Materiale per una storia dell'Arma

Cap. dott. Enrico Cosi

RIVISTA DEI CARABINIERI REALI Anno II
- n. 4 - luglio-agosto 1935

L’Arma dei Carabinieri Reali quale organo di Polizia Militare e controspionaggio in pace e in guerra

(continuazione dal numero precedente)

5. - Ritornando all’argomento riguardante più direttamente il nostro tema, dopo aver precisate le attività dannose alla sicurezza e alla difesa dello Stato dal punto di vista militare (a quelle caratteristiche del tempo di guerra accenneremo in seguito) e chiariti gli scopi che il servizio di polizia militare si propone, non resta che indicare a chi questo servizio in pace e in guerra è essenzialmente affidato, le principali specifiche attribuzioni che ne derivano, i metodi e gli accorgimenti con cui vengono disimpegnate. L’Arma dei carabinieri in questo campo assume la funzione prevalente, cioè è l’organo esecutivo del servizio di polizia militare (P.M. propriamente detta - controspionaggio) mentre tutte le altre forze armate di polizia e la stessa autorità di P.S. sono considerate organi ausiliari. Prezioso però in questo campo è l’ausilio dell’autorità di P.S. se si considera che le attività criminose innanzi accennate hanno nella loro intima natura un fondamento di carattere politico e che lo spionaggio militare spesso viene esercitato dagli stessi clementi che, esercitano lo spionaggio politico, si comprende come il materiale raccolto dalle autorità di P.S., nella loro funzione politica, può molto spesso interessare la polizia militare e come i servizi eseguiti da quelle autorità possono di frequente interferirsi con quelli della polizia militare. Va ricordato che le questure del Regno, oltre gli uffici politici, hanno un’attrezzatura imponente di mezzi necessari ai loro servizi. Sull’importanza della funzione affidata all’Arma, non occorre commento: l’azione che ne deriva è strettamente legata ai supremi interessi dello Stato e ad essa bisogna attendere, in pace e in guerra, con passione, con metodo, con cautela fino allo scrupolo.

Le attribuzioni specifiche sono corrispondenti alle attività da prevenire e combattere; accenneremo alle principali.
a) Costante, oculata vigilanza e osservazione sulle località industrie e stabilimenti di importanza militare. Dov’è che gli agenti informatori al servizio delle potenze straniere esercitano la loro azione? Citeremo ad esempio: zone di frontiera considerata, s’intende, in senso assai lato, per riconoscere i mezzi di offesa e di difesa ivi riuniti, i lavori che si compiono, le forze e le risorse che ivi si trovano dislocate ed accumulate, le vie ed i mezzi di comunicazione etc; le zone costiere ove già esistono o si apprestano i mezzi di difesa o notevoli impianti portuali; le località ove esistono stabilimenti polverifici, cantieri navali, fabbriche d’armi ed in genere industrie che in caso di guerra possono essere utilizzate per l’armamento, l’equipaggiamento ed il vettovagliamento delle truppe operanti; le località ove esistono stabilimenti per la fabbricazione di prodotti chimici da potersi adoperare per l’allestimento di materiale bellico anche se non trattasi di stabilimenti militari; le regioni interne fortificate oppure militarmente importanti per se stesse; i grandi centri ferroviari, specialmente quando avvengono considerevoli movimenti di truppe; le località ove sono normalmente ed occasionalmente in corso esperienze, lavori d’indole militare ovvero quelle ove sono riunite molte truppe, specie in occasioni di esercitazioni e manovre; le località sedi d’importanti comandi uffici o stabilimenti militari; i luoghi pubblici ordinariamente frequentati da ufficiali e da militari in genere, dove spesso si discorre di cose e fatti d’importanza militare (cosa che non si dovrebbe fare) e sono più facili le imprudenze e le indiscrezioni. In queste località l’azione dell’Arma deve essere particolarmente vigile ed accorta: ogni sospetto o indizio deve essere attentamente e cautamente seguito.
b) Vigilanza sulle persone sospette o sospettabili di spionaggio (seguire la loro attività, le relazioni, gli scopi della loro presenza in una determinata località, i loro movimenti), sulle agenzie di turismo, di informazioni, sugli stranieri (tecnici e personalità), sugli stabilimenti industriali di preminente interesse militare, su personale adibito a lavori d’interesse militare etc.
c) Vigilanza a che siano scrupolosamente osservate da parte di tutti le norme previste a tutela del segreto militare e della difesa militare. Ciò naturalmente è soltanto possibile quando si ha un’esatta conoscenza di queste misure che, come è stato già detto, sono contenute in genere, in norme di legge, in norme regolamentari e di carattere interno. Occorre quindi che specie gli ufficiali si rendano padroni di queste norme, formandone oggetto di assidua istruzione al personale dipendente.

4) Seguire le varie forme di attività e di penetrazione estera per poterne precisare le caratteristiche e gli intenti. Ciò allo scopo di poter far controbattere o neutralizzare al momento opportuno, con efficaci misure quelle attività ritenute dannose all’efficienza militare del paese sia del momento sia di quella conseguibile in caso di guerra. Compiti specifici: a) Individuare con assidua, cauta e paziente azione le organizzazioni informative estere in materia di spionaggio e di controspionaggio per studiarne i metodi e sistemi, per far si che chi di ragione possa predisporre opportune misure e far controbattere e frustrare l’azione straniera al riguardo. Ogni menomo indizio in proposito dev’essere segnalato; anche la notizia che isolatamente può apparire insignificante, posta in relazione con altre può portare a risultati insperati. b) Individuare gli agenti di spionaggio, seguirne la loro attività e relazioni, intervenendo al momento opportuno, e cioè senza perdere di vista l’importante finalità che si propone il controspionaggio: scoprire la rete informativa avversaria per poterla stroncare. È da notare in proposito che tali incombenti sono devoluti, di regola, esclusivamente all’Arma e che tutti gli altri ufficiali di polizia giudiziaria, debbono intervenire solo nel caso che il menomo ritardo possa far sparire le tracce del reato o pregiudicare seriamente la repressione di esso, procedendo al fermo delle persone ritenute responsabili e al temporaneo sequestro degli eventuali corpi di reato.

6. - Ed ora passiamo a trattare delle attribuzioni specifiche di polizia militare del tempo di guerra, considerandole: a) presso le truppe operanti; b) nella zona delle retrovie; c) nei territori occupati; d) nella zona territoriale. È bene anzitutto premettere che la guerra presenta fatti e situazioni non prevedibili, alle quali ogni servizio e quindi anche quello di polizia militare, deve adattarsi rapidamente; quindi tutto ciò che saremo per dire non ha valore assoluto. È poi da considerare, altresì, che nel passaggio dallo stato di pace a quello di guerra il servizio di polizia militare deve anch’esso attraversare quel periodo delicatissimo della mobilitazione, nel quale il grande organismo militare con la massima celerità e con la maggiore segretezza possibile si costituisce per entrare in campagna. In tale periodo di transizione, mentre cominciano a costituirsi ed a svolgere la loro azione gli organi mobilitati della polizia militare, un servizio intenso è affidato nell’interno del Paese ai carabinieri reali.

Oltre ad esplicare compiti delicati e complessi che non trovano qui sede adatta per essere elencati, verranno immediatamente intensificate col concorso delle altre forze di polizia, tutte le misure di carattere preventivo e verranno attuati appositi servizi di protezione a stabilimenti, impianti, vie di comunicazione ecc. Questa intensa azione preventiva verrà continuata, come vedremo in seguito, per il periodo dell’ostilità, mentre quella di controspionaggio, anch’essa intensificata, sarà collegata all’azione che gli organi dei carabinieri mobilitati svolgeranno presso le truppe operanti nella zona delle retrovie e nei territori occupati. a) Servizio di polizia militare presso le truppe operanti. In guerra ogni unità deve garantirsi contro i danni che nello svolgimento delle operazioni e nell’attuazione dei servizi possono derivarle da parte delle proprie truppe o delle popolazioni e dalla divulgazione delle notizie militari. A questa esigenza si provvede mediante le misure di polizia militare nella zona delle operazioni, le quali si riferiscono alle truppe ed ai borghesi. Le prime, quelle per le truppe, hanno anzitutto lo scopo di fare osservare ai militari le leggi, i regolamenti e le prescrizioni speciali emanate dai comandi per il buon ordine durante le soste, in marcia ed in combattimento.

Le seconde, quelle per i borghesi, sono dirette a conseguire i seguenti scopi: 1) impedire lo spionaggio, l’organizzazione di atti terroristici o di attacchi proditori a tergo delle truppe operanti, nonché l’esecuzione di atti che possano comunque danneggiare l’efficienza materiale e morale dell’Esercito; 2) sorvegliare le persone non militari addette al seguito dell’Esercito; 3) prevenire e reprimere i reati; 4) fare osservare dalle popolazioni civili della zona di operazione le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i bandi dell’autorità militare; 5) impedire l’opera dei predoni; 6) sorveglianza per i salvacondotti; (il salvacondotto è uno speciale permesso scritto, concesso a talune persone, mediante il quale possano attraversare liberamente, senza particolari restrizioni e controllo, il territorio occupato dalle truppe operanti); 7) sorveglianza per le salvaguardie. (La salvaguardia è una speciale protezione concessa in nome di S. M. il Re a talune persone, cose o località). Le salvaguardie sono generalmente concesse a quelle persone che, per la loro condizione o per qualsivoglia altro motivo sia opportuno proteggere come ad esempio, agenti diplomatici e consolari di potenze neutre ed a quei luoghi ed a quelle cose che nell’interesse dell’umanità, del decoro nazionale o dell’esercito stesso, è conveniente porre sotto la speciale protezione di questo, come ad esempio pubblici stabilimenti di istruzione e di beneficenza, opifici, luoghi sacri, conventi di donne, collegi femminili, archivi, musei, monumenti, opere d’arte, ecc.; 8) censura; 9) vigilanza e scorta prigionieri di guerra. L’azione di controspionaggio nella zona di operazione assume particolarissima e vitale importanza. Presso le truppe operanti il nemico cerca con maggiore tenacia di aprire il campo al suo sguardo. È li che si spiega soprattutto la sua azione di penetrazione con innumerevoli tentacoli invisibili, sempre pronti a valersi di ogni mezzo, di ogni passione, di ogni debolezza umana.

Il successo non può basarsi soltanto nell’individuare e colpire le spie e le reti informative del nemico. Il controspionaggio ha bisogno di garantire che quelle spie e quelle reti non operino, ha bisogno di riuscire ad impedire che si svolga l’azione informativa del nemico. E per ottenere tale risultato è necessario che non soltanto l’Arma, col concorso delle altre forze di polizia, agisca senza riposo, ma ogni militare, ogni cittadino si consideri un vigile combattente nella lotta contro lo spionaggio. Soltanto con la costante, appassionata collaborazione di tutti i militari e civili, il servizio di controspionaggio può riuscire, nel teatro dalle operazioni a rendere inefficace lo sguardo del nemico, a neutralizzare la sua azione e a spezzarne i tentacoli. Sull’importanza del servizio di censura non occorrono commenti e qui non è il caso di entrare in dettagli; è opportuno conoscere che ad esso presiedono elementi dei carabinieri reali. Esso comprende: un servizio di censura da e per la zona di guerra, da e per l’estero; un servizio di censura militare; un servizio di censura civile; ciò per la corrispondenza epistolare, oltre a quella telegrafica, telefonica, sui pacchi, sulle riviste, giornali etc. Non è estraneo all’Arma un altro importante compito, quello di seguire lo spirito delle truppe e delle popolazioni; questo compito non soltanto per la zona di operazione, ma per tutto il Paese. b) La polizia militare nelle retrovie. La parte di zona di guerra che trovasi a tergo dei territori delle operazioni costituisce il territorio delle retrovie. Il servizio di P.M. nelle retrovie provvede al mantenimento dell’ordine e della sicurezza nel territorio delle retrovie, alla sorveglianza delle popolazioni, specialmente se in paese nemico, alla vigilanza dei punti militarmente importanti e degli stabilimenti militari situati in detto territorio, al vettovagliamento, ricovero ed avviamento di reparti di truppa di passaggio di drappelli e di militari isolati, all’eventuale raccolta di dati statistici e di notizie d’indole politico- militare.

A questo servizio provvedono essenzialmente i carabinieri reali col concorso di reparti di truppa presidiari. È opportuno tener presente che al servizio nelle retrovie si collega quello sulle varie frontiere non teatro delle operazioni sia minacciate che non minacciate - consistente nella regolare vigilanza per impedire passaggi abusivi e clandestini attraverso la frontiera, portando particolare attenzione alle ali ed al tergo dell’esercito operante per frustrare gli eventuali tentativi di emissari nemici di portarcisi con largo giro, per raccogliere dati e notizie ai nostri danni. Ugualmente dicasi per la frontiera marittima dove occorrerà esercitare una vigilanza ininterrotta su tutto il litorale, ricordando che i tratti più deserti e meno accessibili della costa potranno essere presi particolarmente di mira dagli emissari nemici per sbarcare inosservati e raggiungere determinate località, atte alla consumazione di atti di spionaggio. La vigilanza oltreché alle persone e alle cose sbarcate, verrà estesa alle comunicazioni d’ogni genere (radio-telegrafiche, a segnali, acustiche, ottiche etc.) non debitamente autorizzate fra la terra e i navigli. c) Il servizio di polizia militare in territorio occupato. Deve ad ogni costo garantire l’esercito occupante dalle insidie di ogni genere che possono essergli tese, insidie numerosissime che vanno dalla palese guerriglia ad azioni nascoste di spionaggio, di distruzioni di materiale, di sabotaggio e via dicendo.

Nei territori occupati non vi è più concorso di autorità territoriali, ed il servizio è affidato esclusivamente agli organi CC.RR. mobilitati i quali assumono funzioni di diverso ordine e soprattutto più ampie. Per garantire la sicurezza delle operazioni, prima azione del servizio di polizia militare è quella di far rispettare dalla popolazione obblighi e restrizioni di carattere svariatissimo, che possono andare da quelli più energici e rigorosi relativi alla consegna di ostaggi, al rifornimento obbligatorio di viveri, a quelli più blandi relativi alla consegna delle armi, alle limitazioni della circolazione, al divieto di riunione, ecc. Quindi, intervenire con una urgente, energica, rigorosa azione, intesa a mettere la popolazione in condizione di non poter nuocere. A mano a mano che l’occupazione riceve il suo normale assetto la polizia militare inizia e dà vita a tutti i suoi servizi di prevenzione e di repressione già noti, ma il territorio occupato impone la necessità di dare a tali servizi maggiore intensità, giacché non si deve mai dimenticare che si è circondati (tranne eccezioni) da elementi civili avversi, capaci non solo di esercitare lo spionaggio, ma di compiere atti vandalici o terroristici e che molti tra tali elementi hanno congiunti, parenti, amici che combattono contro l’esercito occupante. d) Servizio di polizia militare nella zona territoriale. Che dire delle attribuzioni specifiche?

Anzitutto sono da attuarsi tutte quelle del tempo di pace intensificate all’ennesima potenza. Nella guerra futura, come quella e più di quella passata, tutta la Nazione dovrà prendere parte attiva nel sorreggere materialmente e moralmente la condotta delle operazioni e dovrà dare tutta la necessaria collaborazione per la vittoria. I compiti della polizia militare diventano svariatissimi. Si può dire che si tratta di controllare attivamente tutta la vita del Paese nelle sue molteplici manifestazioni. Occorre infatti proteggere non soltanto ciò che in una parola può interessare l’esercito operante, ma garantire il Paese intero da ogni forza perturbatrice che possa lederne la compagine e la saldezza morale. Ciò è compito dell’Arma e di tutte le altre forze di polizia col concorso di ogni cittadino italiano che, se degno di tal nome, deve sentire questo obbligo morale.

7. - La complessità dell’argomento ci ha impedito di essere brevi, pur avendo curato di non scendere in troppi dettagli. Siamo certi però che queste pagine avranno convinto il lettore della seguente verità: «Ogni elemento dell’Arma deve essere posto in grado di assolvere all’occorrenza qualsiasi compito di polizia militare; soltanto così l’Arma potrà giustamente meritare il titolo di organo esecutivo di polizia militare in pace e in guerra».