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Dentro e fuori le mura penitenziarie: sui significati della pena

Dott. Sandro Montanari

Ogni società si trova di fronte al problema di contenere quei comportamenti e quelle azioni che travalicano le regole sulle quali la stessa è fondata. Tale opera di “contenimento” viene svolta con modalità e sistemi di controllo sociale estremamente sensibili alle variazioni del contesto storico-culturale e ai valori che lo sostanziano.

1. Funzioni attribuite alla pena: dal preilluminismo all’illuminismo

In linea di massima si può affermare, pur con i dovuti distinguo, che nel corso dell’epoca preilluministica la pena ebbe prettamente un significato intimidatorio e vendicativo.
Il colpevole doveva essere punito pubblicamente con l’inflizione di crudeli pene corporali, differenti in funzione dello status sociale del reo, che non di rado portavano alla morte del medesimo. Anche le mutilazioni e la riduzione in schiavitù erano pene tipiche di quell’epoca; inoltre la carcerazione, quando utilizzata, era prevalentemente di durata illimitata.
A partire dalla seconda metà del secolo XVIII, sotto l’influenza dei principi illuministici, la pena assume un valore retributivo e viene comminata proporzionalmente alla gravità del reato indipendentemente dall’apparte-nenza del colpevole a particolari classi sociali (concetto di “pena giusta”); infatti in tale periodo, sulla base del principio “la legge è uguale per tutti” (Voltaire, Montesquieu), si aboliscono i privilegi di classe, abolizione che, riducendo i poteri dell’aristocrazia e della Chiesa, consente alla borghesia di emergere sotto la spinta della nascente industrializzazione. La detenzione in carcere diventa la forma primaria di punizione e, per far fronte alle crescenti necessità, si avvia il processo di costruzione di particolari edifici adibiti a tale scopo. Con la promulgazione di codici penali e di procedura penale viene inoltre introdotto il cosiddetto “sistema tariffario” (sistema che prevede l’esatta corrispondenza tra tipo di reato ed entità della pena), logica conseguenza della diffusione dell’idea illuministica del “libero arbitrio nell’agire umano”; il reato viene quindi considerato una libera espressione della volontà dell’indivi-duo, ritenuto pienamente responsabile delle proprie azioni.
Se la filosofia illuministica pone termine a tutta una serie di soprusi e crudeltà che sostanziavano l’ideologia penale dell’epoca preilluministica (permeata dal principio della vendetta), scotomizza completamente la figura del criminale, percepito come essere razionale avulso dal contesto sociale di appartenenza. In quest’ottica, è interessante rilevare come la Scuola Classica del diritto penale, che si impone in questo periodo nel pensiero penalistico, non fornisca alcuna spiegazione del crimine, concependo quest’ultimo prettamente come entità astratta di diritto.

2. Dal reato al reo

È sempre in tale contesto che nascono i primi movimenti tesi alla umanizzazione dei luoghi di detenzione; Cesare Beccaria e Giovanni Howard
ne  sono  autorevoli  esponenti. 
Prendono forma nuove  filosofie di detenzione  finalizzate  soprattutto all’eliminazione della promiscuità e del-l’ozio che imperavano nelle carceri del-l’epoca e all’introduzione dell’obbligo del lavoro e della religione quali strumenti per l’emenda del reo.
Con l’avvento della Scuola Positiva di diritto penale (sec. XIX) si sposta l’attenzione dall’azione considerata reato al reo, il quale non viene più ritenuto pienamente libero di scegliere e responsabile dei propri atti. Viene dunque messo in discussione il principio del “libero arbitrio”, di impronta illuministica, e attraverso i dati tratti dall’osservazione empirica si comincia ad attribuire le cause del comportamento antisociale sia ad anomalie della persona, sia alle condizioni ambientali e sociali nelle quali la persona stessa è vissuta. Nascono due distinti filoni di ricerca spesso contrapposti e non integrati: quello “antropologico” (teso a ricercare le motivazioni alla base dei fenomeni criminosi nel singolo individuo) e quello “sociale” (che pone l’ac-cento sui fattori macrosociali).
È significativa in Italia l’opera di Ferri, Garofalo e Lombroso.
Quest’ultimo, con l’introduzione della teoria dell’“atavismo” e della categoria del “delinquente nato”, individua negli aspetti fisici ed esteriori (fronte bassa, naso storto, strabismo, sopracciglie folti e prominenti...), nelle caratteristiche psicologiche e comportamentali (indifferenza nei confronti della morte, inclinazione al tatuaggio, cinismo, mancanza di religiosità e di senso morale...), nelle anomalie cerebrali (epilessia, malattie cerebrali...) quelle variabili personali che “predestinano” l’essere umano a delinquere.
La pena è dunque comminata non tanto sulla base della gravità del reato commesso, quanto del grado di “pericolosità sociale” del soggetto il quale, nel corso della detenzione, viene sottoposto ad un trattamento “individualizzato” finalizzato a ridurre in lui le istanze antisociali (concetto di “pena utile”). Inoltre le “misure di difesa sociale”, indeterminate nel tempo, tendono a sostituirsi alla pena con l’obiet-tivo di tutelare la società neutralizzando i criminali ritenuti più pericolosi. Ciò che la Scuola Positiva considerò, per la valutazione dell’entità della pena, non fu tanto il tipo di reato commesso quanto la natura del criminale, fatto che favorì la nascita delle prime scuole criminologiche.

3. Lo scenario italiano: dagli anni trenta ai giorni nostri

Attualmente in Italia appaiono coesistere, nell’ambito del sistema della giustizia penale, due paradigmi concettuali che di fatto si realizzano attraverso uno sdoppiamento di funzioni giurisdizionali. L’attenzione sul fatto-reato è prevalente in fase processuale nel corso della quale, con l’accertamento dell’at-tribuibilità del reato al soggetto, si commina una pena massima.
Nella fase successiva, di esecuzione della pena, si tende a spostare l’inte-resse anche verso la personalità e la condotta del reo. Tale spostamento consente alla Magistratura di Sorveglianza di intervenire sulla durata e sulle modalità di esecuzione della stessa.
Ciò premesso, occorre dire che è dagli anni trenta del secolo scorso che si assiste a una graduale riduzione delle componenti afflittive della pena e all’introduzione del principio della “rieducazione” del condannato: nel Regolamento penitenziario del 1931 e nel Codice Rocco del 1934 appaiono i primi riferimenti alla rieducazione da perseguire attraverso il lavoro, la religione e l’istruzione.
È comunque da sottolineare come - fatto salvo il settore della Giustizia minorile nel quale il “recupero” del minore assume particolare rilevanza fin dalla istituzione del Tribunale dei minori (istituzione che nel 1934 sancisce di fatto la separazione della Giustizia minorile da quella degli adulti) - ai principi rieducativi non facciano seguito sostanziali cambiamenti nelle prassi operative.
È solo nel 1975 che, con l’emana-zione dell’Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), la funzione educatrice e risocializzativa della pena assurge a motivo fondante il trattamento penitenziario.
L’Ordinamento, ancora in vigore (anche se sottoposto a modifiche successive), si ispira chiaramente alle “Regole minime per il trattamento dei detenuti”, approvate nel 1955 dalle Nazioni Unite (ribadite e aggiornate nel 1973 e nel 1987 dal Consiglio di Europa) e all’art. 27 della Costituzione che recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
L’aspetto concettuale innovativo di tale riforma risiede fondamentalmente nell’introduzione del principio di “flessibilità” nella esecuzione penale: diviene cioè possibile modulare la pena nel corso dell’esecuzione con lo scopo di facilitare il processo rieducativo e il reinserimento sociale del condannato.
In tal senso, riveste un ruolo significativo l’istituzione dell’“osserva-zione scientifica della personalità” del detenuto, finalizzata alla formulazione di indicazioni riguardanti il “trattamento rieducativo”. Quest’ultimo, costituito prevalentemente dall’istruzione, dal lavoro, dalla religione, dalle attività culturali, ricreative e sportive, deve essere “individualizzato” a fronte degli specifici “bisogni” di ciascun detenuto connessi alle eventuali carenze fisio-psichi-che, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all’instaurazio-ne di una normale vita di relazione. Vengono introdotti nuovi strumenti sanzionatori penali, extramurari, definiti “misure alternative alla detenzione” (che rappresentano un ulteriore elemento del trattamento) tramite i quali si avvia un processo controllato di decarcerizzazione teso al reinserimento del detenuto nella società.
L’agevolazione dei contatti con il mondo esterno e con la famiglia costituisce peraltro un tentativo di riduzione degli effetti disgreganti e spersonalizzanti derivanti dall’essere recluso in una “istituzione totale”; occorre ricordare che da più parti sono state descritte le conseguenze della reclusione sull’indi-viduo, quali la fissazione del “ruolo negativo” e deviante attraverso processi di stigmatizzazione e di riduzione in una condizione di passività.
A questo riguardo, è da osservare che, negli anni successivi, il legislatore ha perseguito il fine rieducativo della pena, così come costituzionalmente inteso, anche attraverso una sostanziale estensione dell’applicazione delle misure alternative al carcere (quali l’affida-mento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà) e l’avvio della “politica del non ingresso” in base alla quale, in presenza di certe condizioni (e indipendentemente dalla osservazione scientifica della personalità), diviene possibile sospendere l’esecuzione della pena al fine di far evitare al condannato (autore di reati meno gravi) l’esperienza carceraria, ritenuta più criminogena che rieducativa(1). Il nuovo regolamento d’esecuzione (che sostituisce quello del 1976)(2), sembra muoversi in questa direzione, nella misura in cui appare sia sostenere un trattamento e un’esecuzione della pena maggiormente aperti alla comunità extracarceraria, sia facilitare la creazione di condizioni di vita sempre più a misura d’uomo all’interno delle carceri stesse. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, si pensi, per esempio, che il suddetto regolamento prevede che i detenuti abbiano la possibilità di gestire autonomamente le fonti di luce artificiale nelle loro camere, possano disporre di nuovi strumenti di lavoro e di studio (come i personal computer), ricevere la posta anche via fax, ecc. Significativa è anche l’introduzione della figura del mediatore culturale (che non è un semplice interprete), figura necessaria per facilitare la comunicazione tra l’ammi-nistrazione penitenziaria e detenuti provenienti da altre culture e far fronte a eventuali problemi di coabitazione tra detenuti di nazionalità diverse. Nell’attuale concezione del trattamento penitenziario il detenuto viene concepito come una persona da responsabilizzare attraverso un trattamento che, per produrre effetti positivi, deve essere condiviso ed accettato, e non imposto al soggetto. Gran parte della letteratura scientifica è concorde nel ritenere il trattamento quale insieme di tecniche e di modalità relazionali che hanno il fine di consentire al detenuto di ridefinire il significato che egli avrebbe finora dato alla propria esistenza, agevolandogli l’accesso ad una dimensione introspettiva. In quest’ottica, appare importante che il detenuto possa essere aiutato ad attivare processi di riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e le conseguenze delle stesse, sia nei confronti degli altri che di se stesso, nonché sulle possibili azioni riparatorie.

È per questo che, nell’istituzione detentiva, giocano un ruolo rilevante gli operatori penitenziari (personale di custodia, educatori, assistenti sociali, esperti in psicologia, criminologia clinica, pedagogia, psichiatria e servizio sociale ex art.80) che dovrebbero stimolare i detenuti, sostenendoli nelle loro difficoltà e suscitando in loro interessi e motivi di cambiamento.
Il progetto risocializzante che dovrebbe animare il sistema penitenziario sottintende la collaborazione multi-professionale e l’integrazione di saperi e competenze eterogenee(3), con lo scopo di offrire al detenuto la possibilità di confrontarsi con modalità differenti di porsi in relazione all’altro e di operare scelte diverse di vita.
Occorre comunque sempre tener presente che i principi sopraelencati debbano necessariamente armonizzarsi con i principi altrettanto importanti connessi alle necessità sia di garantire la sicurezza interna delle carceri, sia di rispondere alle esigenze di difesa della
(3) -Per esempio, a questo proposito il nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario trasforma il Centro servizi sociali per adulti in una struttura multiprofessionale (al cui funzionamento partecipano anche gli esperti dell’osservazione e trattamento ex art. 80), che peraltro è tenuta a coordinare le proprie attività con quelle delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio, al fine di addivenire a una visione complessiva delle dinamiche sociali, nelle quali si inseriscono le vicende personali e familiari degli utenti. Si ricorda che i Centri di servizio sociale redigono l’in-chiesta sociale; quest’ultima, alla luce dei cambiamenti che hanno attraversato la legislazione e la stessa politica penitenziaria, sembra nel tempo aver acquisito maggior peso rispetto alla relazione di osservazione intramurale.
società dalle persone che costituiscono un pericolo per la collettività. È per tale motivazione che, negli ultimi anni, a fronte della diffusione di certe forme organizzate di criminalità particolarmente violente e pericolose, si è assistito a una rivalutazione delle istanze rispondenti alle esigenze di sicurezza, che ha portato a un irrigidimento nei confronti dei soggetti ad alta pericolosità sociale e all’individuazione di nuovi strumenti di controllo (cfr.: per esempio l’istituto della “sorveglianza particolare”, introdotto dalla legge Gozzini); a questo riguardo la constatazione che, con l’emanazione delle leggi Gozzini e Simeone-Saraceni, l’osservazione scientifica della personalità del detenuto abbia, di fatto, perso di importanza rispetto al passato nella valutazione per la concessione delle misure alternative e degli istituti premiali (allo stato attuale maggiormente vincolata al giudizio sul comportamento e sulla condotta del condannato) sembra trovare una delle possibili chiavi di lettura proprio nella necessità di aumentare il controllo dentro e fuori l’istituzione carceraria.

4. Criticità e prospettive

Nei precedenti paragrafi, si è per sommi capi delineato il tragitto evolutivo concettuale della pena e si è messo in evidenza come, nel tempo, si sia passati da una concezione vendicativa-repressiva della medesima, ad una fondamentalmente rieducativa.
L’attuale sistema penitenziario, pur presentando contraddizioni e aspetti preoccupanti non ancora risolti (v. il sovraffollamento, il rischio elevato di suicidio e di contagio da AIDS, la carenza di strutture, di personale e di strumenti a disposizione degli addetti ai lavori, l’oggettiva difficoltà da parte dei detenuti appartenenti alle categorie più deboli di accedere alle misure alternative al carcere, ecc.), sembra incamminarsi verso una concezione unitaria del detenuto, percepito come persona nella sua globalità ed inserito in un contesto detentivo sempre più aperto al territorio e alla comunità esterna.
Nell’ambito del progetto di umanizzazione della pena, l’operatore si pone come “agente di cambiamento” capace di introdurre maggiore complessità nella vita della persona con cui entra in contatto, aiutandola a modificare sequenze ripetitive di comportamento e a porsi come soggetto attivo e costruttivo di fronte ai problemi e alle frustrazioni della vita.
Tale approccio, per poter veramente essere efficace, deve comunque essere affiancato da un intervento “sul campo” teso a interrompere quel circolo vizioso di processi di “causalità circolare”, nel quale spesso è coinvolto l’in-dividuo fin dalla tenera età, ove emarginazione, degradazione e fattori ambientali interagiscono con dimensioni soggettive, simboliche e relazionali influendo sulla costruzione dell’imma-gine di sé, favorendo e cronicizzando l’assunzione del ruolo deviante.
Un carcere dal volto umano e aperto alla comunità esterna è l’obietti-vo che - nel rispetto delle esigenze di difesa della collettività - le società civili devono dunque perseguire per far sì che ciascun detenuto abbia la possibilità di re-integrarsi nella società, di “rileggere” la propria storia e attribuire un senso nuovo all’esistenza, operando così scelte diverse di vita.
Dott. Sandro Montanari

Approfondimenti:

(1) -Cfr.: la legge di riforma del 10 ottobre 1986, n.663 “Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” (c.d. legge Gozzini) e la legge 12 maggio 1998, n.165 “Modifiche all’art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni” (c.d. legge Simeone-Saraceni).
(2) -D.P.R. 30 giugno 2000, n.230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”.