• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2004
    >
  • N.3 - Luglio-Settembre
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione - (massime a cura dell’Ufficio Massimario)


Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere - Regresso del procedimento - Computo del doppio dei termini di fase - Inclusione dei periodi detentivi imputabili a gradi o fasi diverse - Condizioni - Fattispecie.

(Nuovo cod. proc. pen., artt. 303 e 304)

Sez. Un., sent. n. 23016 del 17 maggio 2004 (c.c. 31 marzo 2004) - Pres. Marvulli, Rel. Silvestri, Imp. Pezzella, P.M. (Conf.) Palombarini.

In tema di durata della custodia cautelare, quando ha luogo il regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione dell’imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il combinato disposto degli artt. 303, comma secondo, e 304, comma sesto, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad imputato di reato punito con pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni, in custodia cautelare in carcere dal 23 novembre 1999, rinviato a giudizio una prima volta il 9 novembre 2000 con decreto dichiarato nullo il 14 marzo 2001 e nuovamente rinviato a giudizio con decreto 17 ottobre 2001, il quale assumeva che la scadenza del doppio del termine di fase dovesse essere fissata a tre anni dall’esecuzione della misura e cioè al 23 novembre 2002. La Corte, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che nel computo del doppio del termine della fase in corso, di dibattimento di primo grado, si dovesse tenere conto, oltre che del periodo successivo al 17 ottobre 2001, anche dei quattro mesi e cinque giorni intercorrenti tra il primo decreto di rinvio a giudizio e la declaratoria della sua nullità che aveva fatto regredire il procedimento, con la conseguenza che i tre anni sarebbero scaduti il 12 giugno 2004). (V. Corte cost., 18 luglio 1998 n. 292; 19 novembre 1999 n. 429; 8 giugno 2000 n. 214; 15 novembre 2000 n. 529; 15 luglio 2003 n. 243; 27 ottobre 2003 n. 335; 24 gennaio 2004 n. 335).



Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Remissione della querela e accettazione intervenute in pendenza di ricorso inammissibile - Estinzione del reato - Rilevabilità - Condizioni.

(Cod. pen., art. 152; Nuovo cod. proc. pen., artt. 129, 585, 591 e 606)

Sez. Un., sent. n. 24246 del 27 maggio 2004 (ud. 25 febbraio 2004), Pres. Marvulli, Rel. De Roberto, Imp. Chiasserini, P.M. (Conf.) Palombarini.

La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.



Giuoco - Concorsi ed operazioni - A pronostici - Attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse - In assenza della licenza prevista dall’art. 88 del TULPS - Reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 - Configurabilità - Compatibilità con i principi comunitari - Fondamento.

(R. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110; l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4; d. l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 11; l. 26 febbraio 1994, n. 133; l. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11; l. 23/ dicembre 2000, n. 388, art. 37; l. 14 ottobre 1957, n. 1203)

Sez. Un., sent. n. 23271 del 18 maggio 2004 (c.c. 26 aprile 2004), Pres. Marvulli, Rel. Onorato, Imp. Corsi, P.M. (Conf.) Palombarini.

In tema di attività organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, ed in particolare quelle di cui al comma 4 bis del citato articolo che sanzionano lo svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea (art. 49), atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 46 del Trattato, le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari.



Giuoco - Concorsi ed operazioni - A pronostici - Attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse - In assenza della licenza prevista dall’art. 88 del TULPS - Esistenza di abilitazione in capo al gestore - Irrilevanza - Reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 - Configurabilità.

(R. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88; l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4; d. l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 11; l. 26 febbraio 1994, n. 133; l. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11; l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37; l. 14 ottobre 1957, n. 1203)

Sez. Un., sent. n. 23271 del 18 maggio 2004 (c.c. 26 aprile 2004), Pres. Marvulli, Rel. Onorato, Imp. Corsi, P.M. (Conf.) Palombarini.

Il reato di cui all’art.4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l’esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso. (A sostegno del principio enunciato la Corte ha affermato che le disposizioni di cui al citato art. 4 non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea, atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari).



Giuoco - Concorsi ed operazioni - A pronostici - Attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse in assenza della licenza prevista dall’art. 88 del TULPS - Reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989 - Mancanza della specifica autorizzazione in relazione al mezzo adottato - Reato di cui all’art. 4, comma 4-ter, della legge n. 401 - Concorso - Configurabilità.

(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4, n. 2; l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4, n. 3; r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110; r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88; l. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11; l. 26 febbraio 1994, n. 133; d. l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 11; l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37)

Sez. Un., sent. n. 23271 del 18 maggio 2004 (c.c. 26 aprile 2004), Pres. Marvulli, Rel. Onorato, Imp. Corsi, P.M. (Conf.) Palombarini.

Il reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica o telematica di scommesse o per favorite tali condotte) può concorrere con quello previsto dal comma quarto ter dello stesso art. 4 (raccolta e prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse attuate per via telefonica o telematica senza la specifica autorizzazione prescritta in relazione al mezzo adottato), in quanto essi hanno diversa materialità e diverso oggetto giuridico, tutelando il primo l’interesse pubblico al controllo sulla gestione delle scommesse e la connessa protezione dell’ordine pubblico, il secondo la sicurezza delle telecomunicazioni.