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Giustizia Militare

Renato Maggiore

Disobbedienza - Comunicazione della valutazione caratteristica - Ottemperanza all’ordine di firmare per conoscenza Necessaria tipicità dell’ordine - Fattispecie -Colloquio fra superiore e inferiore - Lettura a questi della normativa sull’obbligo - Sua opinione che ne esulasse la tassatività dell’ordine Possibile opinione della mera informatività del discorso come generico ragguaglio sull’obbligo - Conseguente difetto dell’elemento soggettivo.

(C.p.m.p., art. 173; C.p.p., art. 129; D.M. 3 novembre 1999, n. 486)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 11 aprile 2002. Pres. D’Urso, Est. Fabbri, P.M. mil. Rosin (diff.), in c. F.

In episodio di comunicazione della valutazione caratteristica al militare e di suo rifiuto della sottoscrizione, se questo è solo espressione della volontà di prendere visione della documentazione, allora - non potendosi del tutto escludere che, nella conversazione circa l’ob- bligo di firmare, avesse egli in quel momento ritenuto che solo lo si informava di un suo obbligo previsto dalla normative senza la con- testuale tassatività dell’ordine - va affermato che il fatto non costituisce reato per mancanza della componente psicologia dell’agire richiesta dalla legge (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««Con sentenza del 28 giugno 2001 la Corte Militare di Appello, Sezione distaccata di Napoli, confermava la condanna ad un mese di reclusione militare inflitta a F. A. dal Tribunale Militare di Bari con sentenza del 3 ottobre 2000 per il reato di disobbedienza aggravata, per non avere ottemperato all’ordine di firmare per presa conoscenza il foglio di comunicazione della valutazione caratteristica. La corte disattendeva la tesi difensiva, consistita nel negare che vi fosse stato un ordine; nell’affermare che vi era stata soltanto la richiesta della firma e la lettura della normativa che giustificava tale richiesta; nel sostenere che il F. voleva soltanto prendere visione integrale della documentazione valutativa, ritenendolo suo diritto come all’epoca affermato da una sentenza del Consiglio di Stato (e oggi riconosciuto in base al D.M. 3 novembre 1999, n. 486). La corte sosteneva che in base alle testimonianze raccolte e alla registrazione della conversazione era emerso inequivocabilmente che in nessun modo il F. poteva ritenere che il suo superiore non avesse voluto intimargli un ordine formale; riteneva infondata, conseguentemente, la richiesta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; sosteneva, inoltre, che l’invocazione dell’art. 25 del Regolamento di disciplina non era conferente, in quanto il superiore aveva replicato in maniera chiara alle obiezioni del F. confermando l’obbligo di pone in essere il comportamento richiesto; richiamava, infine, la motivazione della sentenza di primo grado quanto alla legittimità dell’ordine e alla sua attinenza al servizio e alla disciplina. 2. Avverso la predetta sentenza di appello ricorre il F., deducendo sei motivi di impugnazione. Con i primi tre sostiene, sotto il profilo della violazione di legge, rispettivamente che non vi è stato un ordine formale; che non vi è stata una conferma espressa di esso e che comunque l’imputato non ha colto l’imperatività della richiesta e può avere agito nella ragionevole convinzione di esercitare un suo diritto di accesso agli atti; che l’eventuale ordine non atteneva al servizio o alla disciplina. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. d) ed e) c.p.p. e lamenta la mancata rinnovazione dell’istru- zione dibattimentale. Con il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione relativamente all’attinenza dell’ordine al servizio o alla disciplina. Con l’ultimo motivo denuncia la violazione di legge, sostenendo che essendo l’art. 173 c.p.m.p. una norma in bianco, si deve tenere conto della norma amministrativa sottintesa, considerando che oggi l’inosservanza di quell’ordine non comporterebbe alcuna sanzione. II ricorso è fondato quanto all’insussistenza dell’ele- mento soggettivo - la cui mancanza rende applica- bile, anche in sede di legittimità, l’art. 129 c.p.p. con conseguente irrilevanza degli ulteriori motivi di impugnazione. Invero dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l’imputato si è difeso sostenendo che non voleva disobbedire ad un ordine, ma soltanto prendere visione della documentazione caratteristica, ritenendolo un suo diritto. Partendo da tale posizione di rifiuto - a suo giudizio motivato - di sottoscrizione, il ricorrente sostiene di non avere percepito la sostanza di un ordine da parte del superiore. La versione dei fatti fornita dall’imputato è stata considerata pretestuosa dalla corte territoriale - la quale ha affermato che il F., non può avere ritenuto che il suo superiore non gli avesse impartito un ordine formale - sul rilievo che il F. aveva dato lettura all’imputato delle disposizioni in materia, dalle quali emergeva chiaramente l’obbligo di sottoscrizione, e aveva replicato alle obiezioni confermando l’obbligo di porre in essere il comportamento richiesto. Premesso che dalle predette risultanze emerge chiaramente che vi è stato un colloquio tra il L. e il F. con la prospettazione delle reciproche ragioni da entrambe le parti, non si può escludere che l’impu- tato, nel contesto di quel pacifico chiarimento con il suo superiore, effettivamente non abbia percepito la natura di ordine di quanto il L. gli andava dicendo circa l’obbligo di firmare il foglio di comunicazione della valutazione caratteristica. Una cosa, infatti, è un ordine di firmare - chiaro, secco ed inequivoco come abitualmente avviene nell’ambiente militare altra è una conversazione con prospettazione delle reciproche ragioni, anche se conclusa da parte del L. con il ribadire che dalle norme vigenti emergeval’obbligo di firmare. Nella descritta situazione di fatto, il F. - il quale si batteva perché fosse riconosciuto il diritto a prendere visione degli atti caratteristici, come poi avvenuto per previsione normativa, e soltanto per questo si rifiutava di firmare - ben può avere ritenuto che il suo superiore gli avesse semplicemente confermato, a seguito di una discussione, l’obbligo di firmare, in base alla normativa vigente, ma senza impartirgli l’ordine di adempiere all’obbligo genericamente riconosciuto a suo carico. S’impone, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento psicologico.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato»».


Lesione personale - Imputazione così modificata dalla originaria violenza ad inferiore - Richiesta di procedimento del comandante del corpo - Sua acquisizione previa proposta fatta dal giudice dopo la diversa qualificazione Legittimità di tale suo potere. Consenso dell’avente diritto-vittima Causale da nonnismo del fatto Adesione delle vittime allora mai libere da condizionamenti - Esclusione della scriminante.

(C.p.m.p., artt. 223, co. 2, 260; c.p., art. 50; c.p.p., artt. 431, 507, 521)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 11 aprile 2002. Pres. D’urso, Est. Silvestri, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. P.

Se all’addebito di lesione personale si sia pervenuti per corretta modifica dell’originaria imputazione di violenza ad inferiore, è regolare l’acquisizione agli atti della necessaria richiesta di procedimento a firma del Comandante del Corpo, realizzata dopo interpello avanzato dal Giudice, rientrando questo fra i poteri-doveri del giudicante. La scriminante del consenso dell’avente diritto non è operativa per episodi di violenza da “nonnismo”, essendo da ritenersi allora mai libere da condizionamenti le eventuali manifestazioni di volontà adesiva da parte delle vittime (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««Con sentenza del 13 luglio 2001, la Corte Militare di Appello-Sezione distaccata di Napoli confermava la decisione emessa in data 30 gennaio 2001 dal Tribunale Militare di Napoli, con cui P. A. era stato condannato alla pena di due mesi dì reclusione militare, condizionalmente sospesa, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 223, comma 2, c.p.m.p. per avere cagionato a D.G., in concorsocon D.F., lesioni personali guarite in sette giorni. Premesso che correttamente l’originaria imputazione era stata modificata in quella di lesioni personali, la cui procedibilità era stata accertata mediante l’acqui- sizione della richiesta di procedimento, la Corte militare riteneva che le risultanze probatorie dimostrassero l’esistenza del fatto costituente reato, posto in essere come episodio di “nonnismo” attuato col rito dello “sbrago” e che sulla responsabilità dell’imputato restasse irrilevante il consenso dell’avente diritto. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza perché viziata da mancanza ed illogicità della motivazione nella ricostruzione dei fatti e nell’afferma- zione della responsabilità dell’imputato, da violazione degli artt. 431 c.p.p., in relazione agli artt. 521 c.p.p. e 260 c.p.m.p., e da violazione dell’art. 50 c.p. in riferimento alla mancata applicazione della scriminante del consenso dell’avente diritto. Il ricorso manca di fondamento. Non ha pregio il primo motivo di ricorso con cui è stata denunciata l’errata valutazione delle prove, atteso che la Corte Militare ha sottoposto ad accurata analisi le risultanze probatorie, dalle quali è stato tratto il convincimento della riferibilità alla condotta consapevole e volontaria dell’imputato delle lesioni riportate dal D. con prudente apprezzamento sorretto da argomenti convincenti, non sindaca- bili nel giudizio di legittimità. Deve essere disatteso anche il secondo motivo di ricorso. In primo luogo, deve osservarsi che sussiste la prospettata violazione dell’art. 521 c.p.p., dato che la modificazione dell’originaria imputazione di violenza ad inferiore in quella di lesione personale non ha fatto venire meno la relazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, essendo stato posto l’imputato in condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa sull’oggetto dell’addebito. Inoltre, una volta adottata la diversa qualificazione relativa alle lesioni volontarie, per le quali è prescritta la richiesta del comandante del corpo, non merita censura il provvedimento con cui il giudice di primo grado ha proposto, a norma dell’art. 507 c.p.p., l’ac- quisizione di tale atto, essendo indubbiamente riconducibile a poteri-doveri del giudice accertare se sussista o non la prescritta condizione di procedibilità. Infine, è infondato anche l’ultimo motivo di ricorso con cui è stata lamentata la violazione l’art. 50 c.p. In proposito la Corte Militare ha puntualmente rilevato che, nell’ambito degli episodi di “nonnismo”, in cui si inquadra la vicenda in esame, le manifestazioni di volontà delle vittime non possono mai essere considerate libere da condizionamenti e ciò in considerazione della forzata convivenza in cui si trovano i militari coinvolti e del clima di soggezione (e spesso di vera e propria intimidazione) creato dai militari più anziani nei confronti dei più giovani, i quali non possono sottrarsi ai vari riti di iniziazione se non vogliono subire ritorsioni o comunque scadere nella considerazione del gruppo. Alla luce di tale rilievo risulta corretta l’opinione accolta nella sentenza impugnata, con cui è stata esclusa l’ope- ratività della scriminante del consenso dell’avente diritto, in quanto l’accettazione di sottoporsi alla prova dello “sbrago” non può considerarsi frutto di una libera autodeterminazione del soggetto passivo, la cui prestazione del consenso deve ritenersi viziata. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali»».


Sentenza di appello - Elementi della motivazione -Incompletezza Motivazione apparente - Caratteristiche -Rigetto delle censure con posizioniche prescindono dalle argomentazioni giuridiche e fattuali - Risultano affermazioni apodittiche - Realizzano l’ap- parenza.

(C.p.p., art. 606 co. 1 lett. e)

Corte di Cassazione, sez. 1^ pen., 27 giugno 2002. Pres. Fazzioli, Rel. Stefano, Est. Campo, P.M. mil. Garino (conf.), in c. F.

Sussiste il vizio di motivazione solo apparente della sentenza di appello se vi si riveli l’omissione di un completo e convincente riscontro alle deduzioni delle parti e non ne risultino tutti gli elementi di fatto e di diritto, con ciò mancando il realizzarsi della garanzia di poterla censurare, che è diritto dell’interessato, e poi condizione perché il giudice del controllo eserciti tale funzione, come demandatagli dalla legge (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: «« Con sentenza in data 7 dicembre 2001 la Corte militare di appello in parziale riforma di quella emessa il 3 marzo 2001 dal Tribunale militare di Cagliari nei confronti di F.L., imputato del reato di lesione personale grave in danno del commilitone G.N. (artt. 223 co. 1°c.p.m.p. e 583 co. l° n. 1 c.p.), riduceva la pena a quella di mesi tre di reclusione militare e applicava il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. La corte territoriale, per quanto interessa in questa sede, affermava che dalle precise testimonianze acquisite agli atti emergeva che l’imputato aveva spinto violentemente la parte offesa, facendolo cadere per terra con conseguente lassità dei collaterale mediale e meniscopatia interna del ginocchio destro guarita oltre il quarantesimo giorno. Aggiungeva che non era provata la tesi difensiva dell’accidentalità o colposità dell’evento, avendo l’imputato manifestato “una determinata violenza con l’evidente accettazione del rischio di provocare non solo percosse ma anche eventuali lesioni personali come, in effetti, è stato”. Ricorre per cassazione il F., il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce vizio di motivazione (art. 606 co. l° lett. e c.p.p.), rilevando che il giudice dell’appello aveva omesso ogni valutazione in merito alle specifiche e circostanziate argomentazioni sottoposte al suo esame con l’atto di appello in ordine alla ricostruzione dell’episodio attribuito all’impu- tato, oltre che in merito alla sussistenza dell’ele- mento psicologico laddove era stata puntualmente censurata l’affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui sussisteva equivalenza tra il dolo del reato di percosse e quello del reato di lesioni volontarie. Il ricorso è fondato. Invero, come risulta dall’atto di appello dell’imputa- to, erano state censurate con ampie e specifiche argomentazioni, in fatto e in diritto, le scelte del giudice di prime cure relative sia alla ricostruzione dei fatti oggetto del processo, e alla valutazione delle asseritamente discordanti deposizioni testimoniali, che alla esistenza del dolo di lesioni. Su detti punti la sentenza impugnata si è limitata o ad affermare in maniera apodittica, in quanto priva di specifiche indicazioni sui fatti posti a sostegno delle relative argomentazioni, che l’episodio in esame era stato ricostruito sulla base delle concordi dichiarazioni testimoniali ovvero che risultava evidente che l’imputato aveva agito quanto meno con dolo eventuale, senza formulare alcuna considerazione sulle puntuali critiche sottoposte al suo esame dall’appellante. Invero, questa Corte ha costantemente affermato che sussiste il vizio di motivazione, sub specie di apparenza della stessa, allorquando il giudice del merito abbia omesso di dare una esaustiva e convincente risposta alle deduzione delle parti, indicando a tale fine con chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato la propria decisione, così consentendo alla parte interessata di formulare le più appropriate censure e al giudice di legittimità di esercitare la funzione di controllo demandata dalla legge. Ne discende che una motivazione risulta apparente allorquando il giudice, come avvenuto nella specie che ci occupa, si sia limitato a respingere le censure sottoposte al suo esame senza alcun puntuale riferimento agli elementi di fatto posti a sostegno della decisione prescelta e alle argomentazioni, di natura giuridica oltre che fattuale, usate dalle parti per sostenere le doglianze denunciate. Per le suesposte ragioni la sentenza gravata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte militare di appello, che provvederà a nuovo giudizio motivando adeguatamente in ordine al contenuto delle articolate censure rivolte dall’odierno ricorrente alla sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di Appello»».


Violazione di consegna - Sottufficiali dei CC di pattuglia - Servizio con precise istruzioni - Costituiscono consegna Distrazione dal servizio - Equipaggio intento a guardare per 15 minuti una partita di calcio - Si configura il reato Richiesta autorizzazione a deviare per segnalati furti all’esterno dello stadio Non giustifica il comportamento tenuto. Relazione di servizio - Dichiarazione indiziante - Non è tale.

(C.p.m.p., art. 120; c.p.p., art. 63 co. 1 e 2; D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 26)

Corte di Cassazione, sez. 1^ pen., 24 maggio 2002. Pres. D’Urso, Est. Pepino, P.M. mil. Garino (conf.), in c. P.

Il servizio di pattuglia affidato a sottufficiale dei CC per specifico ordine di servizio, con istruzioni precise e concrete modalità di adempimento, costituisce servizio regolato da consegne. Ed è violazione di consegna, in deviazione dal percorso prescritto, su richiesta deroga per segnalati furti all’esterno dello GIURISPRUDENZA stadio, il comportamento costituito dal guardare ingiustificatamente per 15 minuti una partita di calcio, poiché realizza distrazione dal servizio, non essendo coperto dall’autoriz- zazione a deviare dal tragitto previsto. La relazione di servizio non rappresenta, non essendo dichiarazione indiziante, atto inutilizzabile processualmente, poiché è invece solo atto amministrativo autonomo dal procedimento penale (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: «« Con sentenza 11 ottobre 2001 la Corte militare di appello sezione distaccata di Verona, totalmente riformando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale militare di Torino il 23 novembre 2000, ha dichiarato P. M., colpevole del delitto di violata consegna aggravata (artt. 120 e 47, n. 2 c.p.m.p.), commesso in Torino il 30 ottobre 1996 e lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, alla pena di un mese di reclusione militare, con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna sul certificato del casellario. Al P., vicebrigadiere dei CC in servizio presso il Nucleo Radiomobile di Torino, è contestato di avere violato le consegne ricevute in quanto, comandato in servizio di pattuglia nell’area Torino-Falchera con turno dalle 18.00 alle 24.00 del 30 ottobre, abbandonava il servizio verso le ore 21.15, recandosi presso lo stadio Delle Alpi per assistere alla partita di calcio ivi in corso. La Corte di merito ha fondato il giudizio di colpevolezza sui seguenti elementi: a) l’allontanamento della auto radiomobile comandata dal P. dalla zona di servizio è pacifico essendo ammesso dall’imputato nella relazione di servizio 31 ottobre 1996 e, soprattutto, riferito dal cap. S. (che dichiara di avere personalmente visto l’auto all’interno dello stadio, per un periodo di circa 15 minuti, con l’equipaggio intento a guardare la partita e di avere contestato il fatto al P. senza avere giustificazioni di sorta); b) l’autorizzazione della centrale operativa, concessa su richiesta del P. a fuoruscire dal percorso imposto dall’ordine di servizio non si estendeva al comportamento contestato, essendo limitata alle necessità connesse con la repressione dei furti segnalati su automobili all’esterno dello stadio; c) il servizio di pattuglia cui il P. era comandato deve considerarsi “servizio regolato da consegne” e, conseguentemente, la “distrazione” dallo stesso per un periodo di tempo apprezzabile integra il delitto di cui all’art. 120 c.p.m.p. Contro la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, il P. eccependo violazione di legge e illogicità della motivazione e chiedendone l’annulla- mento. Il ricorrente lamenta, in particolare: a) l’utilizzazione a fini di prova della propria responsabilità della relazione di servizio redatta il 31 ottobre 1996, da considerare atto del processo in quanto richiestagli dai superiori a seguito delle contestazioni del cap. S. e come tale inutilizzabile essendo stata acquisita in violazione di quanto disposto dall’art. 63 co. 1 e 2 c.p.p.; b) la carenza e/o apoditticità della motivazione in punto periodo di permanenza all’interno dello stadio e ragioni della stessa; c) l’erronea definizione del servizio cui era comandato come “servizio regolato da consegne“. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo è agevole rilevare, da un lato, l’improprietà di una classificazione della relazione di servizio come dichiarazione di cui all’art. 63 c.p.p. [trattandosi di atto amministrativo del tuttoautonomo dal procedimento penale, redatto prima dell’inizio dello stesso e predisposto in base a disposizioni di carattere generale (e non - a quanto risulta dagli atti - a seguito di contestazione e con richiesta di produrre le proprie difese)] e, d’altro canto, il carattere meramente sussidiario del contenuto della relazione di servizio redatta dal vicebrigadiere ai fini della dichiarazione di responsabilità, essendo l’elemento probatorio fondamentale costituito dalle dichiarazioni del cap. S. (da sole sufficienti al riguardo). Ne consegue, anche a prescindere dallo scarso peso probatorio, la piena utilizzabilità dell’atto. Con il secondo motivo viene, a ben guardare, proposta una “rilettura” del materiale probatorio, la cui valutazione, rimessa al giudice di merito, è preclusa, per pacifica giurisprudenza, al giudice di legittimità (cfr., per tutte: Cass., sez. VI, 19 febbraio - 11 luglio 1992, Mincione, rv. 191249). Nessuno dei profili indicati dal ricorrente integra, infatti, un vizio logico o una carenza della motivazione: l’attendibili- tà del teste S. e l’univocità delle sue dichiarazioni, in particolare, non sono neppur messe in dubbio dal ricorrente e il carattere di “distrazione” dal servizio, anche latamente inteso, insito nel soffermarsi ad assistere alla partita (circostanza specificamente riferita dal S.) è analiticamente motivato e di piena evidenza logica. L’infondatezza del terzo motivo emerge con chiarezza dal fatto che, come precisato in sentenza e non contestato dal ricorrente (che si limita a censurare una asserita frettolosità della motivazione sul punto), il servizio di pattuglia affidato al P. era disposto con specifico ordine di servizio (n. 2/10/257 del 30 ottobre 1996) comprensivo di “istruzioni precise, dettagliate e contrassegnate da concrete modalità di adempimento”. Ben più, dunque, di quanto richiesto dalla giurisprudenza per ritenere un servizio “regolato da consegne” [“A norma dell’art. 26, primo comma, del vigente Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”. Risulta, perciò, evidente che anche le disposizioni di carattere generale, rilevanti ai fini della corretta esecuzione di un servizio, formano parte integrante della consegna, indipendentemente dal loro specifico e diretto richiamo nel particolare ordine impartito” (Cass., sez. I, 19 gennaio 2000, n. 90)]. Consegue a quanto precede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali»».

(a cura di Renato Maggiore)