Materiali per una storia dell'Arma

Gen. di Brigata Giuseppe Boella

RIVISTA DEI CARABINIERI REALI
Anno II - n. 1 - gennaio-febbraio 1935

I Carabinieri in servizio d'ordine pubblico

L’art. 2 del nostro regolamento organico statuisce le ragioni della istituzione dell’Arma: I carabinieri reali vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

L’art. 15 conferma: Le legioni sono istituite per la sicurezza, l’ordine pubblico e l’osservanza delle leggi e dei regolamenti. In questa enumerazione di compiti è, come si vede, insita una distinzione, fatta in forma anche più precisa dalla legge di pubblica sicurezza, tra ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, intendendosi per ordine pubblico quanto ha tratto alla difesa e tutela della organizzazione politica statale, e per sicurezza dei cittadini la materia che particolarmente investe la difesa e tutela dei singoli e dei loro beni. Per quanto però questa distinzione sia implicita nel regolamento organico è da rilevare come il nostro regolamento generale, laddove detta le norme relative all’ordinamento e alla esecuzione del servizio dei carabinieri, astrae, in massima, da quanto ha tratto ai servizi per la tutela dell’ordine pubblico, per dettare specialmente e dettagliatamente le norme relative a quelli interessanti la sicurezza dei cittadini. È bensì vero che la nozione di ordine pubblico non è più, nella legislazione fascista, ristretta al fatto negativo di assenza di disordini, ma assume invece il significato di vita indisturbata e pacifico sviluppo dei positivi ordinamenti politici, sociali, economici che costituiscono l’essenza del regime nazionale, cosicché, in innumeri casi sarebbe facile identificare nei servizi di ordine pubblico quelli più particolarmente predisposti per la sicurezza dei cittadini.

Ma non è men vero che il servizio, in senso più ristretto, per la tutela dell’ordine pubblico, specie nelle grandi città, presuppone in molti casi un impiego collettivo di forza, l’impiego cioè di reparti, provvisori ed organici, superiori in genere alla forza normale delle stazioni, inquadrati spesso anche da ufficiali. Ed è precisamente su questi servizi che la nostra regolamentazione sorvola alquanto. Infatti (astraendo da un accenno contenuto nel regolamento organico e di cui dirò in seguito) se si eccettua la specifi cazione degli obblighi derivanti dalla azione di vigilanza e controllo particolare a tutti gli ufficiali comandanti, il regolamento generale, per quanto riguarda l’intervento diretto di ufficiali nell’esecuzione del servizio (intervento che, come ho accennato, è da presupporsi come doveroso e normale per tutti i servizi d’ordine pubblico, dirò così, di maggior stile) non ha che saltuari, brevi accenni, assai indiretti. E così: a) al n. 43 (dove parla dei doveri e attribuzioni generali degli ufficiali comandanti) dice che gli Ufficiali possono di loro iniziativa trasferirsi in tutti i punti del territorio su cui hanno giurisdizione ogni qualvolta lo ritengano necessario nell’interesse del servizio e della disciplina. In queste circostanze devono, ove occorra, assumere la direzioni del servizio o delle operazioni che dovessero compiere adottando tutti i provvedimenti, etc.; b) al n. 47 (parlando dei doveri del comandante della divisione): interviene personalmente anche per regolare i particolari del servizio, quando trattisi di operazioni o provvedimenti importanti; c) al n. 48 (parlando dei doveri del comandante della compagnia): idem come sopra; d) al n. 51 (parlando dei doveri del comandante della tenenza): … dovranno inoltre - pur non trascurando le ordinarie attribuzioni - trovar modo di assumere personalmente la direzione degli altri servizi che, per la natura ed importanza loro, richiedessero il loro intervento. All’infuori di questi accenni, premesso (n. 24) che ad ogni stazione è assegnato un determinato territorio sul quale deve stendere la sua vigilanza provvedendo al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico e all’osservanza delle leggi, fissa, si può dire, esclusivamente le modalità del servizio da eseguire per stazioni, sotto il comando e la guida del rispettivo sottufficiale comandante. (Veggansi al riguardo i capitoli che trattano dei doveri del comandante la stazione, contegno e doveri nella esecuzione del servizio, norme da seguirsi nel comandare il servizio, etc., etc.). Anche dove vengono precisate le norme da osservarsi nella esecuzione dei servizi divisi in ordinari ed eventuali campeggia sempre il criterio di regolare l’attività delle stazioni.

E persino dove parla dell’assistenza alle pubbliche riunioni (n. 172 e seguenti), servizio che si può considerare per eccellenza di ordine pubblico, il regolamento detta norme che più che altro si riferiscono a carabinieri alle dipendenze del comandante della stazione, e solo incidentalmente accenna alla possibilità della presenza in luogo degli ufficiali, laddove parla della facoltà loro fatta - in determinati casi - di sciogliere le riunioni. Ond’è che nell’Arma è invalso l’uso di intendere questo servizio così regolato in ogni dettaglio, come il vero e proprio servizio di istituto, quasiché non fosse pure servizio d’istituto quello di ordine pubblico, che, seppure non previsto da esplicite norme nella regolamentazione dell’Arma, tuttavia si effettua, e si è da tempo effettuato, con impiego di reparti provvisori o permanenti comandati da ufficiali. È peraltro facile spiegare come una simile lacuna possa esistere nel nostro regolamento generale. Questo, per quanto dati, nel suo ultimo rimaneggiamento, da soli 23 anni, ripete però le sue origini da quello ben più antico, redatto in tempi in cui il servizio di ordine pubblico costituiva solo l’eccezione per i periodi di gravi movimenti politici insurrezionali, sommosse generali, moti rivoluzionari. In tali casi ben poco poteva fare l’allora esiguo corpo dei carabinieri ed altrimenti si provvedeva ricorrendo alle truppe dell’esercito in quell’epoca tanto più atte a tale impiego in quanto formate da soldati e sottufficiali dalle lunghe ferme. Conviene avvertire però che mutati i tempi quando, a situazioni nuove, si dovette far fronte con provvidenze nuove, ricorrendo anche per tale bisogno in modo quasi costante e normale all’impiego di reparti formati da carabinieri, la lacuna che si rileva nel regolamento non si è ripercossa né si ripercuote nel servizio dei nostri militari.

L’Arma dei carabinieri, con quello squisito senso di adattabilità che è proprio degli organismi forti, sani e ben diretti, anche in questo campo ha saputo sempre far fronte ad ogni più dura esigenza. Può riuscire interessante ricordare in qual modo, e cioè con quali formazioni e con quali modalità di esecuzione. Con quali formazioni - Dapprima, esclusivamente, ricorrendo a improvvisi concentramenti di personale. In genere, carabinieri tratti dalle stazioni urbane e rurali e riuniti temporaneamente in formazioni provvisorie (plotoni, compagnie, battaglioni) nelle località ove l’ordine pubblico era, o minacciava di essere, turbato. Non è chi non veda come questo sistema, specie per il frequentissimo ripetersi di simili concentramenti, dovesse dar luogo ad inconvenienti assai sensibili; continuamente sconvolto il regolare funzionamento delle stazioni, depauperate quasi in permanenza e sino all’inverosimile di forza, disagio e malcontento dei carabinieri e sottufficiali che, zaino in spalla, venivano palleggiati da l’uno all’altro capo della penisola, al comando di superiori nuovi, con nel cuore il sentimento nostalgico della stazione, e cioè dell’ambiente ormai familiare e gradito a cui venivano bruscamente strappati; reparti non sempre perfettamente alla mano con tutti gli inconvenienti propri di formazioni improvvisate. In un secondo tempo, e precisamente nel 1905, si pensò di costituire presso i capoluoghi principali - con la intenzione di estendere poscia il provvedimento a tutte le principali città - alcune stazioni di forza cospicua con le quali si ritenne di poter avere sempre pronto un discreto contingente per far fronte a improvvise esigenze di ordine pubblico.

Avvenne però, specie per la scarsezza di effettivi che cominciò a verificarsi in quell’epoca, che il personale di questi nuclei fu sovente ridotto per rinsanguare le strimenzite stazioni, e così queste speciali brigate finirono per esaurirsi senza rispondere alla finalità della loro istituzione. Ma l’ora incalzava: i partiti sovversivi avevano iniziato un gioco serrato; la lotta di classe infuriava; scioperi, moti, sedizioni si verificavano in continuità, per cui la vita del carabiniere, ormai in permanenza randagia per i concentramenti che si succedevano senza soste in città, borghi e campagne, era diventata ben dura. Cominciò allora a prospettarsi l’opportunità di costituire forti reparti organici ben inquadrati, con particolare attrezzamento e caratteristiche di mobilità, con esclusivo compito di servizio per la tutela dell’ordine pubblico, e nel settembre 1909, in un convegno politico (cioè - usanza dell’epoca - leggi banchetto) tenutosi in Alba, l’allora sottosegretario di stato agli interni, on. Calissano, annunciò in un discorso ufficioso che riassumeva i propositi del Governo di cui faceva parte, la costituzione di dodici battaglioni mobili di carabinieri - uno per legione e due per la capitale - al precipuo scopo di avere sotto mano unità particolarmente attrezzate ed agguerrite per accorrere ovunque l’ordine pubblico fosse turbato senza essere obbligati a sconvolgere le stazioni disseminate nel Regno.

I propositi erano buoni e laboriosi furono gli studi, molte le parole, ma fatti niente! Passò dell’altro tempo, sopravvenne la guerra libica prima, la grande guerra poi e le cose rimasero allo stesso punto. Senonché già durante la guerra, nella previsione di turbamenti dell’ordine pubblico inevitabili nel periodo di assestamento conseguente alla smobilitazione, la questione dei battaglioni mobili tornò all’ordine del giorno negli studi relativi al nostro ordinamento, e la loro costituzione venne in via di massima decisa. Si cominciò con un ordinamento provvisorio e impiego speciale della legione allievi. Durante la guerra le fonti di reclutamento per l’Arma si erano naturalmente inaridite, perciò presso la legione allievi mancavano completamente i nuovi arruolati; permaneva invece il personale di governo e, in numero cospicuo, ivi affluivano con permanenza più o meno lunga ufficiali, graduati e carabinieri provenienti dal fronte per avvicendamento, e da altre legioni per fornire i complementi ai reparti di cui la legione stessa era centro di mobilitazione. Con tutto questo personale si formarono due battaglioni da impiegarsi - con modalità che avevano molta analogia con l’impiego della Guardia Repubblicana a Parigi in servizio d’ordine pubblico nella capitale. Questi due battaglioni costituirono, si può dire, il germe della istituzione dei battaglioni mobili carabinieri. Il periodo post bellico si manifestò subito assai più concitato di quanto si era logicamente previsto.

Il turbamento, anzi lo sconvolgimento dell’ordine pubblico nelle città e campagne nell’epoca che va dall’armistizio al prorompere del fascismo si presentò sotto aspetto quasi travolgente, tanto più grave e impressionante in quanto i carabinieri erano ormai rimasti quasi soli a fronteggiare la bufera sovvertitrice, non potendosi fare che un assegnamento relativo sui vari corpi dell’esercito, disorganizzati pel modo caotico, direi catastrofico, con cui si era effettuata la smobilitazione di uomini e di materiali. E ciò astranedo dallo stato d’animo dei vecchi soldati che reduci della guerra, proprio nei momento di naturale reazione alla tensione alla quale erano stati sottoposti nel travaglio della trincea e della lotta, trovavano ben aspro e duro doversi impegnare in altra lotta non più provocata da alte idealità di patria, ma conseguente a egoismi politici e finalità economiche. Ed i battaglioni furono finalmente costituiti con tutta urgenza: prima 72, poi 18, ridotti poi di nuovo a 12. Furono veri e propri reparti perfettamente atti al servizio d’ordine e chi li ha visti in azione in giorni di grande tormento e di grave passione può ben dire quanto egregiamente abbiano risposto allo scopo. Saldi al loro posto di azione, seppero resistere alla montante marea sovvertitrice e nella storia dell’immediato dopo guerra seppero scrivere, col loro sangue, pagine di fedeltà e di valore che li additano alla benemerenza della patria.

Spente dal Fascismo le fiamme distruggitrici accese da folli e irrealizzabili concezioni, tornato il paese alla calma, istituita per altro ad ogni evenienza la M.V.S.N., ridotti ancora per ragione di economia gli organici dell’Arma, i battaglioni vennero disciolti. Ed è bene ricordare anche come non ultima delle ragioni della abolizione sia da ricercarsi nell’errore in cui si incorse nel voler a poco a poco organizzare e addestrare i battaglioni più come Corpi militari destinati ad operazioni di guerra (si giunse a volerli considerare come vere e proprie truppe di copertura) che non come reparti destinati per istituto al servizio d’ordine pubblico; lo scopo, della istituzione venne così falsato in quanto parve inconcepibile mantenere e addestrare reparti carabinieri per scopi quasi esclusivamente militari, quando ormai l’esercito, ricostruito su granitiche basi dal regime nazionale fascista era tornato in piena efficienza, e poteva restituire a ognuno dei vari enti e corpi le sue vere e proprie funzioni. I disciolti battaglioni sopravvissero bensì in formazioni ridotte nei così detti nuclei, ma con rendimento e praticità invero assai più limitati. Il battaglione - denominato mobile per la facilità di rapidi spostamenti insito nella sua natura - era saldamente costituito da unità organiche, bene inquadrate, anche quando distaccate e frazionate, ed aveva inoltre elementi di coesione - tra i quali un già molto sentito e ben inteso spirito di reparto - che costituivano fattori morali assai elevati per i carabinieri che vi appartenevano.

I nuclei, invece, istituiti dapprima quasi essenzialmente per tenere sottomano congrui effettivi atti a rinforzare prontamente le stazioni deficienti di forza, o impegnati in servizi di particolare importanza - le stanze di compensazione - come alcuno li volle definire se anche in seguito furono spesso impiegati in modo conforme a quello dei battaglioni, hanno sempre rivelato un po’, se non il difetto, certo la caratteristica insita nella loro concezione organica, cioè di deposito d’uomini. Ad ogni modo anche i nuclei, per le ferree esigenze dell’organico dell’Arma nuovamente ridotto, sono andati man mano assottigliandosi e col nuovo scompartimento già allo studio scompariranno del tutto. Più non rimarranno quindi che i due battaglioni - ricostituiti con saggio provvedimento sin dall’aprile 1927 - il gruppo squadroni della legione di Roma per i servizi d’ordine pubblico della capitale, e il battaglione della legione di Palermo, per la Sicilia, reparti in piena efficienza che rispondono perfettamente allo scopo ed hanno conservato tutta la attrezzatura, coesione, solidità, mobilità e tradizione dei vecchi battaglioni mobili. Tuttavia è da tenere presente che seppure le altre legioni non disporranno più né di battaglioni né di nuclei, molto frequenti saranno i casi in cui, come del resto è avvenuto e sta avvenendo e ripetendosi di continuo, dovranno concentrare carabinieri per la formazione di reparti provvisori da impiegare in servizio d’ordine pubblico nella legione o fuori di essa. A diminuire in quanto possibile i già accennati inconvenienti inerenti a questo stato di cose, sarebbe bene - a mio avviso - che i comandi di legione predisponessero questi improvvisi concentramenti con criteri di praticità, già studiando nelle loro linee generali almeno per i centri di maggiore importanza le possibilità di accasermamento, i mezzi necessari per la confezione del vitto, per l’alloggiamento, i mezzi di trasporto, ecc., predisponendo, con quegli accorgimenti che l’esperienza insegna, quanto può essere ritenuto idoneo per sconvolgere il meno possibile il servizio delle stazioni, attenuando nel contempo il disagio dei graduati e dei carabinieri, e soprattutto rendendo i reparti così formati efficienti al massimo grado e mettendoli in condizioni di efficacemente fronteggiare ogni particolare esigenza dell’ordine pubblico. A quest’ultimo scopo è altresì necessario che tutte queste predisposizioni siano integrate da acconcie istruzioni da impartirsi con frequenza al personale designato su tutta la materia che investe lo speciale servizio.

Entra qui in campo quanto ha tratto alle modalità di esecuzione. Al riguardo, a prescindere dai doveri specificati dai vari regolamenti militari (regolamento di disciplina, regolamento sull’addestramento per la fanteria) è da ricordare come, in materia, debbasi sempre applicare con giusto criterio - e, s’intende, con la differenziazione che deriva dal fatto che i carabinieri non sono solo forza armata, ma anche forza pubblica - le norme contenute nella appendice al regolamento sul servizio territoriale concernente precisamente l’impiego di truppa in servizi di pubblica sicurezza. Tale riferimento appare tanto più naturale se si tien conto che anche il nostro regolamento organico - art. 79 - contiene la norma basilare il cui principio è pure sancito nella citata appendice. Quando le autorità avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartito le disposizioni di servizio, non potranno più, quando trattasi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l’esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri reali, i quali sono liberi, sotto la loro responsabilità di adottare quelle disposizioni che essi crederanno più opportune per raggiungere l’intento... Conseguentemente i carabinieri reali non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti presenti sul posto, l’obbiettivo da raggiungere, senza impartire ordini diretti a singoli militari o a reparti o drappelli degli stessi. Si tratta di una norma per noi assai importante, sia per l’efficacia del nostro servizio, che per il prestigio dei nostri ufficiali sui propri dipendenti: tale norma figura anche nel testo unico delle leggi di P. S. e d’altra parte il tatto e lo spirito conciliante dei funzionari della P. S. che nella quasi totalità dei casi sono preposti ai servizi d’ordine pubblico, danno sicura garanzia d’eliminazione d’ogni motivo di divergenza o di screzio.

Altre particolari norme e disposizioni, come ho accennato al principio del mio dire, non esistono nella nostra regolamentazione per l’impiego di reparti carabinieri in servizi di P. S., ma ciò non toglie che nelle direttive da dare al personale designato pei servizi stessi non debba essere trattata più a fondo tutta la materia relativa, con quel carattere di praticità che ci è dettata da tanti anni di esperienza. Si dovrà, ad esempio, porre uno studio particolare sulle piante topografiche delle più importanti città, esaminare quali, in genere, possano essere gli obbiettivi che più presumibilmente debbano essere tutelati, quali i punti che più si prestano a sbarramenti, quali le vie di arroccamento per manovrare i reparti, quali i punti di più conveniente impiego di reparti montati, etc. Altra particolare cura dovrà essere quella del razionale uso di automezzi. Già ho accennato più sopra alla necessità della predisposizione di mezzi di trasporto: aggiungo ora che un efficiente servizio d’ordine pubblico appare ormai inconcepibile senza una ragionevole disponibilità di mezzi celeri di concentramento e spostamento. E gli stessi automezzi da impiegare come trasporto di personale, possono altresì riuscire utilissimi come materiale per rinforzare e saldare le linee di sbarramento.

Ed invero è di frequente accaduto in questi ultimi tempi che per forzare i cordoni di truppa si sia fatto uso di autocarri, che agendo come arieti, possono facilmente aver ragione sulla resistenza di reparti anche su parecchie linee. Or bene, in questi casi, il migliore e più pronto mezzo da opporre a questa offesa, senza ricorrere a misure più gravi e micidiali, è quello di collocar di traverso alla strada sbarrata dietro alle linee uno o due dei propri automezzi. Le linee di sbarramento così appoggiate, ritraendosi al caso, nel momento opportuno, dietro o ai fianchi di questo improvvisato ostacolo, sono sempre in grado di poter facilmente arginare anche la nuova insidia. Ma troppo dovrei dilungarmi se dovessi qui riassumere tutti gli accorgimenti adottabili, tutte le misure da studiare in proposito: solo e soprattutto voglio ricordare quanto in questa materia di istruzione abbia importanza il contegno e comportamento del personale. Non è a credere che oggi, nel clima della disciplina fascista, il servizio d’ordine pubblico meriti minor interessamento e possa con più facilità essere affrontato. Al contrario, esso richiede ora una cura tutta speciale, ed anche maggior fermezza e coesione.

Non moti sediziosi, non movimenti e sovvolgimenti di rivoltosi è ora il caso di prevedere, ma, più facilmente, folle accese da impeti d’entusiasmo, da ansia di vedere, di agire; passione che spinge talora ad irruenze incomposte. È questo il servizio d’ordine pubblico che richiede sforzi maggiori, tempre più salde. Non si tratta, in tali casi, di prevalere con la forza delle armi, ma solo con il tatto, con l’avvedutezza, con un giusto e forte sentimento del proprio dovere ed un intelligente ossequio alla consegna. Quando noi avremo educato il nostro carabiniere a quella perfezione di contegno, a quello sforzo di fredda decisione che non paventa né offesa, né sacrificio quando noi avremo il carabiniere che nelle più difficili situazioni, l’occhio nell’occhio del superiore, in uno sguardo sa afferrare un ordine, in un cenno quasi impercettibile sa leggere una inflessibilità che talvolta può essere anche eroica, e di essa si sa immediatamente compenetrare, noi potremo essere ben certi di assolvere degnamente questo nostro importantissimo compito, e di corrispondere a quanto, in questo campo, il Regime giustamente pretende per mantenere ognora integro quel principio d’ordine e di disciplina, che ha posto a base del pacifico sviluppo e del costante progresso di ogni attività della Nazione.