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Gazzetta Ufficiale

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 2004, N 66
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 MAGGIO 2004, N. 126 RECANTE «INTERVENTI URGENTI PER I PUBBLICI DIPENDENTI SOSPESI O DIMESSI DALL’IMPIEGO A CAUSA DI PROCEDIMENTO PENALE SUCCESSIVAMENTE CONCLUSOSI CON PROSCIOGLIMENTO»
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N 113 del 15 maggio 2004)

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1. 1. Al comma 57 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»;

b) le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe»;

c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro»;

d) le parole: «secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza».

2. Dopo il comma 57 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente: «57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l’amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell’interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all’esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza di riammissione in servizio».

3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004. Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 2. 1. Le domande di cui all’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all’amministrazione di appartenenza. L’amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente decreto.

3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l’accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell’àmbito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell’anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell’ultima funzione esercitata un’anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell’anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell’anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell’ultima funzione esercitata un’anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione.

Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei princìpi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.

4. Per il personale militare e delle forze di polizia, per il personale di cui all’articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all’attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell’àmbito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell’anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti 113 anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all’attività di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d’ufficio e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all’atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell’avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell’ausiliaria.

5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell’anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell’àmbito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti. 6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l’equivalenza della spesa. 6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione.

Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



LEGGE 14 LUGLIO 2004, N. 178

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AEROMOBILI A
PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 168 del 20 luglio 2004)

Art. 1 Definizione

1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

Art. 2 Autorizzazione e limiti all’impiego degli ARP in dotazione alle Forze armate

1. Autorizzazione e limiti all’impiego degli APR in dotazione alle Forze armate. 1. In attesa dell’emanazione di una normativa che disciplini l’aeronavigabilità e l’impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. L’impiego degli APR avviene nell’àmbito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell’apposito documento tecnico-operativo adottato dall’Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, di concerto con l’ENAV S.p.a., per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei princìpi della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all’estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l’impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

Art. 3. Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate

1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.
2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.

Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


LEGGE 20-7-2004 N. 189
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI MALTRATTAMENTO
DEGLI ANIMALI, NONCHÉ DI IMPIEGO DEGLI STESSI IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI
O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 178 del 31 luglio 2004)

Art. 1. Modifiche al codice penale

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: «Titolo IX-bis - dei delitti contro il sentimento per gli animali»

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali) A Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca piè grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito cAon la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544- quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. É altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime. 2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «salvo che il fatto costituisca piè grave reato». 3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 727. - (Abbandono di animali) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce

1. É vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costiAtuiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Art. 3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale

1. Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali) Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno. 2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. Norme di coordinamento

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell’articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 28A1, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1 è abrogato; 117 b) all’articolo 2, lettera a), le parole: «dell’articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice»; c) all’articolo 8, le parole: «dell’articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 727».

Art. 5. Attività formative

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6. Vigilanza

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni

1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articoAlo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8. Destinazione delle sanzioni pecuniarie

1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. 2. Con il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1

Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 226
SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 204 del 31 agosto 2004)

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Sospensione del servizio di leva

1. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente: 1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.

Art. 2. Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla riga VSP della colonna Esercito, il numero: «44.496» è sostituito dal seguente: «56.281»; b) alla riga VFP della colonna Esercito, il numero: «31.363» è sostituito dal seguente: «19.578»; c) alla riga VSP della colonna Marina, il numero: «9.400» è sostituito dal seguente: «10.000»; d) alla riga VFP della colonna Marina, il numero: «6.524» è sostituito dal seguente: «5.924».

Art. 3. Volontari in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica: a) volontari in ferma prefissata di un anno; b) volontari in ferma prefissata quadriennale.

Capo II - Volontari in ferma prefissata di un anno

Art. 4. Requisiti per il reclutamento

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno; g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saAltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. Rafferma

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all’articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall’articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Art. 6. Modalità di reclutamento

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonché i criteri e le modalità per l’ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 7. Stato giuridico e avanzamento

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve. 2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall’incorporazione.

Art. 8. Trattamento economico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferiAte al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 9. Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell’organico. É assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell’arco alpino.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all’articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

Art. 10. Benefici a favore dei volontari

1. Le disposizioni che prevedono l’attribuzione di benefici non economici conseguenti all’avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

Capo III - Volontari in ferma prefissata quadriennale

Art. 11. Reclutamento

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente; b) età non superiore ai trent’anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materAia di reclutamento del personale di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell’interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all’articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall’articolo 2 della presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 12. Rafferma

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all’articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall’articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 13. Modalità di reclutamento

1. Le modalitAà di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa.
3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontariati di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

Art. 14. Stato giuridico e avanzamento

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall’ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

Art. 15. Trattamento economico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipAendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l’indennità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Capo IV - Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa

Art. 16. Concorsi

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedAo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L’attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l’ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolAo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa. 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalità per l’ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell’ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all’andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall’anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del 123 Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell’espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Art. 17. Posti non coperti

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 16 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorsAo successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 18. Aumento dei posti disponibili

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all’articolo 16, per cause diverse dall’incremento degli organici risultano disponibili, nell’anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all’articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell’anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possegga dei prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17. Art. 19. Perdita del grado I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all’atto dell’immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

Capo V - Adeguamento di disposizioni Alegislative

Art. 20. Modifica all’articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331

All’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: «dei militari volontari congedati senza demerito» sono sostituite dalle seguenti: «dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata».

Art. 21. Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

1. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «di grado» sono sostituite dalle seguenti: «nel servizio permanente».
2. Nella colonna «Requisiti», alla riga corrispondente al grado di 1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: «grado» è sostituita dalle seguenti: «servizio permanente».

Art. 22. Conferimento di delega legislativa

1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l’adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall’articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III; b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari iAn ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53; c) prevedere l’abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2. Capo VI - Disposizioni transitorie

Art. 23. Consistenze del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.
2. A decorrere dall’anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla 125 tabella C allegata alla presente legge.
3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo rAestando l’organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell’anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.
4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilità dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall’articolo 2 della presente legge, a decorrere dall’anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) nell’anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente; b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente; c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.
5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall’anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) 4.021 unità nell’anno 2005; b) 821 unità, in ciascuno Adegli anni dal 2006 al 2011; c) 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020

Art. 24. Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari

1. L’ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.
2. Nell’anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall’articolo 15, comma 1.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2. 5. Fino all’adeguamento del regolamento di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 114 del Ministro della difesa, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l’arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.

Art. 25. Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente dellAa Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.
3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 17.
4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all’accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. 5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all’anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all’anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 3A32, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni

Art. 26. Reclutamenti straordinari

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall’anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare: a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni; b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni. 2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

Capo VII - Corpo delle capitanerie di porto

Art. 27. Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto

1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva è attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie diA porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.
3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono così rideterminate: a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente; b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.

Art. 28. Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto

1. A decorrere dall’anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 27, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri previsti, per l’anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l’anno di riferimento.
2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall’anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per, gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate: a) 200 unità nell’anno 2005; b) 235 unità negli anni 2006 e 2007; c) 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Art. 29. Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto

1. A decorrere dAal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 8.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 15, comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 15, comma 2.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto un trattamento economico di cui all’articolo 15, comma 1. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

Capo VIII - Disposizioni finali

Art. 30. Salvaguardia di disposizioni per l’assunzione di determinate categorie

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni; e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni; f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

Art. 31. Relazione al Parlamento

1. All’articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: A«1-bis. A decorrere dall’anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l’operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa».

Art. 32. Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l’anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata la spesa di euro 169.119 per l’anno 2004, di euro 48.287.301 per l’anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 33. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 AGOSTO 2004, N. 246
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RILASCIO DELLA PATENTAE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N 231 del 1° ottobre 2004)

- Visto l’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;

- Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno il compito di stabilire requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio;

- Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 31 maggio 2004;

- Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1. Patente di servizio

1. Ai soggetti elencati nell’articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all’allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali dell’ente di appartenenza.
2. La patente rilasciata ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è equiparata a quella prevista dal comma 1.
3. La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell’ambito del territorio di competenza, a: a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale; b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale. Ai rimanenti soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, e comma 3, lettera a), la patente di servizio è rilasciata dal competente uAfficio dell’Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell’ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di rilascio.
4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine, nell’ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione: - abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori; - abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.

Art. 2. Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio

1. La patente di servizio può essere rilasciata ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di cui all’articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha la medesima validità della patente di guida posseduta.
2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attività di servizio presso l’Amministrazione di appartenenza e devono frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalità di cui all’articolo 9 del presente decreto.

Art. 3. Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale

1. Al personale indicato all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia in cui il personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o servizio di polizia locale da cui dipende.
2. I comuni e le province, attraverso l’ufficio o comando da cui dipende il personale di polizia locale, d’intesa con l’ufficio competente della prefAettura-UTG, provvedono all’istruttoria ed alla compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i verbali delle prove di idoneità, la dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato. Il Prefetto può richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai Comandi o dagli uffici di polizia locale.
3. L’esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario della carriera prefettizia. La commissione, inoltre, è composta da quattro membri di cui uno appartenente alla Specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall’Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia provinciale designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell’ente locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
4. La patente di servizio è rilasciata solo al personale in possesso di tutte le qualità previste dall’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. La patente di servizio è aggiornata, in caso di variazione di categoria della patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tal caso non è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame di cui all’articolo 2 del presente decreto.
7. I comuni e le province informano il Prefetto dell’avvenuto rinnovo e aggiornamento dellaA patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti.

Art. 4. Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Al personale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 3.
2. L’esame di idoneità si svolge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. La prova d’esame per il conseguimento della patente di guida può essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione o del concorso per l’assunzione; in tal caso deve essere prevista nell’apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione. 4. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 3. 131

Art. 5. Rilascio della patente di servizio per il restante personale abilitato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione.

Art. 6. Variazioni della patente di guida

1. All’atto del rilascio della patente di servizio, l’interessato si obbliga ad osservare le modalità e le condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza per la guida dei veicoli, nonché a comunicare ogni variazione di validità e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 o dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all’amministrazione, al corpo o al servizio di apparteneAnza entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.

Art. 7. Validità della patente di servizio

1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, d’ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza dell’interessato, la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall’autorità che l’ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati dall’articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal prefetto d’ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi nell’impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell’ente o di altri soggetti, nell’ambito dell’attività di servizio. 3. La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l’applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 8. Anagrafe delle patenti di servizio

1. Nell’Anagrafe nazionale degli abiliAtati alla guida, istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri, sono registrati in apposito campo i dati relativi alle patenti di servizio.
2. L’Anagrafe è popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate per via telematica dalle Amministrazioni che rilasciano le patenti di servizio.

Art. 9. Programma e prove d’esame per il conseguimento della patente di servizio

1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalità di esame per il conseguimento della patente di servizio indicata dall’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C.
2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di autoveicoli di servizio.
3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma previste per il conseguimento della corrispondente patente di guida ai sensi dell’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico di cui al comma 1, ed in una prova pratica consistente nelle verifiche di abilità di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 10. Norme transitorie

1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto secondo le disposizioni del decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, sono valide anche per la guida dei veicoli adibiti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo 1.
2. Al personale che svolge funzioni di polizia stradale indicato nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è in possesso della patente di servizio rilasciata secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni precedenti, è stato adibito, in modo continuativo, all’espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli dell’Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio è rilasciata d’ufficio solo sulla base della patente posseduta, senza necessità di frequentare il corso e di superare l’esame di qualificazione di cui all’articolo 2. Per questi soggetti, la patente di servizio è rilasciata dalle autorità indicate dagli articoli 3 e 4, le cui disposizioni si applicano, altresì, in quanto compatibili per il rilascio della patente stessa. L’attività svolta dal dipendente nei tre anni precedenti è documentata sulla base di apposita dichiarazione da parte del responsabile dell’ufficio presso il quale ha prestato il servizio da valutare.

Art. 11. Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577.

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


PROGRAMMA DEL CORSO E MATERIE SULLE QUALI SI SVOLGE L’ESAME TEORICO

Il corso è finalizzato al solo conseguimento della patente di servizio di cui all’art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Esso si articola in 25 moduli per la teoria e 25 moduli per la pratica ciascuno della durata di 40 minuti.

Teoria

Motoveicoli e autoveicoli

1. Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale facenti parte del programma di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente posseduta.

2. Conoscenza delle norme di circolazione con particolare riferimento alla guida dei veicoli di servizio: - corretto uso della strada da parte del conducente in servizio di polizia stradale; prudenza, civismo, rispetto degli altri utenti; inquinamento atmosferico, acustico e protezione dell’ambiente; condotta di guida ed etica professionale; incombenze relative all’uscita ed al rientro del veicolo; custodia del veicAolo e della dotazione di bordo; circolazione dei veicoli di servizio; - velocità e suoi limiti, distanza di sicurezza e mano da tenere; comportamento ai crocevia; precedenze; sorpassi; arresto; fermata; sosta; parcheggio; partenza; cambio corsia e di direzione; ingombro della carreggiata; circolazione su autostrade e strade extraurbane; uso degli occhiali; uso apparato R.T.; uso luci posizione; anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, dispositivi segnalazione acustica; funzione dei catadiottri; - comportamento dei convogli militari; patenti di servizio; durata e conferma della validità, sospensione e revoca.

3. Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative: - manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; conseguenze degli incidenti stradali con particolare riguardo al coinvolgimento di veicoli di servizio; responsabilità disciplinare, responsabilità penale, responsabilità patrimoniale; copertura assicurativa; trattazione amministrativa dell’incidente; - pneumatici con battistrada eccessivamente usurato; pneumatici con pressioni differenti; fianchi dei pneumatici con lesioni; ammortizzatori scarichi; freni squilibrati; - fattori che possono diminuire la vigilanza e l’idoneità fisica e psichica del conducente; stanchezza, stati di ipnosi (medicinali), stati emotivi (ansia), ecc.; - condizioni della strada: fondo ghiacciato, fondo scivoloso causa prima pioggia, fondo coperto di foglie, di pietrisco; entrata ed uscita da galleria; nebbia fitta o a banchi; abbagliamento da sole; acquaplaning; pericoli connessi con effettuazione scorte; - uso cinture di sicurezza; uso del casco; - conoscenza norme relative al comportamento del conducente in caso di incidente: (doveri ed obblighi di uff. e agt. di p.g.) protezione veicolo; spostamento dello stesso; segnalazione ai veicoli che sopraggiungono, (viabilità), soccorso agli infortunati; chiamate via radio per soccorso medico, pattugAlie o volanti di ausilio; individuazione persone e mezzi coinvolti; individuazione testimoni; coinvolgimento veicoli trasportanti merci pericolose.

4. Nozioni di pronto soccorso finalizzate all’assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall’uso di bevande alcoliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche: scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado; codice di comportamento del soccorritore; incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizione di sicurezza); stato di shock (segni, interventi, posizione di sicurezza); emorragie (interne, esterne, trattamenti); lesioni all’apparato respiratorio (segni interventi posizione di sicurezza); lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti); arresto respiratorio (segni, trattamenti); ustioni (segni, trattamenti); lesioni all’apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti); frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti); come riconoscere che l’infortunato è in vita; comportamenti in presenza di fumo e fiamme.

5. Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti: - equipaggiamento veicoli di servizio; - pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, uso, gonfiaggio, battistrada; - dispositivi di frenatura: funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli; - conoscenza sommaria del motore: distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento; - degli organi di trasmissione: innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale; - (manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; uso cinture di sicurezza; uso casco, vedi punto 2); - significato delle spie: interventi conseguenti.

6. Norme per la circolazione dei veicoli in situazioni di emergenza: - caratteristiche e modalità di uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme acustico dei veicoli di servizio; - facoltà concesse dall’art. 177A del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nelle diverse condizioni di marcia e limiti connessi all’ordinaria prudenza.

ESERCITAZIONI PRATICHE PER LA GUIDA DI AUTOVEICOLI

A) Nozioni preliminari.

1. Autoveicoli; guida; variazioni virtuali del loro ingombro al variare della velocità.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni,modalità di azionamento.
3. Controllo dell’autoveicolo prima della utilizzazione; cosa e come controllare.
4. Terminata utilizzazione; adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimenti, ispezione finale.
5. L’autista in uniforme; esigenze formali.
6. Appropriati movimenti per salire e scendere dall’autoveicolo (esigenze di servizio portano a situazioni di repentinità).
7. Corretto assetto al posto di guida. Corretta posizione delle armi di ordinanza.
8. Fermata e sosta; adempimenti tecnici e cautele.
9. Apparati R.T.

B) Istruzioni propedeutiche ad autoveicolo fermo e con spostamenti nei limiti dello stretto indispensabile.

1. Azionamento leva cambio; messa a folle; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternativamente; fermare il motore.
2. Frizione e cambio; innesti di velocità in sequenza - a crescere e a diminuire; giri del motore e delle ruote motrici; accelerazione del motore per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Freno motore.
4. Freni di servizio e freno a mano di stazionamento. Freni meccanici; idraulici; a sistema misto; ad aria compressa (secondo il tipo del veicolo); loro azionamento e funzionamento; ABS.
5. Frenate per normali manovre d’arresto; frenate per repentine e necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.

C) Addestramento alla guida di autoveicoli (in luoghi non aperti al traffico).

1. Controllo strumenti cruscotto.
2. Comportamenti alle diverse velocità.
3. Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile per la guida in condizioni di sicurezza: distanza di sicurezza; - fArenate tenendo conto del traffico retrostante; sorpasso; uso dei retrovisori; - cambio di direzione, strada, corsia; svolta a destra ed a sinistra, fermata sul limite destro e ripresa della marcia; - immissione nel flusso della circolazione, impegno ed attraversamento di incroci, comportamento al segnale di stop ed a quello di dare precedenza; ripresa della marcia previe attente ispezioni visive; - partenza, fermate ed arresti della marcia in salita, in discesa; freno di stazionamento (cautele accessorie: cambio; cunei; sterzo a monte; ecc.); - inversione di marcia; retromarcia; in situazioni di visibilità diretta ed indiretta (retrovisori; luce retromarcia; segnalazioni ausiliarie; ecc.); ingombri di carreggiata; - disfunzioni e/o avarie all’autoveicolo; segnalazioni da fare; come comportarsi; - fermate e soste delle autocolonne; esigenze formali e disciplinari.
4. Uso dei dispositivi di illuminazione.

D) Addestramento sulla viabilità ordinaria.

1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.3 lungo gli itinerari prestabiliti fuori e dentro i centri abitati con criteri di gradualità rispetto alle caratteristiche della strada, a quelle del traffico e a quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti di strade privi di traffico ordinario e sempre sotto controllo e cautele da parte dell’istruttore).

ESERCITAZIONI PRATICHE PER LA GUIDA DI MOTOVEICOLI

A) Nozioni preliminari.

1. Motoveicoli; movimento; equilibrio; loro ingombro virtuale al variare della velocità.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni, modalità di azionamento.
3. Controllo del motoveicolo prima dell’utilizzazione; cosa e come controllare.
4. Terminata utilizzazione, adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimento, ispezione finale.
5. Equipaggiamento del motociclista: casco e suo allacciamento; occhiali adeguati; protezione delle mani; protezione dall’aria, ecc.
6. Appropriati movimenti per montare e smontare dal motoveicolo; adeguamento rispetto al tipo e peso del veicolo.
7. Assetto del motociclista; suo corretto posizionamento; regolazione del parabrezza; cautele ed impegno nella marcia.
8. Motoveicolo fermo; staffa laterale accessoria per sole esigenze di urgente allontanamento dal motoveicolo.
9. Sosta del motoveicolo o dei motoveicoli in uso di pattuglia; valutazione circa la natura e lo stato della pavimentazione 137 di appoggio (possibili variazioni dello stato stesso al variare della temperatura o per pioggia o simili; ecc.).
10. Apparati R.T.; cautele.

B) Istruzioni a motoveicolo fermo su cavalletto di sostegno.

1. Azionamento leva cambio (e manovre necessarie frizioni, rotazioni di controllo e consenso della ruota motrice, ecc.); messa a folle; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternamente; fermare il motore; a veicolo fermo il motore per lungo tempo in funzione si surriscalda.
2. Frizione e cambio; innesti di velocità in sequenza a crescere e a diminuire; giri del motore; frizione ed adeguate accelerazioni per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Il motore può frenare; l’importanza di ridurre la velocità con razionale uso dei cambio e del motore.
4. Freno posteriore ed anteriore; loro funzionamento ed afferenti effetti; azionamento adeguatamente proporzionato; registrazione speditiva dei freni; fenomenica negativamente influenzate l’efficienza dei freni (operazioni di lavaggio; pioggia; residui grassi; acqua, ecc., cautele opportune; saggio della efficienza dei freni in partenza, ecc.).
5. Frenata per normali manovre di arresto; frenata per repentine e necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.

C) Addestramento alla guida di motoveicoli (in luoghi non aperti al traffico).

1. Folle; avviamento motore; prima velocità; breve spostamento; frenatura frizione solo nell’imminenza dell’arresto; folle; arresto motore; stato di quiete; messa sul cavalletto (pluralità di esercitazioni convenzionali, segnalazioni, traguardi sul terreno, ecc.).
2. Frenate rapide di fronte a particolari esigenze.
3. Marcia libera su percorso interno predeterminato con graduali aumenti della velocità. 4. Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile per la guida in condizioni di sicurezza: - modalità di marcia delle motocolonne; - distanza di sicurezza; - manovre di cambio, frenatura, fermate e riprese della marcia; - sorpasso; - cambio di direzione, strada, corsia, svolte a destra ed a sinistra, fermate sul limite destro e ripresa della marcia; - immissione nel flusso della circolazione, arresto agli incroci, ripresa della marcia; - partenze ed arresti di marcia in salita, in discesa: problemi di stazionamento del veicolo; - disfunzioni o guasti: comportamento da adottare e segnalazioni da effettuare; - fermata e sosta delle motocolonne - esigenze formali e disciplinari.

D) Addestramento per gruppi all’estero.

1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.4 lungo gli itinerari prestabiliti con criteri di gradualità rispetto alle caratteristiche delle strade, riguardo a quelle del traffico ed a quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne. 3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti stradali privi di traffico ordinario e sotto controllo e cautele degli istruttori).

ESAMI DI GUIDA

Motoveicoli.

1. Prova di frenata: al termine di un percorso rettilineo di 25 mt., disegnare un quadrato di un metro. Il candidato, partendo dalla base del percorso, deve passare alla 2a marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore non esca dal quadrato.
2. Passaggio in corridoio stretto: delimitare con coni posti a 50 cm, l’uno dall’altro, un corridoio di 6 mt. di lunghezza, largo quanto la massima larghezza della moto utilizzata, più 30 cm (15 cm per parte). Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità senza colpire i coni che lo delimitano.
3. Prova di slalom: disporre 5 coni in linea retta alla distanza di 4 mt., l’uno dall’altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e all’altra ciascuno dei 5 coni, scostandosi da essi il meno possibile senza farli cadere.
4. Prova dell’otto: disegnare un otto con raggio di 3,5 mt. (8 mt.).

Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i due coni fulcro. Penalizzazioni:
1) abbattere uno o più coni;
2) saltare un cono-disegnare un percorso irregolare;
3) allontanarsi eccessivamente dai coni;
4) mettere un piede a terra;
5) impiegare un tempo eccessivo (oltre i 45 secondi);
6) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità;
7) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore oltre il quadrato (prova di frenata). Autoveicoli.

Prova consistente nella guida su un percorso misto per un tempo non inferiore ai venti minuti.