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Gazzetta Ufficiale


L. 25 NOVEMBRE 2003, N. 339
NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ
DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 279 del 1° dicembre 2003)

Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 2.
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d’impiego, dandone comunicazione al consiglio dell’ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell’iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell’ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l’iscrizione all’albo degli avvocati.

4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l’opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell’opzione presso l’Amministrazione di appartenenza. In tal caso l’anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.

Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 LUGLIO 2003
RIORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE NELL'AMBITO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 284 del 6 dicembre 2003)

Art. 1. Ufficio nazionale per il servizio civile
1. nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, è costituito come struttura generale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2. Funzioni
1. L’Ufficio nazionale è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Art. 3. Direttore generale
1. Il direttore generale , nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, è responsabile della funzionalità dell’Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale assegnato, coordina l’attività delle strutture a livello dirigenziale e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato.

2. Il direttore generale, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

3. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento del Ministro competente, o del segretario generale, su proposta del direttore generale.

4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale dell’Ufficio nazionale, la direzione dell’Ufficio è temporaneamente assunta dal direttore generale.

5. Alle dirette dipendenze del direttore generale operano il servizio rapporti istituzionali ed il servizio comunicazione.

Art. 4. Organizzazione dell’Ufficio nazionale
1. L’Ufficio nazionale si articola in due uffici e undici servizi.

2. L’Ufficio del servizio civile cura: a) la programmazione del servizio civile, con riferimento sia alla modalità obbligatoria che a quella volontaria, e la verifica del suo corretto e utile svolgimento; b) la stipula e l’aggiornamento delle convenzioni di cui all’art. 8, comma 2 della legge n. 230 del 1988; c) i provvedimenti di ammissione al servizio civile, la predisposizione della lista degli obiettori di coscienza, anche ai fini dell’eventuale richiamo, e la loro chiamata in servizio; d) i provvedimenti concernenti le vicende modificative dello status dei giovani ammessi a prestare il servizio civile; e) l’individuazione dei criteri per l’iscrizione all’albo nazionale degli enti di servizio civile, per la presentazione dei progetti d’impiego dei volontari e per lo svolgimento del servizio civile nazionale; f) la tenuta dell’albo nazionale degli enti di servizio civile; g) l’attività istruttoria e di approvazione dei progetti d’impiego dei volontari; h) la predisposizione dei bandi per l’avvio al servizio civile nazionale; i) l’assegnazione dei volontari ai progetti d’impiego; j) la programmazione e la verifica delle attività di formazione degli obiettori, dei volontari e dei responsabili degli enti; k) l’attività ispettiva e di controllo sugli enti, sugli obiettori e sui volontari; l) studi, statistiche e documentazione. L’Ufficio si articola in non più di cinque servizi.

3. L’ufficio organizzazione e risorse cura: a) la programmazione finanziaria, la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e il rendiconto annuale della gestione; b) il controllo di gestione; c) la gestione del personale; d) la gestione e il funzionamento del sistema informatico, la gestione e la sicurezza delle reti e delle banche dati; e) le attività di protocollo e archivio, il servizio di vigilanza e del centralino; f) la trattazione delle questioni di carattere legale, con riferimento sia alla predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, sia all’interpretazione ed applicazione della normativa vigente che, infine, ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza dell’Ufficio nazionale. L’Ufficio si articola in non più di quattro servizi.

4. L’Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, organizzate previa intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Il Ministro delegato o, in assenza di delega, il segretario generale, provvedono con proprio decreto alla articolazione degli uffici in servizi e alla organizzazione interna.

Art. 5. Personale
1. All’assegnazione di personale all’Ufficio nazionale provvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro delegato, nell'ambito delle previsioni di organico indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003. 2. L’Ufficio nazionale può avvalersi di personale di prestito, nei limiti fissati dalla tabella D allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 e, con oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, di consulenti ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Art. 6. Norme finali 1.(1).
2. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.
3. Fino all’emanazione del decreto di organizzazione interna di cui all’art. 4, comma 5, resta comunque ferma l’attuale organizzazione dell’Ufficio stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2002.

(1) - Sostituisceil comma 2 dell’art. 35, D.P.C.M. 23 luglio 2002.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 NOVEMBRE 2003, N. 348
RECEPIMENTO DELL’ACCORDO SINDACALE E DEL
PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE INTEGRATIVI
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 298 del 24 dicembre 2003)

TITOLO I
Forze di polizia ad ordinamento civile

Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 2. Assegno funzionale
1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica17 anni di servizio €29 anni di servizio €
Agente e qualifiche equiparate1.131,601.694,40
Agente scelto e qualifiche equiparate1.131,601.694,40
Assistente e qualifiche equiparate1.131,601.694,40
Assistente capo e qualifiche equiparate1.131,601.694,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate1.406,402.358,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate1.406,402.358,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate1.406,402.358,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate1.429,202.398,80
Ispettore e qualifiche equiparate1.429,202.398,80
Ispettore capo e qualifiche equiparate1.429,202.398,80
Ispet. sup. s.U.P.S. e qualifiche equiparate1.429,202.398,80

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica17 anni di servizio €29 anni di servizio €
Vice commissario e qualifiche equiparate1.682,402.524,80
Commissario e qualifiche equiparate1.682,402.524,80
Commissario capo e qualifiche equiparate2.164,804.018,80
Vice questore agg.to e qualifiche equiparate2.439,604.018,80

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell’applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

Art. 3. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall’anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: 3.475.100,00; b) Polizia penitenziaria: 1.406.100,00; c) Corpo forestale dello Stato: 218.300,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Art. 4. Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: 660.000,00; b) Polizia penitenziaria: 260.000,00; c) Corpo forestale dello Stato: 40.000,00.

Art. 5. Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite: a) Polizia di Stato: 715.000,00; b) Polizia penitenziaria: 289.000,00; c) Corpo forestale dello Stato: 45.000,00.

2. I criteri per l’utilizzo delle somme sopra indicate e per l’individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

TITOLO II
Forze di polizia ad ordinamento militare

Art. 6. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 7. Assegno funzionale
1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado17 anni di servizio €29 anni di servizio €
Carabiniere e finanziere1.131,601.694,40
Carabiniere scelto e finanziere scelto1.131,601.694,40
Appuntato1.131,601.694,40
Appuntato scelto1.131,601.694,40
Vice brigadiere1.406,402.358,00
Brigadiere1.406,402.358,00
Brigadiere capo1.406,402.358,00
Maresciallo1.429,202.398,80
Maresciallo ordinario1.429,202.398,80
Maresciallo capo1.429,202.398,80
Mar. aiutante s.U.P.S. e Mar. aiutante1.429,202.398,80

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado17 anni di servizio €29 anni di servizio €
Sottotenente1.682,402.524,80
Tenente1.682,402.524,80
Capitano2.164,804.018,80
Maggiore2.439,604.018,80
Tenente colonnello2.439,604.018,80

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell’applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

Art. 8. Efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2003, dalle seguenti somme annue: a) Arma dei carabinieri: 3.344.600,00; b) Guardia di finanza: 2.160.600,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Art. 9. Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Arma dei carabinieri: 640.000,00; b) Corpo della guardia di finanza: 400.000,00.

Art. 10. Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite: a) Arma dei carabinieri: 688.000,00; b) Corpo della guardia di finanza: 444.000,00. 2. I criteri per l’utilizzo delle somme sopra indicate e per l’individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

TITOLO III
Disposizioni finali

Art. 11. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.

Art. 12. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.



20 NOVEMBRE 2003, N. 349
RECEPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE ARMATE

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 298 del 24 dicembre 2003)

Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale militare dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell’Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

Art. 2. Assegno funzionale
1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado17 anni di servizio €29 anni di servizio €
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti1.131,601.694,40
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti1.131,601.694,40
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti1.131,601.694,40
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti1.131,601.694,40
Sergente e gradi corrispondenti1.406,402.358,00
Sergente maggiore e gradi corrispondenti1.406,402.358,00
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti1.406,402.358,00
Maresciallo e gradi corrispondenti1.429,202.398,80
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti1.429,202.398,80
Maresciallo capo e gradi corrispondenti1.429,202.398,80
1° Maresciallo e gradi corrispondenti1.429,202.398,80

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado17 anni di servizio €29 anni di servizio €
Tenente e gradi corrispondenti1.682,402.524,80
Capitano e gradi corrispondenti2.164,804.018,80
Maggiore e gradi corrispondenti2.439,604.018,80
Tenente colonnello e gradi corrispondenti2.439,604.018,80

Art. 3. Indennità operativa
1. Il comma 10 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell’indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennità supplementari previste dall’articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell’intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

Art. 4. Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto. 2. I criteri per l’utilizzo della somma sopra indicata e per l’individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

Art. 5. Tutela legale
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Art. 6. Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:

GradoEuro
Caporal maggiore capo scelto171
Caporal maggiore capo171
Caporal maggiore scelto170

Art. 7. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all’articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione.

Art. 8. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.



DECRETO LEGISLATIVO 21 GENNAIO 2004, N. 29
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300,
CONCERNENTI GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 30 del 6 febbraio 2004)

Art. 1. Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo). -
1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politicoamministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti. 6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente».

Art. 2. Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 47, comma 2, e 47-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 3. Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 37 del 14 febbraio 2004)

Art. 1. Natura giuridica e compiti istituzionali
1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema e concorre nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

Art. 2. Funzioni del Corpo forestale dello Stato
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di: a) concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria; d) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell’attività straordinaria di polizia idraulica; l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse; m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell’inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale; p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 3. Organizzazione del Corpo forestale dello Stato
1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno per le questioni inerenti l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all’ambiente commesse in violazione della relativa normativa.
3. All’unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
5. L’individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.
6. L’organizzazione, l’attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un’equilibrata distribuzione territoriale del personale.
7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all’addestramento, all’aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell’ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell’ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi. 8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha 121 diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

Art. 4. Rapporti con le regioni e con gli enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all’articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l’affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l’assolvimento dei compiti istituzionali e per l’esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all’articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l’espressione del parere, i termini per l’adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.
5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all’interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all’attuazione della presente legge.
10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 5. Disposizioni finali
1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all’articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della presente legge.
2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell’articolo 30, primo comma.
3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,».
4. All’articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’ultimo periodo è soppresso.
5. nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell’istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l’invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.
6. All’articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale» sono 123 sostituite dalle seguenti: «e del Corpo forestale dello Stato».
7. All’articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «centri operativi antincendi boschivi» sono inserite le seguenti: «articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale». 8. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: «commissario superiore forestale» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto forestale».



LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 14 del 19 gennaio 2004)

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.



DECRETO LEGGE 20 GENNAIO 2004, N. 9
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 17 del 22 gennaio 2004)

Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.



DECRETO LEGGE 22 GENNAIO 2004, N. 41
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 45 del 24 febbraio 2004)

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.



DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2003, N. 343
(Gazzetta Ufficiale -Serie Generale N. 288 del 12 dicembre 2003)

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.



LEGGE 22 DICEMBRE 2003, N. 365
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 4 del 7 gennaio 2004)

Disposizioni per disincentivare l’esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo.


LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 369
(Gazzetta Ufficiali - Serie Generale N. 8 del 12 gennaio 2004)

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero.