• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2004
    >
  • N.2 - Aprile-Giugno
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Giustizia Militare

a cura di Renato Maggiore


Disobbedienza - Ordine al carabiniere di consegnare il tesserino di riconoscimento - Omissione - Identificazione del documento - Diversità della tessera del dipendente statale - Sussiste il reato - Ordine di eseguire il servizio - Diversa disobbedienza per presentazione in servizio omessa - Mancanza di richiesta di procedimento per quest’ultima omissione - Non esclude il reato per l’omessa obbedienza ad intraprendere il servizio.

(C.p.m.p. artt. 123, 173, D.P.R. 28.7.67, n. 851)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 11 aprile 2002. Pres. D’Urso, Rel. Silvestri, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. V.

Il carabiniere che, omettendo di intraprendere servizio di vigilanza, rifiuti di consegnare il tesserino di riconoscimento al superiore, comette due distinte disobbedienze - unificate nel caso come reato continuato con concorrente insubordinazione per ingiurie - senza che su quest’ultima omissione - rifiuto del tesserino - possa indurre in confusione l’allegazione dell’imputato (nell’anteriore fase non prodotta) delle regole del D.P.R. 852/1967 relative alla tessera di riconoscimento degli statali (essendo, nella specie, oggetto dell’ordine il tesserino di riconoscimento dei carabinieri) e senza che, per la prima, servizio non assunto, abbia influenza il difetto di richiesta del Comandante del Corpo quanto al reato di omessa presentazione in servizio, circa il quale era seguita la relativa dichiarazione di non doversi procedere (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««Con sentenza del 21.6.2001, la Corte Militare di Appello-Sezione distaccata di Verona, in parziale riforma delle decisioni n. 323 e 324 emesse il 20.10.1998 dal Tribunale Militare di Padova nei confronti di V., dichiarava unificati dal vincolo della continuazione i reati di disobbedienza aggravata, commessa nella stazione dei Carabinieri di D. il 24.3.1998 per avere rifiutato di consegnare il tesserino di riconoscimento, di disobbedienza aggravata per avere rifiutato il 23.1.1998 di eseguire il servizio affidatogli e di insubordinazione con ingiuria aggravata per avere rivolto ad un superiore, nella stessa data, l’espressione “Lei è un vigliacco, si vergogni”: la Corte rideterminava la pena in tre mesi di reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria di lire 6.750.000, da pagarsi in trenta rate mensili. II difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) erronea applicazione della legge penale, in quanto era stato ritenuto configurabile il rato di disobbedienza sulla base della circolare in data 30.5.1991 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, senza tenere conto che l’art. 4 del D.P.R. del 28.7.1967. n. 851, contenente norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato, non autorizza il ritiro del documento in caso di licenza di convalescenza per motivi di salute conseguenti ad infermità neuropsichiche; b) erronea applicazione della legge penale per il fatto che la contestata disobbedienza conseguente al rifiuto di prestare il servizio assegnatogli era assorbita dal reato di omessa presentazione in servizio di cui all’art. 123 c.p.m.p. per il quale il Tribunale Militare di Padova aveva dichiarato di non doversi procedere per mancanza della richiesta del Comandante; c) difetto di motivazione ed erronea interpretazione di legge in ordine al reato di insubordinazione con ingiuria, dato che il fatto era stato commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina. Il ricorso non ha fondamento. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla dedotta erronea applicazione della legge penale, in relazione alla disciplina posta dal D.P.R. 28.7.1967, n. 851, deve porsi in risalto che il ricorrente ha confuso la normale tessera di riconoscimento, il cui rilascio ed il cui ritiro ai dipendenti delle amministrazioni statali sono regolati dal citato D.P.R. n. 851/67, con lo speciale tesserino rilasciato ai militari dell’Arma dei Carabinieri, al quale è applicabile la disciplina dettata dalla circolare in data 30.5.1991 dell’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma. Ciò posto, va sottolineato che, nei pregressi gradi del giudizio di merito, l’imputato non ha mai posto in discussione che la condotta di disobbedienza contestatagli aveva ad oggetto il rifiuto di restituzione della particolare tessera in possesso dei militari dell’Arma, sicché la deduzione contenuta nel motivo di ricorso, secondo cui l’ordine di restituzione riguardava la tessera di riconoscimento rilasciata a tutti i dipendenti statali, costituisce un’allegazione di fatto nuova mediante la quale è stato introdotto un tema di indagine che, non essendo contenuto nei motivi di appello, resta precluso nel giudizio di legittimità. Deve essere disatteso anche il motivo di ricorso che investe la pronuncia di condanna del V. per non avere obbedito all’ordine di prestare servizio di vigilanza presso l’agenzia della Banca Nazionale del Lavoro e nell’atrio della Pretura Circondariale della città. Sul punto la Corte Militare ha esattamente rilevato che la decisione di improcedibilità dell’azione penale per mancanza della richiesta del comandante in ordine al reato di omessa presentazione in servizio di cui all’art. 123 c.p.m.p. non ha alcuna incidenza sulla configurabilità del reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p., trattandosi di autonome fattispecie criminose connotate da condotte distinte e da differente oggettività giuridica in relazione alla natura dell’interesse protetto. Del resto, nella sentenza impugnata è stato giustamente escluso l’assorbimento prospettato dal ricorrente sul rilievo che il reato in esame fu consumato dopo il primo reato, allorquando l’imputato disobbedì all’ordine del superiore, il quale aveva verificato la mancata presentazione in servizio. Infine, non merita accoglimento neppure l’ultimo motivo di ricorso rivolto contro il capo della sentenza con cui il V. è stato condannato per il reato di insubordinazione con ingiuria aggravata per avere indirizzato al maresciallo la frase “lei è un vigliacco, si vergogni!”, dato che la Corte Militare ha accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 189 c.p.m.p., con particolare riferimento della pronuncia dell’ingiuria per ragioni attinenti al servizio ed alla disciplina. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».



Insubordinazione - Violenza - Presa al braccio del superiore per sbatterlo al muro - Costituisce il reato - Si concretizza l’ipotesi delle percosse maltrattamenti - Nozione - Non implica reiterazione di atti - Prova - Ragionevolezza e validità dell’accusa - Irrilevanza di rancore per anteatti disciplinari se l’inferiore ammetta l’addebito.

(C.p.m.p., artt. 43, 186)

Corte di Cassazione, Sez. l^ pen., 9 aprile 2002. Pres. Fazzioli, Rel. Micali, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. M.

Costituisce insubordinazione con violenza anche una condotta che si estrinsechi nelle percosse o nei maltrattamenti. Per certo integra la prima ipotesi lo sbattere il soggetto passivo contro un muro. Bene realizza comunque però la seconda un comportamento di violenza senza che ad integrare il reato occorra reiterazione di atti (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««Con sentenza del 22.11.2000, il Tribunale militare della Spezia dichiarava il M. - sottufficiale dell’esercito - colpevole del delitto di insubordinazione con violenza, aggravata dal grado, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Secondo l’accusa, ritenuta fondata dal Tribunale, il M., non approvando un ordine di servizio fatto affiggere dal suo superiore, tenente G., aveva preso a cancellarne talune parti; quando l’ufficiale era intervenuto, per contestargli l’indisciplinatezza del comportamento, il M. lo aveva afferrato per il bavero della giacca, sbattendolo reiteratamente contro un muro. Su gravame dell’imputato, la Corte militare d’appello - colla sentenza oggi esaminata confermava quella di primo grado. Osservavano i secondi giudici che la narrazione dei fatti resa dall’ufficiale persona offesa era in sé attendibile (non inficiandola il fatto che un procedimento disciplinare da lui intentato al M. si fosse concluso favorevolmente per quest’ultimo), sostanzialmente confermata dal teste (anche a prescindere dalla utilizzazione di una specifica dichiarazione acquisita ai sensi dell’art. 500 c.p.p., prima della modifica ex legge n.63/2001) e non validamente smentita neppure dal M. che, rendendo in appello spontanee dichiarazioni, aveva offerto una ricostruzione del fatto macchinosa e incredibile, ma comunque ammissiva di avere spinto il G. La condotta addebitata al prevenuto, anche se avvenuta in unico contesto, integrava il concetto di maltrattamenti costituenti violenza. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il M. che denunciava violazione di legge. La sua colpevolezza era stata affermata, senza che la sostenesse un quadro probatorio pieno: a parte la dichiarazione del G. la testimonianza del B. (non utilizzabile quanto alle affermazioni più specifiche, acquisite in sede di contestazione) era priva di rilevanza sul comportamento tenuto dal ricorrente; e la persona offesa era inattendibile proprio per i motivi di rancore verso il M. derivanti dal predetto procedimento disciplinare. In ogni caso, qualificare la condotta come integrante i “maltrattamenti”, in presenza di un unico episodio, non era giuridicamente corretto. Il ricorso è inammissibile. La valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, può nel giudizio di legittimità essere sindacata solo se dal testo stesso del provvedimento se ne rilevi la manifesta illogicità: situazione che non ricorre nella specie, in quanto motivatamente i giudici d’appello hanno rilevato la sostanziale convergenza delle testimonianze G. e B. (senza utilizzazione della dichiarazione del secondo, sulla specifica descrizione del comportamento aggressivo tenuto dal M.), dalle quali comunque si può ricavare che - lo ammette il medesimo imputato - l’ufficiale venne spinto contro il muro. E la ragione era (correttamente lo rileva la Corte militare) un disaccordo sul servizio, espresso “ab initio” in termini di violazione della disciplina militare; e, quindi, non appare censurabile il convincimento esposto nella sentenza, circa la successiva iniziativa violenta da parte del M. una volta in presenza del superiore, che gli contestava l’indebita cancellazione del suo ordine di servizio. Non vi è quindi spazio per un ulteriore sindacato di questa Corte in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione del compendio probatorio. È oziosa la discussione sulla configurabilità di “maltrattamenti” non derivanti da reiterazione di atti violenti; il concetto di violenza, cui la norma incriminatrice - art. 186 c.p.m.p - fa riferimento, è integrato, secondo l’art. 43 stesso codice, anche dalle percosse. Non v’è dubbio che sbattere una persona contro un muro integri tale evento, peraltro sicuramente volto a commettere una insubordinazione verso un superiore (aspetto neppure sfiorato dal ricorrente). Alla dichiarata inammissibilità del ricorso debbono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende»».