Caratteristiche e specificità della "Condizione Militare"

Giovanni Verna (*)

1. Generalità

L’argomento, a prima vista potrebbe apparire scontato se non addirittura banale. In effetti, pone in trattazione concetti, da un lato molto spesso oggetto di attività speculativa (lo status di militare, la militarità ecc.), dall’altro di non facile oggettivazione perché coinvolgenti comportamenti, qualità ed attitudini, afferenti alla sfera del singolo e/o del gruppo di appartenenza. In sintesi trattasi di concetti che si esprimono, soprattutto, o con opinioni enfatizzate dall’appartenenza, spesso con cessioni alla retorica, o con atteggiamenti negativi e opinioni critiche di posizione. Un più attento approfondimento, però, consente di intravedere ulteriori. spazi di trattazione e nuovi punti di osservazione, alla luce dell’attualità del convegno: “prospettiva di uno strumento militare interamente professionale”.

Sì, qui è il nocciolo: il passaggio da una cultura militare, incentrata sul dettato costituzionale della sacralità della difesa della Patria, che coinvolgeva tutti per il solo fatto di essere italiani, ad una cultura militare professionale, solo “nobilitata” dal dettato costituzionale. In quest’ottica, la concettualità dei due sostantivi in argomento cambia prospettiva. Non più solo auliche generiche aggettivazioni o prevenute prese di posizione bensì: - positivi riferimenti normativi che ne delimitino esattamente la sfera di applicazione; - individuazione dello stretto nesso eziologico tra riferimenti normativi ed obiettivi da conseguire; - presa di coscienza delle specificità sia in termini assoluti, sia in termini relativi.


2. Evoluzione storico-sociologica: istituzione militare-società

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, è opportuno comunque fare un breve cenno ai rapporti, nel tempo, tra Istituzione militare e Società. Ciò allo scopo di cogliere le radici delle caratteristiche pregnanti della “militarità”, anche nella considerazione che le Forze Armate sono sempre state una forza in continua interazione con la società, nella esplicazione delle proprie funzioni. Infatti, pur se, in teoria, società senza forze armate sono possibili, sistemi politici e soldati sono sempre stati, in pratica, realtà inseparabili.

a. Dall’antichità al 17° secolo

Per Platone, la società razionalmente organizzata trae le sue origini dal bisogno di creare un gruppo di tutori di professione, da istruire in modo tale da proteggere i propri concittadini ed essere ostili con gli stranieri.

Da questo concetto, Platone formula le sue proposte per l’educazione dell’élite, per la distribuzione della proprietà e per la divisione ed il ruolo delle classi sociali. Il suo stato ideale può essere visto come un programma per la creazione di una forza armata effettiva ed incorruttibile, per cui un sistema sociale razionale e giusto non solo viene a dipendere da quella forza, ma trova anche una realizzazione in essa. Una tale ideale concettualizzazione della funzione sociale dell’istituzione militare permea a lungo i rapporti con il sistema sociale e gli eserciti disciplinati diventano il programma politico dell’utopia razionale della società ordinata e libera. Verso la fine del 16° secolo, si sviluppa un sistema nel quale le truppe sono istruite “programmaticamente” per combinare ordinatamente le manovre, con la produzione di una quantità regolare e controllata di fuoco.

Questa può essere considerata la prima e maggiore attività sociale organizzata da un certo numero di persone, un modello per il susseguente sviluppo burocratico ed industriale dell’Europa. Le conseguenze sono considerevoli. Individui comuni possono essere istruiti in modo sistematico per raggiungere non gli obiettivi tradizionali di una responsabilità autonoma, ma, piuttosto, la standardizzazione e la programmazione di un insieme coordinato. La parola critica è “sistema”. Solo un metodo sistematico può creare un’organizzazione sulla quale fare affidamento e la dimostrazione dell’efficienza dell’organizzazione militare, basata sulla disciplina, modifica il concetto della relazione tra l’uomo e l’autorità. Il 16° e 17° secolo, in sintesi, vedono la più precoce applicazione dei concetti di base delle società occidentali: l’uomo economico marginale e l’uomo addestrato razionalmente e ragionevolmente orientato al comando.

Il fucile è un gran livellatore, si può dire che abbia creato il concetto di uomo economico marginale. L’uso di tale arma non solo fa diventare ogni soldato un pericolo, ma rappresenta anche una tecnica che chiunque può imparare; l’apprendimento avviene in un tempo relativamente breve e la messa in opera non richiede altro che l’esecuzione alla lettera della spiegazione dell’istruttore. Contemporaneamente, il corpo di ufficiali di professione, che si va formando, presenta una catena di ranghi ed incarichi con criteri espliciti di attitudine ed esperienza e costituisce il primo nucleo della struttura organizzativa dello Stato.

b. Il 18° e 19° secolo

Dal 18° secolo l’immissione nel corpo ufficiali di quasi ogni esercito europeo è governato da certi modelli di educazione e dalla supposizione che l’avanzamento comprenda un processo di crescita professionale. L’ascesa del nazionalismo aggiunge un’altra variabile al rapporto istituzione militare-società. La motivazione patriottica, che si sviluppa da una partecipazione consapevole in uno Stato-Nazione, avvia la creazione di eserciti di grandezza senza precedenti ed una capacità di fuoco che si avvale delle risorse tecnologiche della rivoluzione industriale. Gli uomini non vengono arruolati solo sulle basi negative della loro marginale utilità sociale ed economica, ma anche sulla base positiva della loro partecipazione ad una comunità territoriale e linguistica. Il servizio militare diviene l’unità di base di affiliazione sociale, l’atto che assorbe l’individuo nel servizio e che gli permette di ricevere i benefici fondamentali quali il voto e la promozione sociale. Questo cambiamento nelle basi dell’arruolamento trasforma anche la natura ed il ruolo della struttura disciplinare e tattica delle istituzioni militari.

La motivazione positiva del nuovo tipo di soldato non richiede più un sistema di controllo assoluto, ispirato da una ragionevole paura che un qualsiasi rilassamento nella disciplina e nel controllo potrebbe sfociare in diserzione di massa e panico. Parimenti si modifica il ruolo tradizionale dei sottufficiali sulla base della loro abilità a mantenere una coesione interna dove prima c’era una quasi totale dipendenza dal controllo esterno. Lo stato di sottufficiale diviene una strada per una mobilità sociale, che apre, ai suoi membri ed ai suoi discendenti, ranghi più alti e più elevata posizione sociale. Gli effetti sociali del professionalismo militare si ripercuotono, così, sui due concetti base dello sviluppo degli Stati europei: la politicizzazione burocratica e la marginale utilità sociale. L’esercito diviene lo strumento della forma di vita politica attiva. La stessa attività dello Stato viene strutturata in termini di gerarchia di responsabilità e la struttura dell’istituzione militare serve come modello per un sistema di amministrazione, quale lo Stato-guarnigione prussiano.

L’esercito e lo stato diventano un’essenza inseparabile, mentre aumenta sia la motivazione sia il numero degli uomini arruolati. È, comunque, una soluzione che pone problemi nuovi. La disciplina e l’allenamento devono, ormai, essere considerati in termini di benefici che vengono conferiti ai cittadini. L’istituzione militare acquisisce una responsabilità ulteriore: quella di contribuire alla modifica delle risorse umane di leva, ad essa affidate, per restituirle alla società come cittadini migliori e membri più validi.

c. Il 20° secolo

Il 20° secolo segna la svolta cruciale nei rapporti istituzione militare e società. Le terribili esperienze della prima e seconda guerra mondiale e, soprattutto, l’ombra minacciosa dei funghi atomici di Hiroshima e Nagasaki, lasciano il segno. Il militare sente di vivere in un’epoca di passaggio, quindi critica, da un comportamento ed una mentalità eroici, tipici del guerriero tradizionale, pronto a morire per una idea, ad un comportamento professionale e razionale che organizza, dirige e mantiene efficiente una macchina estremamente complessa destinata, nell’augurio di tutti, a non essere impiegata e con il compito principale di dissuadere il potenziale nemico. Parallelamente, le condizioni di vita della gioventù conoscono dei mutamenti considerevoli.

Lo sviluppo di forme culturali originali, le comunità, la “liturgia” della musica pop, sono dei fattori qualitativi di emancipazione non trascurabili, mentre il prolungamento del periodo di scolarizzazione favorisce la riflessione critica. Le forze armate, depositarie storiche dei valori d’ordine, di grandezza e di sacrificio, sono un buon bersaglio quando si scontrano con queste realtà. La rapida evoluzione tecnologica, i repentini cambiamenti del modo di vivere, lo sradicamento da punti di riferimento ideali e fisici molto importanti, in un turbinio di immagini, rumori e sensazioni, mettono in crisi anche uno dei principali bisogni dell’uomo, quello della sicurezza. La disillusione seguita alla speranza di una nuova era di pace come conseguenza della caduta del muro di Berlino, l’ombra minacciosa dei nuovi mezzi e metodi di guerra e di violenza che entrano, come immagini nelle case generano, sia a livello psicotico, sia razionale, una profonda modifica dei modi di porsi reciprocamente tra l’istituzione militare, i singoli, la società. Quali le conseguenze? Soprattutto una diffusa contrapposizione tra società civile e società militare che si concretizza in un atteggiamento di opposizione antimilitare di natura varia: politico-radicale, religiosa non violenta, psicologica (addebitando la causa della situazione catastrofica, spesso anche a livello inconscio, all’organizzazione che formalmente ne rammenta i simboli).

d. Il 21° secolo

Tali conseguenze sono affrontate dalle autorità politiche e militari con metodo, quel metodo razionale di cui un’organizzazione militare va giustamente fiera e che richiede innanzitutto un approfondimento scientifico di tutte le variabili che entrano in gioco nel rapporto istituzione militare-sistema sociale: variabili politico-strategiche, legate alla fine della contrapposizione bipolare ed alla conseguente frammentazione politica ed elevata globalizzazione delle instabilità; variabili socio-psicologiche di cui si è fatto cenno; variabili economiche. Approfondimento scientifico che ha posto in forte evidenza che il bisogno fondamentale che l’organizzazione militare deve soddisfare ha subìto, nel tempo, un’evoluzione profonda al pari di tutti gli altri bisogni e che si identifica oggi non solo con la difesa esterna, ma con la sicurezza totale.

Un approfondimento scientifico che ha evidenziato la necessità di tener conto della situazione economico-finanziaria ed ambientale della società di riferimento e quindi di porre, come fine primario, l’efficienza e l’efficacia delle proprie strutture. La risposta ha richiesto una vera e propria rivoluzione culturale, organizzativa ed ordinativa ancora in itinere, che ha come traguardo un’efficace integrazione degli scopi addestrativi per la guerra, propri di un’organizzazione militare, con tutti quei compiti variegati e complessi richiesti “agli operatori di pace” o meglio agli “impositori di pace” che, comunque, richiedono “caratteristiche e specialità militari” per il loro adempimento. Caratteristiche e specialità che affondano le loro radici nella storia dell’uomo - dove traggono origine anche i “valori di fondo” - ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro, sensibili alle spinte evolutive, necessarie per una risposta pronta, efficiente ed efficace alle richieste di una società moderna.


3. Riferimenti normativi

Dopo questo breve e sintetico sguardo al passato, che ha evidenziato, da un lato gli stretti rapporti società-istituzione militare, dall’altro l’evoluzione di questi rapporti, passiamo agli aspetti che devono individuare gli elementi concreti, caratterizzanti la specialità della condizione militare ai nostri giorni, cominciando dalle fonti normative. Richiamare i riferimenti normativi che sostanziano le caratteristiche e le specificità dello status e, quindi, della condizione militare, naturalmente, non ha funzione informativa, bensì speculativa al fine di cercare di individuare quel “quid specificum” che distingue il militare, quel qualcosa che è richiesto ai militari e non ad altri, perché necessario all’adempimento dei compiti ed al conseguimento degli obiettivi assegnati, oggi, all’Istituzione Militare.

È necessario, comunque, parlando di Istituzione Militare richiamare, preliminarmente, alcuni concetti di base. Sociologicamente parlando, come si è evidenziato anche nella surriportata evoluzione storica, una Istituzione non è una persona o un gruppo. Essa è parte della cultura, un segmento modellato del modo di vivere di un popolo.Le Istituzioni, pertanto, quali configurazione o combinazione di modelli di condotta, partecipati da una pluralità di persone e centrati sulla soddisfazione dei bisogni fondamentali del gruppo, presentano alcune essenziali caratteristiche quali: - l’intenzionalità, nel senso che ciascuna ha come suo obiettivo la soddisfazione di bisogni sociali; - la permanenza. La vita sociale non sarebbe possibile se variasse ogni giorno il modo di risolvere le maggiori finalità sociali; - l’organizzazione.

I suoi elementi (ruoli e relazioni sociali), cioè sono strutturati in modelli di condotta; - l’individuabilità nei suoi valori di fondo, nel senso che le sue ripetute uniformità divengono codice di condotta, alcune delle quali trascritte in leggi e regolamenti. In stretta sintesi, i bisogni universali e fondamentali sono soddisfatti, in ogni società, attraverso le istituzioni che possono, pertanto, essere classificate in “maggiori” e “sussidiarie” sulla base delle tre caratteristiche: la universalità, la necessità e l’importanza. Le istituzioni fondamentali maggiori sono quelle che raggruppano la maggior parte delle persone, sono essenziali alla società e sono considerate le più importanti per l’individuo e la società stessa. Esse sono le istituzioni famigliari, educative, politiche, economiche e religiose. Le istituzioni sussidiarie non hanno queste caratteristiche e sono contenute nell’ambito delle istituzioni maggiori.

L’Istituzione Militare rientra in queste ultime, è, cioè, un’istituzione sussidiaria dell’Istituzione politica che funziona, principalmente, per soddisfare il bisogno sociale della sicurezza. In tutta l’evoluzione sociale dell’umanità, l’uomo ha sempre manifestato il bisogno di sicurezza e di ordine e le istituzioni politiche, tra le quali si colloca l’Istituzione militare, hanno sempre costituito la base immediata di un’autorità attiva. Perché questo richiamo concettuale, qualcuno potrebbe chiedersi. Perché oggi non è più sufficiente fare riferimento a questa categoria socio-politica per individuare i destinatari di quelle “caratteristiche” e di quelle “specificità” di cui vogliamo parlare oggi e che individuano la “condizione militare”. Quando si parla di “istituzione militare” ci si riferisce ad un complesso di uomini, mezzi, ordinamenti, che ogni stato organizza per la difesa e per il mantenimento dell’ordine pubblico interno. In essa confluiscono tutte le organizzazioni alle quali sono affidati compiti di difesa, polizia, vigilanza, repressione ma solo una, e precisamente quella che costituisce il complesso difensivo-offensivo pluriarma che va sotto il nome di Forze Armate, è la destinataria del complesso di norme e regolamenti, che caratterizza una condizione specifica, che è ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi che sono alla base dei compiti assegnati.

Alla luce di questa premessa si deve ora esaminare, in un ben definito contesto normativo, come si concretizza la questione della “condizione militare” o meglio del complesso di condizioni perché la “società militare”, nell’ambito dell’Istituzione Militare, possa esaltare i valori di fondo ed adempiere ai suoi compiti. Il cammino, intrapreso e perseguito dai Governi della Repubblica e dai vertici militari, per definire e costruire il nuovo ordinamento per le Forze Armate, è stato molto lungo e complesso e continua ancora oggi. Un notevole passo fu fatto con l’approvazione della legge 11 luglio 1978 n. 382, relativa alle “Norme di principio sulla disciplina militare”. Chi ha seguito il lungo iter, nella VI e VII legislatura, di questa legge, nei contrasti fra le forze politiche, nelle divergenze fra giuristi, il cui parere venne acquisito dalla Commissione Difesa della Camera, nella formulazione del testo di maggioranza, può rendersi conto del significativo sviluppo che questa legge ha segnato nel rapporto fra Forze Armate e società e nella individuazione dei punti cardini delle “specificità” del “militare”.

Con questa legge non soltanto si è data attuazione alla norma costituzionale sancita nei vari articoli della Carta Costituzionale, ma si è stabilita la piattaforma di un nuovo ordinamento giuridico che pone le Forze Armate come figura specifica e ne definisce i rapporti con le altre organizzazioni della società. Il riferimento costituzionale è puntuale e preciso: l’art. 2 in riferimento ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale; l’art. 52, che sancisce il “sacro dovere” di difendere la Patria, l’art. 54 che stabilisce il dovere di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi, nonché il dovere di servire con onore e disciplina per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche; l’art. 97, che stabilisce il principio di imparzialità dell’amministrazione e l’art. 98, infine, che prevede limitazioni all’iscrizione ai partiti politici per i militari di carriera. Con la legge viene affermato il principio di doveri particolari aggiuntivi e conseguentemente di “limitazioni, nell’esercizio di taluni diritti, previsti dalla Costituzione” a quei cittadini con le “stellette” che devono garantire con la propria opera l’assolvimento della missione affidata alle Forze Armate, e cioè “la difesa della Patria ed il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità”.

Fra i diritti che vengono limitati, vi è per i militari il diritto sindacale, anche in ottemperanza ad una sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 1979, n. 31, che sancisce la limitazione delle libertà sindacali “quando si abbia riguardo a valori fondamentali legati all’integrità della vita, della personalità dei singoli, la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l’esterno, costituisce la prima ed essenziale ragione d’essere dello Stato”. Un’altra sentenza della Corte Costituzionale sembra opportuno richiamare sempre al fine di individuare le “caratteristiche e la specificità” della condizione militare derivanti dalle norme. Trattasi della Sent. 13 dicembre 1999, n. 449, emessa nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, della legge 382/1978 succitata con riferimento “agli artt. 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, nonché del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, dal momento che nella Polizia di Stato, la quale svolge anch’essa un servizio essenziale, sono ammessi i sindacati, sebbene in forme circoscritte dal legislatore”.

Si legge, dunque, in quella sentenza: “Va innanzitutto rilevato che manca nella prospettazione del Consiglio di stato una considerazione - pur limitata - delle esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività che distinguono le Forze Armate dalle altre strutture statali. Significativamente l’art. 52, terzo comma, della Costituzione parla di ordinamento delle Forze Armate, non per indicare una sua inammissibile estraneità all’ordinamento generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l’assoluta specialità della funzione”. E ancora: “Il rilievo che la struttura militare non è un ordinamento estraneo, ma costituisce un’articolazione dello Stato che in esso vive, e ai cui valori costituzionali si informa attraverso gli strumenti e le norme sopra menzionati, non consente tuttavia di ritenere illegittimo il divieto posto dal legislatore per la costituzione delle forme associative di tipo sindacale in ambito militare. Se è fuori discussione, infatti, il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari degli altri cittadini della Repubblica, è pur vero che in questa materia non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l’insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall’ordinamento.

Qui rileva nel suo carattere assorbente il servizio, reso in un ambito speciale come quello militare…”. E ancora, con riferimento ad una presunta disparità di trattamento fra gli appartenenti alle Forze Armate e quelli della Polizia di Stato, ai quali il legislatore ha invero riconosciuto una circoscritta libertà sindacale, leggiamo: “ma ciò ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione del corpo di Polizia, il quale ha, oggi, caratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze Armate”. L’altra norma fondamentale ai fini della individuazione delle caratteristiche e della specificità della condizione militare è il regolamento di disciplina militare, emanato con il DPR 18 luglio 1986 n. 545, ai sensi dell’art. 5 delle citate Norme di principio, dopo un iter lungo e laborioso protrattosi per oltre otto anni, a fronte dei sei mesi previsti dalla legge. Questo Regolamento costituì un deciso passo avanti sulla via del rinnovamento degli ordinamenti militari e rappresenta il capostipite di quel nuovo sistema disciplinare auspicato dalla “Legge di principio”. Quale capostipite, esso va tenuto presente considerando sia la sua origine, sia la sua funzione prospettica.

Dal punto di vista della sua origine, bisogna considerare che l’attuale Regolamento di disciplina si differenzia nettamente dal precedente contenuto nel DPR del 31 ottobre 1964. Quello di ventidue anni prima era un regolamento indipendente(1), che trovava nell’art. 38 del CPMP(2) e giustificazione nel potere discrezionale della pubblica amministrazione, mentre quello odierno è un regolamento di esecuzione specificamente previsto dalle “norme di principio” e pertanto esplicitamente condizionato, quanto alla impostazione, ai limiti, ai contenuti ed all’efficacia, dalla suddetta legge. Dal punto di vista della sua funzione prospettica va evidenziato e mai dimenticato che esso, nel fissare esplicitamente i destinatari e nel prefigurare i doveri degli stessi (doveri strettamente funzionali), ma anche i diritti, si pone come imprescindibile punto di riferimento, non solo per tutta la regolamentazione afferente al servizio di caserma, di presidio, ecc. ma anche per i generali doveri imposti ai militari dalle leggi sullo Stato (legge 10 aprile 1954 n. 113 per gli Ufficiali e legge 31 luglio 1954 n. 599, per i Sottufficiali) e quelli particolari derivanti dalla predetta regolamentazione del servizio.

Tra le norme che devono essere richiamate in quanto individuano i propri destinatari nei militari e, pertanto, contribuiscono a concretizzare (oggi si usa dire implementare) la “condizione militare” è la legge penale militare. La letteratura in merito è molto vasta ed approfondita, per cui non posso che rifarmi ai concetti contenuti nei vari manuali sull’argomento. È pacifico, dunque, affermare che i destinatari “privilegiati” anche se non esclusivi, della legge penale militare e quindi dei relativi codici, sono gli appartenenti alle forze armate, tradizionalmente intese, e alla Guardia di Finanza, la cui qualifica di corpo militare risulta dall’art. 1 della L. 23 aprile 1959, n. 189 (in merito si ricorda anche la dichiarazione di inammissibilità alla richiesta referendaria di abrogazione di tale norma). La conseguenza? I militari hanno il privilegio di commettere “anche” reati militari e quindi di essere sottoposti ad un’altra Autorità Giudiziaria per azioni od omissioni aventi rilevanza - in via potenziale o effettiva - per l’efficienza delle Forze Armate. Infine, ma con tutta la sua importanza, è necessario richiamare il D.P.R 8 agosto 2002 n. 213 con cui è stato emanato il Regolamento che reca la disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri.

Anche qui ci si trova di fronte a qualcosa di specifico, di diverso che non si individua per molte altre categorie di pubblico impiego: un diario, quasi giornaliero, dell’attività del militare che lo accompagna per tutta la vita e che ne condiziona l’impiego, i movimenti, la carriera.


4. Nesso eziologico tra riferimenti normativi ed obiettivi da conseguire

Si è visto come l’art. 1 delle Norme di principio sulla disciplina militare individua il compito o, meglio, la missione delle Forze Armate: “assicurare in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità”. È noto che nel quadro delle relazioni internazionali e come conseguenza dell’importanza geostrategica dell’Italia, alle Forze Armate vengono affidate, con sempre maggiore frequenza, anche operazioni di stabilizzazione post-bellica volte al ripristino della normalità della vita politica e civile all’interno di paesi esteri.

Nella relazione di accompagnamento al Disegno di legge n. 6433 “Delega al Governo per la riforma del servizio militare” è possibile leggere: “Le forze militari, oltre al tradizionale e perdurante ruolo di difesa della sovranità ed integrità nazionale, sono chiamate ad una funzione più dinamica per garantire la stabilità e la sicurezza collettiva con operazioni di gestione delle crisi e di supporto della pace. Ciò implica la necessità di trasformare lo strumento militare dalla sua configurazione statica ad una più dinamica di proiezione esterna, con più rapidi tempi di risposta all’insorgere dell’esigenza ed una più completa e complessa preparazione professionale”. È stata, inoltre, richiamata una serie di principali norme specifiche che hanno come destinatari esclusivi o quasi, i militari , cioè gli appartenenti alle Forze Armate, ai quali è affidata una missione di rango costituzionale. È doveroso, dunque, dedurre che questa missione è conseguibile soltanto con forze armate efficienti e credibili, che oltre ad essere al servizio dell’intera comunità nazionale, siano pronte ad agire ovunque e in qualunque momento venga ordinato. Ciò esige preciso ordinamento gerarchico, rapidità e responsabilità nell’esecuzione degli ordini, assoluta imparzialità, alto grado di coesione.

Nei singoli componenti presuppone lealtà e spirito di sacrificio. Su che cosa si basa questa deduzione o, meglio, il nesso eziologico tra i particolari doveri che implementano la “condizione militare” e la missione che coloro che condividono questa condizione sono impegnati ad assolvere? Le fondamenta non possono che ricollegarsi ai compiti ed alla missione (tutela del bene primario, di rilievo costituzionale, rappresentato dalla difesa della Patria, bene che deve essere salvaguardato sino all’estremo, essendo attinente all’esistenza stessa dello Stato), nonché alla particolare valorizzazione di e, organico ed unitario l’attività di una molteplicità di persone, assicurando prontezza operativa e, nel contempo, ottimizzando i mezzi in vista del risultato da conseguire. I valori di riferimento diventano un impegno solenne, un vero e proprio abito morale, ad operare con “assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina ed onore… senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita”. ntazione caratteristica); - impiego peculiare e spesso a rischio sin dalla fase addestrativa, che comporta anche una mobilità nell’iter di carriera, senza paragoni nel pubblico impiego (il movimento del militare da una sede all’altra rientra nella categoria dell’ordine militare e non richiede alcuna motivazione, in quanto intrinseco ad una materia in cui l’interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e del servizio prevalgono in modo diretto ed immediato su qualsiasi altro).

Conseguenze che costituiscono e devono costituire il punto di riferimento di tutta un’attività permanente delle forze politiche, sociali e culturali perché tutto il quadro normativo di riferimento sia chiaro e moderno, perché alle Forze Armate siano assicurate sia la giusta collocazione nell’ambito della società civile, sia tutte le risorse necessarie all’espletamento dei compiti che vengono loro affidati.


5. Presa di coscienza delle specificità sia in termini assoluti, sia in termini relativi

Quando si parla di “specificità” ci si riferisce a tutte quelle caratteristiche che sono proprie di una specie all’interno di un genere. Nel caso in argomento, si ritiene di aver individuato una serie di caratteristiche che sono proprie della specie “Forze Armate” all’interno del genere “Istituzione Militare”. Caratteristiche legate ai compiti, alle modalità di espletamento dei compiti stessi, alle strutture ordinative ed organizzative, alle norme di riferimento di carattere sostanziale e procedurale, al complesso dei conseguenti doveri che comportano (rifacendoci sempre al citato Libro Bianco): - responsabilità disciplinari, amministrative e penali connesse al comando di unità ed alla gestione di sofisticati e costosi sistemi d’arma; - continuo aggiornamento e riqualificazione tecnico professionale; - estrema mobilità di lavoro e di sede, con alta frequenza di trasferimenti, con ripercussioni sul soggetto e sulla sua famiglia; - limitazione e lentezza della carriera in dipendenza della rigida struttura piramidale della gerarchia militare; - maggiore usura psico-fisica e maggior rischio di infortuni fisici e di malattia.

Queste sono “specificità” o meglio categorie di “specificità”, perché ciascuna di esse comporta atteggiamenti, interazioni sociali, modalità di approccio al lavoro, conseguenze soggettive ed oggettive dei propri atti, modalità di rapporto e delle specificità della condizione militare, riconoscimento ed accettazione sia livello di istituzionale sia socio-politico da realizzarsi attraverso l’approntamento di norme moderne ed inserite nelle leggi quadro richiamate; - la cura permanente del reclutamento, formazione ed addestramento del personale nel quadro degli attuali compiti e competenze delle Forze Armate, come abbiamo individuati e che vanno dalla funzione “combat”, alle “post conflict operations”, alla “capacità logistica integrata”. Cura che, naturalmente, richiede, a monte immagine e visibilità ed a valle disponibilità finanziarie, alta capacità di specializzazione ed alta probabilità di reimpiego, a fine ferma, per i volontari; - la prudenza nell’accettare moduli organizzativi che non tengano in adeguato conto le differenze profonde che derivano, soprattutto in termini di impiego, dall’essere “militari” e “non militari”, conseguenze strettamente legate alle caratteristiche e specificità così come individuate in termini positivi; - la consapevolezza che se i compiti affidati alle Forze Armate richiedono norme, limitazioni e doveri particolari, la conseguente valenza organizzativa non può essere limitata all’attività strettamente operativo-militare, ma deve espandersi a tutta la struttura operativo-logistica-amministrativa in quanto tutta strettamente necessaria e funzionale alla missione di rilievo costituzionale ad esse affidata; - l’accettazione di modelli ordinativi, strutture organiche e profili di carriera capaci di sviluppare in un quadro interarma ed interforze e nell’ambito di un sano spirito di corpo, un forte orientamento ed un’alta integrazione di capacità, competenze e comportamenti caratterizzanti ogni singola specializzazione, per il conseguimento degli obiettivi in una comune visione strategica.


6. Conclusioni

Una canzone popolare cantata dai soldati di fine ottocento diceva in uno dei suoi ritornelli “…le stellette che noi portiamo son disciplina, son disciplina….”(3). Ed, in effetti, è proprio così. Esse sono il segno esteriore dell’appartenenza a quella Istituzione sussidiaria che chiamiamo Forze Armate, che sono fondate sulla “militarità”. Essa si caratterizza per la sua funzionalità alla tutela del bene primario, di rilievo costituzionale, rappresentato dalla difesa della Patria in tutte le sue accezioni (difesa del territorio, difesa delle Istituzioni, difesa dei suoi interessi e della sua immagine internazionali) e per la rigorosa regolamentazione del potere di sovraordinazione gerarchica, ancorato alle concrete esigenze del servizio ed attuato nella consapevolezza della insostituibilità dell’ordine, come elemento fondante di una organizzazione che, nella prontezza e lealtà della risposta operativa, trova la possibilità di far fronte ai suoi compiti.


(*) - Maggiore Generale dell’Esercito, Capo del Nucleo Ispettivo centrale dell’Ispettorato logistico dell’Esercito.
(1) - I regolamenti indipendenti presuppongono una legge che, nell’attribuire alla pubblica amministrazione la competenza in una certa materia, non ne abbia regolato i casi e i modi di esercizio (Landi-Potenza Manuale di diritto Amministrativo).
(2) - Art. 38 c.p.m.p. “Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono previste dalla legge, ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto legge, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite”.
(3) - Le “stellette” a cinque punte sul bavero delle uniformi furono prescritte la prima volta per gli Ufficiali di Fanteria nel 1871 con la “Istruzione sulla divisa degli Ufficiali di Fanteria” approvata con R.D. del 2 aprile di quell’anno. Con “Istruzione” in data 5 agosto 1871 l’uso delle stellette fu prescritto poi per gli Ufficiali di Stato Maggiore, dei Bersaglieri, dell’Artiglieria e del Genio. Con il R.D. del 2 settembre 1871, che approvava la “Istruzione sulla divisa degli Ufficiali di Cavalleria”, fu prescritto che sul berretto il “fregio” fosse composto da una “stella” con entro il numero del reggimento, il tutto sormontato dalla Corona reale e vennero introdotte le stellette a cinque punte sul bavero. Infine, con R.D. del 15 ottobre 1871 furono prescritte le “stellette” d’oro sul bavero delle giubbe dei Generali. Tali disposizioni furono uniformate con R.D. datato da Firenze il 13 dicembre 1871, col quale fu disposto che “Tutte le persone soggette alla giurisdizione militare, a mente dell’art. 323 del Codice Penale Militare..., porteranno come segno caratteristico della divisa militare comune all’Esercito e all’Armata (antico nome della Regia Marina), le stellette a cinque punte sul bavero dell’abito della rispettiva divisa”. Per effetto di tale R.D. le “stellette”, prima ornamento, diventarono segno distintivo del militare in attività di servizio, di qualsiasi grado, arma e corpo.