Dalla scuola “di esperienza” ai corsi per futuri ufficiali: la Scuola per marescialli d’alloggio aspiranti al grado di sottotenente (1883-1907)

Flavio Carbone (*)

1. Premessa

Negli ultimi vent’anni sembrerebbe risorta l’attenzione dei vertici militari e accademici nei confronti dell’addestramento e della formazione del personale militare in genere. Peraltro, tale aspetto ha, nei Carabinieri, radici lontane, che trovano il loro fondamento nella circolare che ha istituito il primo corso “sperimentale” per marescialli d’alloggio che aspiravano alla nomina ad ufficiale. Si trattava di un percorso formativo rivolto a militari con molti anni d’esperienza, che venivano scelti per indossare le spalline da sottotenente. Prima dell’istituzione della Scuola la progressione di carriera di un militare dell’Arma, nel periodo compreso tra il 1860 ed il 1880, prevedeva la possibilità per i carabinieri che diventavano sottufficiali e, quindi, marescialli d’alloggio, di divenire ufficiali attraverso un fenomeno di selezione dall’alto, condotto dai superiori gerarchici che ritenevano i militari prescelti in possesso di una serie di requisiti. Un esempio chiarificatore è dato dalla figura di Chiaffredo Bergia(1).

Egli iniziò la carriera come allievo carabiniere il 16 febbraio 1861, carabiniere il 1° novembre, per diventare poi vicebrigadiere il 1° agosto 1867; dopo i suoi numerosi e meritati successi, il 1° dicembre 1871, venne nominato maresciallo d’alloggio. Nel 1877 fu promosso maresciallo d’alloggio maggiore, grado apicale dei sottufficiali, per transitare nella categoria degli ufficiali nel 1880 con il grado di sottotenente, diventando tenente nel 1883 e terminando la propria carriera nel grado di capitano(2), ottenuto il 17 dicembre 1891. Il Bergia, sulla base della documentazione bibliografica, non fu promosso ufficiale per “speciali meriti di servizio”, ma fu ritenuto meritevole di avanzare al grado di sottotenente dal proprio Comandante di Legione, come una normale progressione di carriera, accelerata dai numerosi riconoscimenti a lui tributati. In ogni caso, il Bergia non frequentò il corso che sarebbe stato istituito di lì a poco.

2. La legge di riordino (1880)

Prima di affrontare gli aspetti relativi alla nascita dell’istituto di formazione per i marescialli d’alloggio, appare opportuno analizzare la situazione generale nella quale versavano i Carabinieri Reali.

Il Presidente del Comitato dell’Arma(3), tenente generale Leonardo Roissard de Bellet(4), nel commentare(5) la legge del 19 luglio 1880 “sul riordinamento dell’Arma dei Carabinieri Reali”, sottolineava i rilevanti vantaggi di carriera che erano stati, in tal modo, garantiti ai sottufficiali. In particolare, questi ultimi avrebbero percepito un soprassoldo differente a seconda del grado, in modo che, se dopo vent’anni di servizio non avessero conseguito la nomina a sottotenente, avrebbero potuto comunque lasciare il servizio con una pensione annua(6). Veniva messa in tal modo in evidenza l’alternativa tra la pensione, in ogni caso erogata al ventesimo anno di servizio e la nomina a sottotenente. Quest’ultima non era un provvedimento di carattere eccezionale, bensì abbastanza comune. In effetti, la legge “sul riordinamento dell’Arma dei Carabinieri Reali” prevedeva (art. 5), che le promozioni al grado di tenente fossero concesse ai sottotenenti dell’Arma per metà dei posti vacanti(7).

3. Il primo corso per i futuri ufficiali

La selezione dei marescialli d’alloggio dovette sollevare qualche perplessità, tanto che il Comandante Generale emanò una circolare(8), avente appunto ad oggetto “Istruzione presso la legione Allievi dei marescialli d’alloggio proposti per promozione a sottotenente nell’Arma”(9). E, in effetti, nel ricordare che le norme previste per l’avanzamento dei marescialli d’alloggio a sottotenente contemplavano, oltre alla “capacità nella scritturazione” dei candidati, anche il “saper comandare gli esercizi di plotone” e, se provenienti dall’Arma a piedi, di “avere almeno attitudine alla equitazione”, veniva sottolineato come non si potesse “richiedere di meno per quanto riflette l’istruzione militare per un candidato ad ufficiale”.

Sulla base di quanto sopra si può affermare, quindi, che vi fu una chiara presa di coscienza della necessità di un’attività formativa di base, che mettesse i candidati in condizioni - almeno minime - per poter assolvere alle attività richieste con l’eventuale promozione al grado di sottotenente e quindi di sostenere le successive prove di selezione. “L’esercizio minimo”, messo in luce dalla circolare stessa, nasceva dall’esigere, “[…] non senza ragione, che l’ufficiale dell’Arma curi assai più del passato l’istruzione militare ed i relativi esercizi […]”, offrendo così la possibilità ai sottufficiali che concorrevano al transito nell’altro ruolo di poter svolgere “un certo periodo di tempo alla legione Allievi”. Il periodo di permanenza presso la legione allievi era di quattro mesi, fissato dal Comando Generale come congruo per poter svolgere le istruzioni, consistenti essenzialmente in attività di carattere prettamente militare(10).

Al termine del corso, sulla base delle indicazioni del Comandante della Legione Allievi, gli aspiranti sarebbero stati ammessi all’esame finale da condurre presso il Comando Generale. Solamente superando quest’ultimo sarebbe stato possibile diventare ufficiali. Analizzando l’aspetto numerico, la medesima circolare prevedeva che non dovessero essere ammessi più di 12 allievi per corso, permettendo il transito a quello successivo delle eventuali eccedenze. Era compito dei Comandanti di Legione territoriale fare in modo che la scelta ricadesse su “[…] possibilmente uno, o non più di due per legione […]”, in modo che i marescialli d’alloggio assenti per quattro mesi di corso non creassero eccessive carenze nella conduzione dei servizi di carattere ordinario. Stante l’organico dell’epoca(11), il peso dell’attività presso la legione allievi per il transito nella categoria degli ufficiali diveniva elemento caratterizzante per la realizzazione di un livello minimo nella formazione di base che permettesse loro di assolvere, almeno in maniera sufficiente, tutte le funzioni previste per l’Arma, ivi comprese le istruzioni relative alle attività di campagna previste per i Carabinieri(12). Su queste basi, nacque la Scuola per marescialli d’alloggio aspiranti al grado di sottotenente.

4. La nascita della Scuola: gli aspetti organizzativi

Grazie all’esperienza condotta nel 1883, con lo svolgimento di un primo corso a carattere sperimentale, si stabilì di istituire, nell’anno successivo, un centro di formazione per Ufficiali dei Carabinieri Reali denominato “Scuola per aspiranti al grado di Sottotenente”, presso la Caserma Cernaia, sede della Legione Allievi Carabinieri Reali di Torino. L’atto di nascita formale è costituito dalla circolare n. 9-5948 del 17 maggio 1884(13) del Comando Generale dell’Arma(14). La necessità di costituire la Scuola era legata allo sviluppo delle carriere del personale. Infatti, come precisato nella circolare appena menzionata, “la necessità d’aver buoni quadri di sottufficiali è pur creata all’arma dalla larga parte che, più che in ogni altro corpo, è fatta ad essi nell’avanzamento al grado d’ufficiale. Egli preme adunque che i sottufficiali dell’Arma a distinte doti, quali la condotta esemplare sotto ogni rapporto, la fermezza, l’amore al servizio, il perfetto adempimento dei propri doveri, l’autorevolezza e la cura costante del benessere dei loro dipendenti, uniscano l’istruzione necessaria per ben adempiere gl’incarichi che sono loro affidati, e per poter lodevolmente coprire il posto d’ufficiale, al quale molti di essi sono annualmente chiamati”.

La missione della Scuola fu sintetizzata in: “allargare le cognizioni letterarie e scientifiche degli aspiranti ufficiali e dar loro mezzo di perfezionare l’istruzione militare e di impratichirsi nell’equitazione”. Lo stesso Comandante Generale, nella circolare, ricordò che fu proprio lui a volere “ […] per facilitare ai marescialli d’alloggio l’acquisto di quelle lor necessarie [cognizioni] per aspirare al posto di ufficiale, e per aver mezzo nel tempo stesso di assicurarsi che tali cognizioni realmente si hanno dai militari proposti per promozione che […] prescrivevo(15) che i marescialli d’alloggio […] ritenuti idonei ad avanzamento, fossero chiamati ad un corso d’istruzione […] presso la legione Allievi”. La direzione dell’Istituto era affidata al Comandante della Legione Allievi, il quale aveva l’obbligo di provvedere ad effettuare numerose visite durante le lezioni per controllare la modalità di svolgimento dell’attività d’istruzione.

La verifica doveva svolgersi con interrogazioni degli allievi e con prove pratiche, specialmente per gli insegnamenti tipicamente militari. Dalla Scuola e quindi dall’esame finale dovevano passare obbligatoriamente tutti i sottufficiali che intendevano diventare sottotenenti, eccezion fatta per quelli che si fossero segnalati per “speciali meriti di servizio”. Tra gli interventi di carattere logistico, non può essere dimenticato proprio il trasferimento della Scuola. Infatti, a seguito della conclusione dei lavori in Roma, località Prati di Castello, il Comando Generale, con lettera numero 12759 del 10 ottobre 1885 recante le disposizioni del Ministero della Guerra, disponeva che fosse effettuato il movimento della Legione Allievi dalla prima Capitale del Regno alla Città Eterna. Così, nella prima quindicina di novembre( 16) dello stesso anno, la Legione Allievi di Torino e con essa anche la “Scuola per aspiranti al grado di sottotenente”, si trasferì a Roma dove occupò una parte della caserma Vittorio Emanuele(17) sino al 1906.

5. La didattica e la prova finale

La pianificazione didattica per i marescialli d’alloggio prevedeva, in linea di massima, due corsi l’anno, come detto della durata di quattro mesi, al termine dei quali i sottufficiali sarebbero stati sottoposti ad un esame finale dinanzi alla commissione composta da: - il maggiore generale comandante in 2a dell’Arma(18), in qualità di presidente; - un ufficiale superiore, membro; - due capitani, membri; - un ufficiale subalterno, membro. La commissione si sarebbe riunita presso il Comando Generale(19), dove si sarebbero dovuti svolgere anche gli esami per gli aspiranti sottotenenti. Gli esami sarebbero stati svolti suddividendo le materie in tre gruppi(20). Per ciascuna materia erano stati stabiliti i programmi d’insegnamento che sarebbero stati utilizzati anche nell’esame finale(21). La valutazione delle prove sostenute dagli aspiranti era organizzata su due differenti votazioni per ogni materia d’esame e per ogni candidato. Nella prima votazione la commissione si sarebbe espressa, a maggioranza, sul superamento o meno della prova da parte del candidato. Nella seconda votazione, invece, la commissione avrebbe dovuto esprimere il punteggio di merito, attribuendo il voto in ventesimi, tra 10 e 20 per i candidati idonei.

Ogni materia avrebbe fatto media con le altre dello stesso gruppo e le medie dei voti di gruppo avrebbero consentito di attribuire il voto finale. I sottufficiali avrebbero così conseguito l’idoneità all’avanzamento al grado di sottotenente se avessero avuto un voto uguale a 10 in tutte le materie di esame, oppure un voto di media uguale a 12 nei gruppi di più materie, ove avessero avuto qualche deficienza, purché non inferiore al voto minimo 8(22). In ogni caso non poteva essere dichiarato idoneo un aspirante che avesse ottenuto un voto inferiore a 10 nel componimento scritto. Il componimento scritto aveva una particolare importanza visto che la funzione dell’ufficiale era quella di essere un punto di contatto con altre realtà istituzionali di evidenti peso e prestigio (Procuratori del Re, Prefetti del Regno, Comandi militari, etc.) con le quali non era possibile mostrare incertezze grammaticali o lessicali. Inoltre, veniva data la possibilità al candidato non idoneo ad uno degli esami di frequentare due successivi corsi, al termine dei quali avrebbe potuto ripetere l’esame per le materie in cui non aveva riportato l’idoneità. Se non fosse stato dichiarato idoneo ancora una volta, sarebbe stato ammesso alla prova non prima di un anno.

Nella formulazione del giudizio di idoneità o meno all’avanzamento dei candidati, la commissione doveva tener conto non solamente dei risultati dell’esame finale condotto dagli aspiranti, ma anche delle loro note caratteristiche, con speciale riferimento alla condotta tenuta e ai servizi prestati, provvedendo a formulare - a maggioranza - un parere complessivo d’idoneità o non idoneità all’avanzamento. Al termine delle operazioni di valutazione dei militari, doveva essere trasmessa al Comando Generale la graduatoria, in ordine di anzianità, dei candidati. In sintesi, la commissione assolveva anche i compiti di un organismo di valutazione all’avanzamento e non solo quello di valutazione del profitto. La Legione Allievi, sulla base delle disposizioni emanate a firma del Comandante Generale nella sua circolare, diventava in tal modo il nucleo fondante delle attività didattiche, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la formazione dei marescialli d’alloggio aspiranti al grado di sottotenente.

6. Alcuni dati sulla Scuola

Innanzitutto va chiarito che, nonostante la nuova Scuola non apparisse chiaramente nell’ordinamento dell’Arma, era a pieno titolo inserita all’interno della Legione Allievi, come indicato nella circolare istitutiva. Dalle memorie storiche della Legione Allievi Carabinieri per l’anno 1883, al paragrafo 3. “variazione nella forza” nello specchio riferito alla truppa, tra le diminuzioni, alla voce promossi ufficiali sono indicati tre marescialli d’alloggio( 23). Nel 1884, il corso fu superato da ben 21 marescialli d’alloggio(24). Dalle memorie successive sino al 1891(25), è possibile così delineare un quadro abbastanza chiaro del numero dei marescialli d’alloggio che furono promossi ufficiali anno per anno. In ogni caso, come evidenziato dalla tabella riportata successivamente, il numero delle promozioni è stato fluttuante anno per anno, evidentemente in relazione alle esigenze organiche del corpo ufficiali, raggiunte le quali si assisteva ad una stasi in attesa della ripresa degli avanzamenti. Inoltre, le memorie storiche di quegli anni permettono di apprezzare anche un altro aspetto, relativo all’impiego degli ufficiali neopromossi. Quasi ogni anno, infatti, una parte degli ufficiali che veniva destinata presso la Legione Allievi era composta da sottotenenti, probabilmente poiché ritenuti in possesso di qualità tecnico-professionali che ne facevano elementi utili per l’addestramento e l’impiego degli allievi carabinieri(26).

7. La legge sull’avanzamento (1896) e il regolamento d’esecuzione

L’instaurazione del Governo del generale Pelloux con una breve presenza al Ministero della Guerra del generale Cesare Ricotti Magnani permise di portare a compimento alcuni interventi normativi, tra i quali quello che riguardava le norme per l’avanzamento nell’Esercito italiano(27). Con la legge del 2 luglio 1896 n. 254, dopo oltre quaranta anni di applicazione, si abrogò la precedente norma del 1853 riguardante l’avanzamento nel Regio Esercito. Tra le novità significative la legge, oltre a introdurre per la prima volta i limiti d’età per gli ufficiali dell’Esercito(28), prevedeva anche le condizioni necessarie per conseguire la nomina a sottotenente (artt. 4, 5 e 6). L’articolo 4 prevedeva che il candidato aspirante alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente avesse un’età compresa tra il diciannovesimo e ventottesimo anno, eccezion fatta per i provenienti dai marescialli d’alloggio dell’Arma dei Carabinieri, il cui limite superiore era portato a trentacinque anni. Inoltre, nell’ambito delle “disposizioni speciali per l’avanzamento degli ufficiali”, ancora una volta e in linea con il passato, era stabilito che i sottotenenti dei carabinieri reali erano tratti esclusivamente dai marescialli d’alloggio(29) (art. 33).

Il reclutamento degli ufficiali dell’Arma si differenziava, dunque, dalla restante parte dell’Esercito (art. 32), per il quale i sottotenenti nelle varie armi (eccezion fatta per corpo sanitario e veterinario) potevano essere tratti dai sottufficiali fino ad un massimo di un quarto dei posti a concorso(30). In caso di insufficienza di concorrenti, nell’Esercito i posti vacanti erano ricoperti dalle rimanenti categorie (provenienti dagli allievi della Scuola Militare(31) e dell’Accademia Militare(32) e dal complemento). La specificità del servizio dell’Arma si rifletteva ancora nel modo di ricoprire i “posti vacanti di ufficiale subalterno” (art. 35). Questi erano riservati, per metà, ai provenienti dai sottotenenti (e quindi, dai marescialli d’alloggio) e per l’altra metà, dai “tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio”.

Mentre, in linea generale, l’articolo 52(33) prevedeva che, nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione, fosse conservata l’anzianità posseduta prima del trasferimento, per i tenenti che decidevano di transitare nei Carabinieri era stabilito che l’anzianità relativa decorresse “dall’epoca in ingresso della nuova arma”. Solamente nel caso in cui fossero stati ritrasferiti(34) nell’Arma di provenienza avrebbero riacquisito l’anzianità precedentemente posseduta. Dopo circa due anni dall’emanazione della legge, venne approvato il relativo regolamento di esecuzione(35). Secondo quest’ultimo, per conseguire la nomina ad ufficiale, i sottufficiali dei carabinieri potevano percorrere due vie: la prima era di accedere al corso speciale della scuola militare di Modena (limitatamente al corpo contabile e in comunione con i sottufficiali degli altri corpi)(36), la seconda (solo per i marescialli d’alloggio, come previsto già dalla legge) era di essere proposti per l’avanzamento e di frequentare l’apposito “corso presso la legione allievi e supera[re] il relativo esame”(37).

Va ricordato anche che vi erano delle “complicazioni” che si frapponevano alla tanto sospirata nomina ad ufficiale; a titolo di esempio, un maresciallo d’alloggio già sposato doveva avere una rendita da vincolare per il matrimonio, visto che diventando ufficiale (con la frequenza del corso e il superamento dell’esame alla legione allievi), avrebbe dovuto rispettare le disposizioni normative in materia di matrimonio degli ufficiali, gravandosi di questo peso economico(38). Il regolamento (par. 94), nel riprendere quanto previsto dalla legge del 1896, ripartiva per l’Arma dei Carabinieri reali le percentuali del cinquanta per cento per le due diverse fonti di reclutamento. Il corso condotto presso la legione allievi era quindi un passaggio quasi obbligato attraverso il quale i marescialli d’alloggio potevano aspirare all’avanzamento.

8. Le nuove disposizioni per l’avanzamento dei marescialli (1898)

Gli importanti interventi correttivi sull’avanzamento nel Regio Esercito ebbero influenza anche per l’Arma. In particolare, il Comando Generale emanò una nuova circolare, che disciplinava le disposizioni relative all’avanzamento di tutti i militari di truppa(39).

Essa intendeva garantire un’uniforme applicazione delle norme sull’avanzamento di questi ultimi, comprendendo anche i marescialli d’alloggio che aspiravano alla nomina ad ufficiale. Le norme generali richiamavano le caratteristiche che il militare doveva avere per essere dichiarato idoneo all’avanzamento(40). Per i marescialli d’alloggio la valutazione caratteristica doveva essere stata del massimo livello per almeno due anni oltre a quello in cui veniva fatta la proposta dal Comandante di Legione. Inoltre “alle qualità morali e militari devono riunire, ottima condotta, intelligenza svegliata, modi educati, robustezza fisica e sveltezza. Devono aver fatto qualche corso di studi ed aver dato prova di saper reggere un comando di sezione o tenenza. Per l’esperimento in un comando d’ufficiale dei marescialli d’alloggio della legione allievi, o dei depositi, sarà osservato il disposto del § 33(41)”.

L’aspetto caratterizzante per poter essere incluso nelle proposte d’avanzamento era, quindi, di essere in grado di reggere un comando territoriale devoluto organicamente a ufficiale. Immutate erano le prove da sostenere. Era previsto che al necessario superamento degli esami della Scuola poteva farsi eccezione “per […] quei marescialli d’alloggio che si segnalassero per speciali meriti di servizio o che trovansi di residenza nella colonia Eritrea o all’estero”. La circolare, in analogia con il passato, andava a incidere anche sulle norme - che venivano modificate - per l’insegnamento, i materiali didattici, nonché l’attribuzione della direzione della scuola (concessa in toto al comandante della Legione allievi), con l’onere di accertamento dell’istruzione e del profitto.

Vi erano però delle differenze: relativamente al numero e alla durata dei corsi la circolare a stampa riportava che vi sarebbero stati due corsi all’anno della durata di quattro mesi ciascuno; successivamente(42), venne stabilito che, di volta in volta, il Comando Generale, sulla base delle vacanze organiche presumibili, avrebbe deciso il numero dei corsi per anno della durata, ciascuno, di sette mesi. Anche la composizione della commissione d’esame subì alcune modifiche(43).

9. La fine della Scuola (1907)

Con la legge del 30 dicembre 1906, n. 647 venne istituita la “Scuola Allievi Ufficiali Carabinieri Reali”, a Roma, nell’attuale sede del Museo Storico dell’Arma. In conseguenza di ciò, con l’inizio delle prime attività didattiche nel 1907, furono soppressi i corsi presso la Legione Allievi e cessarono le attività del primo centro di formazione degli aspiranti ufficiali(44). Nei 24 anni, compresi tra il 1883 e il 1907, nacque e si sviluppò un percorso formativo, dedicato ai marescialli d’alloggio che potevano aspirare all’avanzamento ad ufficiale dei Carabinieri, rivolto a valutare e migliorare le qualità generali della preparazione con l’evidente scopo di mettere questi in grado di poter adempiere, in maniera adeguata, ai numerosi compiti che l’ufficiale dei Carabinieri doveva assolvere. In tal modo l’Istituzione attribuiva importanza alla scelta di elementi con compiti direttivi anche dalla propria base: ciò costituisce elemento decisamente non comune in questo periodo storico, rispetto alle forme di reclutamento utilizzate per le altre Armi dell’Esercito.

mmagine raffigurante il grafico dei Gruppi di materie e programmi d'insegnamento previsti dalla circolare n. 9-5948 del 17 maggio 1884

mmagine raffigurante il grafico dei Gruppi di materie e programmi d'insegnamento previsti dalla circolare n. 19-11300 dell'8 agosto 1898

Immagine raffigurante il grafico dei Gruppi di materie e programmi d'insegnamento previsti dalla variante circolare del 1898.

Immagine raffigurante il grafico dei Marescialli d'alloggio promossi ufficiali al termine del corso di formazione.

Immagine raffigurante il grafico dei Marescialli d'alloggio promossi Sottotenenti.

Il grafico rappresenta la proiezione del numero dei marescialli d’alloggio idonei all’avanzamento al grado di sottotenente al termine del corso svolto presso la Scuola per marescialli d’alloggio (dati estratti da: AUSSME, Repertorio A-1 memorie storiche, n. 046 - memorie storiche della Legione Allievi Carabinieri Reali).

Immagine raffigurante il grafico della presenza dei Sottotenenti neopromossi.

Il grafico rappresenta la proiezione dell’impiego dei sottotenenti (provenienti dai marescialli d’alloggio) neopromossi presso la Legione Allievi Carabinieri Reali. È interessante notare come, ad un aumento della forza organica degli ufficiali della Legione, non corrisponda un incremento delle destinazioni dei marescialli d’alloggio nominati sottotenenti. Questa presenza presso la Legione si manterrà sempre costante, ma con un livello decisamente basso (dati estratti da: AUSSME, Repertorio A- 1 memorie storiche, n. 046 - memorie storiche della Legione Allievi Carabinieri Reali).


(*) - Maggiore dei Carabinieri.
(1) - Nato il 1° gennaio 1841 a Paesana (CN), nei pressi di Saluzzo, fu decorato di croce di cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia, di una Medaglia d’Oro, tre Medaglie d’Argento e due Medaglie di Bronzo, tutte al Valor Militare, nonché ricompensato con numerosi encomi ed altri riconoscimenti per l’intensa attività di contrasto al Brigantaggio nelle Legioni di Chieti e di Bari. Morì a Bari il 2 febbraio 1892.
(2) - Cfr.: ENTE EDITORIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, I Carabinieri 1814-1980, Roma, Ente Editoriale dell’Arma dei Carabinieri, 1980, pagg. 204-217 e G. FURLANI, L’Arma dei Carabinieri nelle sue tradizioni e nella sua gloria, in “Almanacco delle Forze Armate 1928”, Roma, Tipografia del Senato, 1928, pag. 181. Il Bergia cessò la carriera non per raggiunti limiti d’età (che all’epoca non erano stati ancora imposti), ma per decesso dovuto a cause naturali.
(3) - All’epoca non ancora Comandante Generale dell’Arma. La carica fu istituita con Regio decreto 26 luglio 1882 e con legge 8 luglio 1883. (4) - In carica dal 5 ottobre 1878 al 16 aprile 1891. Egli, non va dimenticato, ricevette nel 1867, da Comandante della Legione di Firenze (allora Capitale provvisoria del Regno), direttamente dal Primo Ministro del tempo, Generale Menabrea, l’ordine di eseguire i due arresti di Giuseppe Garibaldi. Cfr.: G. FERRARI, La polizia militare, profili storici, giuridici e d’impiego, Supplemento al n. 2 della RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, aprile-giugno 1993, pag. 84.
(5) - Con la circolare n. 25-6065 del 20 luglio 1880.
(6) - È possibile azzardare, quindi, in attesa di più approfonditi studi in materia, che vi doveva essere un forte interesse dell’Istituzione nel cercare di mantenere a sé, evitando una possibile emorragia, i sottufficiali dell’Arma sia che questi fossero rimasti tali, sia che fossero divenuti ufficiali.
(7) - La proporzione della nomina dei tenenti scelti tra gli ufficiali dell’Esercito e tra i sottufficiali si modificava a vantaggio di questi ultimi rispetto alle norme che erano state previste dall’articolo 21 della legge 13 novembre 1853. Questo, in particolare per quanto riguardava i Carabinieri Reali, prevedeva che i sottotenenti fossero tratti “a scelta” dai Marescialli d’alloggio del Corpo e che la nomina a Luogotenente (corrispondente all’odierno grado di tenente) avvenisse per due terzi a scelta dai parigrado degli altri Corpi e per un terzo dai sottotenenti dei Carabinieri, questi ultimi per ordine di anzianità. L’articolo dava poi ulteriori indicazioni per l’avanzamento ai gradi superiori fino a quello di colonnello.
(8) - N. 12602 di protocollo del 25 ottobre 1883.
(9) - Non è stato possibile reperire indicazioni sull’esistenza, anteriore allo svolgimento del primo corso sperimentale e quindi all’entrata in funzione della Scuola, di eventuali esami per i marescialli aspiranti alla nomina a sottotenente. Sembra che l’unica selezione del personale avvenisse a cura dei rispettivi comandanti che sceglievano i militari ritenuti meritevoli, evidentemente sulla base dei precedenti di servizio, come nel caso di Bergia.
(10) - Le attività consistevano in: esercizi militari ed equitazione; regolamento di disciplina; nomenclatura e conservazione delle armi e sul tiro; manovra in ordine chiuso e sparso; servizio di sicurezza in campagna; orientamento e nomenclatura del terreno; lettura delle carte (topografiche); affardellamento ed attendamento e tutte quelle altre materie che era necessario assolutamente conoscere per il grado al quale aspiravano.
(11) - In questo periodo, poteva transitare nel ruolo ufficiali, andando a coprire le complessive 124 unità organiche previste nel grado di sottotenente, pari al 21,75 per cento dei 570 ufficiali previsti dalla forza organica. Dati numerici sulla forza dell’Arma dei Carabinieri Reali tratti dal Bollettino Ufficiale dei Carabinieri Reali, 1884, puntata 2, parte 1a, 7 marzo “specchio di riparto organico dell’Arma dei Carabinieri Reali, pag. 54”.
(12) - All’inizio degli anni ottanta del XIX secolo, venne inserita nella prima linea dell’esercito combattente anche una parte, minima, di Carabinieri Reali (un reggimento a cavallo ed alcune compagnie a piedi). Si può meglio comprendere come, in questo periodo, si cercasse di fornire almeno delle cognizioni minime ai futuri ufficiali che potevano ricoprire anche gli incarichi comandanti di plotone, di compagnia e di squadrone di cui sopra. Cfr.: F. MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, in STORIA CONTEMPORANEA, 1973 (anno IV), n. 1, pag. 27-55, pag. 38.
(13) - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Carabinieri Reali, 1884, puntata 4, parte 1a, pag. 85. Ma anche alcuni passaggi nel sito dell’Arma (www.carabinieri.it).
(14) - Il Comandante Generale era ancora il Tenente Generale Leonardo Roissard de Bellet fino al 16 aprile 1891.
(15) - Erano state emesse due circolari a proposito della formazione e selezione del personale ufficiali e sottufficiali, rispettivamente n. 12602 del 25 ottobre e n. 13701 del 19 novembre 1883.
(16) - Il trasferimento fu dunque condotto in quel periodo e non, come erroneamente alcune fonti riportano, il 10 ottobre, data che corrisponde unicamente alla trasmissione da parte del Comando Generale della determinazione ministeriale. Inoltre, è opportuno ricordare che con il trasferimento fu anche soppresso il 5° Squadrone che si trovava distaccato a Napoli, erede del primo nucleo di addestratori ed allievi che nacque nella Capitale borbonica, a seguito della necessità di costituire, con l’unità d’Italia, un serbatoio di reclutamento dei Carabinieri per le province napoletane. Cfr.: Archivio dell’Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Repertorio A-1 Memorie Storiche, 046 - Legione Allievi Carabinieri Reali, Memorie storiche per l’anno 1885 (d’ora in poi, se non diversamente indicato, AUSSME, memorie storiche per l’anno …).
(17) - L’attuale sede della Scuola Allievi Carabinieri, caserma inaugurata originariamente con il nome di Vittorio Emanuele, fu successivamente dedicata al Capitano dei Carabinieri Reali Orlando De Tommaso, caduto eroicamente nella difesa di Roma (8-10 settembre 1943) alla testa della sua compagnia allievi. Alla memoria dell’ufficiale fu tributata la concessione di una Medaglia d’Oro al Valor Militare.
(18) - Carica poi trasformata in quella di Vice Comandante Generale dell’Arma.
(19) - Sembra interessante sottolineare come la scelta del Comando Generale ove svolgere gli esami possa, almeno in prima battuta e in attesa di ulteriori approfondimenti, essere attribuita all’interesse che il vertice nutriva in questa attività e all’apparente sforzo di garantire una terzietà di valutazione degli aspiranti alla nomina ad ufficiali.
(20) - 1° gruppo: - regolamento d’esercizi ed evoluzioni; - applicazione al terreno delle evoluzioni regolamentari; - equitazione. 2° gruppo: - lavoro in iscritto; - geometria; - nozioni di geografia; - nozioni storiche sui principali avvenimenti compiutisi in Italia dopo il trattato di Vienna. 3° gruppo: - topografia; - fortificazione; - nozioni sulle armi e sul tiro.
(21) - Si veda l’allegato riportato al termine del saggio.
(22) - Se, invece, il candidato avesse riportato un voto inferiore ad 8 in una particolare materia, mentre in tutte le altre materie d’esame il voto fosse stato almeno di 14, allora sarebbe stato ammesso a sostenere una seconda volta la prova della materia per la quale aveva ricevuto la deficienza.
(23) - Di cui due provenienti dall’Arma a piedi ed uno da quella a cavallo. Cfr.: AUSSME, 046, memorie storiche per l’anno 1883.
(24) - Di cui 17 a piedi ed 1 a cavallo. Cfr.; Ibidem, memorie storiche per l’anno 1884.
(25) - Purtroppo, dall’anno 1892, venne radicalmente modificata la modalità di stesura delle memorie storiche di tutti i comandi di Corpo, ivi compresa la Legione Allievi e, pertanto, non è stato più possibile recuperare quel dato, che seppur incompleto, appariva comunque interessante. Cfr.: AUSSME, 046, memorie storiche.
(26) - Il dato percentuale dei sottotenenti provenienti dai marescialli e trasferiti presso la Legione Allievi era compreso in una scala variabile tra il 2,12 per cento e il 10,41per cento del totale nei singoli anni come evidenziato in tabella. Questa percentuale in ogni caso poteva essere più alta ove si consideri anche la categoria di provenienza degli ufficiali che già erano in servizio presso quel comando di Corpo nei vari anni oggetto osservati.
(27) - La sua presenza nel governo Pelloux durò da Marzo a Luglio del 1896, quando Ricotti Magnani dette le dimissioni a seguito del forte scontro con lo stesso Sovrano. Cfr.: G. ROCHAT - G. MASSOBRIO, Breve Storia dell’Esercito Italiano dal 1861 al 1943, Torino, Einaudi, 1978, pagg. 128-130 e 142.
(28) - Raggiunto il limite d’età sarebbero stati posti al di fuori dell’esercito permanente, in una delle tre posizioni previste (riforma, riposo o servizio ausiliario). La soluzione della cessazione dal servizio attivo era legata soprattutto alla necessità di limitare l’eccessiva permanenza nei gradi inferiori della quasi totalità degli ufficiali dell’Esercito. Tra gli altri, cfr.: J. GOOCH, Esercito, Stato e società in Italia 1870-1915, Milano, Franco Angeli, 1994, pag. 95. Per quanto riguardava gli ufficiali dei Carabinieri Reali, il limite d’età era superiore rispetto il resto della Forza Armata. In particolare, 48 anni d’età per i Sottotenenti ed i Tenenti, 50 per i Capitani. In generale, la differenza tra il resto dell’esercito e i carabinieri reali era legato, ovviamente, alla forte presenza di militari provenienti dalla categoria dei sottufficiali e quindi con un’età anagrafica più elevata visto che dovevano rivestire il grado di maresciallo d’alloggio per poter aspirare alla promozione.
(29) - Non era l’unica forma di avanzamento ad ufficiale, seppure non nei carabinieri. Era possibile anche per i sottufficiali di questi diventare ufficiale del Corpo Contabile, dopo aver vinto l’apposito concorso e frequentato il corso speciale presso la Scuola Militare di Modena. Anche in questo caso, tuttavia, doveva essere espresso, da parte della commissione di avanzamento, un giudizio di “meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale”. Cfr.: circolare 19- 11300 dell’8 agosto 1898 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali, § 92-95.
(30) - L’Arma dei Carabinieri mantenne sempre una consistente aliquota di ufficiali provenienti dai marescialli d’alloggio prima e dai sottufficiali poi, a differenza dell’Esercito. Cfr.: G. ROCHAT - G. MASSOBRIO, op. cit., pag. 99.
(31) - La Scuola Militare di Modena (successivamente denominata Accademia) provvedeva all’addestramento e la formazione degli allievi ufficiali delle Armi di Fanteria e Cavalleria.
(32) - L’Accademia Militare provvedeva all’addestramento e la formazione degli allievi ufficiali delle Armi di Artiglieria e Genio, cfr.: P. LANGELLA, L’Accademia militare di Torino in età giolittiana, in G. CAFORIO, P. DEL NEGRO, op. cit., pagg. 317-361.
(33) - Titolo III della legge, Del modo di computare l’anzianità.
(34) - Nel caso in cui gli ufficiali non fossero stati ritenuti idonei per qualsiasi motivo di assolvere le particolari funzioni di ufficiale dei carabinieri, potevano essere ritrasferiti nell’arma di provenienza.
(35) - R.d. 19 maggio 1898, n.172.
(36) - Regolamento per l’esecuzione, Parte seconda Avanzamento ai gradi di truppa. Capo VI. Ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare. Par. 54. Vi erano numerose limitazioni, tra le quali, la più significativa era l’età massima (25 anni).
(37) - Regolamento per l’esecuzione, Titolo I. Condizioni e modi di avanzamento. Capo II. Nomina a sottotenente. Disposizioni speciali ai singoli ruoli, par. 70.
(38) - Per ottenere l’autorizzazione a sposarsi (Regio assentimento), l’ufficiale doveva dimostrare, infatti, il possesso di una rendita vincolata che potesse tutelare la sua famiglia anche in caso di decesso. Analoghe garanzie doveva offrire il sottufficiale vedovo con figli che aspirava alla nomina a sottotenente.
(39) - Circolare n. 19-11300 dell’8 agosto 1898, oggetto “Avanzamento dei militari di truppa dei carabinieri reali”, a firma del Comandante Generale Tenente Generale Bruto Bruti.
(40) - Oltre alla “voluta attitudine fisica”, questo doveva possedere “ottima condotta […] coltura letteraria occorrente per le funzioni del grado”, capacità “di comandare un riparto di spettanza del grado cui aspira, […] avere perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai vari regolamenti e dalle varie istruzioni pel grado superiore”, cfr.: circ. cit..
(41) - Era previsto in questo caso che l’esperimento fosse svolto nella Legione territoriale competente, quindi quella di Roma, di Cagliari e di Palermo rispettivamente per la Legione Allievi e i Depositi di Cagliari e Palermo.
(42) - Dalla copia della circolare consultata, è stato possibile osservare questa variazione alla medesima, che però non riporta l’indicazione della data.
(43) - Si stabilì come presidente in sostituzione del Maggior generale addetto al comando generale dell’Arma, il comandante della Legione Allievi, mentre la restante parte era invariata.
(44) - Si ritiene che considerato l’inizio dei corsi presso il nuovo istituto dalla fine del 1907, anche in quell’anno vi dovettero essere dei corsi presso la Legione Allievi.
(45) - Purtroppo non è stato possibile reperire, allo stato attuale, la data di modifica della circolare richiamata, come già ricordato. È comunque possibile, sulla base delle modifiche apportate al programma di storia, orientare il periodo almeno dopo l’assunzione al trono di Vittorio Emanuele III, quindi nella seconda parte del 1900.