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  • N.2 - Aprile-Giugno
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Giustizia Amministrativa

Sentenze tratte dal sito www.giustizia-amministrativa.it


Personale militare - Trattamento economico - Servizio supplementare di disponibilità in caserma - Diritto alla retribuzione oraria in luogo di compenso forfettario a titolo di reperibilità - Non sussiste.

Consiglio di Stato - Sezione IV - Sent. 4 febbraio 2004, n. 385 (c.c. 25 novembre 2003) - Pres. Riccio - Est. Carinci - Miistero della difesa c. D.M.

Le disposizioni normative che determinano l’orario normale delle attività giornaliere del personale delle Forze Armate, non hanno mai escluso la possibilità di impieghi comportanti maggiori disponibilità, ivi compresi eventuali periodi di restrizione in caserma, che derivano direttamente dallo status di militare. In relazione al principio della “totale disponibilità al servizio”; è stato perciò ritenuto che il protrarsi della permanenza in caserma del dipendente oltre il limite dell’orario settimanale, tra la cessazione di un servizio e l’inizio di un altro, non costituisce attività di lavoro, ma condizione di mera disponibilità, per nulla assimilabile alle situazioni che comportano prestazioni reali. In effetti, l’impegno richiesto al dipendente all’interno degli stabilimenti militari, nelle indicate condizioni, anche se oltre i limiti del normale orario, non implica lo svolgimento di specifiche attività, ma solo compiti di minore specificità non fungibili con l’attività svolta e le responsabilità connesse alle normali condizioni di lavoro. La soluzione adottata dall’Amministrazione, sotto il profilo retributivo, di corrispondere al dipendente, a titolo di ristoro della limitazione del tempo libero per le ore di permanenza in caserma, un compenso stabilito secondo il sistema retributivo previsto per la pronta disponibilità non costituisce alcun errore. Ciò in quanto si è tenuto conto che il minor impegno e la minore responsabilità ben possono giustificare, nel rispetto del principio della proporzionalità, un criterio di retribuzione avente configurazione diversa da quello stabilito per la retribuzione delle prestazioni reali di lavoro (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
“… Con le censure quivi esposte l’Amministrazione sostiene che il tipo di applicazione lavorativa durante le ore di permanenza in caserma non può considerarsi vero e proprio servizio, in quanto al dipendente viene richiesto solo la presenza nel presidio, senza alcun altro onere se non quello della limitazione del tempo libero. Il che starebbe a dimostrare che nel caso di specie l’interessato sia stato validamente compensato con il sistema retributivo della “reperibilità” e, nel contempo, che non vi sia stata alcuna disapplicazione delle norme che disciplinano la retribuzione del lavoro straordinario. I rilievi si appalesano fondati. Nel ricorso l’attuale appellato aveva precisato che egli veniva destinato a servizi supplementari di “guardia diana” o “comandata” una volta la settimana, e che alla fine dell’orario di servizio ordinario doveva restare obbligatoriamente in caserma, a disposizione dell’Amministrazione. Il complesso delle circostanze avrebbe concretizzato, di volta in volta, un servizio continuativo di 24 ore, e non di sola disponibilità, da cui deriverebbe il diritto a ottenere il compenso pari a una giornata lavorativa, con due ore di riposo compensativo, più la retribuzione di due ore. Il Tribunale amministrativo ha osservato che le prestazioni svolte nelle indicate condizioni si caratterizzano come prestazioni lavorative di attesa sul luogo di lavoro e differiscono qualitativamente dalla “reperibilità”, comportando una più marcata restrizione della libertà. Ha perciò accolto il ricorso, riconoscendo al dipendente il diritto alla retribuzione rivendicata, in relazione alla effettiva attività prestata. È utile ricordare, a tal proposito, che l’orario di servizio normale del personale delle Forze Armate, secondo quanto stabilito dall’art. 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è fissato in 36 ore settimanali, più due ore obbligatorie a decorrere dal 1° dicembre 1995 (ridotte a un’ora a iniziare dal 1° gennaio 1997). In attuazione di tale disposizione, il D.M. 25 settembre 1990 ha stabilito che le ore di effettiva attività lavorativa, eccedenti quelle normali, sono di regola compensate con attività di recupero. Diversamente devono essere adeguatamente compensate, come avviene di norma per il lavoro festivo, che viene retribuito con l’attribuzione di nove ore di lavoro straordinario. Le citate disposizioni, nel determinare in trentasei ore l’orario normale delle attività giornaliere del personale delle Forze Armate, non hanno mai escluso la possibilità di impieghi comportanti maggiori disponibilità, ivi compresi eventuali periodi di restrizione in caserma, che derivano direttamente dallo status di militare. In relazione al principio della “totale disponibilità al servizio”; è stato perciò ritenuto che il protrarsi della permanenza in caserma del dipendente oltre il limite dell’orario settimanale, tra la cessazione di un servizio e l’inizio di un altro, non costituisce attività di lavoro, ma condizione di mera disponibilità, per nulla assimilabile alle situazioni che comportano prestazioni reali. In effetti, l’impegno richiesto al dipendente all’interno degli stabilimenti militari, nelle indicate condizioni, anche se oltre i limiti del normale orario, non implica lo svolgimento di specifiche attività, ma solo compiti di minore specificità non fungibili con l’attività svolta e le responsabilità connesse alle normali condizioni di lavoro (Cons. St. IV, n. 671 del 27.4.1998). La restrizione in argomento non è stata trascurata sotto il profilo retributivo dall’Amministrazione, la quale ha corrisposto al dipendente, a ristoro della limitazione del tempo libero per le ore di permanenza in caserma, un compenso stabilito secondo il sistema retributivo previsto per la pronta disponibilità. Tale soluzione non presenta, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo, alcun errore, tenuto conto che il minor impegno e la minore responsabilità ben possono giustificare, nel rispetto del principio della proporzionalità, un criterio di retribuzione avente configurazione diversa da quello stabilito per la retribuzione delle prestazioni reali di lavoro (Cons. St., Sez., IV, n. 671 del 27.4.1998). Anche ragioni riferite al merito della rivendicazione poterebbero, quindi, a escludere che il ricorrente abbia diritto a conseguire le differenze retributive rivendicate. Per le esposte considerazioni, l’appello si appalesa fondato e va accolto.”



Personale militare - Trasferimento d’autorità - Natura di ordine - Necessaria sussistenza di esigenze di servizio - Sufficienza anche di motivi di opportunità.

Consiglio di Stato - Sezione IV - Sent. 8 aprile 2004, n. 1990 (c.c. 19 dicembre 2003) - Pres. Barbagallo - Est. Carinci - Ministero della difesa c. G.P.

I provvedimenti di trasferimento d’autorità del personale militare hanno natura giuridica di ordini. Le esigenze di servizio, sulla base delle quali viene adottato il provvedimento in questione, non vanno ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
“… Come si è visto, il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la decisione con la quale il Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, condividendo la dedotta censura di inconsistente motivazione dell’atto oggetto di impugnazione, ha accolto il ricorso proposto dal T. Col. P. G. e ha annullato conseguentemente il provvedimento con il quale il medesimo era stato trasferito d’autorità dalla sede di Piacenza a Milano, presso lo Stato Maggiore del Comando 1^ Regione Aerea. L’Amministrazione contesta tale decisione, di cui sostiene la palese erroneità, in quanto il provvedimento di trasferimento risulterebbe privo dei vizi attribuitigli, essendo stato adottato nel pieno rispetto della normativa vigente, con motivazione adeguata in riferimento alle esigenze di servizio e ai presupposti evidenziati nello stesso atto. È utile ricordare, a tal proposito, che le esigenze di servizio sulla base delle quali viene adottato il provvedimento di trasferimento di un militare non vanno ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali. La costante giurisprudenza ha sempre ritenuto che provvedimenti di tale natura sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una rilevanza di mero fatto che non abbisogna di una particolare motivazione (Cons. St. Sez. IV, n. 5950 del 26.11.2001; n. 33 del 21.1.1997). Aprescindere, comunque, da tali indicazioni, è possibile rilevare che nel caso di specie l’Amministrazione militare non si è limitata a fare generico riferimento, nel suo provvedimento, all’esistenza di esigenze di servizio, ma ha specificamente evidenziato diverse circostanze volte tutte a giustificare il trasferimento del dipendente presso altra sede. È stato infatti osservato che l’Ufficiale era stato già dichiarato disponibile per il ciclo di movimenti relativi al 1992/1993, sia per gli Enti centrali che territoriali, e che sussisteva l’esigenza di sostituire altro ufficiale di pari grado che nel corso del 1992 andava posto in ausiliaria. È stato altresì rilevato che sussisteva la necessità di corrispondere alle previsioni della direttiva SMA in ordine all’esigenza di diversificare le esperienze degli Ufficiali in relazione al grado rivestito, senza dimenticare di osservare che il T. Col. G. era, tra gli Ufficiali in forza presso il 50° Stormo di Piacenza, quello con il maggior numero di anni di permanenza presso il reparto. L’Amministrazione non ha poi mancato di prendere in considerazione la posizione di Presidente del Co.ba.r. rivestita dal medesimo, e del parere di non concordanza al trasferimento espresso da tale organismo, rispetto al quale ha tuttavia osservato che presso lo stesso Stormo erano presenti due altri ufficiali in possesso dei requisiti previsti per la sua sostituzione, e che quindi prevalevano - secondo le specifiche previsioni dell’art. 13, 5° comma, del Regolamento approvato con D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 - le motivate esigenze di pervenire a un opportuno avvicendamento del personale. Le circostanze e le argomentazioni sopra evidenziate - tutte rappresentate nell’impugnato provvedimento - stanno a indicare che l’Amministrazione abbia dato ampia e puntuale indicazione dei motivi che hanno determinato il trasferimento del dipendente, ed abbia altresì giustificato l’assegnazione della sede disponibile in relazione all’esigenza di diversificare le esperienze degli ufficiali prima presso gli enti periferici e successivamente presso quelli territoriali e centrali, oltre che con la necessità di sostituire altro ufficiale di pari grado che nel corso del 1992 andava posto in ausiliaria. Le indicate considerazioni stanno quindi a dimostrare che l’appello è fondato e merita di essere accolto, con conseguente riforma della decisione impugnata”.



Ufficiali - Avanzamento a scelta - Sindacato del giudice amministrativo - Limite - Motivi di legittimità. Ufficiali - Avanzamento a scelta - Sistema di valutazione in assoluto - Legittimità. Ufficiali - Avanzamento a scelta - Vizio di eccesso di potere in senso assoluto - Rilevabilità da parte del giudice - Punteggi manifestamente inadeguati - Sussistenza. Ufficiali - Avanzamento a scelta - Preventiva determinazione dei criteri di massima - Non necessità.

Consiglio di Stato - Sezione IV - Sent. n. 1512/2004 (c.c. 19 dicembre 2003) - Pres. Barbagallo - Est. Salvatore - M.G. c. Ministero della difesa.

Secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, esula dalla giurisdizione amministrativa di legittimità ogni considerazione che attenga al merito delle valutazioni delle commissioni di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate. Si tratta, infatti, di atti di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione militare, che sono assoggettati al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di uno dei tre vizi di legittimità formale e sostanziale (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) che della discrezionalità - sia di quella c.d. amministrativa, sia di quella c.d. tecnica - costituiscono appunto il limite. Il sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di loro, talché l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli. Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa. Nel sistema di avanzamento degli ufficiali, per quanto riguarda la possibilità di rilevare il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, è noto che, in base al costante orientamento giurisprudenziale, esso è rilevabile dal giudice della legittimità solo nel caso in cui l’interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti, e cioè quando dall’esame della documentazione caratteristica risulta con assoluta immediatezza l’incoerenza della valutazione rispetto ai precedenti di carriera dell’ufficiale. Nella specifica materia degli avanzamenti degli ufficiali, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non è necessaria la preventiva determinazione dei criteri di massima, essendo sufficiente, particolarmente dopo l’adozione del regolamento approvato con il D.M. 2 novembre 1993, n.571, l’espressione del giudizio mediante punteggio. Con la conseguenza che legittimamente le commissioni adottano le valutazioni di competenza, prescindendo dalla formulazione di rigidi criteri di massima, tenuto conto del tipo di attività esercitata e degli ampi margini di discrezionalità di cui sono investite, ferma l’osservanza dei principi descritti nell’articolo 26 della legge 1955, n. 1137 e nel regolamento del 1993 (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
“… 1. In via prioritaria va esaminata l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, sollevata dall’amministrazione sul rilievo che il M. si sarebbe limitato a riproporre le censure dedotte davanti al primo giudice senza alcuna contestazione delle argomentazioni che sorreggono la sentenza appellata. Si assume che, nell’attuale sistema di giustizia amministrativa, il giudizio di primo grado non è un passaggio obbligato che le parti necessarie del processo sono costrette a percorrere, loro malgrado, pur di giungere davanti al giudice d’appello ed ottenere da questi la deliberazione finale sulla controversia che li divide, ma è, al contrario, una fase essenziale e primaria del processo amministrativo nel corso del quale il giudice adito confronta le opposte tesi e dichiara quali delle due deve ritenersi fondata. Pertanto, la parte soccombente, quando decide di proporre appello, non può limitarsi a riprodurre i motivi già dedotti innanzi al primo giudice e da questi disattesi, ma deve anche indicare le ragioni per le quali le conclusioni cui quest’ultimo è pervenuto non possono essere condivise. L’eccezione deve essere disattesa. Premesso che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, è necessario e sufficiente che il soccombente in primo grado si dolga dell’erroneità della sentenza del TAR, chiedendo la sua totale caducazione, con conseguente devoluzione al giudice d’appello dell’intera materia del contendere (Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1186), si deve osservare che l’appellante, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, non si è limitato alla semplice riproduzione delle censure di primo grado, ma ha contestato anche le ragioni che hanno indotto il TAR a respingere i singoli motivi di ricorso (si veda l’atto d’appello alle pagine 8, 11, 15, 18 e 23). Così facendo, l’interessato ha pienamente assolto l’onere di specificazione dei motivi ai fini dell’ammissibilità dell’appello, onere che, secondo l’orientamento pacifico della Sezione (cfr., da ultimo, Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1186; 13 dicembre 1999, n. 1869; 10 luglio 1999, n. 1207), è soddisfatto con considerazioni incompatibili con quelle svolte nella sentenza, senza la necessità di confutare analiticamente le argomentazioni del giudice di primo grado, che, peraltro, nel caso in esame sono state anche operate. 2. Passando all’esame del merito, conviene premettere che il ricorrente, tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri, impugna il giudizio negativo di avanzamento al grado di colonnello espresso dalla Commissione Superiore di Avanzamento per l’anno 1996, nell’ambito del quale, per effetto del punteggio conseguito (25,10), egli si è classificato al 102° posto della graduatoria di merito, e, quindi, non iscritto in quadro perché non rientrante nel numero dei 20 posti da assegnare per promozione per detto anno. Ad avviso dell’interessato la valutazione sarebbe illegittima sia in senso assoluto, apparendo il punteggio a lui attribuito sproporzionato ai precedenti di carriera ed a titoli posseduti; sia in senso relativo, con riferimento al metro di giudizio meno restrittivo adoperato nei confronti di taluni parigrado che vanterebbero titoli e precedenti di carriera inferiori a quelli da lui posseduti. 2.1. In diritto, giova ricordare che, secondo il costante orientamento di questo Consiglio di Stato, esula dalla giurisdizione amministrativa di legittimità ogni considerazione che attenga al merito delle valutazioni della Commissione di avanzamento (o di quella superiore), per gli ufficiali delle forze armate (cfr. Cass., S.U., 8 gennaio 1997, n. 91; C.d.S., IV, 6 giugno 1997, n. 623); si tratta, infatti, di atti di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione militare, che sono assoggettati al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di uno dei tre vizi di legittimità formale e sostanziale (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) che della discrezionalità - sia di quella c.d. amministrativa, sia di quella c.d. tecnica - costituiscono appunto il limite. La cognizione del giudice amministrativo non può, pertanto, che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio per l’avanzamento; ciò tanto più ove si consideri come sia assai ampia la discrezionalità attribuita alla Commissione superiore, chiamata ad esprimersi su candidati in lizza per il raggiungimento dei più alti gradi della carriera militare, le cui qualità sono definibili - sia in senso assoluto, sia comparativamente agli altri colleghi assunti in valutazione - solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione “non aritmetica” delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali. Si è di conseguenza escluso che il giudice amministrativo possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la specifica congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione (C.d.S., Sez. IV, 3 giugno 1997, n. 592). Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito (che in sé implica una più o meno lata opinabilità), bensì trasmoda in eccesso di potere (C.d.S., IV, 10 marzo 1998, n. 397): il che avviene nei casi in cui sia oggettivamente rilevabile la manifesta irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità (nella valutazione tecnica degli scrutinandi). Alla luce di tale orientamento, costantemente seguito (C.d.S., Sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3251; 14 maggio 2001, n. 2651; 21 ottobre 2000, n. 6180; 17 luglio 2000, n. 3930; 10 luglio 2000, n. 3824; 8 giugno 2000, n. 3234; 1 settembre 1999, n. 1398; 8 luglio 1999, n. 1196; 12 gennaio 1999, n. 5) e ribadito anche di recente (Sez. IV, 6 maggio 2003, n. 2364; 4 marzo 2003, n. 1186; 4 febbraio 2003, n. 556; 30 settembre 2002, n. 5031), le censure dell’appellante devono essere disattese. 3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l’art. 4 del D. M. 2 novembre 1993, n. 571, nella parte in cui prevede che la Commissione, mediante l’attribuzione di un punteggio, determina “la misura in cui si ritiene” che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo, attribuisce all’organo valutativo la più ampia ed incontrollabile discrezionalità di giudizio. Il motivo è stato respinto dal TAR in base alla considerazione che il giudizio formulato dalla Commissione, pur essendo la risultante di un avviso espresso dai singoli componenti, ciascuno dei quali esprime valutazioni soggettive, non per questo è sottratto al sindacato giurisdizionale. Il giudizio, difatti, deve sempre rispondere ai canoni della logicità e della imparzialità, con la conseguenza che la locuzione censurata (“la misura in cui si ritiene”) non conferisce alla Commissione una discrezionalità sottratta al controllo del giudice amministrativo. L’appellante insiste nella tesi che l’art. 4 del D.M. 2 novembre 1993, n. 571 avallerebbe la più ampia ed incontrollata discrezionalità, e sostiene che non vi sarebbe nessuna plausibile ragione od esigenza di prevedere - diversamente dalle regole generali applicabili in materia di pubblico impiego - che l’attribuzione del punteggio debba essere effettuata attraverso l’accertamento della misura in cui la Commissione “ritiene che le qualità…”, apparendo, invece, equo e ragionevole ipotizzare un metodo di valutazione più oggettivo e standardizzato, e meno “personalizzato”, ottenibile mediante l’espunzione, dall’art. 4 del citato decreto ministeriale, delle parole “la misura in cui si ritiene”. Il Collegio osserva che per smentire la tesi dell’appellante è sufficiente il richiamo al pacifico orientamento, prima richiamato, alla stregua del quale il sistema della promozione a scelta degli ufficiali è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di loro, talché l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli. Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa. Questa, pur prevedendo l’espressione di un giudizio assoluto e non certo comparativo, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte cost. 7 aprile 1988 n. 409; C.d.S., Sez. III, 21 maggio 1996, n. 726; Sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951 e 24 marzo 1998, n. 495), quando risulti una evidente disomogeneità dei criteri seguiti, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (Sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della sua carriera e, in genere, a tutti gli elementi da considerare alla stregua di quanto disposto al comma 2, lett. da a) a d), del citato art. 26, per le quattro categorie di requisiti ivi previste (Sez. IV, 20 marzo 2001, n. 1681). D’altra parte, la tesi del M. non considera che la locuzione contestata (“la misura in cui si ritiene”) si risolve nel punteggio numerico da uno a trenta che ciascun componente deve assegnare per ciascun complesso degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, punteggio che, attraverso il calcolo aritmetico, rigorosamente vincolato, previsto dal comma 3 del medesimo art. 26, consente di individuare il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla commissione. La rigida ed articolata disciplina di questa seconda fase di valutazione, suscettibile di essere sindacata dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo, conferma che la tesi dell’appellante è palesemente infondata anche sotto questo profilo. 4. I rilievi contenuti nei punti 2, 3 e 4 dell’appello ripropongono i vari profili di censura dedotti con il secondo motivo del ricorso originario per violazione del D.M. n. 571 del 1993. Sarebbe mancato l’approfondito esame collegiale delle qualità e delle capacità degli ufficiali scrutinati, previsto dall’art. 13 del suddetto decreto; non sarebbero stati, inoltre, osservati i criteri indicati negli articoli che precedono il cennato art. 13; si sarebbe fatto riferimento anche al risultato ottenuto nel precedente avanzamento ed infine non vi sarebbe corrispondenza tra le valutazioni contenute nelle schede ed i punteggi attribuiti. Il TAR ha respinto il primo profilo, osservando che dalla documentazione emergerebbe sia che la Commissione ha approfonditamente esaminato ciascun ufficiale, dato che ogni componente ha espresso le proprie valutazioni, riportate in apposite schede allegate allo stesso verbale, sia che per l’attribuzione del punteggio di merito essa ha tenuto presente quanto stabilito dagli artt. da 8 a 11 del D.M. n. 571/1993, in applicazione dell’art. 26 della legge n. 1137/55, relativamente alle qualità (morali, di carattere e fisiche; professionali; intellettuali e di cultura) da prendere in considerazione. A tale conclusione, il primo giudice è pervenuto, avendo rilevato che nel verbale della Commissione n. 8 del 27 aprile 1995, è precisato da un lato, che è stata “aperta la discussione nella quale ciascuno dei membri ha espresso le proprie valutazioni poste a base del giudizio e riportate in apposito prospetto con riferimento a ciascuno degli ufficiali valutati e per ciascuna delle categorie di qualità indicate dall’art. 26 della legge n. 1137/55...” e, dall’altro, che la Commissione ha proceduto alle operazioni di competenza “in osservanza delle disposizioni legislative vigenti, nonché dei criteri e delle modalità applicative stabilite dal D.M. 2 novembre 1993 n. 571”. Quanto al contestato riferimento al risultato ottenuto nel precedente avanzamento, il primo giudice ha osservato che nessuna norma inibisce di tenere conto del risultato di pregressi giudizi di avanzamento, atteso che, come si desume dall’art. 3 del citato D.M. n. 571, ferma restando l’autonomia dei vari giudizi di avanzamento, la eventuale diversità di valutazione, sia in senso positivo che negativo, deve trovare idonea giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione caratteristica. Con riferimento, infine, alla asserita mancata corrispondenza tra le valutazioni espresse nelle schede ed i punteggi, il TAR ha sottolineato che, nell’ambito del giudizio di legittimità, una tale evenienza deve emergere con assoluta immediatezza, atteso che l’indagine del giudice di legittimità può essere condotta solo entro limiti assai ristretti, segnati dalla presenza, nell’operato della Commissione, di evidenti sintomi rilevatori di una macroscopica illogicità e/o irrazionalità che, in particolare, possono trovare ingresso solo quando la documentazione caratteristica dell’Ufficiale evidenzi, ictu oculi, un livello assolutamente ottimale dei precedenti di carriera, disatteso da un punteggio inadeguato e/o insufficiente. Nel caso in esame, la documentazione personale del ricorrente non offrirebbe sempre elementi di assoluta eccellenza, tali da confortare la censura dedotta, in quanto una attenta verifica della realtà documentale, pur confermando l’esistenza di titoli di livello ottimale, evidenzierebbe, tuttavia, alcune valutazioni di minor favore che, come tali, costituiscono valido supporto del giudizio espresso dalla C.S.A.. In particolare, i rilievi e gli elementi di minor favore che emergenti dalla documentazione caratteristica del ricorrente - consistenti a volte in qualifiche non massime (n. 1 “nella media, nel grado di sottotenente, n. 3 “superiore alla media” nei gradi di subalterno CC, n. 4 “superiore alla media” nel grado di Capitano) e, a volte, in valutazioni nelle parti analitiche di alcuni documenti caratteristici, non sempre espresse con le più elevate aggettivazioni possibili previste dalle vigenti istruzioni per la compilazione di detta documentazione - non consentirebbero di affermare l’incondizionata ed astratta idoneità del ricorrente ad ottenere l’avanzamento al grado superiore. 4.1. Le considerazioni del giudice di primo grado vanno condivise. Il primo profilo (punto 2) riguarda la verbalizzazione delle operazioni, dalle quali, ad avviso dell’appellante, emergerebbe l’assoluta mancanza di prova circa l’esame collegiale delle capacità dell’ufficiale, espressamente previsto dall’art. 13 del regolamento, tale non potendosi considerare il mero “esame delle qualità dei sottoelencati ufficiali” cui fa riferimento il verbale. In tale contesto, l’affermazione del primo giudice, secondo cui in mancanza di prova contraria, si deve concludere nel senso che vi è stato l’approfondito esame di ciascun ufficiale, nei cui confronti ogni componente ha formulato le proprie valutazioni, risultanti dalle rispettive schede, sarebbe erronea, perché finisce per addossare al candidato l’onere di una prova contraria, che egli non è in grado di assicurare, non partecipando ai lavori della commissione e potendo conoscere il reale svolgimento dei fatti. In ogni caso, dal verbale risulterebbe, altresì, che l’esame non è stato compiuto “osservando i criteri indicati negli articoli precedenti” (qualità morali, di carattere e fisiche, qualità professionali, rilevanza degli incarichi, qualità intellettuali e di cultura, tendenza di carriera), ma solo sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione indicata all’art. 23, comma 1, della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137. L’assunto deve essere disatteso. Il fatto che il primo giudice abbia sottolineato la mancanza di prova contraria rispetto al contenuto del verbale, non vuole certo significare che sia onere dell’ufficiale dare la prova di come si sono svolte in concreto le operazioni concorsuali, ma più semplicemente che il verbale integra un atto pubblico, assistito da una particolare forza probatoria in merito alle operazioni ed ai fatti compiuti. Ad ogni modo, detta affermazione non vale a sminuire il dato essenziale, costituito dalla circostanza che il verbale attesta di avere rispettato criteri e modalità stabilite dal D.M. 2 novembre 1993, n. 571, in particolare con riferimento all’esame collegiale di ciascun ufficiale scrutinato. Quanto alla tesi che, comunque, la valutazione sarebbe stata compiuta senza rispettare i criteri espressamente individuati all’art. 13 del regolamento, essa è smentita in punto di fatto dall’esame delle schede di valutazione esibite, relative sia al ricorrente sia agli ufficiali indicati in comparazione, schede che, diversamente da quanto sostiene l’appellante, dimostrano come il giudizio di sintesi di ciascun componente la Commissione è stato espresso con riferimento alle categorie di requisiti, previste dagli artt. 7,8, 9, 10, 11, 12 e nel rispetto del procedimento delineato dal successivo art. 13 del medesimo regolamento. Quanto, infine, agli elementi da prendere a base della valutazione, è lo stesso art. 2 del regolamento a stabilire che essi devono risultare dalla documentazione indicata all’art. 23, comma 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, vale a dire dal libretto personale degli ufficiali. 4.2. I punti 3 e 4 possono essere esaminati congiuntamente, perché attengono alla censura di eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo, già disattesa dal primo giudice e riproposta in questo grado. Dopo avere diffusamente richiamato l’orientamento di questo Consiglio di Stato sulla natura del procedimento di avanzamento a scelta degli ufficiali, sulla discrezionalità di cui gode la Commissione Superiore di Avanzamento e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo, l’appellante sostiene che, nel suo caso, sussisterebbero entrambi i tipi di eccesso di potere, quello in senso relativo e quello in senso assoluto. Sotto il primo aspetto, l’arbitrario punteggio di 25,10, con conseguente collocazione al 102° posto nella graduatoria di merito, denoterebbe, da un lato, la sua inadeguatezza ex se, perché in stridente contrasto con gli eccellenti titoli e qualità dell’interessato, e, dall’altro lato, il metro valutativo inspiegabilmente deteriore riservato all’appellante rispetto a quello degli altri scrutinati. Dal punto di vista dell’eccesso di potere in senso assoluto, i precedenti di servizio sarebbero di assoluta eccellenza, privi di provvedimenti negativi e caratterizzati da un numero di elementi di grande e convergente positività, con riferimento agli incarichi rivestiti sia attualmente che al tempo della valutazione, alle varie qualifiche riportate, alle benemerenze, alle note caratteristiche, all’attaccamento all’Arma e alla dedizione al servizio, alle ottime qualità tecnico-professionali, all’alta motivazione al lavoro, all’attitudine al comando. Tutto ciò dimostrerebbe come la valutazione operata dalla C.S.A. ed il relativo punteggio sarebbero macroscopicamente insoddisfacenti, irrazionali ed illogiche. La Sezione osserva che, nella specie, non ricorre il vizio di eccesso di potere né in senso assoluto né in senso relativo. Per quanto riguarda il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, è noto che, in base al costante orientamento giurisprudenziale, esso è rilevabile dal giudice della legittimità solo nel caso in cui l’interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti, e cioè quando dall’esame della documentazione caratteristica risulta con assoluta immediatezza l’incoerenza della valutazione rispetto ai precedenti di carriera dell’ufficiale. Tale incoerenza valutativa non sussiste nel caso di specie, posto che i giudizi espressi dai componenti la C.d.A. nelle singole schede di valutazione - raffrontati con la documentazione caratteristica del ricorrente (stato di servizio e libretto personale) - appaiono pienamente rispondenti ai principi di unicità, coerenza, congruenza e logicità del procedimento, ed escludono, pertanto, la sussistenza di quella macroscopica violazione delle regole di giudizio da parte della C.S.A., a svantaggio dell’odierno appellante, che è alla base dell’eccesso di potere in senso assoluto. A conclusioni negative deve pervenirsi anche con riferimento al vizio di eccesso di potere in senso relativo. Occorre ribadire, al riguardo, che il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, è esercitabile, sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, solo nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione. Dalla documentazione esistente agli atti del giudizio non risulta in alcun modo, contrariamente a quanto ritiene l’appellante, una sua sicura preminenza rispetto agli altri pari grado promossi né può affermarsi che le valutazioni espresse dalla Commissione di avanzamento siano state incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione. Il M. non considera che, in sede di avanzamento degli ufficiali, il giudizio operato dalla Commissione di avanzamento è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la quale l’amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale. Con l’ulteriore conseguenza che l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione di avanzamento. Secondo il ricordato pacifico orientamento di questo Consiglio di Stato, infatti, i giudizi di avanzamento degli ufficiali sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti estremamente ristretti, segnati dall’esigenza del rispetto della sottile, ma non di meno precisa linea, che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione, squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente alla Commissione di avanzamento, esigenza in base alla quale, per la natura e molteplicità degli elementi di giudizio tenuti presenti da tale organo, è possibile cogliere sintomi di eccesso di potere solo alla condizione che nella documentazione caratteristica risulti palesemente ed immediatamente, ictu oculi, un livello cosi macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera dell’ufficiale volta a volta scrutinato da palesare l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnato ad esprimere il grado di tale livello. Nel caso di specie, il T.A.R. esattamente ha rilevato che la documentazione personale del ricorrente non offre sempre elementi di assoluta eccellenza, tali da confortare la censura dedotta, in quanto una attenta verifica della realtà documentale, pur confermando l’esistenza di titoli di livello ottimale, evidenzia, tuttavia, alcune valutazioni di minor favore. Va, in proposito, sottolineato che lo stesso appellante non ha posto in luce il possesso di elementi o caratteri definibili come “eccezionali”, riferendosi egli, invece, a circostanze ed elementi rilevanti sì, ma che non appaiono distaccarsi, in modo sensibile ed evidente, dalle qualità proprie degli ufficiali che in genere partecipano al giudizio di avanzamento e, in particolare, dalle qualità e dai precedenti degli ufficiali, cui egli pretende di fare riferimento sotto il profilo comparativo. Invero, il possesso di elementi di grande e convergente positività (con riferimento agli incarichi rivestiti sia attualmente che al tempo della valutazione, alle varie qualifiche riportate, alle benemerenze, alle note caratteristiche, all’attaccamento all’Arma e alla dedizione al servizio, alle ottime qualità tecnico professionali, all’alta motivazione al lavoro, all’attitudine al comando) costituiscono, tutti, aspetti, che indubbiamente denotano una significativa e notevole capacità professionale dell’appellante (del resto mai messa in dubbio dall’Amministrazione della Difesa), ma che, comunque, non sembrano rappresentare dati di peso tale da rendere del tutto inattendibile il giudizio espresso dalla Commissione, dovendosi invece ritenere, anche sotto il dedotto profilo comparativo, che, sia per quanto riguarda l’appellante che per quanto concerne gli ufficiali con la cui posizione egli si pone a raffronto, la Commissione stessa abbia operato, per quanto attiene a ciascuno dei complessi di elementi di cui al comma 2 dell’art. 26 cit., un corretto bilanciamento, all’interno di ciascun complesso, dei dati individuali ritenuti meno significativi e determinanti con i dati attinenti a titoli diversi annoverabili allo stesso complesso, apprezzati come equivalenti o prevalenti nell’àmbito di un giudizio complessivo (v. Cons. St., sez. IV, 27 luglio 1994, n. 633). Tale apprezzamento di merito, riferito anche all’importanza maggiore o minore di un elemento di valutazione rispetto a quella propria di un altro elemento, da un lato costituisce apprezzamento di merito e come tale non può essere sindacato dal Giudice della legittimità e dall’altro non evidenzia, nel caso all’esame, alcuna incongruenza o disparità di trattamento, né, comunque, alcuna violazione dei pur indefettibili principi di coerenza ed uniformità dei giudizi. 5. Il rilievo contenuto nel punto 5 dell’appello ripropone, in primo luogo, le critiche alla valutazione della CSA, che pure era in grado di apprezzare i numerosi elementi positivi posseduti dall’interessato, tali, comunque, da non giustificare assolutamente il posto assegnato in graduatoria, anche in considerazione delle qualità in possesso di molti altri concorrenti, che, pur essendo apprezzabili, sarebbero inferiori, in qualche caso di gran lunga, a quelle possedute dal ricorrente. Per respingere tale prospettazione è sufficiente rinviare alle considerazioni appena svolte nel precedente punto 4. In secondo luogo, la censura adombra la tesi che il giudizio negativo sia stato prevalentemente determinato dai risultati, anch’essi negativi, del precedente giudizio di avanzamento. Anche questo profilo deve essere disatteso, perché, come esattamente rilevato dal primo giudice, il mero riferimento al risultato ottenuto nel precedente avanzamento non significa che la CSA ha incentrato il proprio giudizio su tale circostanza, atteso che, in questo caso, la eventuale diversità di valutazione, sia in senso positivo che negativo, avrebbe dovuto trovare idonea giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione caratteristica, come prescrive l’art. 3 del D. M. 2 novembre 1993, n. 571. Si deve, pertanto, escludere che il richiamo al risultato negativo del precedente avanzamento abbia avuto un rilievo determinante nel nuovo giudizio. Con la medesima censura, il ricorrente lamentava la mancata previa determinazione di criteri predeterminati ai fini della valutazione e dell’attribuzione dei punteggi, ma anche questo profilo è stato correttamente respinto dal TAR. È noto, infatti che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella specifica materia degli avanzamenti degli ufficiali non è necessaria la preventiva determinazione dei criteri di massima, essendo sufficiente, particolarmente dopo l’adozione del regolamento approvato con il D.M. 2 novembre 1993, n.571, l’espressione del giudizio mediante punteggio (Cfr. C.d.S., Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 1992, n.602; 18 giugno 1998, n. 951). Con la conseguenza che legittimamente quindi le Commissioni adottano le valutazioni di competenza, prescindendo dalla formulazione di rigidi criteri di massima, tenuto conto del tipo di attività esercitata e degli ampi margini di discrezionalità di cui sono investite, ferma l’osservanza dei principi descritti nell’articolo 26 della legge 1955, n. 1137 e nel regolamento del 1993. La necessità di una preventiva indicazione dei criteri di massima e delle categorie di titoli valutabili con punteggi prefissati, costituisce, d’altra parte, regola propria delle procedure sia di concorso che di promozione, di ordine comparativo, nelle quali la selezione avviene mediante un analitico raffronto dei meriti dei soggetti valutati, mentre l’avanzamento degli ufficiali, anche dopo la recente modifica arrecata dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n.490, è dominato dalla regola della scelta per merito assoluto, temperata dall’obbligo delle Commissioni di adottare parametri di giudizio uniformi e di tenere conto delle risultanze documentali. 6. L’ultima questione sollevata con l’atto d’appello (punto 6 e non 5), concerne la presunta carenza di autonomia di ogni commissario nella assegnazione dei punteggi di competenza, atteso che lo scarto tra i punteggi assegnati da ciascun commissario per ciascun complesso degli elementi da considerare è estremamente esiguo. Anche questa doglianza è stata respinta dal TAR sul rilievo che i componenti della Commissione, tutti generali, ben possono avere un comune ed uguale modo di sentire, per cui arrivano ad esprimere valutazioni di poco diseguali con riferimento ad ogni ufficiale scrutinando, con la conseguenza che i punteggi assegnati da ciascun commissario ben possono differire sia di poco tra loro sia nella stessa misura con riferimento a scrutinandi diversi. Le conclusioni del primo giudice sono pienamente da confermare. Come la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di chiarire anche a questo riguardo, la consonanza delle valutazioni rifluite in dichiarazioni simili o uguali per tutti gli esaminati non è di per sé indice di eccesso di potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non essendo tecnicamente possibile che a valutazioni numeriche differenziate da ridotti margini di punteggio (espressi in decimi o talora in centesimi), possa corrispondere una analoga, capillare differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi, fatto salvo il caso in cui il privato non provi rigorosamente la rinuncia di uno dei componenti della Commissione ad emettere giudizio autonomo rispetto a quelli formulati dagli altri membri (cfr. Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 2002, n. 3251). Per le stesse ragioni è irrilevante che tutti i componenti della Commissione di avanzamento mantengano, nell’attribuzione dei punteggi numerici, una differenza uniforme tra i comparandi: tale circostanza, in assenza di prova rigorosa sulla volontà dei componenti della Commissione di predeterminare i differenziali di punteggio, non integra alcun vizio di legittimità. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto”.



Disciplina militare - Esame del giudicato penale - Autonomia del giudizio disciplinare - Legittimità.

Consiglio di Stato - Sezione IV - Sent. 14 aprile 2004, n. 2111 (c.c. 13 gennaio 2004) - Pres. Salvatore - Est. Mele - M.G. c. Ministero della difesa

Il medesimo fatto può ben essere valutato diversamente sotto diversi profili. Lo stesso può essere considerato rilevante sia rispetto agli interessi della collettività organizzata (sentenza penale) sia con riferimento agli interessi dell’istituzione militare (provvedimento disciplinare). La vicenda disciplinare, inoltre, può comportare una diversa valutazione del medesimo in sede di ordinamento particolare, rispetto a quanto deciso in sede di ordinamento generale. In tale contesto le circostanze valutate favorevolmente in sede penale, ben possono essere valutare diversamente in sede disciplinare (ciò che conferma ulteriormente l’autonomia del giudizio in tale sede), in quanto il fatto, comunque determinato, si può porre come elemento di rottura del rapporto di fiducia che lega il militare all’istituzione di appartenenza e determina lo stemperamento dei doveri di esemplarità connessi con il suo particolare status (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
“… Rileva l’appellante di essere stato rimosso dal servizio a seguito di una sentenza passata in giudicato che ha accertato che lo stesso si era impossessato della somma complessiva di £. 1.250.000, condannandolo a pena pecuniaria, in considerazione del particolare stato emotivo dello stesso al momento della commissione del fatto. L’appellante censura la sentenza di primo grado in quanto questa ha ignorato che l’Amministrazione ha operato l’irrogazione della sanzione disciplinare con carattere automatico rispetto alla sentenza penale, non ha tenuto conto della grave superficialità dell’istruttoria seguita, che non ha preso in considerazione tutte le circostanze che hanno accompagnato, preceduto e seguito il fatto inflazionale, nonché perché non ha individuato la violazione del principio di proporzionalità fra sanzione irrogata e infrazione commessa. L’Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio. La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004. Diritto L’appello è infondato. Infatti, tutti e due i motivi di gravame proposti in primo grado sono stati correttamente considerati infondati da quel giudice. Relativamente al primo motivo, che censura il provvedimento impugnato per essere stato adottato quest’ultimo come automatica conseguenza della sentenza penale di condanna dell’appellante (condannato per essersi appropriato della somma di £. 1.250.000), lo stesso è infondato in punto di fatto, in quanto nel provvedimento impugnato si prende in considerazione il fatto che ha dato luogo al provvedimento giurisdizionale penale e si valuta lo stesso in sede disciplinare nei seguenti termini: “Tale comportamento, peraltro sanzionato penalmente, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare in quanto contrario ai doveri di correttezza ed esemplarità proprio dello status di militare, in palese violazione dei compiti e delle responsabilità connesse all’incarico ricoperto e lesivo del prestigio dell’Arma dei Carabinieri”. Tale motivazione, frutto peraltro di uno specifico procedimento disciplinare, nell’ambito del quale l’appellante ha potuto difendersi adeguatamente, confermando del resto il fatto stesso, dimostra chiaramente l’autonomo convincimento assunto dall’Amministrazione in sede disciplinare in ordine al comportamento del soggetto inquisito. Che, poi, il fatto è lo stesso che ha dato luogo alla sentenza penale, è vicenda collegata con la diversa valutazione che del medesimo è stata fatta in sede di ordinamento generale e in sede di ordinamento particolare, considerandosi il fatto rilevante sia rispetto agli interessi della collettività organizzata (sentenza penale) che con riferimento agli interessi dell’Arma dei carabinieri (provvedimento disciplinare). Per quanto concerne la censura relativa alla mancata presa in considerazione di tutte le circostanze che hanno accompagnato la vicenda (particolare stato emotivo del soggetto), al fine di una applicazione proporzionata del potere disciplinare, la stessa è infondata, in quanto ciò è stato indubbiamente conosciuto e valutato in sede disciplinare, sia perché la vicenda era stata oggetto di specifica considerazione in sede penale e sia perché ribadita dall’interessato appunto in tale specifica sede disciplinare. Ma tali circostanze, se idonee a determinare un affievolimento della sanzione in sede penale (pena soltanto pecuniaria), non sono state valutate positivamente in sede disciplinare (ciò che conferma ulteriormente l’autonomia del giudizio in tale sede), in quanto il fatto, comunque determinato, si pone come elemento di rottura del rapporto di fiducia che lega il militare all’Arma e determina lo stemperamento dei doveri di esemplarità connessi con lo “status” di appartenente all’Arma dei carabinieri. Del resto, il principio di proporzionalità non è un principio che può prescindere da tutte le considerazioni del caso concreto: se vi erano delle attenuanti relative allo stato emotivo del soggetto, vi erano altresì delle aggravanti connesse con la particolare natura giuridica del rapporto di servizio di un militare, per cui resta intollerabile la continuazione nel servizio di un soggetto che, sebbene indebolito da circostanze endogene, non sappia distinguere il limite oltre il quale non deve andare in ragione del particolare “status” fiduciario rivestito. L’appello va, pertanto, rigettato”.