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Giustizia Militare

Renato Maggiore


Violata consegna - Oggettività giuridica - Osservanza delle prescrizioni finalizzata all’efficienza del servizio - Obbligo di osservarle - Estensibilità ad altri doveri - Si configura - Non esclusione di quelli relativi a consonanti “interventi di iniziativa” - Corrispondente obbligo informativo - Dolo di reato - È nella volontà di violarle - Condotta compartecipativa di inferiore molto meno esperto - Dolo relativo - Resta escluso se, concorrendo in fatto, sia ignota la volontà del superiore nell’inosservanza.

(C.p.m.p., artt. 120 co. 1° e 2°, 47 n.2; C.p., artt. 110 e 58)
Corte Militare di Appello, 15 gennaio 2001. Pres. Nicolosi, Rel. Mazzi, P.M. (parz. diff.), in c. D. più due.

Oggetto tutelato dalla previsione della violata consegna è l’efficienza di determinati servizi mediante l’osservanza delle modalità relative all’esecuzione, impartite al fine di quell’efficienza. Decisivo al riguardo è l’ordine di servizio con i compiti da svolgere. Non esula comunque dall’ambito dei medesimi altra serie di doveri, tra i quali sono quelli posti direttamente dal codice di procedura penale e financo quelli concernenti i cosiddetti “interventi di iniziativa” deontologicamente propri, che vanno ovviamente annotati comunque nel modulo relativo. L’iniziativa che vada contro questi doveri, e sia interruttiva della prescritta attività di vigilanza, costituisce il reato. Ne risalta il dolo se soggettivamente sia finalizzata a trascurare i detti doveri di servizio. Non può però aversi certezza che così sia finalizzato il seguire, nella violazione, il superiore da parte di un inferiore molto meno esperto, cui possa mancare la sicurezza che il comportamento del preposto violi non plausibilmente le disposizioni e perciò, con il difetto di quella, sia privo di diffidenza e di autonomia esprimibile con condotta difforme (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:
«1. Con sentenza in data 11 aprile 2000 il Tribunale militare di Roma assolveva D.Z.E., C.A. e V.F., perché il fatto non sussiste, dal reato di concorso in violata consegna pluriaggravata (artt 110 e 58 C.p.: 120, comma 1°e 2°, e 47. n.2, C.p.m.p.) “perché il giorno 5 novembre 1997, in località G.T. in concorso tra loro, durante un servizio militare armato violavano, la consegna ricevuta che imponeva di compiere il servizio di controllo delle zone colpite da sisma presso G.T., onde prevenire e reprimere eventuali condotte di sciacallaggio, recandosi e intrattenendosi, per scopi privati, all’interno del night club “P.” di G.T. e abbandonando la vettura militare in dotazione per lo svolgimento del servizio stesso. Con le aggravanti, per tutti, di essere militari rivestiti di un grado e del trattarsi di servizio armato; per il solo D.Z., di essere militare preposto al servizio di capo pattuglia, e dell’essere concorso nel reato con inferiori”.

Nella motivazione il tribunale militare rileva che, secondo quanto accertato nel dibattimento, il vice brigadiere D.Z., unitamente ai carabinieri ausiliari C. e V., in data 5 novembre 1997 era impegnato con turno dalle ore 00.00 alle ore 06.00 nel servizio di controllo del territorio e di vigilanza nelle zone terremotate per la repressione dello sciacallaggio. Verso le ore 05.00 una pattuglia composta dai carabinieri B.G. e A.F. nel transitare dinanzi al locale notturno “P.”, notava una autovettura militare. priva di equipaggio, parcheggiata davanti a detto locale: dopo circa dieci minuti di attesa i due decidevano di entrare e all’interno di una sala notavano tre militari in tuta mimetica, seduti su di un divanetto circolare attorno ad una tavola imbandita, in compagnia di due o tre donne e del proprietario del locale, P.F. Quest’ultimo, sentito a richiesta della difesa, dichiarava di aver incaricato quella notte il portiere G.P. di controllare se passava una autovettura dei carabinieri e, nel caso, chiamarla (come poi effettivamente avvenuto) “poiché egli riteneva opportuno, considerando che nel locale vi era persona a lui non pienamente gradita, far notare la presenza di appartenenti alle forze dell’ordine”. Entrati i tre militari nel locale, secondo il P., il capopattuglia si sedeva al tavolo in sua compagnia senza però consumare nulla e trattenendosi per circa dieci-quindici minuti.

Il giudice di primo grado ritiene quindi di escludere la responsabilità penale degli imputati, affermando in primo luogo che la repressione dell’antisciacallaggio era il compito principale ma non esclusivo assegnato agli imputati. Gli eventi tellurici avevano infatti portato a schierare sul territorio, oltre alle forze già istituzionalmente ivi presenti, anche contingenti di supporto: a questi ultimi si affidavano compiti più immediatamente conseguenti al sisma, peraltro in una “logica operativa necessariamente collaborativa”. Tenuto conto della circostanza che, tra i compiti specifici del contingente mobile, vi era quello del controllo di autovetture sottratte o comunque sospette, la pattuglia diretta dal D.Z. giungeva nel parcheggio del locale notturno “P.”. A questo punto, come dichiarato sia dal P. che dal G., i militari venivano invitati ad entrare nel locale, dove si trattenevano per circa dieci-quindici minuti, sedendosi si intorno al tavolo, dove il P. stesso aveva mangiato in compagnia di alcune sue dipendenti, ma senza partecipare in alcun modo alla consumazione né di cibi né di bevande. Il tribunale militare non ravvisa quindi profili di responsabilità penale nella condotta degli imputati (e ritiene in particolare non censurabile penalmente la decisione del capo pattuglia di lasciare incustodita l’autovettura, piuttosto che spezzare l’unità della pattuglia, lasciando da solo un carabiniere, pur se a bordo dell’autovettura stessa, ma comunque, in un luogo contrassegnato da oscurità ed isolamento”) e perviene alla assoluzione degli stessi perché il fatto non sussiste.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ritualmente appello il P.M. il quale chiede che gli imputati siano dichiarati penalmente responsabili in ordine al reato ascritto. Rileva in particolare l’appellante: - che il parcheggio del “P.”, così come il locale stesso, si trovavano in fondo ad una strada chiusa, e quindi fuori dell’itinerario che la macchina di servizio doveva compiere; - che i tre imputati erano frequentatori del locale e quella notte (secondo quanto dichiarato dal teste A. nel verbale di sommarie informazioni testimoniali) furono visti mangiare; - che subito dopo essere stati visti dall’A. e dal B. gli imputati uscirono dal locale e, in particolare, il D.Z. si comportò in modo imbarazzato; - che le deposizioni dei carabinieri A. e B. vanno ritenute maggiormente attendibili di quelle del P. e del G.; - che il giudice di primo grado “ha tralasciato completamente di valutare la circostanza della mancata segnalazione sul rapporto di servizio e della ineffettuata chiamata alla centrale operativa circa il presunto soggetto sospetto da controllare”. All’odierna udienza il P.M. chiede, in riforma della appellata sentenza, la condanna degli imputati; il difensore chiede la conferma della sentenza di primo grado.

2. Secondo la Corte, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la sentenza impugnata deve essere riformata, con la affermazione di responsabilità penale del D.Z. e l’assoluzione del V. e del C. ai sensi dell’art 530, comma 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato. Appare opportuno premettere che la valutazione circa la rilevanza penale del fatto addebitato agli imputati debba essere compiuta alla luce delle recenti e significative osservazioni della Corte costituzionale (sent. 6 luglio 2000, n 263) in ordine al reato di violata consegna previsto dall’art. 120 c.p.m.p. Secondo la Corte costituzionale, infatti: “l’incriminazione della violata consegna è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare”; “il bene giuridico protetto dall’art. 120 del codice penale militare di pace è la funzionalità e l’efficienza di servizi determinati, che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalità di esecuzione da parte del militare comandato” e “non vi è ragione di dubitare che la violazione della consegna sia di per sé suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori espressi dall’art. 52 della Costituzione”; “l’accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che identificano la consegna è invece compito dell’autorità giudiziaria militare, alla quale spetta altresì di valutare se tutte le prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al corretto svolgimento del servizio comandato; se, cioè, l’eventuale inadempimento del militare ad alcuna di esse sia idoneo a pregiudicare l’integrità del bene protetto ed abbia quindi carattere di offensività anche in concreto”.

Avuto riguardo alle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale alcune delle problematiche affrontate nella decisione di primo grado e nell’atto di appello sembrano solo marginalmente rilevanti ai fini del giudizio penale: così, la circostanza che la divisa degli imputati fosse o meno in ordine nel momento in cui furono notati all’interno del locale “P.”, nonché l’eventuale consumazione, da parte degli imputati, di cibi e bevande, durante il servizio, concernono direttamente solo un profilo di (eventuale) responsabilità disciplinare dei militari e solo indirettamente possono rilevare ai fini della responsabilità penale, nel caso se ne possano trarre elementi di prova circa una interruzione, da parte degli imputati, nello svolgimento dei compiti di servizio cui erano comandati. Decisivo ai fini della valutazione circa la responsabilità penale degli imputati appare quindi in primo luogo l’esame dell’ordine di servizio (f. 7 del fasc. di primo grado) relativo al “servizio di perlustrazione”, svolto il 5.11.1997 nell’orario 00.00 - 00.06, dal v. brig. D.Z. e dai car. C. e V. con l’autovettura Panda EI xxx xx. Nel suddetto ordine di servizio circa l’“indicazione sintetica dei compiti da svolgere”, si legge: “Servizio di controllo del territorio del Comune di G.T. e vigilanza delle zone maggiormente colpite dal sisma per la prevenzione e la repressione dello sciacallaggio”.

Si fa poi riferimento all’“itinerario allegato” e sotto la voce “Soste” è stato scritto, evidentemente dal capopattuglia, che “è stata svolta una attenta vigilanza nelle zone colpite dal sisma, non sono state notate né persone né mezzi che davano adito a sospetti”. Nel suddetto ordine di servizio sottoscritto sia dal D.Z. che dal C. e dal V., risultano invece in bianco gli spazi destinati alla annotazione di “interventi di iniziativa a richiesta o su ordine della centrale operativa” e di “eventuali impressioni, considerazioni e proposte”. Ciò premesso, ritiene la Corte che le osservazioni del giudice di primo grado, concernenti il carattere non esclusivo dei compiti che potevano legittimamente essere svolti dai militari incaricati del servizio di prevenzione e repressione dello sciacallaggio, debbano in definitiva essere condivise, nonostante le precise affermazioni del teste Cap. CC B. secondo cui i militari inviati in supporto, per la vigilanza antisciacallaggio, non erano assolutamente abilitati a svolgere altri tipi di servizio (v.f. 7 trascr. ud. 13.1.2000). Va infatti rilevato che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno una serie di doveri (tra cui quelli direttamente posti dalle norme del codice di procedura penale, con riguardo ad esempio all’intervento nel caso di reati flagranti, per impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori) il cui adempimento in certi casi deve potersi conciliare con i compiti specifici prescritti per lo svolgimento di un particolare servizio. Non è a tal fine privo di rilevanza il fatto che negli stessi moduli relativi agli “ordini di servizio” sia prevista l’annotazione degli eventuali “interventi di iniziativa”.

L’art. 13 reg. disc. mil. prevede peraltro il “dovere di agire di iniziativa” non solo per il militare che manchi di ordini o che sia nell’impossibilità di riceverne, ma anche “quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti”: il comma 3 dello stesso articolo aggiunge poi che il militare “non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive”. La valutazione circa la responsabilità penale degli imputati nel presente procedimento deve quindi anzitutto fondarsi sulla soluzione di una questione di fatto: quando il D.Z. i e i due carabinieri della sua pattuglia entrarono nel locale “P.” ciò fecero in adempimento dei propri doveri di controllo e vigilanza (sia pur intesi in un senso non rigorosamente delimitato alla prevenzione e repressione dello sciacallaggio), ovvero intesero consapevolmente interrompere, sia pure in modo temporaneo, il servizio cui erano stati comandati? Mentre dal punto di vista soggettivo la posizione del D.Z. dovrà essere differenziata da quella dei due carabinieri ausiliari che lo accompagnavano, dal punto di vista oggettivo questa Corte ritiene che sia fondato l’assunto accusatorio e non credibili invece le giustificazioni fornite dagli imputati. L’assunto degli imputati nonché dei testi P. e G. è che i carabinieri furono invitati ad entrare perché nel locale vi era una persona non pienamente gradita al P. e questi riteneva opportuno far notare la presenza di appartenenti alle forze dell’ordine.

Al riguardo va anzitutto notato che, se la suddetta circostanza rispondesse a verità, il D.Z. avrebbe dovuto avvertire via radio la centrale operativa dell’attività che gli era stata richiesta e, comunque, un tale “intervento di iniziativa”, ove realmente realizzato, avrebbe dovuto essere annotato sull’ordine di servizio. Va aggiunto che la deposizione del P. si presenta come intrinsecamente non credibile nella parte in cui questi sostiene di aver chiamato i carabinieri per raccontargli come fosse strano che a una certa persona “gli hanno sequestrato la patente e gira ancora con la macchina, (v. f. 29 trascr. ud. 7.4.2000): appare al riguardo del tutto inverosimile che il titolare di un locale notturno (frequentato, secondo le dichiarazioni dei carabinieri sentiti come testi, da pregiudicati e prostitute, tanto che era stata data disposizione che i carabinieri affluiti nelle zone terremotate da altri reparti non lo frequentassero: v. deposizione del cap. B., f. 4 trascr. ud. 13.1.2000) chiami una pattuglia di carabinieri e, alla presenza di tutti, si esponga a denunciare un avventore solo perché lo ha visto guidare e sa (o pensa) che a questi hanno sequestrato la patente. Appare inoltre non credibile che il D.Z. avesse ragioni di servizio per interessarsi ad una vicenda (l’eventuale configurazione di un illecito di guida senza patente) che non richiedeva interventi immediati (in effetti non attuati) e poteva tranquillamente essere gestita dai militari dell’Arma di G.T.

Ma anche ove si ammetta (in via di ipotesi), che effettivamente i militari siano stati invitati a entrare nel locale dal P. (secondo il tenore della deposizione di questi, “perché c’era una persona che non mi piaceva troppo”: v. f. 27 trascr. 7.4.2000), si dovrebbe ritenere che il rapporto instaurato dal medesimo con gli appartenenti alle forze dell’ordine si estrinsecasse nelle stesse modalità avute se si fosse trattato di agenti di vigilanza privata alle sue dirette dipendenze. Solo in una simile prospettiva può immaginarsi la richiesta di entrare in un locale notturno, rivolta a militari dell’Arma dei carabinieri, solo perché all’interno del locale vi era persona non gradita e sembrava opportuno far notare la presenza di appartenenti alle forze dell’ordine. Pur se si ammettesse la veridicità di una simile ipotesi si dovrebbe comunque pervenire alla conclusione che l’ingresso dei militari nel locale “P.” non fu determinato dalla esigenza di adempiere all’interno di tale locale i propri doveri di servizio, ma invece da una esigenza, di natura privatistica, di venire incontro ai “desideri” del titolare sig. P. in ragione dei rapporti personali intrattenuti con il medesimo [lo stesso P. ha dichiarato che aveva visto sicuramente, “una volta o due”, il D.Z., che veniva nel locale per fare “due chiacchiere” (v. f. 30 trascr.)].

Risolutivo al riguardo appare comunque il fatto che nell’ordine di servizio non sia stata in nessun modo annotata una qualche attività di servizio svolta all’interno del “P.” nonostante gli imputati potessero rendersi conto di dover giustificare la loro presenza in quel locale (in quanto ivi sorpresi all’A. e dal B.), tanto che, secondo il B. (v. f. 12 tracr.), nel momento in cui uscivano furono raggiunti in fretta e furia dai tre colleghi e in particolare il D.Z. domandava se tutto fosse a posto e chiedeva notizie in merito ad una contravvenzione stradale elevata nei confronti di un individuo che qualche giorno prima stava in quella zona. Se il D.Z. avesse potuto motivare la propria presenza all’interno del “P.” con lo svolgimento di una precisa attività di servizio, lo avrebbe immediatamente fatto, sia verbalmente parlando con l’A. e il B. all’uscita del locale, sia per scritto nell’ordine di servizio. A conferma poi dell’assunto secondo cui gli imputati entrarono nel citato locale senza che fossero determinati a ciò da ragioni di servizio, va rilevato che non appare condivisibile la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui nemmeno l’A. e il B. hanno potuto dire che essi stessero mangiando e bevendo e sarebbe quindi da ritenere credibile il P. quando dichiara che gli accusati non parteciparono in alcun modo alla consumazione di cibi e bevande. Se è vero infatti che l’A. (pur avendo sottoscritto una relazione di servizio in cui si attesta che il D.Z. e gli altri due carabinieri “erano intenti a consumare dei cibi”) ha in dibattimento dichiarato solo che i medesimi stavano ad un tavolo in cui c’erano bottiglie, piatti, bicchieri, posate (v. f. 3 trascr.), il B. ha invece anche in dibattimento ribadito che i tre “stavano mangiando senz’altro qualcosa” (v.f. 11 trascr.)e, a domanda della difesa, ha precisato che “masticavano”, muovevano le “mascelle” anche se non ha potuto constatare “se effettivamente tutti e tre masticavano”.

Al riguardo, secondo la Corte, le deposizioni dell’A. e del B., appuntati dei Carabinieri che riferiscono in ordine ad una propria attività di servizio, vanno considerate maggiormente attendibili di quelle degli imputati, nonché dei testi P. e G., sia per la scarsa credibilità soggettiva di questi ultimi, sia per l’intrinseca non verosimiglianza, sopra rilevata, delle dichiarazioni del P. Ritiene quindi anzitutto il Collegio che sia integrato l’elemento oggettivo del reato di violata consegna pluriaggravata contestata: la violazione della consegna assume infatti nella presente fattispecie concreta l’aspetto più grave, e di indubbia offensività in concreto, della interruzione, per fini estranei al servizio, delle specifiche attività di servizio cui i militari erano stati comandati. Per quanto riguarda il D.Z. non sussistono inoltre dubbi in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, dato che questi, come capo-pattuglia, ha ideato e attuato, con piena coscienza e volontà, il fatto materiale realizzato in violazione della consegna. Occorre quindi affermare la responsabilità penale del D.Z. in ordine al reato ascritto, con l’esclusione dell’aggravante del concorso con inferiori di cui all’art. 58 c.p.m.p. In applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. (e in particolare considerando la gravità del danno o del pericolo cagionato dal reato consistito in concreto nella momentanea interruzione del delicato servizio cui il D.Z. era stato comandato, di prevenzione e repressione dello sciacallaggio connesso a noti eventi sismici) la pena base va fissata in mesi cinque di reclusione militare. Possono essere concesse al D.Z., in considerazione dello stato di incensuratezza, le attenuanti generiche, da valutare come equivalenti rispetto alle aggravanti, nonché, ritenendo probabile che il medesimo si asterrà dal commettere altri reati, i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.

Il V. e il C. devono invece essere assolti, ai sensi dell’art. 530, comma 2. c.p.p., perché il fatto non costituisce reato. Va infatti considerato anzitutto che i due predetti imputati, ora in congedo, erano all’epoca carabinieri ausiliari, quindi militari in servizio di leva; avevano pochissimi mesi di servizio alle spalle e quindi una evidente inesperienza in ordine alla effettuazione dei servizi armati di controllo del territorio; non potevano non affidarsi totalmente, circa le modalità di svolgimento del proprio servizio, al superiore gerarchico sottufficiale D.Z., militare che aveva invece una notevole anzianità di servizio ed esperienza e svolgeva, al momento dei fatti per cui è processato, le funzioni di comandante della pattuglia. Nel caso concreto non sembrano sussistere prove sufficienti per affermare che i due carabinieri ausiliari avessero conoscenza degli elementi di fatto che consentissero loro di rendersi conto della realizzata violazione di consegna.

Non sussistono cioè elementi sufficienti per affermare che i medesimi avessero consapevolezza, nella situazione di fatto in cui si sono trovati, della mancanza di plausibili ragioni di servizio che potessero giustificare il loro ingresso nel locale “P.”. Il V. e il C. hanno affermato nell’interrogatorio di aver seguito il D.Z. per obbedire alle disposizioni date in modo perentorio da quest’ultimo e tali giustificazioni possono essere ritenute in definitiva plausibili, non essendo immaginabile che un anziano vice brigadiere come il D.Z., prima di prendere qualche decisione inerente al servizio, si consultasse con dei carabinieri ausiliari o dovesse comunque dare ai medesimi una qualche spiegazione in ordine alle proprie decisioni. Né può ritenersi, anche per il rilievo che hanno nell’ambiente militare il dovere dell’obbedienza e la fiducia nell’operato dei superiori, che i due carabinieri ausiliari dovessero assumere un aprioristico atteggiamento di diffidenza e sospetto nei confronti degli ordini del D.Z. Occorre quindi assolvere il V. e il C., ai sensi dell’art. 530. comma 2, c.p.p., per l’insufficienza della prova in ordine all’elemento soggettivo del reato.

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 261 C.p.m.p.; 3 Legge 180/1981; 592, 530, comma 2, 533, 597 e 605 C.p.p., in riforma dell’impugnata sentenza

DICHIARA

D.Z. responsabile del reato ascritto, esclusa l’aggravante del concorso con inferiori di cui all’art. 58 C.p.m.p., e concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti rispetto alle rimanenti aggravanti, lo

CONDANNA

a mesi cinque di reclusione militare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e alle conseguenze di legge

CONCEDE

i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario sotto le comminatorie di legge.

ASSOLVE

C. e V., da reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato»».



Violenza e minaccia ad inferiore - Intenzione di ledere - Non è richiesta per la violenza - Volontà di produrre maltrattamenti - È sufficiente - Dolo - Intenzione scherzosa - Non lo esclude - Principio di offensività - Idoneità offensiva della minaccia - Richiamarlo astrattamente è irrilevante se risulti l’idoneità del comportamento offensivo.

(C.p.m.p., artt. 43, 195, 196)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 7 giugno 2002. Pres. Fazzioli, Rel. Vancheri, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. R.

Non è richiesta come elemento costitutivo del reato di violenza ad inferiore l’intenzione di ledere, ma è sufficiente la volontà di infliggere alla vittima una violenta manomissione, ad integrare la quale sono sufficienti anche i maltrattamenti di cui all’art. 43 c.p.m.p. Né esclude il dolo del reato l’eventuale intento scherzoso dell’agente. E inconferente è poi, per escludere il reato di minaccia, il richiamo al principio di offensività qualora appaia certa, nella condotta posta in essere dall’imputato, l’idoneità ad offendere la libera determinazione dell’interiore (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: «Con sentenza del 14.12.2001, decidendo su giudizio di rinvio da parte di questa Corte a seguito di annullamento di precedente decisione assolutoria, la Corte Militare di Appello, confermava la pronuncia emessa il 21.9.1999 dal Tribunale Militare di Padova, con la quale R.F. già sottotenente in servizio presso il Primo Reggimento Alpini di stanza a Cividale del Friuli, era stato dichiarato colpevole dei reati, legati dalla continuazione, di violenza e minaccia ad inferiore - per avere usato violenza ai militari Q.D. e R.N. sbattendo contro il muro il primo e storcendogli un braccio, e colpendo con un pugno il secondo, e per avere minacciato quest’ultimo, puntandogli un coltello al collo - ed era stato condannato, con le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’ultima parte dell’art. 48 C.P.M.P., ritenute prevalenti, alla pena di mesi 5 e giorni 15 di reclusione militare, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Osservava la Corte predetta che la responsabilità dell’imputato emergeva chiaramente, oltre che dalle dichiarazioni delle parti offese, da quelle di alcuni militari che avevano deposto sui fatti e sul comportamento del medesimo, nonché dalle parziali ammissioni dello stesso imputato, e che l’asserito intento scherzoso, così come era stato statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza di annullamento, non escludeva il dolo dei delitti ascritti al R., commessi al di fuori di qualsiasi attività addestrativa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il R., deducendo illogicità di motivazione, sui rilievi che si era data per acquisita la prova della obiettiva esistenza dei fatti, e non si era tenuto conto della estrema banalità degli stessi, dovendosi escludere l’esistenza dell’elemento psicologico dei reati, nella specie affermata con riferimenti puramente apodittici, e dovendosi quindi escludere che i fatti integrassero condotte penalmente sanzionate.

Inoltre, al fine di provare la sussistenza dei reati, si era fatto riferimento a testimonianze di militari che avevano riferito in ordine ad episodi diversi da quelli contenuti nella contestazione, senza avere alcun riguardo agli intenti vendicatori perseguiti dalle parti lese, che avevano tardivamente sporto denuncia dopo essere stati puniti dall’imputato per un illecito disciplinare. In ogni caso, poiché si era trattato di modeste intemperanze, per altro mai censurate dai superiori, i fatti avrebbero dovuto essere ritenuti come non integranti ipotesi di reato in applicazione del principio costituzionale della offensività. Il ricorso è infondato e va respinto. Innanzitutto va osservato che la prova della materialità dei fatti ascritti all’imputato non è stata data apoditticamente per acquisita, come sostiene il ricorrente, ma la sussistenza dei necessari elementi probatori è stata ampiamente e convincentemente dimostrata con riferimento alle dichiarazioni delle parti lese, che hanno però trovato conferma in altre risultanze processuali: in particolare, per quanto riguarda l’episodio in danno del Q., nelle dichiarazioni di altri militari che, pur non essendo stati materialmente presenti, hanno riferito che effettivamente il R. era solito colpire con pugni e calci coloro che non si arrestavano immediatamente nella posizione in cui si trovavano all’ordine di “block” (ordine per altro estraneo al servizio e alla disciplina) ed aveva altresì l’abitudine di fare “scherzi” ai soldati e, quindi, era solito tenere comportamenti vessatori e improntati alla sopraffazione; mentre, per quanto concerne gli episodi in danno del R., nella testimonianza del S. e nelle sia pur parziali ammissioni dello stesso imputato.

Né può revocarsi in dubbio che tali episodi integrino l’elemento materiale del reato di violenza ad inferiore, in quanto per la configurabilità di esso non è richiesta l’intenzione di ledere, essendo sufficiente la volontà di sottoporre la vittima ad una violenta manomissione, e in tale fattispecie rientrano tutti i comportamenti violenti per i quali non sia prevista una diversa sanzione ai sensi del secondo comma dell’art. 195 C.P.M.P. e, quindi, anche fatti qualificabili come percosse (v. Cass., 6.12.1996 n. 6497). La giurisprudenza di questa Corte ha anzi specificato che “A concretizzare l’elemento della violenza valgono, secondo l’art. 43 C.P.M.P., anche i maltrattamenti ed a tale concetto da non assumersi come circoscritto alle condotte rilevanti ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 572 C.P. o come postulante il requisito dell’abitualità - vanno ricondotti anche gli strattoni, le manomissioni e le spinte” (v. Cass., 27.10.1999 n. 5917). Ciò vale a maggior ragione quando, come nella specie, gli atti di violenza vengano posti in essere totalmente al di fuori di qualsiasi attività addestrativa. La sussistenza dell’elemento soggettivo è stata già affermata da questa Corte con la sentenza di annullamento, che ha statuito che l’eventuale intento scherzoso non esclude la consapevole volontarietà dell’atto, e tale dictum non può più essere messo in discussione.

Altrettanto può dirsi per il reato di minaccia, per il quale, avuto riguardo alle risultanze processuali puntualmente poste in risalto dai giudici di merito, vanno ritenuti sussistenti sia l’elemento materiale che quello psicologico. Né vale invocare il principio costituzionale della offensività per affermare la irrilevanza sul piano penale degli atti e dei comportamenti posti in essere dall’imputato, che il difensore ricorrente ha definito “modeste intemperanze”, per la semplice ragione che storcere un braccio ad una persona sbattendone la faccia contro il muro, colpirla con un pugno o puntargli un coltello alla gola non possono definirsi atti del tutto inoffensivi. Per altro la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 62 del 19.3.1986 ha stabilito che “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio di offensività, alla cui luce - sia esso, o meno, di rango costituzionale - ogni interpretazione di norme penali va condotta, è compito del giudice, e non obbligo del legislatore, stabilire, valendosi degli strumenti ermeneutici che il sistema offre e, primo fra tutti, dell’art. 49, comma secondo, cod. pen. (cd. reato impossibile), se una concreta fattispecie sia idonea o meno ad offendere i beni giuridici tutelati dalle normative in discussione, al fine di determinare, in concreto, la soglia del penalmente rilevante; entro la quale al giudice stesso spetta, comunque, graduare la pena in ragione della gravità del reato e delle circostanze”, per cui il richiamo al cosiddetto “principio di offensività” appare nella specie del tutto inconferente, una volta che la Corte di merito ha dimostrato che gli atti posti in essere dagli imputati erano del tutto idonei ad offendere i beni giuridici (integrità fisica della persona e libertà di determinazione) tutelati dalle norme che l’imputato ha violato.

Le altre censure (mancata considerazione degli intenti vendicatori perseguiti dalle parti lese), si infrangono anch’esse contro l’adeguato costrutto motivazionale adottato nella sentenza impugnata, che non ha affatto trascurato anche tale tematica, spiegando, in conformità a quanto osservato dai giudici di prime cure, che l’essere stati puniti per uno scherzo “pesante” che avevano fatto ad un loro commilitone non valeva ad escludere la credibilità delle dichiarazioni de Q. e del R. Tali censure sono, comunque, attinenti al merito, mirando ad ottenere una riconsiderazione delle risultanze processuali nell’ottica di una diversa ricostruzione dei fatti e riguardando valutazioni fattuali incensurabili in questa sede; ragion per cui, apparendo le argomentazioni della Corte Militare di Appello sorrette da congrua e convincente motivazione, non possono essere esaminate dal giudice di legittimità. (v. Cass, Sez. Un., sent. n. 12 del 31-5- 2000, Jakani;. Sez. Un., sent. n. 6402 del 30-4- 1997, Dessimone; Sez. Un., sent. n. 16 del 19-06- 1996, Di Francesco, ecc.). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali».