• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2004
    >
  • Supplemento al N.3
    >

Introduzione

Copertina del numero

Copertina del Supplemento alla rassegna nr. 3/2004 - Serie "Atti" - nr. 1



In previsione della “svolta epocale” del passaggio dal sistema della leva obbligatoria al servizio militare su base professionale (1° gennaio 2005), il Gruppo italiano della Società internazionale di diritto militare ha tenuto un convegno per esaminare alcune implicazioni giuridiche del nuovo modello organizzatorio. In particolare, a cinquant’anni dall’emanazione delle due leggi fondamentali che regolano lo status degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate (1954) ci si è interrogati sulla loro “tenuta”. L’esame è stato esteso, più in generale, alla regolamentazione disciplinare per saggiare, in senso meramente propositivo, eventuali modifiche.

Il convegno si è svolto il 21 aprile scorso presso la sede della prestigiosa Scuola Ufficiali dei Carabinieri, nella collaudata cornice di efficienza logistico – organizzativa, che poco più di un anno prima era stata oggetto di apprezzamenti unanimi in occasione del XVI Congresso internazionale della “Società” sul tema dei rapporti tra le giurisdizioni nazionali e la Corte penale internazionale delle Nazioni Unite (Roma, 1 - 5 aprile 2003). In questo “supplemento” sono riprodotte non solo i testi delle relazioni e degli interventi del Convegno del 21 aprile scorso, ma anche di quelli del seminario nazionale di preparazione al Congresso internazionale indicato. Gli atti di quest’ultimo, in inglese e in francese, sono stati pubblicati in due volumi (Recueil XVI) dalla Società internazionale di diritto militare e di diritto della guerra (Palais de Justice, B 1000 Bruxelles).

Parafrasando una celebre espressione del giurista Henry Sumner Maine, si potrebbe osservare che il nuovo modello organizzatorio in materia di difesa, che sospende la leva obbligatoria per l’adozione del sistema professionale, s’inscrive nella tendenza evolutiva delle organizzazioni sociali caratterizzata dal passaggio dallo “status al contratto”. È noto che prima della Rivoluzione francese i corpi armati erano generalmente costituiti da mercenari (non a caso, soldato deriva da soldo), sicché essi difettavano di un collegamento diretto con la società civile, essendo di personale pertinenza del sovrano. Nella Francia del 1792-93, minacciata nella sua stessa esistenza da nemici interni ed esterni, troviamo realizzato, per la prima volta nella storia moderna, un esempio di popolo in armi, attraverso la leva in massa, che trasforma i francesi, in un “popolo soldato”, come si disse icasticamente.

Il decreto Barère del 23 agosto 1793 stabiliva: “Da questo momento tutti i francesi sono in stato di requisizione permanente a servizio dell’esercito”. Il servizio di leva poteva essere considerato quasi - come si disse con un’immagine forse truculenta, ma certo efficace - una tendenziale imposta di sangue. Con una netta rottura rispetto al passato, il reclutamento non avviene per motivi venali o attraverso forme, più o meno larvate, di coercizione, ma sulla base di motivazioni politico-ideologiche: la difesa della nazione e della rivoluzione da essa compiuta, alla quale è chiamato il cittadino, il cittadino- soldato. Sarebbe interessante l’esame degli sviluppi del principio affermatosi alla fine del “vecchio regime”, l’antitesi tra eserciti stanziali e milizia nazionale, le “riletture” risorgimentali, filtrate dal pensiero del Machiavelli, dell’obbligo militare nella Roma repubblicana, il mito della “nazione armata” coltivato da Pisacane e Cattaneo.

Qui preme rilevare che con la Rivoluzione francese il fatto di essere membro dello Stato si trasforma da un rapporto di pura dipendenza in un rapporto avente un doppio carattere, cioè in una condizione giuridica che, nello stesso tempo, attribuisce diritti e impone doveri. A ben vedere, si tratta del contenuto della dichiarazione costituzionale di cui all’art. 2 della nostra Carta repubblicana, che, indipendentemente, da talune propensioni a letture parziali, sottende un coerente impianto culturale e si pone come primo momento di raccordo nel rapporto dialettico tra libertà e autorità. Tra i doveri di solidarietà politica assumono particolare rilievo quelli indicati nell’art. 52 della Costituzione che, dopo aver proclamato, nel 1° co., che “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”, precisa, nel comma successivo, che “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” e che “il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio dei diritti politici”, concludendo con il principio secondo il quale “l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.

Appare evidente dalla lettura della prima parte della disposizione che esiste una distinzione tra il dovere di difesa e il dovere del servizio militare: il primo a contenuto non direttamente predeterminato, rispetto al quale l’altro si pone sotto un profilo strumentale ed organizzativo. Vanno, inoltre, enucleati alcuni precisi riferimenti, pur nella consapevolezza della difficoltà di conferire un preciso contenuto normativo a concetti metagiuridici atti a suscitare richiami nella sfera emozionale (patria, sacertà del dovere di difesa). Per una parte dei giuristi, l’oggetto della “difesa” è individuato nel territorio e nel popolo ed assume un profilo essenzialmente internazionalista, in quanto ancorato ai rapporti tra l’Italia e gli altri Stati, con sotteso riferimento alla guerra - solamente difensiva, dato il ripudio del principio di aggressione stabilito nell’art. 11 della Cost. - nonché alle sue manifestazioni preparatorie ed alle conseguenze collaterali. Altra parte della dottrina ha impresso uno sviluppo diverso, individuando il carattere strumentale della nozione “difesa” rispetto al valore “sicurezza nazionale” - che la Costituzione menziona solo nell’art. 126, co. 3° - e considerando la stessa tematica della “difesa interna” in termini nuovi. In primo luogo, è stata esaminata l’ipotesi di guerra, condotta da altro Stato, mediante l’impiego di mezzi di aggressione diversi da quelli convenzionali (si pensi al blocco commerciale ed economico).

In secondo luogo, è stata valutata la possibilità di una rivoluzione, diretta all’esterno e posta in essere per il tramite di organizzazioni sovversive interne, al punto che possa diventare difficile distinguere tra ordine pubblico ed operazioni militari vere e proprie e, quindi, tra attività di polizia e attività di difesa esterna. La “sicurezza nazionale” è stata, inoltre, assimilata al concetto di sintesi comprendente i valori essenziali che l’ordinamento giuridico accoglie come caratterizzanti. Infine, una nozione estensiva del concetto di difesa ha condotto a ricomprendervi anche l’attività di protezione materiale di uomini e di mezzi in casi di emergenza non collegati all’evenienza bellica, come in occasione di calamità naturali. Parafrasando la Corte cost. (sent. n. 53/1967), la Carta repubblicana, nel proclamare che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, fa un’affermazione di altissimo significato morale e giuridico.

Questo comporta che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria è condizione prima della conservazione della comunità nazionale, che rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri e che nessuna legge potrebbe far venir meno. Si tratta di un dovere che, proprio perché è “sacro” (e quindi di ordine eminentemente morale), si collega intimamente e indissolubilmente all’appartenenza alla comunità nazionale identificata nella Repubblica italiana (e perciò alla cittadinanza). Così inteso esso “trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare”. I criteri organizzatori in materia di difesa che si presentavano ai costituenti erano - come in occasione di scelte precedenti nella nostra storia unitaria - il modello della milizia (partecipazione diretta del cittadino all’attività di difesa armata, con un obbligo intermittente, ma prolungato nel tempo, tipico della “nazione armata”, come nell’ordinamento svizzero), quello dell’esercito permanente a base esclusivamente professionale e, infine, l’esercito di massa.

La scelta si orientò su quest’ultimo, in linea di continuità rispetto alla formazione delle nostre Forze Armate, mantenendo il tradizionale principio della coscrizione obbligatoria. Non è questa la sede per ripercorrere come si giunse alle formulazioni costituzionali. Mi limiterò alla questione del volontariato. Secondo alcuni costituenti sarebbe stato preferibile, per aderenza alle esigenze di specializzazione tecnica connesse con lo sviluppo delle Forze armate, prevedere un esercito composto solo di professionisti volontari (De Vita, Gasparotto, Calosso). L’obbligatorietà del servizio militare fu, al contrario, approvata a larghissima maggioranza, ritenendosi la “pericolosità” di un esercito costituito solo esclusivamente da volontari, perché esso avrebbe rischiato di essere “mercenario” o, almeno, “casta separata dal corpo della nazione”. Con la caduta di molte pregresse posizioni ideologiche, il dibattito è andato gradualmente a stemperarsi e sono venute meno storiche contrapposizioni a vantaggio di un esame più “tecnico” e di opportunità, che ha determinato persino “aggregazioni trasversali” tra gli appartenenti a diversi gruppi politici.

Come si configura oggi la “condizione militare”? Sussistono ancora peculiari caratteristiche e specificità? I quesiti sono stati al centro della I sessione del convegno, che ha ricompreso l’esame delle linee generali della normativa sullo stato giuridico del personale. Va rammentato a tale riguardo che una serie di interventi legislativi, settoriali e parziali, seguiti, nel corso degli anni, alle due basilari leggi sullo stato giuridico del 1954, rispettivamente, per gli ufficiali e i sottufficiali (n. 113 e n. 599), stimati in numero di sessanta, s’inserivano nel modo, consueto alla nostra produzione normativa, di procedere per accumulazione successiva. Un auspicio è stato formulato al riguardo in sede di dibattito, nel corso del convegno: la piena attuazione della finalità del disposto dell’art. 68, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, relativo alla predisposizione di un testo unico concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali. La certezza del diritto richiede l’estensione ad altri settori della normativa sullo stato giuridico di adeguata strumentazione che consenta una ricomposizione unitaria e precettiva, attualmente difficile, di un insieme di disposizioni in qualche caso ad alto tasso di opinabilità interpretativa e di oscillazione ermeneutica. Il sistema sanzionatorio disciplinare è stato oggetto della seconda sessione del convegno.

È ancora attuale l’esigenza di una deontologia che s’ispiri a modelli di condotta che coinvolgono aspetti della vita estranei al servizio (anche se è fuori tempo una precettistica che indulga a “una calda e suasiva raccomandazione morale di atteggiamenti interiori”, per citare l’efficace notazione del Bachelet, riferita ad antica regolamentazione disciplinare)? O, piuttosto, la via obbligata è costituita da una netta separazione tra servizio e vita privata, conformemente peraltro alla disaggregazione introdotta dall’art. 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare? E ancora: in quale misura appare consigliabile nel nuovo “sistema professionale” il ricorso a sanzioni di tipo pecuniario? Infine, le considerazioni sull’adeguamento del sistema penale militare. L’assenza, tra i relatori della terza sessione, di magistrati militari è stata il risultato di una precisa scelta, volta ad evitare il sospetto di “avvitamenti corporativi”. La materia è attualmente all’esame del Parlamento, avendo il Governo presentato un disegno di legge di delega per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare (A. S. n. 2493). Si tratta di un aspetto che, per quanto speciale, s’inserisce nel più ampio dibattito sul “sistema giustizia”, oggi al centro, com’è noto, di accese polemiche.