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Il problema della posizione degli USA sull'esenzione dei propri militari dalla Giurisprudenza Internazionale

Fabio Caffio (**)


1. Le premesse: le riserve USA verso lo Statuto di Roma

Sono note le posizioni assunte dalla delegazione USA alla Conferenza diplomatica di Roma del 1998 per lo Statuto della ICC improntate a scetticismo nei confronti dell’effettiva portata del principio di complementarietà della giurisdizione della Corte nei confronti delle giurisdizioni penali nazionali(1) paventandosi che la Corte non fosse sufficientemente rispettosa delle giurisdizioni penali nazionali(2). I timori degli Usa erano basati sin da allora sul fatto che le soluzioni stabilite nel Rome Statute in materia di rapporti tra la giurisdizione della Corte ed i sistemi penali nazionali lasciassero aperta la possibilità per i funzionari ed i militari USA impiegati in operazioni all’estero di essere citati in giudizio innanzi alla Corte in casi come quello sottoindicato(3): “uno Stato che non sia parte del Trattato (Rome Statute) ha lanciato una campagna di terrore nel suo territorio contro una minoranza dissidente.

Migliaia di civili innocenti sono stati uccisi. La pace e la sicurezza internazionali erano in pericolo. Gli USA partecipavano ad una coalizione volta ad usare la forza militare per intervenire e fermare gli assassinii. Sfortunatamente, nel far ciò, alcune bombe dirette contro obiettivi militari, sono andate fuori traiettoria. Un ospedale è stato colpito; un edificio di civili abitazioni distrutto. Alcuni civili usati come scudi umani sono stati colpiti per errore dalle truppe USA. Lo Stato responsabile delle atrocità ha richiesto che i funzionari ed i comandanti USA siano perseguiti dalla ICC. La richiesta è stata appoggiata da un piccolo gruppo di altri Stati. A norma del Rome Statute, in assenza di una richiesta del Consiglio di Sicurezza delle N.U., la Corte non potrebbe investigare sugli assasinii di massa, mentre funzionari, comandanti e soldati Usa potrebbero essere nella necessità di far fronte ad investigazioni e persino ad azioni giudiziarie”. In linea con tale posizione la delegazione Usa, nel corso della stessa Conferenza, aveva inoltre chiaramente espresso riserve circa l’attribuzione al Prosecutor di poteri di natura discrezionale (e quindi politica) di investigare o di non investigare(4).

Il punto in discussione stava nell’affidamento al Prosecutor, in aggiunta alle ipotesi di referral del Consiglio di Sicurezza, di poteri di indagine motu proprio anche sulla base di semplici denunce di organizzazioni non governative o privati cittadini(5). Per ovviare a simili inconvenienti il Rome Statute ha adottato un sistema di “checks and balanceses(6)” che sottopone il potere di azione del Prosecutor alla richiesta di sospensione da parte del Consiglio di Sicurezza, all’autorizzazione della “Pre-trial Chamber” ed all’interferenza degli Stati non parti dello Statuto. Da notare, al riguardo, che proprio su proposta USA(7) è stato introdotto l’art. 18 il quale prevede l’obbligo per il Prosecutor di informare, prima di avviare le indagini, tutti gli Stati (parti o non parti) che potrebbero esercitare giurisdizione. I correttivi apportati allo Statuto nell’intento di limitare i poteri di indagine ex officio del Prosecutor in accoglimento delle richieste degli USA(8) non sono stati sufficienti a determinare un mutamento della linea di indirizzo statunitense; gli stessi USA hanno difatti votato, al termine della Conferenza diplomatica, contro l’approvazione dello Statuto(9).

Successivamente l’Amministrazione Clinton, il 31 dicembre 2000, ne è divenuta firmataria, pur essendo ben conscia che il Senato non avrebbe mai autorizzato la ratifica(10). L’adesione diplomatica degli USA non ha attenuato infatti la contrarietà del fronte interno costituito da vari rappresentanti di Camera e Senato guidato dal noto Senatore Helms(11), tant’è che in parallelo è stata approvata dal Congresso una legge (“American Servicemembers Protection Act of 2000”) che proibisce a qualsiasi organo o corte degli Usa di cooperare con l’ICC e che consentirebbe al Presidente di adoperare “all means necessary” per liberare i cittadini USA nel caso fossero tradotti in Olanda per essere sottoposti al giudizio della Corte (di qui l’espressione “the Hague Invasion Act” per indicare il citato provvedimento(12)).

Ogni indugio a manifestare la totale contrarietà allo Statuto è stata infine superata quando il 6 maggio 2002, nell’imminenza dell’entrata in vigore dello Statuto (avvenuta il 1° luglio 2002, sessanta giorni dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica), l’Amministrazione Bush ha annullato la precedente firma.


2. Fondamento legale della posizione USA

Di fronte ad una posizione così decisa come quella USA contro un accordo internazionale che rappresenta il coronamento di un lento processo di evoluzione del diritto internazionale verso la creazione di una giustizia sovranazionale, non è sufficiente far ricorso a giustificazioni politiche basate sul rinnovato unilateralismo della politica estera USA. È necessario perciò affrontare preliminarmente il problema dal punto di vista giuridico come ha fatto un autorevole giurista quale M. Cherif Bassioumi, a suo tempo presidente del comitato U.N. incaricato di redigere la bozza di Statuto il cui pensiero può essere così sintetizzato(13): - la procedura della Corte contiene garanzie maggiori del sistema giudiziario statunitense; - le preoccupazioni circa un Prosecutor “fuori controllo” sono infondate in quanto qualsiasi accusa deve essere vagliata da un collegio di tre giudici (che salgono a cinque in sede di appello); - le possibilità che cittadini americani possano commettere reati sottoposti alla giurisdizione della Corte sono limitate a ipotesi di “war crimes” essendo irrealistico pensare che gli stessi siano coinvolti in atti di “genocidio” o “crimini contro l’umanità”; - i cittadini americani che abbiano commesso “war crimes” sono sottoposti primariamente alla giurisdizione USA: questo impedisce, sulla base del principio di complementarietà, l’esercizio della giurisdizione della Corte; - gli unici timori derivano da “una logica perversa, e cioè che gli USA nasconderanno episodi di crimini di guerra e disapplicheranno le loro leggi con il non investigare e perseguire simili fatti”; - gli USA avrebbero comunque potuto avvalersi, come la Francia(14), della facoltà (“opting out”) prevista dall’art. 124 dello Statuto di non accettare nei sette anni successivi alla sua entrata in vigore, la competenza della corte per quanto riguarda i “war crimes” stabiliti dall’art. 8.

Le tesi di Bassioumi, per quanto in prima approssimazione condivisibili, esprimono in realtà un punto di vista accademico. Esse non tengono conto in particolare di vari elementi di interesse statunitense correlati sia al contenuto dei poteri di azione motu proprio esercitabili dal Prosecutor sia alla mancanza di tipicità delle fattispecie penali costituenti i reati di competenza della Corte. Inoltre la posizione USA può essere vista in una luce diversa, partendo dalla considerazione che i cittadini statunitensi sono quelli maggiormente impegnati in tutto il mondo in azioni implicanti l’uso della forza volte a ristabilire l’ordine e la sicurezza internazionale(15). Preliminarmente va rilevato che la Corte, non derivando la sua autorità dal Consiglio di Sicurezza come i precedenti Tribunali ad hoc per il Ruanda e la ex Jugoslavia, non ha primazia nei confronti delle giurisdizioni nazionali. Il Prosecutor, ove inizii indagini sulla base della segnalazione di uno Stato parte (art. 14) o di propria iniziativa (art. 15) ha per questo motivo, sulla base del principio di complementarietà, l’obbligo di darne notifica a tutti gli Stati (anche non Parte) che sarebbero ordinariamente forniti di giurisdizione sui crimini ipotizzati. Quello che rafforza le riserve USA è che il Prosecutor non si spoglia del caso nell’ipotesi in cui lo Stato competente si avvalga della primazia della propria giurisdizione nazionale eccependo innanzi alla Corte l’improcedibilità del caso ai sensi dell’art. 17, a) e b).

Egli può infatti richiedere alla “Pre-trial Chamber” di autorizzare comunque lo svolgimento di indagini (art. 18, 2)(16) ovvero può acquisire presso le autorità nazionali periodici rapporti sui progressi delle indagini di propria competenza (art. 18, 5). In aggiunta può riesaminare dopo sei mesi l’effettiva esistenza della condizione di improcedibilità “qualora si sia verificato un rilevante mutamento delle circostanze che ne erano alla base per motivi attinenti al rifiuto o all’incapacità dello Stato di condurre le indagini (art. 18, n. 3)”. Da questo emerge chiaramente in definitiva che siffatti poteri residuali del Prosecutor sono improntati ad un principio di opportunità dell’esercizio dell’azione penale che va al di là dello stretto principio di legalità che dovrebbe informare l’obbligatorietà dell’azione penale(17). Essi possono, perciò, ledere la sovranità degli Stati non Parti dello Statuto(18). In merito alla nozione di “war crimes”, va poi rilevato che essa, per quanto analiticamente indicata nell’art. 8 dello Statuto, non è tipizzata con sufficiente precisione. Gli “elementi costitutivi dei crimini” che ne definiscono il contenuto costituiranno infatti un semplice ausilio interpretativo ed applicativo per la Corte senza alcuna efficacia vincolante(19) in contrasto con quella che era l’originaria proposta USA. Oltretutto la lista di tali “war crimes” non è esaustiva in quanto lo stesso art. 8 dovrà essere emendato, nelle parti relative a talune armi proibite ed all’uso di mezzi e metodi di combattimento, secondo la procedura stabilita dall’art. 121 dello Statuto(20).

In aggiunta a tali incertezze sulle fattispecie dei “war crimes” previsti dallo Statuto (che, è bene ricordarlo, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte anche se commessi isolatamente al di fuori di un piano di esecuzione su larga scala e che in alcuni casi non sono allineate con le fattispecie di alcune gravi infrazioni al diritto umanitario previste dall’art. 85 del I Protocollo di Ginevra del 1977(21)) va inoltre considerato che già da ora si verificano significative differenze applicative in materia di diritto dei conflitti armati tra Usa ed altri Paesi(22). Ultimo aspetto da valutare è il problema della responsabilità del superiore (militare e civile), secondo l’art. 28 dello Statuto, qualora non abbia esercitato il dovuto controllo su persone sottoposte alla sua autorità, i quali siano accusati di reati di competenza della Corte. Non è infatti irrealistico pensare che nel caso di azioni militari all’estero che determinino danni collaterali alla popolazione civile (war crime previsto dall’art. 8, 2., b) dello Statuto), il Prosecutor potrebbe agire nei confronti dei capi militari e sinanco del Presidente quale capo delle Forze Armate. Da questo punto di vista gli Stati Uniti hanno espresso specifiche riserve(23).


3. La risoluzione delle N.U. 1422 (2002) sulla sospensione dei procedimenti da parte della Corte

In concomitanza con l’entrata in vigore dello Statuto, nel mese di luglio 2002 la strategia diplomatica degli USA contro la Corte ha aperto un nuovo fronte nell’ambito delle Nazioni Unite richiedendo, in applicazione dell’art. 16 dello Statuto, una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza che decretasse la sospensione, per dodici mesi, dell’azione penale della Corte nei confronti di personale adibito ad operazioni di mantenimento o ristabilimento della pace istituite o autorizzate dal Consiglio di Sicurezza. Di fronte alla minaccia degli USA di non rinnovare il mandato della Missione delle N.U. in Bosnia ed Herzegovina (UNMIBH) scaduto il 30 giugno 2002(24) il Consiglio di Sicurezza ha unanimemente approvato, il 12 luglio 2002, la Risoluzione 1422. Con essa, sulla base del Capo VII della Carta, viene richiesto alla Corte, per un periodo di dodici mesi decorrente dal 1° luglio 2002 (data di entrata in vigore dello Statuto) di non iniziare o continuare indagini o procedimenti qualora si presenti un caso relativo ad atti od omissioni riguardanti un’operazione stabilita o autorizzata dalle N.U in cui siano coinvolti funzionari o personale di uno Stato partecipante ad una Forza ONU che non sia Parte dello Statuto.

Le motivazioni addotte nel preambolo fanno riferimento al fatto che non tutti gli Stati sono Parti dello Statuto e che questi Stati continueranno ad adempiere, con riguardo ai crimini internazionali, alle loro responsabilità stabilite dalle giurisdizioni nazionali, volendo facilitare il contributo degli Stati membri alle operazioni delle N.U. nell’interesse della pace e della sicurezza internazionale. Le ragioni degli USA sono così state espresse dall’Ambasciatore statunitense presso le N.U.: “Il Presidente degli S.U. è intenzionato a proteggere i nostri cittadini - militari e civili, partecipanti a missioni di pace e funzionari - dalla Corte. Noi ci teniamo in special modo acciocchè Americani inviati oltremare come soldati, rischiando la loro vita per mantenere la pace o per proteggere tutti noi dal terrorismo e da altre minacce, siano loro stessi protetti da accuse ingiuste o motivate da ragioni politiche(25)”.

La Risoluzione 1422 ha fatto parecchio discutere, nonostante non fosse stata accolta la proposta USA di prevedere una esenzione quasi permanente dalla giurisdizione della Corte adottando la formula del rinnovo annuale automatico. Il testo attuale è stato difatti considerato( 26) frutto di un’interpretazione estensiva dell’art. 16 dello Statuto che, nella sua formulazione letterale - peraltro considerata ambigua - pare riferirsi a singole situazioni che determino case by case un intervento del Consiglio di Sicurezza. Allo stesso modo è stato eccepito che la Risoluzione 1422 sia ultra vires rispetto ai poteri esercitabili dal Consiglio di Sicurezza secondo l’art. 39 della Carta (il requisito dell’esistenza di una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale potrebbe ben difficilmente essere individuato nel potenziale esercizio di giurisdizione da parte della Corte nei confronti di peacekeepers(27)) ed in contrasto con l’obbligo per il Consiglio di Sicurezza di non interferire con i diritti sovrani degli Stati di aderire ad un trattato e di non impedire l’applicazione del principio di jus cogens “aut dedere aut judicare” nei confronti degli autori di gravi violazioni di diritto umanitario(28) .

La verità è che la Risoluzione 1422, pur se motivata dalle note riserve USA verso la Corte e pur se “inedita” nella sua formulazione, può essere considerata espressione della più pura discrezionalità del Consiglio di Sicurezza nel valutare le situazioni costituenti una minaccia alla sicurezza ed alla pace. Oltretutto i problemi derivanti dal mancato rispetto degli obblighi convenzionali assunti dagli Stati Parti dello Statuto sono superati dal fatto che l’art. 103 della Carta delle N.U. prevede la prevalenza degli obblighi derivanti da essa stessa (nella fattispecie quelli imposti dalla Risoluzione 1422) rispetto a quelli derivanti da singoli trattati.


4. Natura degli “Exemption Agreements”

In parallelo con le iniziative assunte nell’ambito del Consiglio di Sicurezza delle N.U. la strategia volta a neutralizzare nei propri confronti gli effetti derivanti dall’entrata in vigore dello Statuto di Roma si è avvalsa dello strumento degli “Exemption Agreements”. Attraverso contatti bilaterali con Paesi Parti dello Statuto, gli USA hanno infatti proposto la stipulazione di un accordo tipo in cui sia prevista l’immunità dalla giurisdizione della Corte per varie categorie di cittadini USA (Government officials, employees, military personnel), stabilendo che, in assenza del consenso USA, essi non possano essere “surrended or transferred by any means to the International Criminal Court for any purpose”. Le ipotesi di applicabilità riguarderebbero due casi. Il primo è quello in cui cittadini USA (o anche al limite cittadini stranieri che rientrino nelle categorie previste) siano accusati di aver commesso reati di competenza della Corte sul territorio dello Stato con cui gli USA stipulino siffatti ”Exemption Agreements(29)”.

Il secondo è quello in cui le stesse persone, essendo presenti sul territorio di tale Stato, siano oggetto di richiesta di arresto o consegna(30) alla Corte presentata ai sensi dell’art. 89, n. 1 nell’ambito degli obblighi di cooperazione ed assistenza giudiziaria con la Corte che incombe sugli Stati Parte sulla base del Capitolo IX dello Statuto(31) (gli Stati non parte hanno tale obbligo nel solo caso in cui il Prosecutor agisca a seguito della richiesta del Consiglio di Sicurezza). Circa il regime legale di tali accordi va considerato che essi sono teoricamente in linea con il principio di complementarietà previsto dall’art. 17 dello Statuto nel senso che riconoscono la primazia della giurisdizione USA, quale Stato non Parte, nei confronti di nazionali che abbiano commesso all’estero crimini internazionali di competenza della Corte (nel preambolo degli stessi Accordi è infatti richiamato, a quel che risulta(32), il fatto che il Governo degli USA “ha espresso l’intenzione di indagare e procedere penalmente ove si asserisca che siano stati commessi da nazionali specifici atti rientranti nella giurisdizione della Corte”).

Essi troverebbero inoltre il loro fondamento(33) nell’art. 98, 2 dello Statuto che riconosce esplicitamente l’efficacia degli accordi di cooperazione tra Stati al fine di garantire la loro giurisdizione prioritaria nel caso in cui si verifichino i presupposti, con la seguente formulazione: “La Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi internazionali secondo i quali il consenso dello stato d’invio è necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello stato d’invio ed il suo consenso alla consegna”. “Exemption Agreements” sono stati sinora stipulati dagli USA con Romania, Israele, Timor Est, Tagikistan, Honduras, India, Mauritania, Isole Marshall e Repubblica Dominicana(34). L’Italia sembrava egualmente pronta a farlo(35), ma si è poi rimessa, a quel che risulta, alla posizione comune assunta dalla UE.


5. La Posizione UE in materia

Il Parlamento Europeo, investito della questione della eventuale stipulazione di “Exemption Agreement” tra gli USA e singoli Stati membri, con la Risoluzione del 26 settembre 2002, ha assunto una posizione contraria alla stipulazione di “Exemption Agreement” auspicando che i governi e i parlamenti degli Stati membri dell’UE si astengano dal decidere qualsiasi accordo che possa costituire un ostacolo all’efficace attuazione dello Statuto di Roma. Questi accordi pregiudicherebbero infatti la piena efficacia della Corte e la sua funzione di giurisdizione complementare alle giurisdizioni nazionali rappresentando una sostanziale violazione dello Statuto stesso. In aggiunta il Parlamento Europeo, oltre a deplorare la Risoluzione 1422, ha dichiarato che nessun accordo in materia di immunità dovrà mai garantire l’impunità di chiunque venga accusato di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o genocidio ritenendo che altrimenti si avrebbe, ad opera degli Stati parti, una violazione dell’obbligo di cooperare con la Corte stabilito dall’art. 86 dello Statuto.

Tale statement del Parlamento Europeo è stato pienamente condiviso dal Consiglio degli Affari Generali (GAERC) che nella seduta del 30 settembre 2002 ha espresso il parere che la categoria degli accordi ex art. 98 vada ristretta a quelli già esistenti tra gli USA ed i Paesi UE (per esempio SOFA o trattati in materia di estradizione) i quali, al più, potrebbero essere rivisti sulla base di specifici Guiding Principles(36). Da notare che tra questi principi vi è quello secondo cui la disciplina di tali accordi dovrebbe essere applicabile alle sole persone che si trovino sul territorio dello Stato destinatario della richiesta di cooperazione in quanto inviatevi ufficialmente dallo Stato che abbia facoltà di esercitare giurisdizione preferenziale.


6. Conclusioni

È chiaro a questo punto che il dissidio tra la UE e gli USA è netto. Non è nota la posizione ufficiale italiana ma si può ragionevolmente ritenere che di fronte alla ferma presa di posizione del Consiglio sia venuto meno il precedente orientamento del Governo Berlusconi in favore della conclusione di un Exemption Agreement con gli USA. In teoria vi sarebbero margini per una soluzione di compromesso qualora gli USA accettassero, in accordo con i Guiding Principles della Commissione, di negoziare accordi (o rinegoziare i SOFA esistenti) in cui sia previsto che i Paesi aderenti non consegnino alla Corte i soli cittadini USA che si trovino sul proprio territorio per servizio e per i quali gli stessi USA si impegnino ad instaurare un regolare procedimento. Dal punto di vista diplomatico è senz’altro auspicabile che ciò avvenga.

Dal punto di vista giuridico il risultato non sarebbe altrettanto positivo in quanto si consoliderebbe la non accettazione da parte USA del sistema di giurisdizione universale introdotto con lo Statuto di Roma e se ne impedirebbe il regolare funzionamento. Stando così le cose non si può fare a meno di valutare a fondo le ragioni del totale e radicato dissenso degli USA verso quella che è evidentemente ritenuta un’inaccettabile ingerenza nei confronti della propria sovranità(37) ed un imprevedibile strumento per controllare ed eventualmente sanzionare la condotta di cittadini americani impegnati in rischiose operazioni all’estero. È chiaro che gli USA avrebbero preferito continuare a seguire la linea di creare sulla base di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza giurisdizioni speciali post facto, come nel caso dei Tribunali ad hoc del Ruanda e della ex Jugoslavia ( il Senato USA nel 1998 aveva anche auspicato che se ne creasse uno per processare Saddam Hussein per l’aggressione al Kuwait). L’esercizio condotto nel corso della Conferenza diplomatica di Roma del 1998 li ha evidentemente colti alla sprovvista sfuggendo, per così dire, dalle loro mani.

Le dinamiche del compromesso tra i Paesi partecipanti alla Conferenza hanno aggravato la situazione portando ad accrescere in modo eccessivo - e perciò inaccettabile per gli USA - l’indipendenza del Prosecutor. Il ruolo decisivo svolto dall’Italia nella definizione e nell’approvazione dello Statuto di Roma non possono impedirci di rilevare come le riserve USA siano fondate. Il punto da ponderare è che alla luce del principio di legalità risulta carente la soluzione dello Statuto di prevedere che il Prosecutor, come già detto, eserciti l’azione penale motu proprio secondo i criteri di discrezionalità ed opportunità stabiliti dall’art. 15 dello Statuto(38). E così anche si presta a rilievi, dal punto di vista dello stesso principio di legalità, il fatto che l’art. 22 dello Statuto, pur stabilendo chiaramente il principio del nullum crimen sine lege, non stabilisce alcunché circa l’eventuale carattere vincolante dei precedenti secondo il criterio dello stare decisis(39). Circa l’effettivo valore del nullum crimen sine lege non va oltretutto dimenticato che la proposta USA di definirne con sufficiente certezza gli elementi costitutivi dei singoli reati di competenza della Corte è stata accolta in modo incompleto in quanto l’art. 9 dello Statuto prevede che gli Elements of Crimes non abbiano efficacia vincolante ma costituiscano soltanto un ausilio interpretativo per la Corte.

Ecco dunque che, tenendo conto di quanto osservato in precedenza, può comprendersi il senso della dichiarazione resa dall’Amministrazione Bush il 6 maggio 2002 al momento del ritiro della firma dallo Statuto: “questa Corte priva di freni, libera di dare qualsiasi contenuto a concetti come “crimini di guerra” ed “aggressione”, potrebbe costituire un pericolo per i militari americani impiegati nella guerra al terrorismo… Il problema non è tanto che la Corte sia al di sopra della legge, quanto piuttosto che non vi siano al di sopra della Corte norme sufficientemente chiare e pertinenti (40)”. La verità è che l’utopia di costituire una giurisdizione penale universale che da decenni veniva espressa da convinti assertori si è alla fine realizzata in modo troppo affrettato. Si è così indubbiamente realizzato il fondamentale obiettivo di assicurare comunque la punibilità di crimina juris gentium in casi di inattività dei tribunali interni ma si è intaccato, senza il sostegno dell’autorità del Consiglio di Sicurezza, il tabù della sovranità degli Stati che non siano Parti di un accordo. Gli scenari futuri non sono a questo punto prevedibili, anche se può auspicarsi che nei prossimi anni, al termine di un lungo processo di revisione dello Statuto che ne elimini le incongruenze e le zone d’ombra, si acquisisca il consenso degli USA.

Approfondimenti:

(*) - L’intervento è stato pubblicato in Diritto Militare, III, n. 1-2, 2003, 49-59.
(**) - Capitano di vascello, Capo Ufficio Affari Giuridici dello Stato Maggiore della Marina.
(1) - E. CALVANESE, Azioni calibrate al principio di complementarietà, in IL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE, Il Sole 24 ore, dossier “Guida al Diritto”, 5, 2002, 31.
(2) - J. GARULÈ, U.S. Opposition to the 1998 Rome Statute Establishing an International Criminal Court: is the Court’s Jurisdiction Truly complementary to National Criminal Jurisdictions?, in CORNELL INTERNATIONAL LAW JOURNAL.
(3) - Il caso, tratto dalla documentazione preparatoria della Conferenza di Roma, U.N. Doc. A/C. 6/ 53/SR 9 (1998), è riportato da J. GARULÈ, art. cit. 4.
(4) - Vds: S. ZAPPALÀ, Il procuratore della Corte penale internazionale: luci e ombre, RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, 1999, I, 41.
(5) - S. ZAPPALÀ, art. cit., 62, nota 45.
(6) - Cfr. S. ZAPPALÀ, art. cit, 82.
(7) - S. ZAPPALÀ, art. cit., 53.
(8) - Questa era anche la posizione di Cina, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Iran, India, Algeria e Cuba.
(9) - Si sono schierati con gli USA Algeria, Cina, Iraq, Israele, Libia e Yemen (cfr.: J. GARULÈ, art. cit., 4, nota 14).
(10) - G. F. WILL, Up from Accountability, WASHINGTON POST, 11 luglio 2002.
(11) - Cfr.: J GARULÈ, art. e loc. cit.
(12) - Vds.: L. COMITEAU, In Dutch With America, TRIBUNE, 14 luglio 2002.
(13) - Cfr.: M. C. BASSIOUMI, CHICAGO TRIBUNE, 14 luglio 2002.
(14) - Per le dichiarazioni depositate dalla Francia al momento dell’adesione allo Statuto, si veda: Il Tribunale Penale Internazionale, Il Sole 24 ore, dossier “Guida al Diritto”, 5, 2002 cit., 20.
(15) - Cfr. la dichiarazione resa durante la Conferenza di Roma da B. RICHARDSON, Ambasciatore USA presso le N.U.
(16) - Al riguardo S. ZAPPALÀ, art. cit, 58, nota che “non è specificato nello Statuto, e non è chiaro altrimenti, quali siano i criteri che devono guidare la Camera nella decisione. Sembra logico ritenere che la Camera debba accertare che l’istituzione di procedimenti o l’apertura di indagini non sia fatta al solo scopo di sottrarre i responsabili alle investigazioni del Procuratore della Corte”. In: Il Tribunale Penale Internazionale, Il Sole 24 ore, dossier “Guida al Diritto”, 5, 2002, cit., 37 ove si rammenta che gli Usa avrebbero invece voluto attribuire efficacia vincolante a tali elementi.
(17) - Così: M. CAIANIELLO e E. FRONZA, Il principio di legalità nello Statuto della Corte Penale Internazionale, DIRITTO PENALE STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO.
(18) - Cfr.: M. ZWANENBURG, art. cit., 137.
(19) - Cfr.: R. Rivello, Gli elementi costitutivi dei crimini: un ausilio per l’interprete.
(20) - Cfr.: N. RONZITTI (a cura di), La Corte Penale Internazionale, i crimini di guerra e le truppe italiane all’estero in missione di pace, il quale mette in risalto che gli emendamenti relativi ai crimini entreranno in vigore solo nei confronti degli Stati che li ratificheranno (potrà però avvenire che un cittadino di uno Stato non Parte sia soggetto alla giurisdizione della Corte qualora abbia commesso il fatto sul territorio di uno Stato che abbia ratificato l’emendameno).
(21) - Cfr.: M. ZWANENBURG, art. cit., 135.
(22) - Cfr.: N. RONZITTI, op. cit., 10, laddove precisa che in sede di emanazione delle norme nazionali di recepimento dello Statuto (in difetto delle quali può realizzarsi una situazione di Paese unable circa l’esercizio della giurisdizione nazionale) i Paesi NATO dovrebbero quanto meno trovare un minimo comun denominatore in materia di “individuazione delle armi il cui uso costituisce un crimine internazionale”. Il fatto è che tutti i Paesi NATO hanno ratificato le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194922, ma non anche i relativi due Protocolli aggiuntivi del 12 agosto 1977 concernenti, rispettivamente, i conflitti armati internazionali e non internazionali. Mentre la Gran Bretagna ha da poco aderito a entrambi i Protocolli, gli Stati Uniti e la Francia ne hanno solo ratificato il II. Degno di nota è il fatto che gli Stati Uniti hanno genericamente espresso la convinzione che “il I Protocollo contiene previsioni che dovrebbero indebolire il Diritto Umanitario e mettere in pericolo i civili, considerando, per esempio, come un conflitto internazionale le così dette guerre di liberazione”(Cfr. Message from the President transmitting Protocol II Additional to the 149 Geneva Convention, S. Congress, Senate, Treaty doc. 100-2 (Washington GPO, 1987).
(23) - Cfr.: M. ZWANENBURG, art. cit., 139.
(24) - V. M. ARCARI, La Risoluzione 1422 (2002) relativa ai rapporti tra Corte Penale Internazionale e forze di peace-keeping: (nuovi) problemi di legittimità dell’azione del Consiglio di Sicurezza, RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, 3, 2002, 723.
(25) - Citato da W. ORME, The Security Council gives Americans a one-year renewable exemption from an international tribunal’s authority, TIMES, 15 luglio 2002.
(26) - B. MACPHERSON, Authority of the Security Council to Exempt Peacekeepers from international Criminal Court Proceedings, ASIL, July 2002.
(27) - Cfr.: M. ARCARI, art. cit., 728.
(28) - B. MACPHERSON, art. cit., 3.
(29) - In questo caso la Corte potrebbe esercitare giurisdizione ai sensi dell’art. 12, 2, a).
(30) - L’uso del termine “consegna” anziché “estradizione” non è casuale: esso sottenderebbe una posizione di supremazia della Corte che porta ad escludere qualsiasi accertamento e decisione in merito da parte delì’autorità giudiziaria nazionale (cfr.: M. CASTELLANETA, Stati obbligati ad eseguire i mandati di arresto, in IL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE, Il Sole 24 ore, dossier cit., 49.
(31) - A parere di P. BENVENUTI, art. cit, per effetto degli “Exemption Agreements” si creerebbe un’alterazione del funzionamento del sistema di risoluzione dei casi di concorrenza di rischieste di consegna (art. 90 dello Statuto) tra ICC, Stati Parte e Stati non Parte.
(32) - Cfr. P. BENVENUTI, Corte Penale Internazionale, Unione Europea ed Exemption Agreements, Editoriale DCPE 4/2002 (non ancora pubblicato).
(33) - Secondo P. BENVENUTI, art. cit., questo fondamento non è provato in quanto risulterebbe al contrario, tenendo conto dei lavori preparatori dello Statuto e del fatto che l’espressione “sending States” è propria dei SOFA, che la ratio della norma sia quella di salvaguardare l’operatività dei SOFA già in vigore al momento dell’entrata in vigore dello Statuto.
(34) - P. SHISHKIN, EU may agree to keep US citizens out of lands of ICC, WALL STREET JOURNAL, 29 agosto 2002, nonchè Parlamento Europeo, Risoluzione del 26 settembre 2002.
(35) - Cfr.: Tribunale Internazionale: l’Italia si schiera con Bush, LA REPUBBLICA, 31 agosto 2002. (36) - I Guiding Principles costituiscono un Annesso delle Council Conclusion del 20 settembre 2002. (37) - Su questo aspetto vds.: U. LENZA, Il Diritto Internazionale : da diritto per gli Stati a diritto per gli individui, 2002, 316.
(38) - Così: M. CAIANIELLO e E. FRONZA, Il principio di legalità nello Statuto della Corte Penale Internazionale, DIRITTO PENALE STRANIERO, COMPARATO , COMUNITARIO, cit.: 322.
(39) - Cfr.: M. CAIANIELLO e E. FRONZA, ibidem.
(40) - Così: G. F. WILL, art. cit.