Segreto di Stato problematiche giudiziarie

Antonio Intelisano (**)

1. É quasi di prammatica, per chi si occupa di profili tecnico-giuridici del segreto di Stato e delle notizie riservate, esordire rilevando che la “nozione di segreto è rimasta … un segreto”. La battuta coglie un problema, ormai annoso, sulle cui implicazioni è stata chiamata a pronunciarsi più volte la Corte costituzionale che ha rinnovato l’auspicio di un intervento parlamentare per una legge organica relativa alla materia (sentenze 9-10 aprile 1998, n. 110 e 19-28 giugno 2002, n. 295). Sulla scorta della complessa giurisprudenza costituzionale, si può affermare che il segreto (militare e di Stato secondo una qualificazione formale non ancora ricondotta a unità sul piano definitorio nella legge penale militare rispetto al codice penale comune) involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l’interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, all’indipendenza e, in ultima analisi, alla stessa sopravvivenza.

L’individuazione dei fatti, degli atti e delle notizie, che possano compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segreti deriva o da una ricognizione di elementi oggettivi o dalla valutazione dell’autorità preposta alla salvaguardia degli interessi protetti, mediante un provvedimento di classificazione. La normativa vigente oscilla pertanto tra due polarità, ed è risultata foriera di polemiche dottrinarie e, in molti casi, di incertezze interpretative ed applicative. A fronte dell’apposizione della qualifica ai fini della tutela (classificazione) si pone una concezione “ontologica” del segreto, finalisticamente desumibile in relazione alla funzione propria degli atti e dei documenti, nonché del loro contesto e dell’interazione specifica. Alle norme relative al segreto militare approvato con R. D. 11 luglio 1941, n. 1161, secondo alcuni ormai tacitamente abrogato, fanno riscontro le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che, tra l’altro, ha riformato gli organismi incaricati dei servizi di informazione e di sicurezza.

Il contenuto del R. D. n. 1161/1941, emanato quando l’Italia era già in guerra, è, ad un tempo, di particolare apparente pervasività e di sostanziale inadeguatezza rispetto alle esigenze attuali: basti pensare alla lacunosa protezione del know-how in materia di alta tecnologia e alle analisi concernenti il settore finanziario ed economico. D’altra parte, il mancato svolgimento delle prescrizioni di principio fissate nella legge n. 801/1977 ha conferito alla normativa vigente in materia - se è consentito il ricorso ad un ossimoro - un connotato di consolidata provvisorietà. Ai sensi dell’art. 12 della legge citata “sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione ed alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale”.

Le regole e le procedure per la salvaguardia in concreto dei beni-interessi tutelati sono contenute in un atto normativo di natura secondaria, approvato dall’Autorità nazionale per la sicurezza, che si articola nei principi generali che di seguito si richiamano. Le classificazioni sono attribuite ai documenti secondo un ventaglio di graduazione, in ordine crescente: “riservato”, “riservatissimo”, “segreto” e “segretissimo”, in relazione all’entità del danno potenziale della rivelazione delle notizie protette sia in ambito nazionale sia in ambito NATO. Sono disciplinate differenziate modalità procedurali per l’emissione, la diffusione, la trasmissione, la custodia, la riproduzione e la distruzione degli atti. Normalmente l’autorità competente a disporre la classifica di sicurezza s’identifica nel vertice dell’ente dal quale proviene il documento, con facoltà di delega a funzionari di elevato livello gerarchico. Gli atti classificati sono soggetti a revisione annuale ai fini di una nuova qualificazione superiore o inferiore, o alla declassificazione in relazione agli eventuali mutamenti del contesto.

L’Autorità nazionale per la sicurezza o un organo gerarchicamente sovraordinato a quello emittente può tuttavia procedere, in ogni momento, a conferire una diversa classificazione agli atti. É competenza dell’Autorità nazionale per la sicurezza decidere sui casi contenziosi in ordine alla classificazione. Solo i soggetti forniti di specifica abilitazione (nulla osta di sicurezza, NOS), rilasciato dall’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) hanno, normalmente, la possibilità di prendere visione di atti o venire a conoscenza di notizie coperte da classificazioni di sicurezza. Agli effetti della legge penale, secondo l’indicata fonte normativa secondaria, si intendono “segreti” i documenti e le notizie soggetti alle classificazioni “segreto” o “segretissimo”, mentre si intendono “di vietata divulgazione” i documenti e le notizie soggetti alle classificazioni “riservato” e “riservatissimo”.

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2. L’operazione concettuale e classificatoria di ascrizione di un determinato atto all’area del segreto di Stato (e del segreto militare, secondo la terminologia dei codici penali militari) o a quella delle notizie di vietata divulgazione è rilevante sia in ragione delle differenziate conseguenze di carattere penale delle condotte lesive dei beni-interessi protetti, sia per le problematiche giudiziarie connesse solo con la tutela del segreto, sulle quali ci soffermeremo. Un esame della produzione giurisdizionale più recente in materia consente di affermare che risulta sostanzialmente confermato l’indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1^ Sez. dell’11 gennaio 1995).

Nell’attuale contesto il segreto di Stato costituisce una fattispecie il cui accertamento in concreto è “procedimentalizzato” e, in ultima analisi, rimesso al massimo livello dell’autorità di governo. D’altra parte, le notizie di cui è vietata la divulgazione ricevono una disciplina distinta da quella del segreto di Stato, con punti di intersezione con la normativa sul segreto di ufficio, anche se da questo rimangono distinte. Tale risultato esegetico arreca indubbiamente chiarezza a fronte della commistione, oggi poco sistematica, che il R. D. n. 1161/1941 presenta, laddove nel vietare la divulgazione di alcune notizie ricomprende anche le notizie segrete. È evidente che se per queste è, per antonomasia, vietata la divulgazione, occorre tuttavia rinvenire un criterio distintivo delle due tipologie suddette per effetto dell’interpretazione sistematica di disposizioni successive aventi rango maggiore nella gerarchia delle fonti normative (segnatamente, la legge n. 801/1977).

A tale esigenza si richiama peraltro l’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso, che recepisce la distinzione concettuale tra “documenti coperti da segreto di Stato a norma dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801” e “casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento”. In concreto, le categorie di documenti nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa sottratti al diritto di accesso sono stati previsti dal regolamento approvato con decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519, modificato con D.M. 3 novembre 1999, n. 486. Il catalogo dei documenti in possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso è compreso nel regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio 10 marzo 1999, n. 294.

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3. Nella dialettica tra esigenze di giustizia e tutela del segreto di Stato (e militare) l’ordinamento, in via tendenziale, privilegia quest’ultima. Esaminiamo in dettaglio. 18 STUDI I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo, sanzionato penalmente (artt. 261 c.p. e 91 c.p.m.p.), di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Se il testimone oppone di non poter rilasciare dichiarazioni per l’esistenza di un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che sia data conferma della circostanza impeditiva prospettata. Qualora il segreto sia confermato e la prova risulti essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato. Nel caso in cui , decorsi sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

É previsto, inoltre, che il personale dipendente dai Servizi di informazione non possa essere obbligato dal giudice a rivelare i nomi degli informatori. Si tratta di una garanzia comune agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria. Se gli informatori non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite (cosiddetta testimonianza de relato) non possono essere acquisite né utilizzate in dibattimento né nelle altre fasi qualora non sia intervenuto l’interrogatorio o gli informatori non siano stati assunti a sommarie informazioni. L’apposizione del segreto di Stato non opera allorché si tratti di fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale. La natura del reato è definita dal giudice. Prima della richiesta di rinvio a giudizio provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. Il rigetto dell’eccezione di segretezza è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri (Autorità nazionale per la sicurezza).

A tale disciplina, desumibile dagli artt. 202, 203, 204 del codice di procedura penale (applicabile anche nei processi dinanzi all’Autorità giudiziaria militare) nonché dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione del suddetto codice, è da aggiungere la deroga al dovere di esibizione e consegna di atti o documenti, anche in originale, se così è ordinato, e di ogni altra cosa, tutte le volte che venga eccepita l’esistenza del segreto di Stato. Anche in tal caso l’Autorità giudiziaria chiede al Presidente del Consiglio se confermi la circostanza. Il sequestro è disposto qualora la conferma non giunga nei sessanta giorni successivi all’interpello (art.256 c.p.p.).

4. Dalla giurisprudenza costituzionale in materia di segreto militare e di segreto di Stato possono isolarsi alcuni casi di specifico interesse con riferimento al tema. Nel corso di un procedimento penale contro ignoti, diretto ad accertare eventuali responsabilità, ai sensi dell’art. 659 c.p., per i disagi arrecati alla popolazione dal fenomeno del “bang sonico”, provocato da aerei supersonici nel corso di esercitazioni nella zona, il Pretore di Verona, nel 1973, richiedeva notizie allo Stato Maggiore dell’Aeronautica. Tale Comando rifiutava di indicare le unità impiegate, in quanto si trattava di notizie costituenti “segreto militare”. Risultava in tal modo impossibile identificare i piloti ai quali attribuire le responsabilità, sicché il Pretore sospendeva il giudizio e sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 dell’allora vigente codice di procedura penale, per violazione degli artt. 102 e 104 Cost., che garantiscono l’indipendenza dei giudici e l’autonomia dell’ordine giudiziario.

Alcuni mesi dopo (giugno 1974) analoga questione, concernente le medesime disposizioni del codice di rito, veniva sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Ravenna, nel corso di un procedimento penale a carico di un colonnello dell’Aeronautica militare, il quale, in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta nominata dall’autorità militare sulla caduta di un aereo G91, aveva rifiutato di consegnare il relitto del velivolo, attestando con dichiarazione scritta che tale materiale costituiva segreto militare. L’ordine di sequestro era stato emesso dal giudice nel corso e ai fini di altro procedimento contro ignoti, cronologicamente e logicamente antecedente, per il reato di cui all’art 428 c. p. (disastro aviatorio). Da qui l’accusa di falso ideologico a carico dell’ufficiale. Le due questioni di legittimità costituzionale venivano riunite e decise dalla Corte con la sentenza 6 - 14 aprile 1976, n. 82. Relativamente alla vicenda prospettata dal Pretore di Verona, veniva rilevato il difetto di rilevanza, perché una “richiesta di informazioni” (come lo stesso Pretore l’aveva definita) rivolta dall’A. G. all’autorità militare non rientra nelle disposizioni del codice di rito del 1930 censurate (artt. 342 e 352). Nel caso in esame, infatti, il segreto non era stato opposto al Pretore da un teste sottoposto ad interrogatorio (come previsto dall’art.352) né dallo Stato maggiore dell’Aeronautica, cui fosse stato ordinato di consegnare cose o atti in suo possesso (come previsto dall’art. 342) ma semplicemente nel corso di una corrispondenza ufficiosa con il Pretore.

Più articolata risultava l’altra questione, nella quale l’asserita illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 342 si desumeva dalla sottrazione all’obbligo di inibizione anche di atti, documenti o cose concernenti notizie militari diverse da quelle che, nell’interesse della sicurezza dello Stato, devono rimanere segrete, consentendo altresì che la dichiarazione di segreto potesse farsi “anche senza motivazione”, come precisava il remittente. Inoltre si censurava che, a differenza di quanto disposto per altre specie di segreti, veniva precluso all’A. G. qualsiasi sindacato sulla dichiarazione di apposizione del segreto. Infine, si stigmatizzava l’illegittimità costituzionale in relazione al disposto che subordinava all’autorizzazione del Ministro della giustizia il proseguimento dell’azione penale per falsa testimonianza (art. 372 c. p.) per il pubblico ufficiale che avesse opposto l’esistenza di un segreto, con dichiarazione ritenuta falsa dal giudice procedente.

La Corte dichiarava non fondata la questione rilevando, segnatamente in ordine al diverso trattamento del segreto militare rispetto al segreto d’ufficio e professionale, che non poteva ritenersi irrazionale che “il modo e l’intensità della protezione - penale e processuale - delle varie specie di segreti riconosciuti nella vigente legislazione siano diversificati, in funzione della rilevanza degli interessi cui ineriscono, toccando il grado più alto quando sia in giuoco il segreto militare vero e proprio che, come si legge nell’art. 86 cod. pen. mil. di pace, assiste le notizie concernenti ‘la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato’, involgendo pertanto il supremo interesse della sicurezza dello Stato (…)”. A distanza di un anno circa interveniva un significativo “revirement”. In esito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino nel procedimento penale contro Sogno e altri, la Corte, con sentenza 24 maggio 1977, dichiarava l’illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p. nella parte in cui prevedevano che il procuratore generale presso la Corte di appello era tenuto ad informare il Ministro della giustizia e non il Presidente del Consiglio dei ministri e nella parte in cui non veniva previsto che questi dovesse fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell’eventuale conferma del segreto. Si profilava così un chiaro indirizzo, recepito qualche mese più tardi, dalla legge n. 801/1977 e sviluppato negli artt. 202 - 204, 256 c.p.p. del 1998 e 66 delle disposizioni di attuazione.

Tale normativa ha trovato applicazione in note vicende giudiziarie: dal disastro aviatorio di Ustica (27 giugno 1980) al procedimento per la caduta dell’aereo “Argo 16”, precipitato a Marghera (Venezia) nel novembre del 1973. Di particolare spessore “tecnico” risultano i conflitti di attribuzione tra la Presidenza del Consiglio, la Procura della Repubblica e il GIP di Bologna in relazione ad attività di indagine svolta nei confronti di funzionari del Servizio per l’informazione e la sicurezza democratica (SISDE) e di polizia, e diretta ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze per le quali era stato opposto e confermato il segreto di Stato. Il riferimento è alle sentenze 9-10 aprile 1998, n. 110 e 10-16 dicembre 1998, n. 410. Con la prima decisione la Consulta dichiarava che non spetta al P.M. né acquisire né utilizzare sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio il segreto di Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini del promuovimento dell’azione penale.

Conseguentemente la Corte annullava gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio. Sennonchè la Procura esercitava nuovamente l’azione penale senza indicare elementi indizianti, nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente prospettati. In altri termini, non si configuravano altri ed autonomi atti di indagine a fronte di quelli già dichiarati “inutilizzabili”. Seguiva un nuovo conflitto di attribuzione, promosso dalla Presidenza del Consiglio, risolto con la sentenza n. 410. Con tale pronuncia la Corte dichiarava che non spetta al P.M. rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato e conseguentemente annullava la nuova richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre, in relazione alla medesima vicenda processuale sottostante, la Corte costituzionale risolveva due altri conflitti tra gli stessi poteri (Presidenza del Consiglio nei confronti del P.M. e del GIP di Bologna) e, richiamandosi alle due pronunce precedenti, escludeva, oltre alla possibilità di utilizzare, direttamente o indirettamente, documenti coperti dal segreto di Stato, la loro conservazione nel fascicolo processuale (sentenza 25 ottobre - 10 novembre 2000, n. 487).

Il nucleo centrale dell’impianto argomentativo dell’indicata giurisprudenza s’impernia sul rilievo (sentenza n.110) che “fermo il principio di legalità, i rapporti tra governo e autorità giudiziaria debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, nel senso dell’effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti. Entro questo quadro, non potrebbe ad esempio l’autorità giudiziaria aggirare surrettiziamente il segreto opposto dal Presidente del Consiglio, inoltrando ad altri organi richieste di esibizione di documenti dei quali le sia nota la segretezza formalmente opposta”. A latere dell’indicata contrapposizione, con ordinanza n. 344 del 12 luglio 2000, la Corte dichiarava la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 256 del codice di procedura penale, sollevata dal GIP di Bologna in riferimento agli artt. 3, comma 1, 101, comma 2, e 112 della Costituzione.

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5. É interessante esaminare quali modifiche siano oggetto di considerazione sul piano propositivo rispetto al quadro normativo sopra delineato. Al Parlamento risultano pendenti attualmente numerosi disegni di legge nella materia qui trattata. Limitiamo l’esame al testo del disegno di legge governativo che, nel corso del dibattito al Senato, ha “assorbito” otto proposte di legge di iniziativa parlamentare e che è stato approvato dall’Assemblea il 7 maggio dello scorso anno e trasmesso alla Camera il giorno successivo (Doc. Camera n. 3951/XIV). In esso risalta il mantenimento della nozione “ontologica” sopra indicata: “sono coperti da segreto di Stato indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all’art. 12, comma 2”.

Secondo quest’ultima disposizione “il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l’indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi pubblici di rilievo strategico per l’economia del Paese”. Tale formulazione comprende i presupposti per l’apposizione delle classifiche di segretezza “allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all’attività o all’incarico, hanno necessità assoluta di accedervi”. É confermato il principio vigente, secondo il quale “in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale”.

La mancata conoscibilità dell’atto normativo di natura secondaria - che attualmente regola, in attesa della riforma, le modalità per l’apposizione delle classifiche di tutela, secondo disposizioni prive di rango di legge in senso formale - ha costituito uno dei temi del dibattito giuridico, criticamente sviluppatosi nell’esigenza di pervenire a una più compiuta recezione del principio di legalità in una materia tanto delicata. Sul versante penalistico è stata spesso evocata la dubbia costituzionalità di disposizioni, qualificabili come norme penali in bianco, che violerebbero il principio di tassatività della legge penale, sancita dall’art. 25 della Costituzione, in quanto l’autorità amministrativa (e non la legge) integrerebbe i tratti salienti delle condotte punibili. Un esame della giurisprudenza della Corte costituzionale consente di rilevare la compatibilità con il principio di stretta legalità di ipotesi di reato cosiddette aperte o indeterminate (tra le quali rientrano, a titolo di esempio, la disobbedienza o la violata consegna).

In definitiva gli standard precettivi richiesti sono correlati alla ragionevole determinatezza degli scopi, dei presupposti e del contenuto degli elementi integrativi delle fattispecie. Rispetto a tale esigenza le formulazioni del testo licenziato dal Senato appaiono informate a una migliore recezione dei criteri della giurisprudenza costituzionale. Di non particolare incisività e di modesto effetto novativo si presentano le modificazioni previste in materia procedurale per l’apposizione del segreto, che appaiono improntate alla “razionalizzazione” del quadro normativo già esistente. Di notevole carica risultano, invece, le “garanzie funzionali”. Al quadro delle previsioni dell’art. 51 del codice penale (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), è inserita una nuova, speciale causa di giustificazione, in base alla quale non è punibile l’operatore dei “Servizi”, che tiene una condotta costituente reato durante la predisposizione e l’esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Oltre al necessario presupposto che la condotta costituente reato sia, di volta in volta, legittimamente autorizzata, in quanto indispensabile, è richiesto il rispetto rigoroso di limiti procedimentali (preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio o, nei casi di assoluta necessità e urgenza, del Direttore del Servizio interessato, con obbligo di immediata informativa al Presidente del Consiglio e al Ministro competente ai fini della ratifica del provvedimento). Nel quadro dei confini della speciale causa di giustificazione una posizione di assoluta centralità assume la valutazione di proporzionalità tra la condotta e il raggiungimento dei fini istituzionali. La punibilità è esclusa solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, si tratti di una condotta indispensabile per ottenere il risultato (non altrimenti perseguibile) che l’attività si prefigge ed essa sia adeguata al raggiungimento del fine.

A parte tali profili, non risulta una revisione complessiva degli aspetti penalistici della materia in esame. L’art. 18 della legge n. 801/1977 assegnava carattere di “transitorietà” al regime delineato nel titolo primo del libro secondo del codice penale in vista dell’emanazione di “una nuova legge organica relativa alla materia del segreto”. Tale denominazione non assume programmaticamente il disegno di legge approvato in prima lettura, recante “modifiche e integrazioni” alla legge n. 801/1977. É ragionevole ritenere che sia prevalsa una valutazione di sostanziale “tenuta” del regime penale in materia, pur a fronte della relativa obsolescenza di alcune norme. D’altra parte, anche alla luce delle sollecitazioni della prassi e delle concrete esperienze applicative, le nuove formulazioni definitorie del segreto sembrano alimentare il sospetto che l’incipit di queste note abbia costituito una notazione emotivamente esasperata - nel contesto di un vivace dibattito culturale e politico - piuttosto che un fondato giudizio di sintesi, icasticamente espresso.

La nozione del segreto di Stato, in una sorta di coazione a ripetere, appare tendenzialmente obbligata a porsi, a pena di generare lacune e disfunzioni, in termini necessariamente riassuntivi, suscettibili solo di specificazioni e integrazioni classificatorie, per la tutela di beni-interessi essenziali dell’ordinamento.


(*) - L’articolo costituisce una rielaborazione aggiornata del saggio pubblicato con lo stesso titolo sul n. 1/2004 della “Rivista Militare”.
(**) - Procuratore militare della Repubblica - Roma.