• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2004
    >
  • N.4 - Ottobre-Dicembre
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (massime a cura dell’Ufficio Massimario)

Armi - In genere - Apparecchio in grado di mandare scosse elettriche - Qualificabilità come arma - Sussistenza - Conseguenze.

(L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4)

Sez. 1, 18 dicembre 2003, n. 25912. Pres. Sossi, Rel. Marchese, P.M. Cedrangolo (diff.), ric. Garzanti.

Un apparecchio in grado di produrre scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio, essendo naturalmente destinato - sia pure per motivi di difesa personale - ad offendere l'eventuale aggressore, costituisce, agli effetti della legge penale, arma, il cui porto non autorizzato al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa integra la contravvenzione prevista e punita dall'art. 4, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), a nulla rilevando la sussistenza del giustificato motivo o delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma secondo della citata disposizione, che riguardano non le armi, ma gli oggetti atti ad offendere.


Giudice di pace - Giudizio - Definizioni Alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Guida in stato di ebbrezza - Condotta riparatoria - Sottoposizione ad un trattamento socio-terapeutico - Estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 - Esclusione - Ragioni.

(D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35; nuovo cod. strada, art. 186)

Sez. 4, 4 maggio 2004, n. 34343. Pres. Fattori, Rel. Galbiati, P.M. Delehaye (parz. diff.), ric. P.M. in proc. Marcolla.

Nel procedimento davanti al giudice di pace il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiono oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un "actus contrarius" rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa (nel caso di specie, il giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in presenza di una condotta riparatoria consistita nella volontaria sottoposizione dell'imputato ad un trattamento socioriabilitativo di disintossicazione).


Indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988) - Attività della polizia giudiziaria - Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone - Rilievi fonometrici - Riconducibilità a tali attività - Sussistenza - Conseguenze.

(Nuovo cod. proc. pen., artt. 348, 354, comma 2 e art. 360)

Sez. 1, 16 aprile 2004, n. 25103 cc. Pres. Fabbri, Rel. Giordano, P.M. Viglietta (diff.), ric. Amato.

I rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" che non possono farsi rientrare tra quelli riguardanti cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato, ma vanno inquadrati tra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma secondo, stesso codice. Ne consegue che legittimamente sulla base di essi è disposto dal P.M. sequestro preventivo in via d'urgenza dei locali di una discoteca.


Indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988) - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa - Dichiarazione della persona offesa di voler essere informata - Presentazione in data successiva a quella della richiesta di archiviazione - Obbligo di dar luogo, anche in questo caso, alla notifica dell'avviso - Esclusione - Possibilità, per la persona offesa, di proporre comunque opposizione - Sussistenza.

(Nuovo cod. proc. pen., artt. 408 e 410)

Sez. Un., 30 giugno 2004, n. 29477 cc. Pres. Marvulli, Rel. Lattanzi, P.M. Favalli (diff.), ric. Apruzzese.

La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408, comma 2, cod.proc.pen., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del pubblico ministero, di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.


Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione - Condannato affetto da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria - Sufficienza di tale condizione per il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Esclusione - Presenza dell'ulteriore condizione che lo stadio della malattia sia tale da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili e alle terapie curative - Necessità.

(Cod. pen., art. 146)

Sez. 1, 17 giugno 2004, n. 33967 cc. Pres. Mocali, Rel. Siotto, P.M. Delehaye (parz. diff.), ric. Mulè.

Ai fini del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 146, comma primo, n. 3, cod. pen., non basta che il condannato sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ma occorre che sussista anche l'ulteriore condizione, riferibile a tutte le ipotesi precedentemente indicate nella norma, che la malattia sia giunta ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative.


Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale - Foglio matricolare - Atto di natura amministrativa - Acquisizione agli atti del processo - Fattispecie.

(Cod. pen. mil. pace, art. 151; Nuovo cod. proc. pen., art. 234)

Sez. 1, 16 giugno 2004, n. 28556. Pres. Fazzioli, Rel. Santacroce, P.M. (conf.), ric. Elia.

In tema di reati militari, il foglio matricolare rientra tra quegli atti di cui è consentita l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., provenendo da fonti diverse dalla polizia giudiziaria ed essendo un atto di natura amministrativa, formato in ambito extraprocessuale. (Fattispecie in cui il foglio matricolare, contenente la registrazione di tutti i passaggi rilevanti della vita militare, è stato utilizzato come fonte di prova per il reato di mancanza alla chiamata al servizio militare).


Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - In genere - Profitto realizzato con carta di credito o analoghi strumenti di prelievo o di pagamento - Assorbimento nel reato di indebita utilizzazione di detti strumenti di prelievo o pagamento (art. 12 D.L. 12 maggio 1991, n. 143) - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

(Cod. pen. artt. 15 e 640; D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12; L. 5 luglio 1991, n. 197)

Sez. 1, 23 aprile 2004, n. 26300. Pres. Sossi, Rel. Cassano, P.M. Mura (conf.), ric.

Colesanti. Il reato di truffa non è assorbito da quello di indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento (art. 12 D.L. 12 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197) ogni qualvolta la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo di essi, ma sia connotata da un "quid pluris" concretantesi in artifici e raggiri. (Fattispecie relativa all'utilizzazione di una tessera "Viacard" illecitamente rimagnetizzata).


Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici - Fogli di presenza e "marcatempo" di dipendenti pubblici e soggetti investiti di pubbliche funzioni - Carattere di atti pubblici - Sussistenza - False attestazioni negli atti predetti - Reato di falso ideologico in atti pubblici - Configurabilità.

(Cod. pen., artt. 476 e 479)

Sez. 5, 3 febbraio 2004, n. 27509. Pres. Marrone, Rel. Marasca, P.M. Meloni (parz. diff.), ric. Cei.

Agli effetti della tutela penale, vanno considerati atti pubblici i fogli di presenza ed i "marcatempo" dei pubblici dipendenti e, in genere, di tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione, pur se legati all'ente pubblico da un rapporto di tipo convenzionale. Ne deriva che ogni falsa attestazione contenuta negli atti summenzionati rende configurabile, a carico del suo autore, il reato di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen. (principio affermato, nella specie, con riguardo a false attestazioni circa l'orario di ingresso nel luogo di lavoro da parte di un dipendente comunale, legato all'ente da un contratto definito di natura pubblicistica).


Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Sfruttamento - Prestazione sessuale - Eseguita in video conferenza con il richiedente - Reato di sfruttamento della prostituzione - Configurabilità - Fondamento.

(Cod. pen., art. 609 bis; L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3)

Sez. 3, 22 aprile 2004, n. 25464 cc. Pres. Vitalone, Rel. Lombardi, P.M. Favalli (diff.), ric. P.M. in proc. Mannone.

Le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati, assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet o ne abbiano tratto guadagno, atteso che è irrilevante il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi in quanto il collegamento in videoconferenza consente all'utente di interagire con chi si prostituisce in modo tale da potere richiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale a pagamento.


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Consenso all'atto sessuale - Al momento iniziale - Sufficienza - Esclusione - Permanenza durante l'intero rapporto - Necessità.

(Cod. pen,. art. 609 bis)

Sez. 3, 24 febbraio 2004, n. 25727. Pres. Rizzo, Rel. Fiale, P.M. Passacantando (conf.), ric. Guzzardi.

In tema di reati contro la libertà sessuale, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno "in itinere" a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge - Carattere sussidiario del reato - Condotta esauritasi nella commissione di falso ideologico in atto pubblico - Assorbimento in tale reato di quello di abuso d'ufficio - Sussistenza.

(Cod. pen., artt. 479 e 323)

Sez. 5, 19 maggio 2004, n. 27778. Pres. Foscarini, Rel. Rotella, P.M. Iacoviello (conf.), ric. Piccirillo.

Atteso il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d'ufficio, quale desumibile dalla esplicita riserva, contenuta nell'art. 323 cod. pen., che "il fatto non costituisca più grave reato", deve ritenersi che qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l'agente debba rispondere, e non anche dell'abuso d'ufficio, da considerare assorbito nell'altro, nulla rilevando in contrario la diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici.


Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Attività di esercizio di discoteca - Riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen. - Ipotesi depenalizzata - Esclusione - Ragione.

(Cod. pen., art. 659; L. 24 novembre1981, n. 689, art. 9; L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10)

Sez. 1, 16 aprile 2004, n. 25103 cc. Pres. Fabbri, Rel. Giordano, P.M. Viglietta (diff.), ric. Amato.

Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen.


Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Molestia o disturbo alle persone - Reciprocità o ritorsione - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragione - Fattispecie.

(Cod. pen., art. 660)

Sez. 1, 6 maggio 2004, n. 26303. Pres. Sossi, Rel. Silvestri, P.M. Martusciello (diff.), ric. Pirastru

Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 cod. pen. allorchè vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", alla quale è subordinata l'illiceità penale del fatto. (Fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile).


Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Devastazione e saccheggi - Danneggiamento di impianti di uno stadio nel corso di disordini creati da un gruppo di persone in occasione di una partita di calcio - Configurabilità del delitto di devastazione - Fattispecie.

(Cod. pen., artt. 419 e 635)

Sez. 1, 16 aprile 2004, n. 25104 cc. Pres. Fabbri, Rel. Mocali, P.M. Viglietta (conf.), ric. P.M. in proc.

Marzano ed altri Integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004).


Reati militari - Reati contro la disciplina militare - Insubordinazione - Oggetto giuridico tutelato dalle due norme - Differenze.

(Cod. pen. mil. pace, artt. 173 e 189)

Sez. 1, 18 maggio 2004, n. 27718. Pres. Fazzioli, Rel. Mocali, P.M. (conf.), ric. Carrer.

Il reato di insubordinazione ha ad oggetto la tutela dell'onore, del prestigio e della reputazione del superiore gerarchico, mentre il reato di disobbedienza ha ad oggetto la violazione del rapporto gerarchico. Ne consegue che non vi è incompatibilità tra una pronuncia assolutoria dal primo delitto e una di condanna per il secondo.


Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attivo ravvedimento - Applicabilità in caso di danno penale irreversibile - Esclusione.

(Cod. pen., art. 62, comma n. 6)

Sez. 1, 11 dicembre 2003, n. 26298. Pres. Mocali, Rel. Marchese, P.M. (conf.), ric. P.G. in proc. Guerrisi.

La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. solo in via eccezionale opera dopo la commissione del reato e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, si adopera per eliderne le conseguenze che, pur strettamente inerenti alla lesione o alla messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, sono estranee all'esecuzione e alla consumazione del reato stesso. Ne consegue l'inapplicabilità di tale attenuante ai reati in cui il danno penale sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole e, in particolare, al delitto di omicidio, il cui danno penale (consistente nella distruzione del bene giuridico protetto, e cioè del bene della vita) non è suscettibile di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole.


Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Provocazione - Configurabilità - Condizioni - Situazione iniziale di non illiceità dell'agente - Necessità - Condotta ingiusta dell'agente - Applicabilità dell'attenuante - Esclusione.

(Cod. pen., art. 62, comma n. 2)

Sez. 1, 11 dicembre 2003, n. 26298. Pres. Mocali, Rel. Marchese, P.M. (conf.), ric. P.G. in proc. Guerrisi.

La circostanza attenuante della provocazione è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta condizione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Ne consegue che essa non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.


Sanità pubblica - In genere - Gestione dei rifiuti - Reato di abbandono o deposito incontrollato - Condizioni per la sua configurabilità - Reato di realizzazione o gestione di discarica - Differenze.

(D.Lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51)

Sez. 3, 15 aprile 2004, n. 25463 cc. Pres. Papadia, Rel. Squassoni, P.M. (conf.), ric. P.M. in proc.

Bono. In tema di smaltimento dei rifiuti, l'abbandono di rifiuti effettuato dal titolare di una impresa configura il reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 anche se effettuato occasionalmente ed in misura limitata, atteso che l'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità costituisce esclusivamente elemento di differenziazione del reato de quo da quello di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata previsto dal comma terzo del citato articolo 51.


Sicurezza pubblica - Stranieri - Reato di omessa esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o di altro documento di identificazione - Soggetto attivo - Cittadino straniero "regolare" o "clandestino" - Irrilevanza.

(D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, co. 3)

Sez. 1, 5 maggio 2004, n. 25261 cc. Pres. Gemelli, rel. De Nardo, P.M. Ciani (conf.), ric. P.G. in proc. Sallahdine.

Integra il reato previsto dall'art. 6, comma terzo, d.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito; mentre non integra né questa, né altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all'art. 6, comma nono, del citato decreto legislativo, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l'esibizione. (V. Corte cost. 13 gennaio 2004 n. 5 Conf. sez. I, 5 maggio 2004 n. 25262, Xhaja; n. 25263, Ali Zedi; n. 25264, Chaar; n. 25265, Errebh; 12 maggio 2004 n. 23206, Ghali; n. 23270, Huang Xiao; n. 25683, Filipi; n. 25684, Em; 13 maggio 2004 n. 26276; 14 maggio 2004 n. 25117, Nguyen; n. 25118, Peter, tutte non massimate).