L'aggiornamento della normativa: limiti attuali e prospettive

Domenico Rossi (*)

Desidero innanzitutto ringraziare per l’opportunità di potere affrontare un tema così rilevante e delicato quale è quello dello status o meglio della condizione militare nell’ambito di un consesso così qualificato. Il mio intervento è la logica continuazione di quanto esposto dal precedente relatore che ha in estrema sintesi tratteggiato in termini generali alcuni aspetti che caratterizzano “la condizione militare”. A me il compito di analizzare l’attualità degli strumenti normativi in materia e le possibili varianti, in relazione all’evolvere del modello in un modello completamente professionale. Quando si parla di “condizione militare”, si fa riferimento a una situazione “atipica” che caratterizza un insieme di liberi cittadini, quali appunto i militari.

Questi risultano soggetti, non certo con intenti punitivi ma per evidenti ragioni funzionali, a un complesso di obblighi e limitazioni del tutto peculiari, tali da comportare addirittura un “affievolimento” di alcuni diritti costituzionali, come peraltro si evince con chiarezza dalla formulazione dell’art. 1 del Regolamento di disciplina militare (RDM), riportato nella “slide”. In sostanza, per il personale militare, il legislatore ha delineato nel tempo un quadro normativo speciale, individuando doveri e vincoli precisi - non riferibili ad altre realtà - al cui mancato rispetto corrispondono sanzioni disciplinari, di corpo e di stato, e fattispecie di reato anch’esse assolutamente particolari. La “condizione militare” discende quindi da uno “status” che rappresenta una sorta di “anomalia” o meglio una “specificità” nel panorama giuridico e comporta inevitabili riflessi sul piano sociale. A comporre tale complesso ordinamento concorre un’articolata varietà di prescrizioni che per semplicità di trattazione suddividerò in due categorie: quelle propriamente riferite allo “stato giuridico” (principalmente la L. n. 113/1954 per gli Ufficiali e la L. n. 599/1954 per i Sottufficiali, oggi applicata anche ai Volontari in Servizio Permanente per effetto del D. L.gvo n. 196/1995) e quelle relative in senso generale alla “disciplina militare” (ossia la L. n. 382/1978 e le connesse norme attuative, vale a dire il citato Regolamento di Disciplina Militare, approvato nel 1986 con il DPR n. 545).

Per iniziare, ripercorriamo insieme, per sommi capi, le disposizioni che riguardano lo “stato”, definito come il complesso dei diritti e dei doveri attinenti al grado (art. 1 della L. n. 113/1954 e della L. n. 599/1954), alla ricerca di quelli più significativi tra gli obblighi e le limitazioni ai quali ho fatto cenno in precedenza. Il primo aspetto degno di nota è che la professione di Ufficiale è incompatibile, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, con l’esercizio di ogni altra professione nonché con l’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali e con l’assunzione della carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra con- simile, retribuita o non, in società costituite a fini di lucro (art. 16 L. n. 113/1954). Analoga limitazione è prevista ovviamente anche per i Sottufficiali e i Volontari in Servizio Permanente (art. 12 L. n. 599/1954). Insomma i militari non possono assumere ulteriori impegni lavorativi, nemmeno di carattere autonomo. Ancora, i militari devono possedere condizioni fisiche tali da risultare idonei al servizio militare incondizionato per potere prestare servizio ovunque (art. 16 L. n. 113/1954 e 14 L. n. 599/1954) e pertanto sono soggetti a visite mediche periodiche. In caso di non idoneità possono essere posti in congedo.

Inoltre, sono sottoposti a una continua valutazione da parte della catena gerarchica, sotto il profilo morale, caratteriale, intellettuale e tecnico-professio- nale e, qualora giudicati non idonei alle attribuzioni del grado per insufficienza di tali qualità, sono collocati in congedo (art. 40 L. n. 113/1954 e 33 L. n. 599/1954). Per quanto concerne invece le limitazioni che, in armonia con i principi costituzionali, vengono imposte ai militari rispetto agli altri cittadini della Repubblica, assumono particolare rilievo: -il divieto di partecipazione a riunioni e manifestazioni politiche e di svolgere propaganda politica nel corso di attività di servizio, in luoghi destinati al servizio, in uniforme o qualificandosi come militari (art. 5 e 6 della L. n. 382/1978); -il divieto di scioperare e di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire a associazioni sindacali; -i “paletti” posti al diritto di riunione (art. 7 L. n. 382/1978), di associazione (art. 8 L. n. 382/1978), di pubblica manifestazione del pensiero (art. 9 L. n. 382/1978), di allontanamento dalla località di servizio e di espatrio (art. 12 L. n. 382/1978). Passiamo adesso, sempre per sommi capi e con le stesse finalità, ad analizzare anche le disposizioni che concernono la “disciplina militare”, cioè l’osser- vanza consapevole delle norme attinenti allo stato del militare, in relazione ai compiti istituzionali delle Forze Armate e alle esigenze che ne derivano (art. 2 del DPR 545/1986).

Il primo vincolo peculiare con il quale i militari devono fare i conti per tutto il tempo in cui prestano servizio attivo è l’osservanza del Regolamento di Disciplina Militare (art. 5 L. n. 382/1978), la cui violazione comporta sanzioni di gravità crescente (art. 13 L. n. 382/1978). In concreto, questo significa che essi sono tenuti, tra l’altro, a:

a. assoluto dovere di obbedienza, nei limiti posti dalla legge e nell’ambito del rapporto di subordinazione gerarchica (art. 4 e 5 RDM);
b. impegno senza riserve - se necessario, fino al sacrificio della vita - per l’assolvimento dei compiti istituzionali ovvero per la salvaguardia dei valori che hanno giurato di difendere (art. 9 RDM);
c. comportamento irreprensibile e tale da fungere da esempio, anche fuori servizio (art. 10 RDM);
d. dovere di iniziativa, in assenza di specifici ordini (art. 13 RDM);
e. conservare e migliorare le proprie conoscenze e capacità psico-fisiche (art. 15 RDM); f. indossare l’uniforme, quando e come prescritto (art. 17 RDM);
g. mantenere un aspetto esteriore decoroso (art. 18 RDM);
h.doveri attinenti alla tutela del segreto ed al riserbo sulle questioni militari.

Tuttavia, questa “carrellata”, necessariamente sintetica, non è di per sé sufficiente a connotare completamente lo status o meglio la “condizione militare”. Basti pensare, ad esempio, che in essa volutamente non ho approfondito le problematiche connesse con la soggezione dei militari a sanzioni disciplinari specifiche né ho fatto cenno alle questioni relative al fatto che sono ad essi applicabili codici penali e procedurali “ad hoc”, peraltro differenziati in tempo di pace e di guerra, e conseguentemente, non di rado, alla necessità che essi siano sottoposti, per alcune ipotesi di reato, a un doppio procedimento, da parte della magistratura militare e da parte di quella civile. Va poi considerato che dallo “status” di militare discendono situazioni di impiego connotate sempre, sia pure in misura differente a seconda dei casi, da disagi, rischi e responsabilità parimenti peculiari, sui quali mi sembra superfluo soffermarmi in questa sede.

E che dire, ancora della mobilità “spinta” cui i militari sono soggetti per effetto dei frequenti trasferimenti nell’arco della carriera e dell’impiego temporaneo in operazioni e attività addestrative in territorio nazionale e all’estero, con tutte le immaginabili difficoltà che ne derivano per i coniugi, specie se lavoratori, per i figli e per le famiglie in generale? Ciò senza dimenticare l’“usura” fisica e mentale che la vita militare comporta. A tale quadro, seppure estremamente sintetico, che ha richiamato i principali aspetti della peculiarità militare mi è sembrato inevitabile aggiungere l’esame di un organismo tipico solo del mondo con le stellette ovvero ho ritenuto di dovere aprire una parentesi sulla Rappresentanza Militare (RM), organismo - istituito con la L. n. 382/1978 e interno all’ordinamento militare - che com’è noto interessa il personale militare delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, e, nei vari Consigli in cui è articolato, include rappresentanti di tutte le categorie (Ufficiali, Sottufficiali, Volontari e Militari di leva).

Due gli aspetti essenziali da focalizzare: il ruolo e le competenze. Per quanto concerne il ruolo, lo stesso è al momento unicamente proposi- tivo-consultivo, finalizzato a concorrere alla formazione della volontà dei Comandanti ai vari livelli ordinativi, come chiaramente esplicitato dall’art. 1 del Regolamento di attuazione della RM (DPR n. 691/1979, riportato nella “slide”), laddove si prevede che esso debba: -favorire lo spirito di partecipazione e di collaborazione all’interno dei reparti; -contribuire a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale. Fermo restando che la cura degli interessi del personale rientra fra i doveri dei Comandanti ai vari livelli, la RM, seppure limitatamente ad alcune materie, interviene quindi a sostegno e stimolo del processo decisionale dell’autorità gerarchica, configurandosi, implicitamente, come uno strumento di tutela degli interessi collettivi propri della condizione militare.

In merito alle tematiche oggetto di trattazione della RM, evidenzio in primo luogo che il “legislatore” ha inteso non soltanto indicare in maniera puntuale le competenze del predetto organismo, ma anche prevedere gli argomenti che lo stesso non può trattare. In particolare, l’art. 19 della L. n. 382/1978 prevede, al comma 4, che “le competenze dell’organo centrale di rappresentanza (COCER) riguardano la formulazione di pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamenti circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari” e, al comma 7, che “dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale”.

Lo stesso articolo stabilisce poi (al comma 8) i campi d’interesse degli organi rappresentativi, che sono: -conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; -provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; -attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; -organizzazione delle sale convegno e delle mense; -condizioni igienico-sanitarie; -alloggi. In un secondo tempo, nell’ambito di tali tematiche, il “legislatore” ha stabilito, con l’emanazione della L. n. 216/1992, che alla RM fosse conferito un potere più ampio di quello iniziale, prevedendo che il COCER fosse sentito per la formulazione di pareri e inserito nell’ambito della delegazione interministeriale finalizzata alla concertazione sulle normative da emanare in materia di trattamento economico del personale militare non dirigente.

Successivamente, con il D. Lgvo n. 195/1995, nell’esercizio della delega conferita all’Esecutivo dalla predetta L. n. 216/1992, sono state compiutamente individuate le problematiche oggetto di trattazione da parte della RM nel quadro della concertazione interministeriale sulle normative riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale non dirigente, e precisamente: -la durata massima dell’orario di lavoro settimanale; -le licenze; -l’aspettativa per motivi privati e per infermità; -i permessi brevi per esigenze personali; -il trattamento economico di missione e di trasferimento e di lavoro straordinario; -il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; -i criteri per l’istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l’elevazione e l’aggiornamento culturale, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale; -l’istituzione di fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale. È importante chiarire, per evitare equivoci, che il COCER partecipa con propri rappresentanti inseriti nella delegazione della Difesa alla cosiddetta attività di “concertazione” accanto alle delegazioni ministeriali interessate, ma non detiene poteri negoziali né diritti di “veto”.

In sintesi, anche l’organismo di rappresentanza del personale militare soggiace a limitazioni di competenza e di ruolo in funzione della condizione militare. Torniamo alla “condizione militare”. Ho ripercorso rapidamente con voi il quadro normativo che ha “disegnato” la figura militare nell’ambito del nostro ordinamento e conseguentemente all’interno della nostra società, con i suoi doveri, i suoi limiti e le sue forme di “tutela”. Si tratta di un quadro preordinato a disciplinare i principi fondamentali di funzionamento delle Forze Armate, in funzione di quella che è stata e sarà sempre la loro risorsa più importante, l’unica della quale sicuramente non potranno mai fare a meno: l’uomo. A questo punto, il problema non consiste nel sottoporre a un sommario “processo” le disposizioni vigenti in materia, che senza dubbio sono risultate efficacissime per regolare il complesso meccanismo dello strumento militare che abbiamo sin qui conosciuto. Piuttosto dobbiamo domandarci se tali disposizioni saranno ancora pienamente idonee a garantire l’efficienza dello strumento militare che si sta sviluppando, quello che giorno per giorno vediamo crescere sotto i nostri occhi, quello che il nostro Paese oggi fortemente vuole, alla luce dei nuovi scenari d’impiego: lo strumento militare professionale.

A riguardo, mi sento di potere ribadire in senso generale che il quadro normativo richiamato conserva decisamente piena validità. Mi sento in ciò confortato da una considerazione preliminare che mi sembra diventi sempre più un’accezione comune. Spesso, parlando delle donne e degli uomini “con le stellette”, li si accosta a sostantivi che evocano una profonda tensione morale, un consapevole e sereno spirito di sacrificio. Sto parlando di termini come “vocazione” e “missione”. E tutto ciò è giustissimo: in un Paese libero e democratico come il nostro, le Forze Armate non soltanto si ispirano, ma direi che traggono la loro linfa vitale da valori etici altissimi, che sarebbe sterile esercizio di retorica sforzarsi di elencare. Va detto a chiare lettere che chi non porta cuciti nell’animo questi valori è di dubbia utilità nelle Forze Armate e che la professione militare non sarà mai comoda, non sarà mai facile e non dovrà mai essere considerata un mezzo, ma un fine, mai una tappa, ma un punto di arrivo.

In sostanza, le limitazioni e i vincoli sono necessari quale parte integrante dello status e quindi della condizione militare. Dobbiamo però avere ben presente che si deve tendere a garantire al personale militare una soddisfacente qualità della vita quale aspetto di rilevanza strategica all’interno della condizione militare stessa ovvero quale riconoscimento della loro peculiarità. In verità, mentre elaboravo il presente briefing mi sono venute alla mente le numerose “battaglie” legislative condotte a riguardo e ne è derivata la sensazione che per molti anni, in passato, si sia andati nella direzione opposta, rincorrendo una sorta di normalizzazione, piuttosto che di valorizzazione, dello “status” e della condizione militare, che ha portato a riferire al personale militare principi, criteri e categorie concettuali identici o analoghi a quelli utilizzati per il pubblico impiego (si pensi anche all’introduzione dell’orario di lavoro e dei compensi per lavoro straordinario).

Questo ha rischiato di mortificare, attraverso il mancato riconoscimento della loro “atipicità”, la tensione morale dei militari e ha rischiato di favorire l’insorgere di una mentalità “burocratica”, assolutamente inconciliabile con l’efficienza dello strumento. Credo peraltro che il quadro stia cambiando, che si intenda arrivare a una forma di rivitalizzazione della militarità. Proprio lo scorso anno, ad esempio, è stata emanata una normativa (il D. L.gvo n. 193/2003) che ha profondamente innovato il sistema stipendiale del personale militare non dirigente, sancendo il passaggio - con decorrenza dal 1° gennaio 2005 - a un modello di progressione economica - i cosiddetti “parametri” - che, remunerando specificatamente gradi e funzioni, non trova riscontro in altri settori del pubblico impiego e che è sen- z’altro più aderente alla peculiare realtà delle Forze Armate. Si tratta di un segnale significativo, di un passo importante, verso la necessaria separazione del Settore Difesa-Sicurezza dal resto del Pubblico Impiego.

Così come è stata data la possibilità di remunerare l’attività operativaaddestrativa di tipo continuativo, ovvero svolta al di là dell’orario di lavoro, con l’istituzione di uno specifico compenso d’impiego. Tuttavia è ancora lunga la strada da percorrere per soddisfare le legittime aspettative del personale militare e le esigenze istituzionali. Qualcuno adesso potrebbe avere voglia di chiedermi: ma, in sostanza, di cosa c’è bisogno a fronte della peculiarità della condizione militare? Cercherò di rispondere, ma prima permettetemi di ricordare, una volta ancora, che le aspettative del personale militare non possono che coincidere con quelle delle Forze Armate, laddove gli uomini non sono semplicemente parte dell’organizzazione: essi sono l’organizzazione. Ebbene, se dovessi farmi interprete delle necessità delle Forze Armate, direi, per cominciare, che la principale esigenza da soddisfare attiene, in senso generale, al significato stesso dell’espressione “condizione militare”, che non dovrebbe essere considerata sinonimo di “condizione disagiata”. Con questo, si badi bene, non voglio dire che tale espressione dovrebbe individuare una realtà fatta di “privilegi”, ma semplicemente una condizione “diversa”, nella quale ci si trova per una consapevole opzione e che comporta un equilibrato bilanciamento di rinunce e benefici.

In sintesi, la militarità dovrebbe rappresentare sempre il frutto di un’ambizione realizzata e non di una scelta obbligata, operata “obtorto collo” magari per “sbarcare il lunario”. Come ho già detto, ciò è indispensabile per rendere competitiva la professione militare, cosicché - passatemi l’idea - un domani non siano tanto gli uomini a decidere di fare i militari, ma sia piuttosto il Paese a poter scegliere tra i propri uomini migliori quelli da destinare alla salvaguardia delle istituzioni democratiche. E come può essere migliorata la “condizione militare”? Di certo confermo, come prima accennato, che è estremamente difficile attenuare i vincoli, le limitazioni e le responsabilità che essa comporta senza minare l’efficienza dello strumento. Anche sui rischi si può agire in misura molto relativa, a parte il costante perfezionamento degli equipaggiamenti e delle misu- re/procedure di sicurezza. Resta quindi una sola via: quella che impone di diminuire i disagi, assicurando una maggiore disponibilità in termini di benefici per il personale, così da consentire l’innalzamento della sua “qualità della vita”.

Ma - è elementare - i benefici concessi (tanto che siano di natura “stipendiale” tanto che si concretizzino in quelli che gli anglosassoni chiamano “fringe benefit”) corrispondono a costi per la collettività e non si può dare “tutto di tutto a tutti” in presenza di risorse limitate “per definizione”: ci si devono porre delle priorità. Più che le priorità, di seguito proverò a elencare le vere e proprie “emergenze”, che potrebbero costituire spunti di riflessione per il successivo dibattito: -migliorare le retribuzioni, avvicinandole progressivamente a quelle previste per le qualifiche corrispondenti nei principali Paesi NATO di riferimento (Francia, Germania, Regno Unito), a partire dai più giovani e in generale dalle categorie al momento maggiormente “esposte” alle quotidiane difficoltà discendenti da un rapporto non ottimale tra capacità di spesa e costo della vita (in primis, i VSP che tra l’altro diverranno la categoria più numerosa ). Ciò prevedendo o agendo su istituti remunerativi specifici dello status militare: -garantire un numero più elevato di alloggi di servizio, anche per favorire l’essenziale mobilità all’Amministrazione e consentire spostamenti senza grossi problemi almeno nell’ambito del territorio nazionale, specie in relazione al recente inserimento dei volontari in servizio permanente tra i destinatari di alloggi di servizio.

In alternativa, si dovrebbe corrispondere un’adeguata indennità di alloggio compensativa del canone di locazione; -incrementare il sostegno alle famiglie, che inevitabilmente condividono i rischi ed i disagi dei congiunti “alle armi”. In tale quadro, occorre anche ritornare ad una politica di fringe-benefit quali elementi aggiuntivi e non privilegi della condizione militare, ad esempio ampliando la rete delle strutture logistiche, i cosiddetti “soggiorni”, anche in relazione all’ampliamento del numero dei possibili beneficiari per effetto del progressivo inserimento massivo dei volontari in servizio permanente, consentendo alle famiglie di potere accedere alle mense per consumarvi i pasti, specie in assenza dei familiari, costituendo punti di vendita di merci esentasse sul modello dei PX americani; -adottare per il personale militare limiti di età diversi da quelli del Pubblico Impiego, in funzione non solo della peculiarità della vita militare ma anche della necessità di garantire la dovuta operatività dei reparti.

In tal senso appare assolutamente necessario ridurre i limiti di età previsti per il congedo nei ruoli maggiormente esecutivi per evitare che in capo a qualche anno, si sia in presenza di personale mediamente “vecchio” e di un conseguente decadimento dell’operatività dello strumento. Tali limiti invece risultano oggi, in Italia, sostanzialmente corrispondenti a quelli del personale civile e in ogni caso sicuramente più alti di quelli previsti per le Forze Armate dei Paesi Alleati. Così come appare opportuno prevedere, in alternativa al pensionamento, la possibilità di ricollocare i Quadri congedati in posizioni lavorative di livello adeguato alle capacità dagli stessi acquisite, nel settore pubblico o presso aziende private opportunamente convenzionate, secondo un modello già utilizzato negli Stati Uniti d’America. Pensate, ad esempio, alla possibilità di sfruttare al meglio l’esperienza maturata dagli Ufficiali di rango dirigenziale muniti di idoneo titolo di studio, nel campo diplomatico, giudiziario, amministrativo etc.; -procedere a concretizzare le iniziative necessarie a garantire le forme di previdenza complementare previste dalla riforma DINI.

Ciò è necessario per i più giovani e assolutamente indispensabile per i volontari in servizio permanente che, a differenza di ufficiali e Sottufficiali, non dispongono di sodalizi interni all’Amministrazione dedicati a forme previdenziali. Prima di concludere, vorrei nello specifico riallacciarmi al tema principale di questo seminario, ossia la possibile evoluzione della normativa sullo stato giuridico del personale militare. Poco fa ho detto - e ribadisco - che sarebbe assai difficile attenuare i vincoli e le limitazioni connaturati alla militarità senza minare l’efficienza dello strumento, ma non ho detto di ritenerlo impossibile. Lancio allora degli argomenti di possibile discussione da parte dell’uditorio. Siamo sicuri che debba rappresentare un dogma assoluto l’incompatibilità tra la professione militare e il contemporaneo esercizio di un’altra attività lucrativa? E ancora vi possono essere deleghe (ad esempio i medici) oppure occorre salvaguardare il principio? E infine, siamo sicuri che in mancanza di un trattamento economico adeguato non si rischi che questa scelta la faccia direttamente il personale dei ruoli inferiori ancorché non autorizzato? È in corso di esame parlamentare la riforma dell’Istituto della Rappresentanza militare.

Quali dovranno essere le evoluzioni e i limiti in tema di ruolo e competenze? È possibile attribuire all’Organismo il ruolo di tutore assoluto o predominante di determinati aspetti della condizione militare senza inficiare il principio della responsabilità della linea di comando? Ciò pur tenendo conto che difficilmente la RM può essere assimilata a un “sindacato” - inteso come organizzazione deputata a svolgere attività negoziale esclusiva - in quanto, quale appartenente all’ordinamento militare, la stessa non può porsi in contrapposizione all’Amministrazione. Infatti, una posizione antagonista dei delegati della RM rispetto all’Istituzione risulterebbe inconciliabile con i doveri derivanti dal rapporto gerarchico e dall’obbligo di obbedienza, che costituiscono i cardini su cui poggia l’intero strumento militare. Peraltro, mi chiedo, i Comandanti ai vari livelli e gli affiancati organi della RM, così come al momento legittimati e configurati, sono sufficienti a garantire un’espressione efficace e fedele del personale militare nell’ambito della società civile? Sono sufficienti a dare voce ai loro bisogni, alle loro aspettative e - perché no - ai loro sentimenti o richiedono dei correttivi?

E, se li richiedono, di quale genere? Infine, bisognerà sicuramente riesaminare lo status di allievo di coloro che accedono alle Accademie degli Ufficiali e dei Sottufficiali. Questi erano fino a poco tempo fa giovani quasi esclusivamente provenienti dalla vita civile, mentre oggi si stanno incrementando sempre più i passaggi interni ovvero si sta privilegiando l’alimentazione dai ruoli sottostanti anche per effetto della normativa esistente. Per questi ultimi, occorrerà riesaminare la situazione giuridica che prevede l’attuale perdita del grado all’accesso, occorrerà prevedere la conservazione dei trattamenti economici non solo fondamentali ma anche accessori e forse vi sarà l’esigenza di individuare ulteriori benefici per incentivare il personale a migliorarsi. Aspetto che ritengo essenziale per il rinnovo culturale e spirituale dei Quadri. E qui chiudo, ringraziando per l’attenzione ed esternando, al di là di tutto, una mia intima certezza, che peraltro - ne sono persuaso - è anche la vostra: l’as- soluta lealtà e la ferrea dedizione che da sempre caratterizzano le nostre Forze Armate non sono monetizzabili, nel senso che costituiscono un patrimonio sul quale il Paese potrà comunque contare senza riserve, indipendentemente dall’at- tenzione che vorrà e potrà dedicare alle donne e agli uomini “con le stellette”.


(*) -Maggiore Generale dell’Esercito, Capo Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale Stato Maggiore Esercito.