1. L’indagine preventiva

Gli elementi storici a sostegno di una proposta di misura di prevenzione si raccolgono e si collazionano attraverso: - l’esame di documenti già posseduti e l’acquisizione di altri di specifico interesse; - la ricerca e la selezione di elementi di fatto sul territorio. Si tratta, in pratica, di un’attività investigativa in senso proprio, con molte analogie con la tipica indagine preliminare in sede penale: la differenza fra le due tipologie si fonda sul fatto che l’indagine su reato verte sull’acquisizione delle fonti di prova, mentre la investigazione prodromica ad una proposta di misura di prevenzione è finalizzata, essenzialmente, alla ricerca di indizi ed alla loro valorizzazione. Tuttavia, si può affermare che il metodo e le procedure sono 97 le medesime. L’indagine giudiziaria trova il suo fondamento normativo nell’art. 55 c.p.p., laddove si indica come compito della polizia giudiziaria quello di “…prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.

Dalla lettura della norma, emerge come, anche nel contesto investigativo giudiziario, viene ricompresa una finalità preventiva, laddove si impone di evitare le conseguenze ulteriori del reato. Come è evidente, la legge provvede ad una indicazione delle finalità e non ad una descrizione delle attività, quanto a metodo e procedure: è la prassi consolidata quella che fornisce il metodo acquisito(191). La natura dell’indagine preventiva trova una importante diversificazione anzitutto nella circostanza che essa non è connessa con un principio di rigida doverosità applicativa, quale quello della obbligatorietà della legge penale, sancito dall’art. 112 Cost.; ed inoltre, non si rinviene nella legge ordinaria il concetto di dipendenza degli organi di polizia, in questo caso nella loro valenza amministrativa, da un organo giurisdizionale, come nel caso della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal P.M.

È da sottolineare, inoltre, una fondamentale differenza rispetto alla dinamica che si innesta nel procedimento penale: in questo caso la notizia criminis viene sottoposta, sin dalle indagini preliminari, ad un progressivo sviluppo che culmina nell’udienza preliminare e nel dibattimento(192). L’ipotesi storica acquisita viene incanalata lungo un binario che è teso al suo affinamento sino ad attribuirle quel valore di corrispondenza alla verità legale che solo la capacità probatoria del contraddittorio può consentire; nel procedimento di prevenzione, di contro, l’ipotesi nasce indiziaria e muore indiziaria, seppur supportata dall’ulteriore elemento della sufficienza. L’indagine di tipo preventivo trova la sua unica specificazione normativa nell’art.3, comma 2, della L. 410/1991, ove si afferma che “formano oggetto di investigazione preventiva della Direzione Investigativa Antimafia: le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni”.

Accanto, vi è l’esigenza di avvalersi di strumenti di analisi criminale, redatti da organismi istituzionali e recanti lo stato della criminalità organizzata in determinate aree del paese; è evidente che tali documenti, per esprimere efficacia, devono contenere non l’insieme analitico dei fatti accaduti, ma debbono, principalmente, essere impostati su ipotesi deterministiche tali da prevedere, con buon margine, le strategie future dei sodalizi criminali. Contrariamente, si tratterebbe di documenti di mera consultazione per finalità di cognizione storica.

Approfondimenti

(191) - L’indagine giudiziaria trova regolamentazione nel c.p.p., con riferimento esclusivamente alle competenze, ai termini ed alle tipologie degli atti, senza che si faccia riferimento alle modalità esecutive. La letteratura in tal senso è piuttosto esigua. Il più recente ed originale studio, che, a nostro parere si sofferma in maniera esaustiva sul “modo di condurre l’indagine”, suggerendo un metodo operativo e di analisi criminale, è quello di ANGELOSANTO, La gestione dell’indagine, su RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, Anno L, gennaio-marzo 2002, pagg. 25-58.
(192) -Sull’argomento, cfr.: GIANNITI, Rilievi sul fatto nel processo penale, in RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 1999, pagg. 408 e ss.