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Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 NOVEMBRE 2004 N. 301

RECEPIMENTO DELL’ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE RELATIVI AL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 298 del 21 dicembre 2004)

TITOLO II

Forze di polizia ad ordinamento militare

Art. 8. Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1°gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presentedecreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


Art. 9. Nuovi stipendi

1. Dal 1°gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall’articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cuialla seguente tabella:


Nuovi parametri stipendiali



2. Dal 1°gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Nuovi parametri stipendiali

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1°gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativaall’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l’elemento provvisorio della retribuzioneprevisto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.


Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamentostipendiale risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefìci economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefìci stipendiali risultanti dall’applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all’articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità: Nuovi parametri stipendiali

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente decreto avviene,in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella: Nuovi parametri stipendiali

Art. 11. Indennità pensionabile

1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 44, comma 1, lettera b), deldecreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Nuovi parametri stipendiali

2. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Nuovi parametri stipendiali

Art. 12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 13. Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 14. Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, ed all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l’anno 2004:

1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l’anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l’IRAPe gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per lemedesime esigenze, nell’anno successivo.


TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 15. Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

Art. 16. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l’utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, lenecessarie variazioni di bilancio.



L. 2 DICEMBRE 2004, N. 299

MODIFICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 294 del 16 dicembre 2004)

Art. 1. Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «32° anno di età» sono sostituite dalle seguenti:
«34° anno di età»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il seguente:
«4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che, all’atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato
il 34° anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza».


Art. 2. Commissione superiore d’avanzamento dell’Esercito

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera b), le parole: «che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell’ambito dell’Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale»; b) al comma 3, lettera c), le parole: «o di Capo del Corpo degli ingegneri» sono soppresse e le parole: «ove non compreso nei 3 suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «ove non compreso nei 2 suddetti».

Art. 3. Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali

1. All’articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle seguenti:
«a) un’età non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica».


2. All’articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «nel
numero massimo di cinque posti» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di dieci
posti».

Art. 4. Partecipazione al concorso per i ruoli speciali

1. All’articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «in servizio di prima nomina» sono soppresse.

Art. 5. Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio

1. L’articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente: «Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti».

Art. 6. Aspettativa per riduzione dei quadri

1. All’articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2005,» sono soppresse.

2. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2007,» sono soppresse.

3. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o a domanda, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n.224».

4. All’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell’articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. 6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali».

5. All’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al ruolo normale dell’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all’anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale».

Art. 7. Regime transitorio dell’avanzamento

1. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente: «Art. 60-bis. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all’anno 2009».

Art. 8. Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All’articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: «i colonnelli» sono inserite le seguenti: «già valutati e quelli».

Art. 9. Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell’inclusione in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, dall’effettuazione del previsto periodo di comando».

Art. 10. Disposizioni in materia di trattamento di missione dei militari iscritti al ruolo d’onore richiamati o trattenuti in servizio

1. Dopo l’articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, è aggiunto il seguente: «Art. 2-bis. - 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell’articolo 1, se
comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato,
indipendentemente dal grado rivestito, dall’obbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.

2. L’amministrazione, nell’ambito delle risorse già previste in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell’autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.

3. Fermi restando il principio dell’invarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigentein materia di trattamento di missione, al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il diritto
al rimborso delle spese sostenute:
a) da parte dell’accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell’handicap sofferto, per
l’alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;
b) per l’alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al
grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in
relazione allo stato di handicap sofferto;
c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della
missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici».

Art. 11. Vantaggi di carriera

1. All’articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell’anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato. 4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell’anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell’apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato».

Art. 12. Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, alla colonna «Esercito» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole: «Tenente generale» sono inserite le seguenti: «Generale di corpo
d’armata»;
b) prima delle parole: «Maggiore generale» sono inserite le seguenti: «Generale di divisione»;
c) prima delle parole: «Brigadier generale» sono inserite le seguenti: «Generale di brigata».

2. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole:
«Maggior Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di divisione» e le parole: «Brigadier Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di brigata».

3. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Maggior generali» sono sostituite dalle seguenti: «Generali di divisione»;
b) al comma 3, le parole: «Tenenti Generali» e «tenenti generali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Generali di corpo d’armata».
Art. 13. Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato A alla presente legge.
Art. 14. Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato B alla presente legge.

Art. 15. Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, esuccessive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato C alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti del personale reclutatonella prima classe dell’Accademia aeronautica a decorrere dall’anno accademico 2001-2002.

Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 DICEMBRE 2004
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 8 del 12 gennaio 2005)

Istituzione del Dipartimento per il programma di Governo.


DECRETO 24 NOVEMBRE 2004, N. 326
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 20 del 26 gennaio 2005)

Regolamento recante determinazione dei  termini di conclusione del procedimento di concessione dell'assenso del Ministro della difesa alla costituzione di associazioni tra personale militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.