12. Intercettazioni preventive

Si tratta di uno strumento che consente di rilevare dal vivo e con il massimo livello di attualità il livello di pericolosità sia dei clan operanti in un territorio sia la pericolosità dei singoli soggetti. Indipendentemente dalla possibilità di sviluppo di indagini giudiziarie scaturenti dagli elementi acquisiti, esse possono indicare le priorità sulle quali intervenire con mirate investigazioni preventive. L’istituto è stato, nel tempo, diversamente regolato da varie disposizioni di legge(200), per trovare definitiva statuizione nell’art. 5 della L. 438/2001(201). L’attività è autorizzata con decreto dal Procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto ove si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Essa può essere richiesta: - dal Ministro dell’Interno; - su delega della suddetta Autorità, dal Direttore della D.I.A.,(esclusivamente quando si procede per i delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p.), e dai responsabili dei Servizi centrali di P.G., nonchè dal Questore e da i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Esse possono essere svolte per: - conversazioni o comunicazioni telefoniche ed altre forme di telecomunicazione; - flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici; - comunicazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. Le operazioni possono essere svolte per un periodo di quaranta giorni, suscettibili di proroga di venti giorni con decreto motivato del Procuratore della Repubblica, in permanenza dei presupposti.

Le operazioni svolte ed i contenuti intercettati sono oggetto di verbalizzazione sintetica, che, unitamente ai supporti utilizzati, viene depositata presso l’A.G. autorizzante entro cinque giorni dal termine delle stesse. Verificata la conformità delle attività compiute, il Procuratore dispone l’immediata distruzione dei supporti e dei verbali. Con le stesse modalità si può autorizzare il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra utile informazione in possesso degli operatori di telecomunicazioni. La norma specifica che, in ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere: - utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi; - menzionati in atti di indagine; - oggetto di deposizione o di altro tipo di divulgazione. Le intercettazioni sono svolte con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal Procuratore, che concede l’autorizzazione. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità che attraverso tali operazioni possano essere acquisiti utili elementi conoscitivi, di valutazione o di riscontro circa un’eventuale pericolosità ambientale in determinate aree; tali dati possono ben costituire il paletto iniziale per approfondire l’indagine preventiva in maniera mirata rispetto ai soggetti maggiormente indiziati.

Approfondimenti

(200) - Lo strumento delle intercettazioni preventive è stato regolato anche dall’art. 25 ter della L. 356/1992.
(201) - La norma ha sostituito l’art. 226 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale.