11. Perquisizioni di edifici

Il Titolo VII del Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, “Modifiche urgenti al nuovo Codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”, già dalla sua intitolazione (Attività di prevenzione), esprime la sua precisa vocazione nel settore in trattazione. L’art. 25 bis (Perquisizione di edifici) introduce la possibilità per gli ufficiali di P.G. di procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove si abbia fondato motivo di ritenere che: - si trovino armi, munizioni o esplosivi; - sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3 bis, del c.p.p., ovvero ai delitti con finalità di terrorismo. Nel corso di tali operazioni può essere sospesa, nelle aree interessate, la circolazione di persone e veicoli. Di quanto compiuto deve essere notiziato immediatamente, e comunque non oltre le dodici ore, il Procuratore della Repubblica competente, che, in presenza di presupposti, procede alla convalida entro le quarantotto ore successive.