5. La competenza della Direzione Investigativa Antimafia

Se la competenza dei suddetti organi, nel settore delle misure di prevenzione, può definirsi generica, ossia un elemento nel più vasto quadro di attribuzioni, va sottolineato che la legge individua una competenza privilegiata nella Direzione Investigativa Antimafia(195). L’art. 3, comma 1, della L. 410/1991 attribuisce al suddetto organismo interforze il compito di “assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata…”. In tal senso, nell’ambito delle investigazioni preventive innanzi descritte, viene attribuita al Direttore della D.I.A. un potere di autonoma proposta per l’adozione di misure di prevenzione(196), ivi compreso il sequestro dei beni; in tale ambito egli può provvedere ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio nonché sulle attività economiche dei soggetti indiziati, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

A tale scopo, il Direttore della D.I.A. si avvale di un’apposita articolazione, e cioè la 3^ Divisione del I Reparto, quest’ultimo specificamente preposto alle investigazioni preventive di cui al comma 2 dell’art. 3 della legge 410/1991. In tale contesto, la capacità informativa del personale della D.I.A. trova rafforzamento nell’art. 118 c.p.p.(197), laddove viene sancito che esso, su delega del Ministro dell’Interno, può ottenere dall’A.G. competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329 c.p.p., copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. La possibilità di raccolta di ulteriori elementi indiziari è esplicabile anche a mezzo di altre poteri riconosciuti ex lege, e cioè: - la facoltà di accesso e d’accertamento presso banche, istituti di credito ed intermediari finanziari in genere, da esercitarsi anche in deroga alle disposizioni vigenti; - la possibilità di effettuare operazioni sotto copertura in materia di riciclaggio; - la facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all’art. 15 T.U.L.P.S.; - il potere di disporre le operazioni sotto copertura di cui all’art. 12 quater L. 356/1992.

Approfondimenti

(195) -Per una esaustiva disanima dell’ordinamento e delle attribuzioni della D.I.A., cfr.: IANNIELLI - ROCCHEGIANI, La Direzione Investigativa Antimafia, Giuffrè, 1995.
(196) - Il potere scaturisce dai già menzionati DD.MM. 23 dicembre 1992 e 30 novembre 1993.
(197) - Così modificato dall’art. 4, comma 10, della legge 356/1992.