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Avv. Rossella Blefari

LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL RESPONSABILE TECNICO AMBIENTALE

La figura del Responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è stata regolamentata e di fatto resa operativa da oltre cinque anni (D.M.A. 406/98), molti però sono ancora i dubbi che permangono quando si tenta di individuare le sue competenze e le sue responsabilità. In ordine ai compiti che fanno carico alla figura del Responsabile tecnico sono stati indicati nella Direttiva del comitato nazionale dell’Albo gestori rifiuti del 21 aprile 1999 n. 2866: essa recita testualmente: “il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”. L’individuazione delle responsabilità personali, con implicazioni anche penali, è un problema da sempre dibattuto poiché non è stata oggetto di chiara normazione. Si rileva inoltre, come nel nostro ordinamento positivo, a differenza di quelli del common law non trova applicazione il principio dello stare decisis, consistente nella indicazione di principi giuridici scaturenti da deliberazioni giurisprudenziali. In ordine alla responsabilità penale del consulente tecnico, giuste le norme dei codici di rito, nulla è previsto dal D.Lgs. del 4/02/2000, n.40.

Partendo da uno dei principi cardine del nostro ordinamento penale, secondo cui la responsabilità penale è personale, per cui, ad oggi (a differenza di quanto accade per la figura del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) non è possibile “trasferire” la responsabilità da un soggetto ad altri. Sicuramente la prassi giurisprudenziale estenderà l’istituto della delega di funzioni, constatato l’incredibile perdurare del vacuum legis. Dalla lettura, sia pur superficiale, dell’art. 4 del D.Lgs. 40/2000, si evince che numerosi sono gli obblighi cui è tenuto il consulente tecnico, la cui violazione, oltre ad incidere nella sfera patrimoniale del titolare dell’impresa, potrebbe minare interessi di terzi, che contattano con l’azienda.

Per quanto concerne la responsabilità civile, l’istituto del danno, nel nostro ordinamento positivo, si concretizza nella lesione di un interesse che il soggetto patisce a causa dell’altrui fatto ingiusto ovvero di altro fatto da cui scaturisce titolo di responsabilità; in particolare la più arguta dottrina distingue tre nozioni di danno: a) la prima intesa come evento lesivo ovvero come risultato materiale o giuridico lesivo di un interesse giuridico rilevante; b)la seconda intesa come effetto economico negativo ossia quale sofferenza economica che l’evento lesivo cagiona nell’alveo della sfera patrimoniale del danneggiato; c) la terza intesa come liquidazione monetaria relativa all’aspetto economico negativo derivante dall’altrui illecita condotta.

Di qui, l’ulteriore corollario è rappresentato dal fatto che, a fondamento della pretesa risarcitoria deve ravvisarsi il danno, quale evento lesivo, casualmente imputabile al danneggiante, di cui si chiede la riparazione. Per euritmia espositiva, prima di verificare se ed a quale titolo il consulente tecnico risulti essere civilmente obbligato nei confronti dei terzi, non esistendo disposizioni di legge ad hoc, necessita portare all’attenzione alcune norme generali del codice civile che disciplinano il risarcimento del danno per fatto proprio c/o del dipendente, per analizzano, poi, alla luce della interpretazione giurisprudenziale. In primis ci si riferisce al dettato di cui all’art. 2043 c.c., ove si statuisce che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Si tratta della cosiddetta responsabilità aquiliana, avente funzione, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “...

Di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno cioè inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve in una lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale ed in particolare senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall’art. 2043 c.c., non è possibile, in via preventiva, individuare gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, ...accertare se, e con quale intensità, l’ordinamento appresta tutela risarcitoria all’interesse del danneggiato ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altrui profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione. Ne consegue che anche la lesione di un interesse giuridicamente rilevante può essere fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto....” (Cass. Sez. Un. 22/07/1999 n. 500). In sostanza, la norma in esame, estende il concetto di danno risarcibile anche alle fattispecie non previste da specifico contratto, se causate da fatto illecito, commesso con dolo (cioè con la precisa intenzione di ledere l’altrui diritto) o con colpa (cioè con negligenza, imprudenza o imperizia). Ci soccorre, inoltre, l’art. 2049 c.c. secondo cui i “padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che: “Nel caso di attività imprenditoriale sussiste a carico dell’imprenditore la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c. per gli atti illeciti produttivi di danni a terzi, compiuti dalle persone che, indipendentemente dalla esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, siano inseriti anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’Organizzazione aziendale ed abbiano agito, in questo contesto, su richiesta, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore” (Cass. 3616/88). Ricollegato alla norma surrichiamata v’è l’art. 1228 c.c., secondo cui “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.

Si tratta delle responsabilità di un fatto che l’ausiliario compie su incarico del debitore nell’esecuzione del rapporto obbligatorio, che si traduce in un mancato e/o inesatto adempimento di tale rapporto. In altre parole, il fatto dell’ausiliario deve determinare una impossibilità definitiva e/o temporanea della prestazione o arrecare direttamente un danno al creditore. A questo punto occorre dare una possibile risposta all’interrogativo che prima ci siamo posti ossia se e a che titolo il consulente tecnico risponda civilmente. Si rimarca come, il nostro ordinamento positivo appresti tutela piena e totale ai diritti dei terzi; saranno questi ultimi che in caso di inadempimento dell’imprenditore potranno esperire azione diretta nei confronti di quest’ultimo, per tutelare i propri diritti: ove a sua volta, l’imprenditore, in caso di violazione degli artt. 4-5 del D.Lgs. n. 40/2000 e forte della futura eventuale delega (piena dei significati che la Corte di Cassazione ha riconosciuto al responsabile tecnico) ravvisi una piena ed esclusiva responsabilità del consulente tecnico in ordine al particolare inadempimento, potrà (l’imprenditore) esperire azione di rivalsa nei confronti dello stesso consulente tecnico.