l’impiego di personale dipendente dalla pubblica Amministrazione nell’utilizzazione di locali appartenenti alla stessa,i controlli sull’anda-mento finanziario della gestione, i cui risultati si riflettono, anche se indirettamente, sulla gestione in bilancio, la previsione di copertura delle spese esuberanti, la destinazione delle disponibilità liquide residue in caso di soppressione dello spaccio militare.
Posto che gli imputati erano titolari di funzioni amministrative, l’appropriazione di somme di denaro di cui avevano il possesso, o comunque la disponibilità, a cagione dell’esercizio di tali funzioni rientra, con ogni evidenza, nello schema legale del peculato. Le atre doglianze proposte dai ricorrenti non contengono censure di legittimità, ma tendono ad una diversa valutazione in punto di fatto, che non può costituire oggetto del giudizio per cassazione, avendo il Giudice di merito dato conto della decisione con motivazione logicamente corretta, che fa specifico riferimento alle risultanze testimoniali e documentali, univocamente dimostrative della sussistenza della condotta illecita attribuita agli imputati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché di ciascuno, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione delle impugnazioni, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecento euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno, inoltre, al versamento della somma di euro 500 alla cassa delle ammende»».

 

Prova - Mancanza di prove dirette -Sillogismo giudiziario - Procedimento induttivo - Da circostanze di fatto certe alla prova del fatto incerto - È correttamente acquisita.
(C.p.p., art. 192)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 27 giugno 2002. Pres. Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Garino (conf.), in c. M.

In assenza di prove dirette, l’esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si possa risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del sillogisma giudiziario previsto dall’art. 192 del codice di procedura penale (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Con sentenza 28 aprile 2000 il Tribunale Militare di Palermo, con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, condannava M.V. alla pena di anni due di reclusione militare con i doppi benefici di legge, siccome ritenuto responsabile del reato di peculato militare pluriaggravato continuato (artt. 215 e 47 n. 2 c.p.m.p., 61 n. 7 e 81 cpv. c.p.), “perché, Vice Brigadiere in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di …, essendo incaricato della funzione di contabile dell’autodrappello della suddetta Compagnia e avendo per ragioni del suo ufficio il possesso di cedole di carburante appartenenti all’amministrazione militare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nel periodo decorrente dal 1994 al mese di gennaio 1997, si appropriava di una quantità di cedole corrispondenti al valore di £. 99.301.000. Con l’aggravante del grado rivestito e del danno di rilevante gravità”. A seguito di rituale appello dell’imputato, con sentenza 27 settembre 2001 la Corte Militare di Appello (sezione distaccata di Napoli), ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti, riduceva la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione militare, confermando nel resto la sentenza impugnata. In motivazione la Corte di merito premetteva in punto di fatto che nel 2000, a seguito di iniziativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, era stato effettuato un accertamento contabile presso la Compagnia riguardante la gestione delle cedole di carburante per mezzi del Reparto, la cui responsabilità era affidata al M. A seguito di tale verifica era emerso che, benché i registri fossero formalmente regolari, vi erano cedole che non trovavano corrispondenza presso il Comando superiore e che molti rifornitori di benzina avevano affermato di non essere stati pagati per le forniture di carburante. Inoltre dagli accertamenti svolti dal maresciallo M. e dal capitano G. era emerso non solo un consistente ammanco di cedole, che, pur risultando assegnate al Reparto, non risultavano in carico, né risultavano contabilizzate, ma anche la richiesta da parte del M. di fornitura di cedole con riferimento a mezzi non più in dotazione. Infine risultava che l’im-putato si era reso promotore dell’abolizione del “prospetto quadrimestrale” dei consumi di carburante, destinato proprio al controllo della regolarità della gestione. Sulla base di tali elementi la Corte di merito - dopo aver disatteso la richiesta di rinnovazione del dibattimento diretta ad accertare gli effettivi consumi di carburante degli automezzi in dotazione alla Compagnia - riteneva provata la responsabilità dell’imputato, tanto più che dalle dichiarazioni dei testi capitano G. e colonnello P., risentiti in appello, era risultato che numerose cedole carburanti, pur non essendo state utilizzate dagli automezzi della Compagnia, non risultavano in cassa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’interessato, il quale ne ha chiesto l’annullamento per carenza e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che: a) la Corte di merito non aveva considerato che il consumo reale dei mezzi in carico alla Compagnia di … era superiore a quello medio, calcolato secondo una tabella di consumi standard, di guisa che, dovendo far fronte a maggiori consumi derivanti dallo stato d’uso dei veicoli in carico alla Compagnia (vedi perizia di parte in atti) e dalla fornitura di carburante anche ad automezzi civili utilizzati per le indagini di polizia giudiziaria, esso ricorrente era costretto a saldare le precedenti forniture con le cedole provenienti dal Comando senza riuscire a pagare le forniture in corso; b) che le cedole, che non risultavano utilizzate, non erano state indicate in maniera precisa, di guisa che non era stato possibile effettuare il controllo presso la società petrolifera circa le persone che le avevano avute in carico, verificandone l’impiego e la destinazione; c) che immotivatamente era stata respinta la richiesta di rinnovazione del dibattimento, tenuto conto che la contabilità risultava tenuta regolarmente e che le cedole erano trasmesse dal Comando sulla base dei consumi di carburante, calcolati secondo una tabella di consumi standard; d) che la Corte di merito non aveva considerato che la circostanza relativa all’utilizzazione di automezzi civili da parte della Compagnia di … risultava dalla dichiarazione del teste D.F.A.; e) che non poteva costituire elemento significativo ai fini dell’affermazione di responsabilità la circostanza che esso ricorrente non avesse segnalato ai suoi superiori l’accumularsi di un così rilevante debito nei confronti dei creditori; f) che gli stessi testi G. e P. avevano ammesso che il controllo non era stato effettuato sui fogli di marcia. Il ricorso non merita accoglimento. Invero, in assenza di prove dirette, l’esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si può risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall’art. 192 c.p.p. Orbene nel caso in esame i giudici di merito, con sentenze che si integrano tra loro per essere conformi sul punto, hanno correttamente proceduto prima alla valutazione di specifiche circostanze emerse dagli atti in modo certo, traendo da ciascuna di esse indizi significativi; successivamente - operando il collegamento tra i vari indizi tutti gravi, precisi e concordanti - sono pervenuti al convincimento che il ricorrente si appropriò delle cedole di carburante di importo rilevante, delle quali aveva il possesso per ragioni del suo ufficio. In particolare la Corte di merito ha valorizzato specifici elementi - quali: le attendibili e convergenti dichiarazioni dei testi P., G. e M., il consistente ammanco di cedole assegnate al reparto, la mancata contabilizzazione delle stesse da parte dell’imputato, la richiesta di cedole per automezzi non più in dotazione della Compagnia, ecc. - indubbiamente idonei per la loro gravità, precisione e concordanza a costituire una prova certa in ordine alla responsabilità del ricorrente. Né le censure mosse dal ricorrente sono in grado di infirmare il grave quadro probatorio descritto dai giudici di merito, tanto più che sui vari punti la Corte di merito ha già fornito un’ampia e puntuale motivazione immune da vizi logici. In particolare la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego di rinnovazione del dibattimento, spiegando la ragione per la quale non vi era alcuna necessità di disporre perizia al fine di accertare in concreto il consumo degli automezzi in dotazione alla Compagnia. Infatti dal riscontro contabile effettuato era emerso che un cospicuo quantitativo di cedole, trasmesse dal Comando Superiore, non era stato contabilizzato (e quindi non utilizzato per rifornire di carburante gli automezzi del reparto), che in cassa mancava il relativo corrispettivo in danaro rapportato alle cedole mancanti e che erano state richieste cedole per automezzi non più in dotazione alla Compagnia. Né la mancata indicazione specifica delle cedole mancanti può generare dubbi sulla responsabilità del ricorrente, tenuto conto che, come giustamente osservato dalla Corte di merito, sin dal momento della inchiesta amministrativa egli non offrì alcuna dimostrazione che le cedole, delle quali gli veniva contestata l’assenza, fossero invece presenti in cassa. Pertanto, non ravvisandosi alcun vizio della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

P.T.M.

la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».