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  • N.3 - Luglio-Settembre
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Giustizia Militare

Renato Maggiore


Pena - Reclusione militare - Misura - Potere del giudice – Criteri relativi - Difetto in sentenza di precisi riferimenti ai medesimi - Non è indicazione specificamente necessaria - Implicito risalto dall’equa commisurazione - È bastevole.

(C.p., art. 133) Corte di Cassazione, Sez. l^ pen., 26 marzo 2002. Pres. Gemelli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. C.

La carenza in sentenza di puntuale dettaglio dell’iter che porta al “quantum” di pena in concreto, per mancata indicazione degli elementi di riferimento ai criteri elencati nella legge sul potere di dosimetria sanzionatoria, non esclude che vi sia adeguamento nella pena se possa desumersene che con senso di equità il giudice vi sia pervenuto (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««Con sentenza 24/2/2000 il Tribunale Militare di Torino condannava C.B. alla pena di mesi otto di reclusione militare siccome ritenuto responsabile del reato di diserzione pluriaggravata commesso dal 16/6/1993 al 24/11/1995. A seguito di appelli proposti dal Procuratore Generale Militare, dal Procuratore Militare della Repubblica e dall’imputato, con sentenza 12/7/2001 la Corte Militare di Appello (sezione distaccata di Verona) dichiarava inammissibili gli appelli proposti dalla Pubblica Accusa per rinuncia da parte del Procuratore Generale di udienza e riduceva la pena a carico del C. a mesi sei di reclusione militare, confermando nel resto la sentenza impugnata. In motivazione la Corte riteneva che l’unico motivo di appello dedotto dall’imputato relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena poteva essere accolto limitatamente alla entità della pena, mentre non poteva essere accolto in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali risultanti dal certificato penale in atti. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per carenza della motivazione in relazione al “quantum” di pena applicabile in concreto sul rilievo che non erano stati indicati gli elementi ritenuti rilevanti in applicazione dei criteri previsti dall’art. 133 c.p. Il ricorso è inammissibile. Invero va rilevato che la Corte di merito ha ritenuto la pena adeguata in relazione al reato per il quale è stata pronunciata la condanna, contenendola peraltro nel minimo edittale e tenendo conto dei parametri previsti dall’art. 133 c.p. al fine del rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche. D’altra parte non si può pretendere dal giudice di merito l’indicazione di specifiche ragioni in ordine alla ritenuta congruità della pena, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione senza sconfinare in arbitrio. Pertanto, trattandosi di giudizio adeguatamente motivato sulla base dei parametri fissati dall’art. 133 c.p., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso, assolutamente pretestuoso.

P. T. M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 (euro mille) a favore della cassa delle ammende»»



Truffa militare - Imputato appartenente alla Guardia di finanza - Rimborso di spese non sostenute - Integra il reato - Danneggia l’amministrazione militare - Cognizione - Spetta al giudice militare - Accertamenti fattuali - Sono inammissibili.

(C.p.m.p., artt. 234 co. 1° e 47 n.2; C.p.p., art. 606) Corte di Cassazione, Sez, 1^ pen., 24 gennaio. 2002. Pres. Fazzioli, Rel. Campo, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. S.

È truffa militare l’illecita utilizzazione di fondi realizzata da militare della Guardia di Finanza con riscossione di mandato di pagamento a titolo di spese rimborsate all’imputato ma da questi non sostenute, riferite ad attività del Corpo, costituendo quest’ultimo parte integrante delle FF.AA., e ciò sebbene per questo si finisca con l’incidere in una contabilità speciale della Sezione di Tesoreria provinciale di Roma. La cognizione di tale reato, che è reato militare commesso da appartenente alle FF.AA., è del giudice militare. È peraltro inammissibile la doglianza per un asserito travisamento della circostanza circa il momento di presentazione di istanza per legittimo impedimento dei difensori se, affermando la sentenza cosa diversa, la richiesta comporti accertamento fattuale che è impossibile in sede di legittimità, come è pure inammissibile in tale fase un giudizio sulla decisività di prove testimoniali non ammesse basata sulla comparazione fra quelle richieste e altre già in atti (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««Con sentenza in data 2 marzo 2001 la Corte militare di appello, sezione distaccata di Napoli, in parziale riforma di quella in data 7 giugno 2000 del Tribunale militare della stessa sede, riduceva, previa dichiarazione di prevalenza delle già applicate circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta a S.- imputato del reato di truffa militare pluriaggravata (artt. 234 co. 1° nn. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.) - consistita nell’avere ottenuto dall’amministrazione militare un rimborso spese mediante l’esibizione di fatture fiscali false relative a prestazioni inesistenti - a quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. La corte territoriale, per quanto interessa in questa sede, - affermata la propria giurisdizione per il reato de quo, respinte le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado per l’irritualità della dichiarazione di contumacia dell’imputato, per l’utilizzazione del contenuto delle dichiarazioni del teste M. e per la pronuncia della decisione prima del deposito della fonoregistrazione del dibattimento di primo grado e disposta l’audizione del teste M. - precisava che non sussisteva alcuna mancata correlazione tra imputazione e condanna e rilevava che la responsabilità dell’imputato era provata dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dai quali era emersa l’inesistenza delle strutture di servizi, per i quali erano state rilasciate le false fatture poste a sostegno della richiesta di rimborso spese rivolte all’amministrazione militare e la sua consapevolezza delle predette falsità riferentisi a pasti asseritamente consumati in esercizi che, però, non esistevano. Ricorre per cassazione il S. il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce: a) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) c.p.p.) in quanto il giudice militare era privo di giurisdizione per il reato in questione, che invece apparteneva al giudice ordinario, non essendo il soggetto danneggiato Ministero delle finanze un “ente militare” cui andava riferito il danno patrimoniale cagionato dal reato; b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b), e) ed e) c.p.p. in relazione all’art 420-ter co. 5° stesso codice), asserendo che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, l’istanza dei difensori di rinvio del processo per loro legittimo impedimento era pervenuta al giudice di primo grado anteriormente alla dichiarazione di contumacia dell’imputato, sicché irritualmente gli era stato nominato un difensore di ufficio pur essendosi riconosciuta la legittimità dell’impedimento; inoltre, stante l’impedimento suddetto, occorreva, a norma dell’art. 420-ter co. 5° disporre la rinnovazione dell’avviso di udienza all’imputato contumace; c) vizio di motivazione (art. 606 Co. 1° lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 139, 190 e 191 stesso codice e 24 Costituzione ), rilevando che la motivazione inerente alla richiesta di inutilizzabilità del verbale di udienza del 7 giugno 2000, in quanto la relativa fonoregistrazione era imprecisa e manchevole di alcune sue parti sicché era stato frustrato il diritto di difesa, risultava in parte mancante e in parte manifestamente illogica; d) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 ° lett. c), d) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 190 stesso codice) in relazione alla mancata ammissione di testi, che avrebbero dovuto deporre su circostanze decisive ai fini del decidere, e alla contraddittorietà della motivazione sul punto; e) erronea applicazione di legge e vizio della motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 194 co. 3° stesso codice e 27 Costituzione e 42 e 43 c.p.) riguardo all’asserita esistenza del fatto di reato contestato all’imputato e alla sua attribuzione allo stesso. Il ricorso non è fondato. In ordine alla giurisdizione del giudice militare per il reato in questione questa Corte ha affermato (SS.UU., 16.3.1974, Sturniolo, Giust. pen. 1974, II, 385) che l’amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l’organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione alla stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari. Conseguentemente si è costantemente ritenuto (Sez., 19.1.2000, Pellegrino, sent. n. 91/00; idem, 31.1.2000, Petrarca, sent. n. 155/00; idem 31.1.2000, Cavalieri, sent. n. 156/00) che, dal momento che il Corpo della Guardia di Finanza - cui appartiene l’odierno ricorrente -, pur dipendendo direttamente e a tutti gli effetti dal Ministero per le finanze (art. 1 co. 11° legge 23.4.1959 n.189 e art 1 co. 6° d.p.r. 17.3.1992 n. 287), “fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato” (art. 1 co. 2° legge 189/1959), non può seriamente dubitarsi che il mandato di pagamento illecitamente riscosso dall’imputato a titolo di rimborso spese asseritamente sostenute risulti connesso all’espletamento di attività ritentranti nei compiti di istituto della Guardia di Finanza, non estranee dunque all’attività della stessa in quanto forza armata dello Stato. D’altronde alla liquidazione del chiesto rimborso ha provveduto il competente Comando territoriale di detto corpo, attingendo al capitolo di bilancio destinato alla copertura finanziaria dei compiti di istituto assolti dall’imputato, giuste le assegnazione concesse e le somministrazioni di fondi erogate a detto Comando dalla Direzione di amministrazione presso il Comando generale della Guardia di Finanza. La circostanza, infine, che la Direzione amministrativa (in forza del regolamento di amministrazione per la G.d.F. approvato con d.p.r. 20 gennaio 1986 n. 189: in particolare, artt. 1-5 e 8-17) operi mediante una contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, nella quale affluiscono gli importi degli ordini di accreditamento sui vari capitoli per tutti gli enti della G.d.F. nei limiti delle assegnazioni loro concesse, con obbligo di rendiconto trimestrale al Comando generale e alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, non fa affatto venire meno, bensì rafforza la tesi dell’autonomia funzionale delle operazioni di destinazione e utilizzazione dei fondi inerenti al capitolo di bilancio de quo, attesa la specialità della contabilità riservata all’amministrazione della Guardia di Finanza secondo le priorità, le esigenze e il fabbisogno pianificati dallo stesso Comando generale per ciascun anno finanziario. Dal riferimento dei fondi di bilancio al fine della difesa armata dello Stato mediante l’attuazione dei compiti di istituto del Corpo e della speciale autonomia di amministrazione dei medesimi da parte dei competenti organi del Comando generale, secondo le richiamate regole di gestione, consegue indefettibilmente come logico corollario che, per le ipotesi di illecita utilizzazione dei fondi medesimi, essendo la parte offesa un’amministrazione militare, deve configurarsi il reato di truffa militare di cui all’art. 234 cpv. n. 1 c.p.m.p., la cui cognizione appartiene all’autorità giudiziaria militare, di guisa che non sussiste il denunciato difetto di giurisdizione. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, in quanto, per la parte concernente l’asserito travisamento della circostanza inerente al momento in cui è stata presentata l’istanza di rinvio per legittimo impedimento dei difensori, non risultando detto fatto dal testo della sentenza impugnata (art. 606 co. 1° lett. e c.p.p.) - che, invece, afferma cosa diversa - e comportando il suo accertamento un esame fattuale non demandato alla funzione del giudice di legittimità, esso risulta inammissibile, mentre, per la parte riguardante l’omessa rinnovazione all’imputato contumace dell’avviso di udienza, l’invocato quinto comma dell’art. 420-ter c.p.p. (“...il giudice provvede a norma del comma 1 (rinnovazione dell’avviso all’imputato n.d.e.)… Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno di essi…”) non è applicabile alla fattispecie, perché l’imputato era assistito da due difensori e l’impedimento riguardava soltanto uno di essi (vedi pag. 13 del ricorso in esame, ove di dice che “..è pervenuta istanza di rinvio dei difensori per impedimento -professionale e per la recente scomparsa della madre dell’avv. P.B. ...”), essendo l’altro non documentato e genericamente indicato. Correttamente, poi, la corte territoriale ha osservato che il mancato deposito della fonoregistrazione dell’udienza del 7 giugno 2000 anteriormente alla pronuncia di primo grado non comporta alcuna nullità - con conseguente inutilizzabilità delle prove in essa espletate - atteso che per detta omissione il vigente codice di rito non prevede alcuna nullità e che, invece, il terzo comma dell’art. 139 c.p.p. espressamente precisa che, per la parte in cui la riproduzione fonografica non ha avuto effetto ovvero non è intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva: atto per il quale non viene fatta alcuna contestazione in merito alla sua redazione in conformità ai criteri di cui all’art. 140 c.p.p. Sul punto, inoltre, vale osservare che non può invocarsi alcuna violazione del generale, e costituzionalmente garantito, diritto di difesa, in quanto lo stesso è stato espletato compiutamente, né di ciò si duole il ricorrente, in detta udienza, sicché nemmeno sotto quest’altro profilo è configurabile alcuna nullità. Il quarto motivo è manifestamente infondato, sia perché la mancata ammissione delle prove testimoniali indicate dal ricorrente è stata congruamente motivata sotto il profilo della loro inutilità per la decisione, trattandosi di deposizioni inerenti a circostanze di fatto già compiutamente accertate, sia perché l’accertamento della loro asserita decisività, come ampiamente illustrato nell’atto di ricorso in esame, comporterebbe un inammissibile, in questa sede di legittimità, giudizio sul fatto essendo stata richiesta dal ricorrente una valutazione comparata tra il contenuto delle acquisende testimonianze e quello delle dichiarazioni testimoniali in atti. Infine le censure inerenti all’affermata esistenza del reato di truffa aggravata e alla sua attribuzione all’imputato si risolvono in censure in fatto, come tali inammissibili, in quanto con esse il ricorrente mira a ottenere una valutazione degli elementi probatori in atti diversa da quella effettuata con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logici o da errori di diritto, non sono sottoponibili al controllo della Corte di cassazione - dai giudici del merito, cosi richiedendo un giudizio… Per le suesposte ragioni la proposta impugnazione deve essere respinta e il ricorrente condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento»».