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  • N.2 - Aprile-Giugno
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto - Cose costituenti corpo di reato - Decreto di sequestro - Motivazione sul presupposto del fine concretamente perseguito per l’accertamento dei fatti - Necessità.

(Nuovo cod.proc.pen., artt. 125 e 253)

Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876 cc. Pres. Marvulli, Rel. Canzio, P.M. Esposito (conf.), ric. P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua.

Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.



Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Decreto - In genere - Omessa indicazione delle ragioni giustificatrici del vincolo in funzione dell’accertamento dei fatti - Inerzia del P.M. perdurante fino all’udienza di riesame e anche in essa - Possibilità di supplire all’omissione da parte del giudice del riesame - Esclusione.

(Nuovo cod.proc.pen., artt. 125, 253, 257 e 324)

Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876 cc. Pres. Marvulli, Rel. Canzio, P.M. Esposito (conf.), ric. P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua.

Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura e abbia persistito nell’inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest’ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse.



Sport - Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore relativo a turbative nel loro svolgimento - Richiesta di convalida - Motivazione sulle ragioni giustificatrici - Necessità - Esclusione.

(L. 13 dicembre 1989,n. 401, art. 6)

Sez. 1, 14 gennaio 2004, n. 3054 cc. Pres. Sossi, Rel. Bardovagni, P.M. Viglietta (parz. diff.), ric. Lubrano Di Diego.

La richiesta di convalida del provvedimento dato dal questore con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive a norma dell’art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd. non abbisogna di alcuna particolare motivazione in ordine alle ragioni su cui si fonda, trattandosi di un mero strumento di controllo preliminare della regolare condotta tenuta dall’autorità amministrativa rispetto all’inoltro del provvedimento al giudice.



Sport - Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Convalida del giudice - Sindacato sulla durata del divieto - Possibilità - Esclusione - Ragione - Conseguenze.

(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)

Sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 3869 cc. Pres. Teresi, Rel. Santacroce, P.M. Veneziano (conf.), ric. Buttarelli.

In tema di provvedimento del questore che interdica a taluno l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd., l’ordinanza di convalida del giudice non deve contenere alcuna indicazione in ordine al termine di durata del divieto, perché il giudice è chiamato a verificare solo la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento amministrativo. Ne consegue che non è richiesta alcuna valutazione sulla durata della misura irrogata - la cui ragionevolezza è correlata alla gravità dei fatti e alla personalità del destinatario - essendo sufficiente che il provvedimento di convalida del giudice si limiti a richiamare quello del questore attuando una motivazione “per relationem”, che è legittima in quanto ha come termine di raffronto un atto conosciuto dall’interessato e sul quale il giudice stesso effettua un’idonea valutazione.



Sport - Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Convalida - Sindacato giurisdizionale - Limiti.

(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)

Sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 3875 cc. Pres. Teresi, Rel. Santacroce, P.M. Veneziano (conf.), ric. Leopizzi.

In sede di convalida del provvedimento del questore che faccia divieto a taluno di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd. al giudice non spetta un potere di controllo circa la rispondenza di esso all’effettiva pericolosità del soggetto interessato, essendo invece il sindacato giurisdizionale limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti formali previsti per l’emissione della prescrizione, nel senso che la motivazione dell’ordinanza di convalida non può consistere in altro che nell’attestazione di aver esaminato gli atti e di averli trovati formalmente corrispondenti al citato art. 6.



Sport - Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Motivazione - Parametri da osservare - Ragioni di necessità e urgenza e adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative - Ragione.

(L. 13 dicembre 1989, n. 401. art. 6)

Sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 3876 cc. Pres. Teresi, Rel. Canzio, P.M. (conf.), ric. Di Lonardo.

Il provvedimento del questore che imponga a taluno il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd. costituisce misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall’autorità di p.s. e, come tale, deve essere motivato in ordine sia alla ricorrenza delle ragioni di necessità e urgenza indicate dall’art. 13, comma terzo, Cost., sia all’adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano, entrambe, altrettanti presupposti di legittimità dell’atto, soggetti a verifica giudiziale in sede di convalida sia sotto il profilo della ragionevole durata della misura nei limiti fissati dal comma quinto del citato art. 6, sia sotto quello della sussistenza dei presupposti della necessità e urgenza. V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di convalida del G.i.p., siccome sorretta da “apparente” motivazione sui punti suindicati).



Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità - Periculum in mora - Nozione - Caratteri.

(Nuovo cod.proc.pen., art. 321)

Sez. 4, 21 gennaio 2004, n. 5302 cc. Pres. Coco, Rel. Visconti, P.M. Martusciello (diff.), ric. Sguerri ed altro.

Il “periculum in mora” che, ai sensi del primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione del processo penale.



Sicurezza pubblica - Stranieri - Favoreggiamento della illegale permanenza dello straniero nel territorio dello Stato - Carattere permanente del reato - Fattispecie in tema di flagranza.

(D. Lg. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 comma 5; Nuovo cod.proc.pen., art. 382, comma 2)

Sez. 1, 9 gennaio 2004, n. 2494 cc. Pres. Gemelli, Rel. Urban, P.M. D’ambrosio (diff.), ric. Castaldi.

Il reato di favoreggiamento, a fine di ingiusto profitto, della illegale permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dall’art. 12, comma quinto, del T.U. sull’immigrazione emanato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, ha carattere permanente e pertanto il relativo stato di flagranza dura fino a quando la permanenza non sia cessata. (Nella specie, il favoreggiamento consisteva nella illegale occupazione in attività lavorativa di stranieri in stato di clandestinità).



Sicurezza pubblica - Stranieri - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Ordine impartito dal questore allo straniero di allontanarsi dal territorio dello Stato - Arresto in caso di inosservanza - Mancanza in atti del decreto prefettizio di espulsione - Incidenza sulla legittimità dell’arresto - Esclusione.

(D. Lg. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14; L. 30 luglio 2003, n. 189, art. 13)

Sez. 1, 3 febbraio 2004, n. 8068 cc. Pres. Gemelli, Rel. Canzio, P.M. (parz. diff.), ric. P.M. in proc. Joeaar.

La materiale mancanza, in atti, del decreto di espulsione dello straniero, emesso dal prefetto e debitamente notificato al destinatario, non giustifica la disapplicazione, da parte del giudice, del susseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartito dal questore ai sensi dell’art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 inserito dall’art. 13, comma primo, lett. b) Legge 30 luglio 2002 n. 189, e non può quindi incidere sulla legittimità dell’arresto (previsto come obbligatorio dal comma 5 quinquies del medesimo art. 14) dello straniero che, in violazione di detto ordine, si sia trattenuto in territorio italiano.