13. Colloqui investigativi

L’istituto è stato introdotto dall’art. 16, comma 3, della L. 356/1992, che ha introdotto l’art. 18 bis della L. 16 luglio 1975, n. 354(202). La norma conferisce al personale della D.I.A., a quello dei Servizi centrali ed interprovinciali di P.G., nonché agli ufficiali di P.G. designati dai responsabili dei predetti organismi, la facoltà di visitare gli istituti penitenziari e la possibilità di autorizzazione ad avere colloqui personali con detenuti ed internati al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. L’autorizzazione ai colloqui viene rilasciata: - dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato, quando si tratta di internati, di condannati o di imputati; - dal Pubblico Ministero procedente, quando si tratta di persone sottoposte ad indagini. Inoltre, l’art. 18 bis dispone che: - nei casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell’Interno o, per sua delega, dal capo della Polizia, l’autorizzazione non è richiesta e del colloquio è data immediata comunicazione al Ministro della Giustizia; - il Procuratore Nazionale Antimafia può procedere ai colloqui personali senza dover richiedere alcuna autorizzazione e deve essere informato dei colloqui appositamente autorizzati o effettuati senza autorizzazione.

La materia è ulteriormente regolata da altre disposizioni, e cioè: - con D.M. 2 agosto 1993, il Ministro della Giustizia ha emanato disposizioni attuative anche in relazione alle modalità di svolgimento dei colloqui (art. 4) e alle comunicazioni da effettuare all’esito degli stessi (artt.6 e 8); - con propria circolare in data 27 agosto 1993, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha provveduto a disciplinare taluni aspetti peculiari della materia. Con tale strumento, pur dovendosi valutare la disponibilità della persona detenuta, è possibile acquisire utili elementi cognitivi, soprattutto in relazione: - alle dinamiche interne, alle articolazioni ed alle possibili linee d’azione dei sodalizi; - alla individuazione, anche in via induttiva, dei personaggi a più marcata pericolosità; - alla scelta di priorità investigative, anche in materia di misure di prevenzione, per prevenire gravi episodi delittuosi.

Approfondimenti

(202) -Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.