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Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (massime a cura dell’Ufficio Massimario)

Acque - Tutela dall’inquinamento - Acque reflue industriali e domestiche - Differente regime - Rilevanza delgrado o natura dell’inquinamento ­Esclusione.
(D.Lg. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59 e art. 2)

Sez. 3, sent. 35870 del 3 settembre 2004 (ud.01/07/2004). Pres. Savignano, Rel. Lombardi, P.M. Fuzio (conf.), ric. Arcidiacono.

In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non è determinata dal grado o dalla natura dell’inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura delle attività dalle quali provengono, così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all’art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre utilizzate per una attività tipografica nella quale la Corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilità del reato).

Acque - Tutela dall’inquinamento ­Scarichi - Da frantoio - Natura di insediamento produttivo - Assimilabilità agli scarichi di acque domestiche ­Condizioni - Assenza - Reato di cui all’art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999 ­Configurabilità.
(D.Lg. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59 e art. 28)

Sez. 3, sent. 35843 del 3 settembre 2004 (ud.23/06/2004). Pres. Dell’Anno, Rel. Grillo, P.M. Passacantando (conf.), ric. Rizzo .

Lo scarico senza autorizzazione delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive configura il reato di cui all’art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni nelle quali si svolgono attività di produzione di beni, con la sola eccezione della possibile assimilazione delle acque di scarico a quelle domestiche in presenza delle condizioni di cui all’art. 28, comma settimo, del citato decreto n. 152.

Acque - Tutela dall’inquinamento ­Scarico diretto nelle acque marine ­Autorizzazione tacita - Possibilità ­Esclusione - Fondamento.
(L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 11 e art. 15; L. 17 maggio 1995 , n. 172, art. 7; D.Lg. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59)


Sez. 3, sent. 35803 del 2 settembre 2004 (ud.22/06/2004). Pres. Papadia, Rel. Grillo, P.M. D’Angelo (diff.), ric. Tringali.

In tema di tutela delle acque dall’inquinamen-to, allo scarico diretto nelle acque del mare non è applicabile la disciplina sulla autorizzazione provvisoria tacita di cui all’art. 15 della legge 10 maggio 1976 n. 319, stante la previsione di una disciplina autorizzatoria autonoma per gli scarichi in mare contenuta nell’art. 11 della stessa legge n. 319 e l’assenza del mare tra i corpi recettori individuati dal citato articolo 15. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 59 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 nei confronti del legale rappresentante di un centrale termoelettrica per gli scarichi delle acque reflue effettuati, successivamente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 152, in difetto di autorizzazione espressa).

Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Territori coperti da bosco ­Opere di bonifica, antincendio e conservazione - Autorizzazione paesistica - Necessità - Condizioni - Reato di cuiall’art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ­Configurabilità.
(D.Lg. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181; D.Lg. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163)

Sez. 3, sent. 35984 del 7 settembre 2004 (ud.15/07/2004). Pres. Dell’Anno, Rel. Vitalone, P.M. Albano (diff.), ric. Laudani .

In tema di tutela del paesaggio, la esecuzione in territori coperti da boschi di opere di bonifica, antincendio e conservazione che comportano una apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi richiede la preventiva autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, la cui assenza integra la violazione dell’art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall’181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Edilizia -Disciplina urbanistica ­Costruzione abusiva - Ordine di demolizione da parte dell’autorità comunale -Inottemperanza - Acquisizione automatica dell’immobile al patrimonio comunale - Sussistenza - Conseguenze in materiadi restituzione a seguito di dissequestro.
(L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31; nuovo cod.proc.pen., art. 262)

Sez. 3, sent. 35785 del 2 settembre 2004 (ud.09/06/2004). Pres. Papadia, Rel. Piccialli, P.M. Izzo (conf.), ric. P.G. e Di Meglio.

Ai sensi dell’art. 7, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 31, comma terzo, del T.U. sull’edilizia approvato con
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l’ingiustificatainottemperanza all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall’autorità comunale, comporta l’automatica acquisizione dell’immobile al patrimonio del comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l’immobile stesso venga dissequestrato.

Edilizia - In genere - Opere in cemento armato - Denuncia di inizio dei lavori ­Fondamento - Circolari amministrative individuanti l’ambito di applicabilità della legge n. 1086 del 1071­Irrilevanza.
(L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1 e art. 4)

Sez. 3, sent. 36093 del 9 settembre 2004 (ud.03/06/2004). Pres. Dell’Anno, Rel. Franco, P.M. Ciampoli (conf.), ric. Salerno.

La prescrizione della denuncia dell’inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista dall’art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1089, è giustificata dalla necessità di consentire all’ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo l’interpretazione giurisprudenziale degli artt. 1 e 4 della citata legge
n. 1089, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, non rilevando in proposito le eventuali circolari amministrative emanate in senso contrario dall’autorità regionale.

Giudice di pace - Indagini preliminari ­Chiusura delle indagini - Citazione a giudizio - Decreto di citazione disposto dalla polizia giudiziaria - Mancata indicazione dei testi -Nullità ­Esclusione.
(D.Lg. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2 lett. c, e art. 32 comma 2)

Sez. 4, sent. 37617 del 23 settembre 2004 (cc.8/6/2004). Pres. Coco, Rel. Chiliberti, P.M. Cesqui (conf.), ric. P.M. in proc. Balestri.

Nel procedimento davanti al giudice di pace la mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria, dei testi e delle circostanza dell’esame, non può determinare la nullità dell’atto, in quanto l’art. 20 comma secondo lett. c) D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si limita a richiedere l’indicazione delle fonti di prova, che naturalmente possono essere anche diverse dalla testimonianza. (Nel caso di specie la prova di cui era stata richiesta l’ammissione era di natura documentale).

Giudice di pace - Indagini preliminari ­Chiusura delle indagini - Citazione a giudizio - Decreto disposto dalla polizia giudiziaria - Mancata indicazione del difensore d’ufficio - Dichiarazione di nullità del decreto - Restituzione degli atti al pubblico ministero ­Abnormità - Esclusione.
(D.Lg. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 20 comma 6 e comma 2 n. 5)

Sez. 4, sent. 37594 del 23 settembre 2004 (cc.11/5/2004). Pres. Coco, Rel. Romis, P.M. Fraticelli (conf.), ric. P.M. in proc. Cimminiello.

È inammissibile il ricorso per cassazione con­tro il provvedimento del giudice di pace che, rilevata la nullità del decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per la mancata nomina di un difensore d’ufficio, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. (La Corte ha escluso che, in tale ipotesi, possa trattarsi di un atto abnorme, in quanto non determina alcuna stasi del proce­dimento e non si pone al di fuori dell’ordina-mento, rientrando nei poteri del giudice di pace dichiarare la nullità della citazione).

Giudice di pace - Indagini preliminari ­Chiusura delle indagini - Citazione a giudizio - Violazione del termine di comparizione - Dichiarazione di nullità della notificazione - Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità - Sussistenza -Rinnovazione della notifica da parte del giudice di pace.
(D.Lg. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 3 e art. 29, comma 3; Nuovo cod.proc.pen., art. 178, co. 1, n. 3)

Sez. 4, sent. 37617 del 23 settembre 2004 (cc.8/6/2004). Pres. Coco, Rel. Chiliberti, P.M. Cesqui (conf.), ric. P.M. in proc. Balestri.

Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall’art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al P.M. con un provvedi­mento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme.

Giudizio (cod. proc. pen. 1988) ­Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova - Mezzi di ricerca utilizzabili dal giudice - Limitazioni - Esclusione - Provvedimento “ex officio” di perquisizione e sequestro a fini di prova - Ammissibilità - Sussistenza.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 507, 247 e 253)

Sez. 4, sent. 44481 del 16 novembre 2004 (cc.12/7/2004). Pres. D’Urso, Rel. Galbiati, P.M. Delehaye (conf.), ric. Improta e altri.

Il potere del giudice di assumere nuove prove all’esito dell’istruttoria dibattimentale non incontra limitazioni quanto al relativo mezzo di ricerca, e deve esercitarsi in conformità alle regole che specificamente governano l’attività istruttoria presa in considerazione. Ne conse­ue la legittimità del provvedimento con il quale il giudice, d’ufficio, disponga perquisizioni domiciliari e sequestri in danno dell’imputato, in assenza di richiesta del pubblico ministero e senza attivazione preventiva del contraddittorio tra le parti. (Fattispecie nella quale, avendo gli interessati negato il proprio consenso al prelievo di campioni biologici utili per confronti con materiale repertato dopo una violenza sessuale di gruppo, il giudice dibattimentale ha disposto la perquisizione domiciliare in danno degli imputati ed il seque­stro di indumenti ed oggetti da loro utilizzati).

Misure cautelari (cod. proc. pen. 1988) - Personali - Disposizioni generali ­Esigenze cautelari -Pericolosità sociale - Possibilità di dedurre il pericolo di reiterazione dei reati dalle sole modalità del fatto - Esclusione ­Valutazione congiunta della personali­tà dell’indagato - Necessità.
(nuovo cod.proc.pen., art. 274, co. 1 n. 3; cod.pen., art. 133)

Sez. 4, sent. 37566 del 23 settembre 2004 (cc.1/4/2004). Pres. Coco, Rel. Battisti, P.M. Monetti (diff.), ric. Albanese.

In materia di misure cautelari personali, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all’art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell’imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati. (In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che il giudizio di pericolosità possa essere tratto unicamente dalle modalità del fatto criminoso accertato, annullando la decisione del tribunale del riesame che, con riferimento ad una fattispecie in materia di cessione di stupefacenti, si era limitato a prendere in considerazione le sole circostanze e modalità del fatto, quali la ripartizione della sostanza in dosi, il loro occultamento nell’autovettura e nell’abitazione, l’atteggiamento dell’imputato nell’atto di disfarsi di una dose, senza operare alcuna valutazione della personalità).

Persona giuridica - Società - in genere - Responsabilità dipendente da reato -Disposizioni processuali - Misure cau­telari interdittive - Impugnazioni ­Ricorso per cassazione “per saltum” ­Ammissibilità - Esclusione.
(D.Lg. 8 giugno 2001, n. 231, art. 52 co. 2; Nuovo cod.proc.pen., art. 568, co. 5)

Sez. 6, sen. 37985 del 27 settembre 2004 (cc.22/9/2004). Pres. Leonasi, Rel. Carcano, P.M. D’Angelo (parz.diff.), ric. Soc. Siemens.

In materia di responsabilità da reato delle per­sone giuridiche e delle società, le ordinanze che applicano una misura cautelare interdittiva sono impugnabili, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, solo con l’appello, dovendosi escludere l’ammissibilità del ricorso per cassazione “per saltum”. (Nel caso di specie, la Corte non ha dichiarato l’inam-missibilità del ricorso presentato dal difensore della società avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, ma lo ha qualificato come appello, trasmettendo gli atti al giudice competente, a norma dell’art. 568 comma quinto cod. proc. pen.).

Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere - Riprese visive effettuate dalla polizia giudiziaria in luogo pubblico ­Mezzo atipico di ricerca della prova ­Autorizzazione dell’autorità giudiziaria  -Esclusione - Fattispecie.
(Costituzione art. 14; Nuovo cod.proc.pen., art. 189 e art. 234)

Sez. 4, sent. 37561 del 23 settembre 2004 (cc.18/3/2004). Pres. Coco, Rel. Spagnuolo, P.M. Viglietta (conf.), ric. Galluzzi.

Le riprese visive effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono un mezzo atipico di ricerca della prova e non necessitano della preventiva autorizza­zione dell’autorità giudiziaria, in quanto le garanzie previste dall’art. 14 Cost. si applicano solo per quelle captazioni visive che riguardano luoghi di privata dimora. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice del riesame che aveva considerato il piazzale antistante l’abitazione dell’imputato non rientrante nella nozione di privata dimora).

Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere - Telefonate dall’Italia per l’estero - Legittimità dell’intercettazio-ne - Violazione delle norme sulle roga­torie - Esclusione - Ragioni.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 266, 267 e 727)

Sez. 4, sent. 37646 del 23 settembre 2004 (cc.30/6/2004). Pres. Coco, Rel. Visconti, P.M. Delehaye (conf.), ric. Romeo.

Non comporta violazione delle norme sulle rogatorie internazionali l’intercettazione di telefonate in partenza dall’Italia e dirette all’estero, in quanto tutta l’attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano. (La Corte ha precisato che in tale ipotesi non è necessaria la tecnica dell’istradamento - convogliamento delle chiamate in partenza dall’estero in un “nodo” posto in Italia -, in quanto la captazione ha ad oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il con­tatto con un’utenza straniera è del tutto occasionale e non prevedibile).

Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ­Utilizzazione - Divieti - In altri procedimenti - Divieti - Disciplina prevista dal-l’art. 271 cod. proc. pen. - Decreti autorizzativi, di proroga e di convalida ­Motivazione per relationem ­Sufficienza - Motivazione mancante o apparente - Inutilizzabilità - Eccezione - Oneri conseguenti per la parte inte-ressata.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 125, 191, 267, 268 e 271)

Sez. Un., sent. 45189 del 23 novembre 2004 (cc.17/11/2004). Pres. Marvulli, Rel. Nappi, P.M. Esposito (diff.), ric. P.M. in proc. Esposito.

Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato “per relationem” siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l’inutilizzabilità, per essere la relativa motiva­zione solo apparente, ha l’onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giu­dice del procedimento “ad quem” in grado di verificare l’effettiva inesistenza, nel procedi­mento “a quo”, del controllo giurisdizionale prescritto dall’art. 15 Cost. (Nell’occasione la Corte ha ribadito la distinzione tra motivazio­ne assente o apparente, alla quale consegue l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva ai fini della loro utilizzabilità).

Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ­Utilizzazione - In altri procedimenti ­Decreto di autorizzazione ­Motivazione - Requisiti - Criteri di valutazione  -Controllo  incidentale  - Ricadute sul procedimento a quo  - Esclusione. 
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 267, 271, 268 co. 1 e 268 co. 3)

Sez. Un., sent. 45189 del 23 novembre 2004 (cc.17/11/2004). Pres. Marvulli, Rel. Nappi, P.M. Esposito (diff.), ric. P.M. in proc. Esposito.

Nel caso di acquisizione degli esiti dell’ intercettazione di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni, il controllo del giudice sulla legalità dell’am-missione e dell’esecuzione delle operazioni ­di carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento “a quo” ­riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione.

Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ­Utilizzazione - In altri procedimenti ­Inutilizzabilità - Rilevabilità - Ricerca d’ufficio della prova - Esclusione ­Onere della parte interessata ­Sussistenza.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 116, 270, 267, 268 co. 1 e 271 co. 1)

Sez. Un., sent. 45189 del 23 novembre 2004 (cc.17/11/2004). Pres. Marvulli, Rel. Nappi, P.M. Esposito (diff.), ric. P.M. in proc. Esposito.

L’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d’ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell’art. 116 stesso codice (In motivazione la Corte ha osservato che anche nel giudizio “a quo”, poiché l’inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall’art. 271, comma primo, cod. proc. pen., e non dalla mera indisponibilità degli atti concernenti l’intercettazione e la sua legittimità, incombe alla parte l’onere di dedurne la sussistenza).

Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ­Utilizzazione - In altri procedimenti ­Mancata acquisizione del decreto autorizzativo nel procedimento ad quem - Irrilevanza - Deposito dei ver­bali e delle registrazioni - Sufficienza.
(Nuovo cod.proc.pen. art. 191, art. 268 co. 6, art. 268 co. 7, art. 268 co. 8, art. 270 e art. 271 co. 1)

Sez. Un., sent. 45189 del 23 novembre 2004 (cc.17/11/2004). Pres. Marvulli, Rel. Nappi, P.M. Esposito (diff.), ric. P.M. in proc. Esposito.

Ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il “diverso” procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime.

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale ­Lesioni personali colpose - In genere ­Infortuni sul lavoro - Procedibilità d’uf-ficio - Rilevanza della qualifica rivesti­ta dall’imputato - Esclusione.
(Cod.pen., art. 590, comma 5)

Sez. 4, sent. 37666 del 23 settembre 2004 (cc.2/7/2004). Pres. Coco, Rel. Visconti, P.M. (conf.), ric. Gattoni.

In materia di lesioni colpose, se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, sussiste sempre la procedibilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 590 comma 5 cod. pen., indipendentemente dalla qualifica rivestita dall’imputato, in quanto le valutazioni di carattere soggettivo non influiscono sulla procedibilità.

Sport - Provvedimenti contro la violen­za occasionata da manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione di tali manifestazioni ­Convalida da parte del giudice ­Oggetto del relativo giudizio.
(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 co. e co. 3; D.L. 20 agosto 2001, n. 336; L. 19 ottobre 2001, n. 37)

Sez. Un. sent. n. 44273 del 12 novembre 2004 (cc.27/11/2004). Pres. Marvulli, Rel. Brusco, P.M. Veneziano (diff.), ric. Labbia.

In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà persona­le, imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512).

Sport - Provvedimenti contro la violen­za occasionata da manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione di tali manifestazioni ­Richiesta di convalida del pubblico ministero - Obbligo di trasmissione al giudice della convalida della docu­mentazione sulla quale si fonda il provvedimento questorile - Necessità.
(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 co. 2 e 3; D.L. 20 agosto 2001, n. 336; L. 19 ottobre 2001, n. 377)

Sez. Un., sent. 44273 del 12 novembre 2004 (cc.27/10/2004). Pres. Marvulli, Rel. Brusco, P.M. Veneziano (diff.), ric. Labbia.

Il pubblico ministero che ritenga di chiedere la convalida del provvedimento del questore reso, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., in caso di turbative occorse in occasione di manifestazioni sportive, deve trasmettere al giudice la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, al fine di consentirne l’esame da parte della persona interessata, in vista dell’eventuale presenta­zione di memorie e (contro) deduzioni, e il controllo pieno di legalità da parte del giudice della convalida.

Sport - Provvedimenti del questore relativi a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Ordinanza di convalida del g.i.p. - Motivazione che si limiti ad un controllo meramente formale - Conseguenze - Annullamento con rinvio.
(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6;Nuovo cod.proc.pen., art. 623)

Sez. Un. sent. 44273 del 12 novembre 2004 (cc.27/10/2004). Pres. Marvulli, Rel. Brusco, P.M. Veneziano (diff.), ric. Labbia.

Va annullata con rinvio l’ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell’art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione da parte dell’autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale.