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Gazzetta Ufficiale

LEGGE 2 MARZO 2004, N. 61
NORME IN MATERIA DI REATI ELETTORALI

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 59 del 11 marzo 2004)

La legge apporta modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Per completezza, si riportano integralmente il Titolo VII - Disposizioni penali, del d.P.R. n. 361/1957, e il Capo IX - Delle disposizioni penali, del d.P.R. n. 570/1960, con in corsivo le recenti modifiche apportate:

“D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361”
TITOLO VII
Disposizioni penali

Art. 94. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

Art. 95. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.

Art. 96. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l’astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l’utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all’elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l’elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall’esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall’esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 98. Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 99. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000. Se l’impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all’ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (1). Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell’ammenda da 500 euro a 2.000 euro (2).

(1) - Comma così sostituito dall’art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.
(2) - Comma da ultimo così sostituito dall’art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 101. Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l’applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s’introduce nella sala dell’Ufficio di sezione o nell’aula dell’Ufficio centrale, è punito con l’arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all’ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 400.000.

Art. 103. Chi, essendo privato dell’esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 104. Chiunque concorre all’ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all’Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell’articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi. Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni. Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un’altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Art. 105. Il Sindaco che non adempie all’obbligo previsto dal quarto comma dell’art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l’inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106. L’elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell’ammenda da 200 euro a 1.000 euro (3).

(3) - Articolo da ultimo modificato dall’art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 107. I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl’impiegati comunali addetti all’Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.

Art. 108. Salve le maggiori pene stabilite dall’art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all’ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all’atto dell’insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell’Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109. L’elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell’art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L’arma è confiscata.

Art. 110. L’elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000. Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l’appendice dalla scheda.

Art. 111. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l’elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l’interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci. Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114. L’autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

“D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570”

Capo IX - Delle disposizioni penali

Art. 86. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000. Art. 87-bis. Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88. Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 89. Salve le maggiori pene stabilite nell’art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all’ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all’atto dell’insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell’Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all’ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (4). Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell’ammenda da 500 euro a 2.000 euro (5). [Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo](6).

(4) - Comma così sostituito dall’art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.
(5) - Comma da ultimo così sostituito dall’art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.
(6) - Comma abrogato dall’art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 91. Chiunque s’introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell’Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell’Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L’arma è confiscata. Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell’Ufficio centrale, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 400.000. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all’ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 93. Chiunque, essendo privato o sospeso dall’esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (7). Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell’ammenda da 200 euro a 1.000 euro (8).

(7) - Comma così modificato dall’art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.
(8) - Comma aggiunto dall’art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 94. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 95. Chiunque concorre all’ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all’Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Art. 96. Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi. Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell’Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Art. 97. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Art. 98. Il presidente dell’Ufficio che trascura di staccare l’apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l’elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99. L’elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000. Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l’appendice della scheda.

Art. 100. Qualunque elettore può promuovere l’azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti. L’azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l’effetto interruttivo dell’atto non può prolungare la durata dell’azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101. Ordinata un’inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l’occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico. [Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell’art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale](9).

(9) - La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’ultimo comma del presente art. 102.

Art. 103. Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.


LEGGE 2 MARZO 2004, N. 62
PROROGA DEL MANDATO DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE ELETTI NELLA CATEGORIA DEI VOLONTARI DELL’ESERCITO, DELLA MARINA E DELL’AERONAUTICA

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 60 del 12 marzo 2004)

Art. 1. 1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, è prorogato fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.


LEGGE 12 MARZO 2004, N. 68
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2004, N. 9, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI. DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME MILITARI E CIVILI DI ATTENTATI TERRORISTICI ALL’ESTERO.

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 65 del 18 marzo 2004)

Si riporta integralmente il testo del d. l. n. 9/2004 coordinato con la legge di conversione. In corsivo le modificazioni introdotte dalla legge di conversione.

Testo del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68, recante: «Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero».

Capo I - Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

2. L’organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall’articolo 2, comma 2, dall’articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall’articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450 per l’anno 2004.

Art. 1-bis. Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell’evento», sono inserite le seguenti: «, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all’articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste».

Capo II - Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Art. 2. Termine relativo alla partecipazione militare italiana all’operazione internazionale in Iraq

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all’operazione internazionale in Iraq.

2. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 209.017.084 per l’anno 2004.

Art. 3. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali: a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom; d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania; g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all’operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all’operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. 4.

È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell’Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

5. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 292.919.802 per l’anno 2004.

Art. 4. Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. È autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell’Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima.

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.282.927 per l’anno 2004.

Art. 5. Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 6. Trattamento assicurativo

1. Al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato nell’ambito della missione di cui all’articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 9.257 per l’anno 2004.

Art. 7. Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 8. Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell’indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonché per il personale dell’Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all’estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all’articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all’articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell’indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 752.060 per l’anno 2004.

Art. 9. Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d’armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 del presente decreto.

Art. 9-bis. Cessione di materiali e sostegno logistico

1. Nei limiti temporali di cui all’articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d’armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all’articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d’equipaggiamento, escluso il materiale d’armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene.

Art. 10. Compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all’articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 11. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l’acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Art. 12. Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui ag1i articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Art. 13. Richiami in servizio di personale dell’Arma dei carabinieri

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l’anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell’Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell’anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata, per l’anno 2004, dall’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata, per l’anno 2004, dall’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 13-bis. Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell’anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l’anno 2004, dal decreto di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l’eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

Art. 13-ter. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l’anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all’accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.

Capo III - Disposizioni finali

Art. 14. Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 15. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell’economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


LEGGE 8 APRILE 2004, N. 95
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VISTO DI CONTROLLO SULLA CORRISPONDENZA DEI DETENUTI

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 87 del 14 aprile 2004)

Art. 1. 1. Dopo l’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «Art. 18-ter. - (Limitazioni e controlli della corrispondenza). - 1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell’articolo 103 del codice di procedura penale, all’autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell’articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell’uomo di cui l’Italia fa parte.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell’istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell’articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.
4. L’autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all’amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l’internato vengono immediatamente informati.
6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall’articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 666 del codice di procedura penale.
7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l’apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell’internato».

Art. 2. 1. Le disposizioni dell’articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l’interessato, nel termine di venti giorni, può proporre reclamo secondo le modalità indicate al comma 6 del medesimo articolo 18-ter.

Art. 3. 1. Il comma 2 dell’articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell’articolo 18-ter».
2. Il settimo e il nono comma dell’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All’ottavo comma dell’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza» sono soppresse.
4. All’articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, lettera b), le parole: «previsti dall’articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 18 e 18-ter».


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 APRILE 2004, N. 108
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER L’ISTITUZIONE, L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL RUOLO DEI DIRIGENTI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 100 del 29 aprile 2004)

Art. 1. Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: «amministrazione», è istituito ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell’amministrazione.
3. Nell’ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l’indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di seconda fascia.
5. Le amministrazioni provvedono all’inquadramento dei dirigenti, secondo le modalità di cui all’articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.
6. Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il medesimo provvedimento è adottato dall’organo di vertice nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.
7. Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell’amministrazione e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2. Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti

1. Il ruolo dei dirigenti è tenuto a cura di ogni amministrazione secondo princìpi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli fini della predisposizione e della tenuta dei ruoli i dirigenti sono inquadrati e ordinati secondo il criterio dell’anzianità maturata nella fascia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343. L’anzianità è determinata dalla decorrenza giuridica della nomina rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di pari anzianità nella prima fascia, la posizione è determinata in base all’anzianità maturata nella seconda fascia. In caso di parità, dalla data di accesso nella pubblica amministrazione ed in caso di ulteriore parità dalla maggiore età.
3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita; b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove necessario; c) data di primo inquadramento nell’amministrazione; d) incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per ogni incarico devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza.
4. I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede all’inserimento e all’aggiornamento della banca dati prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne assicura la consultabilità via Internet, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3. Modalità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti

1. I dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso previste dall’articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo rispettivamente dell’amministrazione di reclutamento, nel caso di concorso pubblico per esami, e dell’amministrazione di assegnazione, nel caso di corso-concorso selettivo di formazione.
2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall’articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transitano nella prima fascia del ruolo dell’amministrazione nella quale svolgono l’incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi, presso le amministrazioni di cui alla allegata tabella A, senza che siano incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

Art. 4. Inquadramento dei dirigenti del soppresso ruolo unico nella fase di prima attuazione

1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data di inquadramento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è quella di entrata in vigore del presente regolamento; l’inquadramento è disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del dirigente.
2. I dirigenti di prima e seconda fascia sono inquadrati nelle rispettive fasce del ruolo dei dirigenti dell’amministrazione presso cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5.
3. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei, sono inquadrati nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti dell’amministrazione che ne ha disposto il collocamento a disposizione.
4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di livello generale sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo dell’amministrazione che ha conferito loro l’incarico, con annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 5.
5. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel ruolo della amministrazione dello Stato presso la quale hanno conseguito l’accesso iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a scelta, nel ruolo dell’amministrazione di cui fa parte l’ufficio di diretta collaborazione ove prestano servizio.
6. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento prestano servizio in amministrazioni non comprese nell’elenco di cui alla allegata tabella A, in quanto collocati in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, sono inquadrati nel ruolo dell’amministrazione presso la quale prestavano servizio anteriormente all’adozione del relativo provvedimento di mobilità.
7. I posti dirigenziali vacanti, fatte salve le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, sono coperti mediante procedure concorsuali solo successivamente al completo riassorbimento dei dirigenti collocati in soprannumero.

Art. 5. Esercizio del diritto di opzione

1. Il dirigente può esercitare il diritto di opzione per l’inserimento nel ruolo dell’amministrazione, tra quelle comprese nella allegata tabella A, presso la quale, tramite procedura concorsuale, ha conseguito l’accesso iniziale alla qualifica dirigenziale.
2. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l’amministrazione di prima assegnazione.
3. L’esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento nel ruolo della relativa amministrazione non produce effetti sull’incarico in corso. Le amministrazioni, nel cui ruolo il dirigente è inquadrato a seguito dell’esercizio del diritto di opzione, adottano i provvedimenti necessari per il proseguimento dell’incarico.
4. La domanda irrevocabile di opzione è presentata all’amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, da parte dell’amministrazione destinataria della domanda, dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui all’articolo 1, comma 7.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l’amministrazione destinataria della domanda provvede, entro trenta giorni e con le modalità di cui all’articolo 2, all’inquadramento in ruolo del dirigente che ha esercitato il diritto di opzione, anche in soprannumero, con riassorbimento della posizione in relazione alle vacanze dei relativi posti.
6. Restano ferme le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

Art. 6. Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali

1. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono per l’amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, ovvero, ove richiesti, presso altre amministrazioni, incarichi aventi ad oggetto l’esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall’ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell’amministrazione.
2. Gli incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell’organo di vertice dell’amministrazione.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati secondo le modalità previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • Ministero degli affari esteri;
  • Ministero dell’interno;
  • Ministero della giustizia;
  • Ministero della difesa;
  • Ministero dell’economia e delle finanze;
  • Ministero delle attività produttive;
  • Ministero delle comunicazioni;
  • Ministero delle politiche agricole e forestali;
  • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
  • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • Ministero della salute;
  • Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Ministero per i beni e le attività cultural;
  • Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  • Avvocatura generale dello Stato;
  • Consiglio di Stato;
  • Corte dei conti.


DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 23 GENNAIO 2004, N. 88
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 78 del 2 aprile 2004)

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento


DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2004, N. 66
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 64 del 17 marzo 2004)

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle forze armate.