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Giustizia Amministrativa

Sentenze tratte dal sito www.giustizia-amministrativa.it (massime a cura della Redazione)


Ufficiali - Documenti caratteristici - Principio di autonomia fra i giudizi valutativi - Ius receptum. Ufficiali - Documenti caratteristici - Ritardo nella redazione e nella notifica - Non perentorietà dei termini previsti. Ufficiali - Documenti caratteristici - Motivazione dei giudizi - Indicazioni sintetiche - legittimità.

Tar Basilicata - Sent. 7 febbraio 2004 (ud. 20 novembre 2003), n. 58 - Pres. Camozzi - Est. Pennetti - A. G. c. Ministero Difesa.

É principio di diritto nella valutazione caratteristica quello dell’autonomia fra i giudizi formulati nelle schede degli ufficiali rispetto a quelli dei periodi precedenti, in ragione del fatto che possono rilevare esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio riferite al periodo considerato. In base ai principi generali dell’ordinamento, l’emanazione di un atto oltre i termini fissati non costituisce causa di nullità del provvedimento allorquando, come nella normativa sulla documentazione caratteristica, non vi è specifica indicazione di perentorietà da parte del legislatore. Sono legittime le motivazioni dei giudizi quando si risolvono in indicazioni sintetiche, purché prive di evidenti disarmonie nel loro essenziale svolgimento.(1)

(1) Si legge quanto appresso in sentenza: “…In primo luogo il Collegio deve ricordare che i giudizi contenuti nella scheda valutativa dell’attività svolta dagli ufficiali dell’Esercito, Marina ed Aeronautica in un determinato arco temporale sono diretti a valutare il modo col quale l’ufficiale ha svolto, nello stesso periodo, le sue funzioni e si concreta in apprezzamenti qualitativi sull’esercizio delle stesse. Trattandosi di mere valutazioni e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti inerenti la violazione di doveri d’ufficio, non si richiede l’indicazione di particolari fatti commissivi da parte del dipendente per sorreggere il giudizio negativo (o, come nella specie, meno favorevole) sul modo con cui lo stesso ha esercitato le sue funzioni (cfr. T.A.R. Lazio, I bis, 24/10/95 n. 1788) essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (cfr. Cons. St., IV, 25/3/96 n.367).

Nel caso in esame, le impugnate valutazioni scaturiscono da apprezzamenti puramente qualificativi dell’impegno e, appunto, del modo con il quale il dipendente ha svolto i compiti a lui affidati obbedendo all’esigenza d’una manifestazione di giudizio coerente sul piano logico con le caratteristiche essenziali del ricorrente. Non può infatti trovare ingresso neppure il tentativo di quest’ultimo di assumere le precedenti più favorevoli valutazioni a parametro alla stregua del quale proporre le censure di contraddittorietà e di carente o insufficiente motivazione. Invero, è “ius receptum” (p.e. Cons. St., IV, 25/3/96 n.367; T.A.R. Veneto, I, 3/4/96 n.539) che esista un principio di autonomia fra i giudizi valutativi formulati nelle schede degli ufficiali rispetto a quelli del periodo o dei periodi precedenti e ciò perché possono rilevare esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio temporalmente riferiti al periodo considerato. Nella fattispecie poi, ad avviso del Collegio, va tenuto presente che il ricorrente, nel predetto periodo, era alla sua prima esperienza di comando territoriale e ciò appunto, come risulta dai giudizi complessivi resi dal compilatore e dal 1° revisore, ha comportato -come, ad avviso del Collegio, non è raro avvenga in occasione di nuove esperienze di servizio- “qualche incertezza comportamentale” (vedi giudizio complessivo del 1° revisore), conseguenza di un impegno e di una determinazione non sempre all’altezza del nuovo compito.

In quest’ottica -di centrale importanza per collocare nella giusta dimensione la vicenda in questionepaiono quindi non censurabili in diritto le aggettivazioni formulate nella scheda anche laddove si riferiscono a qualità morali e di carattere. É vero infatti che queste ultime (p.e. la “energia”, la “iniziativa”) costituituiscono patrimonio specifico dell’individuo, non suscettibile di repentine alterazioni, ma è anche vero che, come si legge al punto d) del punto 1 (Generalità) del capo V (modalità per la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici), queste ultime -al pari di tutte le altre qualità valutabili (culturali ed intellettuali, professionali, specifiche)- sono pur sempre quelle concretamente “messe in luce dall’ufficiale” nel corso dell’esperienza di servizio svolta che, in una all’altro parametro del “rendimento fornito nell’espletamento dell’incarico”, costituiscono le sole coordinate cui deve legarsi l’attività valutativa dei Superiori dell’ufficiale. Occorre peraltro dare atto del deposito, da parte del ricorrente, di copia di cinque rilievi mossi dal Comandante del Comando Provinciale … nei confronti dell’istante, tutti riferibili al periodo gennaiofebbraio 2001.

Tale documentazione è evidentemente volta a suffragare le censure denuncianti la “prevenuta mancanza di oggettività” (pag.5), la “distorta interpretazione dell’educato e rispettoso atteggiamento” (pag. 8) del ricorrente e la “iniquità di una valutazione così negativa” (pag. 10) sul suo conto addebitabili al Comandante Provinciale. Senonché appare evidente che un’indagine giudiziale volta a stabilire la fondatezza di tali censure, se condotta, impingerebbe inammissibilmente nel merito di valutazioni che spettano esclusivamente all’autorità amministrativa laddove piuttosto è utile osservare che tale documentazione costituisce comunque riprova della sussistenza, nella specie, dell’altra condizione richiesta dal predetto paragrafo del capo V delle istruzioni e cioè che i giudizi siano frutto di “sperimentata conoscenza del valutando, acquisita attraverso osservazione diretta durante il periodo di tempo a cui il documento si riferisce”.

Di più, in tal modo risulta confermato il giudizio complessivo del compilatore laddove collega la valutata mancanza di “giusto slancio” del ricorrente nell’azione di comando della Compagnia proprio alla costante azione di osservazione e indirizzo da parte del primo. Ovviamente poi del pari inammissibili sono le censure che, nel contestare il giudizio del compilatore contrappongono a quello e, quindi, ai dati di conoscenza delle qualità e del rendimento del ricorrente, una diversa configurazione qualitativa dell’attività operativa, della disciplina e dei rapporti con la popolazione e le autorità tenuti dal reparto durante il periodo in questione. Anche qui infatti il sindacato giudiziale non può entrare nel merito dell’apprezzamento effettuato dai Superiori in ordine ad aspetti che riguardano evidentemente i risultati stessi della fase di comando della Compagnia riferibile al ricorrente.

Alla luce poi del soprarichiamato principio di autonomia fra i diversi giudizi valutativi neppure ha valore confermativo della denunciata contraddittorietà la migliore valutazione conseguita nel periodo successivo basata su soli trenta giorni di servizio effettivo dell’istante. É poi pure infondata la censura con cui si lamenta il ritardo nella redazione e nella notifica dei documenti contestati in relazione ai termini di legge. Invero, come è stato osservato (cfr. T.A.R. Veneto, I cit.), in base ai principi generali dell’ordinamento, l’emanazione d’un atto oltre i termini fissati non costituisce causa di nullità del provvedimento allorquando -ed è il caso di specie- non vi è specifica indicazione di perentorietà da parte del legislatore. Infine, quanto al secondo motivo (mancherebbe la spiegazione sul come e perché si è pervenuti a tale valutazione) va rammentato che, come sopra specificato, la giurisprudenza ammette, in tale materia, che le motivazioni dei giudizi si risolvano in indicazioni sintetiche purché prive di evidenti disarmonie nel loro essenziale svolgimento che, nella specie, per quanto fin qui detto, sono insussistenti. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti”.



Sottufficiale - Perdita del grado per rimozione - Provvedimento motivato in relazione alla sentenza del giudice penale a anche per valutazioni disciplinari autonome - Legittimità. Sottufficiale - Perdita del grado per rimozione - Sanzione proporzionale ad una condanna a otto mesi di reclusione per il reato di falso in atto pubblico - Legittimità.

Tar Piemonte - Sez. I - Sent. 28 gennaio 2004, n. 20 - Pres. Gomez de Ayala - Ref. Altavista - O. G. c. Ministero Difesa.

É legittimo sia sotto il profilo della congrua motivazione, sia sotto quello della proporzionalità, il provvedimento disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione inflitto ad un maresciallo maggiore dei Carabinieri, comandante di reparto speciale, condannato con sentenza irrevocabile a otto mesi di reclusione per il reato di falso in atto pubblico (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza: “…Esposizione in fatto Il ricorrente è cessato dal servizio quale Maresciallo maggiore dei Carabinieri, in data 31-12-1994. Successivamente è stato sottoposto a procedimento penale, per abuso d’ufficio, peculato, e falso; tale procedimento si è concluso il 3-5-2002 con la pronuncia di una sentenza della Corte d’Appello di Torino di non doversi procedere per alcuni capi di imputazione e con condanna a otto mesi di reclusione per il reato di falso in atto pubblico. Pertanto veniva avviato il procedimento disciplinare che si concludeva il 24-9-2003 con la irrogazione della sanzione della perdita del grado. Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione di legge in relazione all’art 60 della legge 599 del 31-7-1954 e all’art 653 del c.p.p., modificato dalla legge 1 del 27-3-1997; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì quale violazione di legge con riferimento all’art 3 della legge 241 del 7- 8-1990), illogicità, sviamento, violazione del principio di proporzionalità.

Alla Camera di Consiglio del 28-1-2004 il ricorso veniva ritenuto per la decisione immediata. Motivi della decisione Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare ed attesa la fondatezza delle censure dedotte. Il ricorso è infondato. Sostiene il ricorrente il difetto di motivazione e la sproporzione tra la sanzione inflitta ed il fatto contestato. Tali profili di censura non meritano accoglimento. Infatti il provvedimento dell’Amministrazione è sufficientemente motivato in relazione alla sentenza della Corte d’Appello di Torino di condanna per il delitto di falso. Ai sensi dell’art 653 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 97 del 27 marzo 2001, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Pertanto si deve ritenere legittima la motivazione in cui si dà atto della pronuncia di una sentenza di condanna solo per alcuni capi della originaria imputazione, aggiungendovi anche valutazioni autonome incompatibili con la conservazione del grado. Sotto il profilo della gravità della sanzione non si può ritenere del tutto sproporzionata, tale da viziare il provvedimento di eccesso di potere, l’irrogazione della sanzione della perdita del grado. Infatti la condanna per un reato di falso si deve ritenere una fatto grave per un militare con un ruolo rilevante come quello ricoperto dal ricorrente quale comandante dei Nas.

Tutti gi altri profili di censura richiedono una valutazione di merito delle scelte dell’ Amministrazione insindacabili in questa sede. La determinazione relativa all’entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della p.a. datrice di lavoro, insindacabile di per sè dal giudice amministrativo, tranne nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito (Consiglio Stato, sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 449). Il ricorso è pertanto infondato e va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio”.