7. La sospensione dalla amministrazione dei beni

L’istituto della sospensione dalla amministrazione dei beni è previsto nel sistema delle misure patrimoniali dall’art. 3 quater L. 575/65(177) e dispiega i suoi effetti allorquando, a seguito di indagini patrimoniali o di accertamenti volti a verificare pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistano sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio di attività economiche in genere sia sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero possa agevolare l’attività di soggetti nei cui confronti sia stata proposta o applicata una misura di prevenzione ex art. 2 (sorveglianza speciale) o sottoposti a procedimento penale per determinati reati e non ricorrano i presupposti per l’applicazione della sorveglianza speciale. In presenza di tali presupposti, il Procuratore della Repubblica o il Questore possono richiedere al competente Tribunale (quello titolare dell’azione di prevenzione) di disporre ulteriori indagini e verifiche sulle predette attività oltre all’obbligo di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

Quando l’esito di tali accertamenti si concreta in sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche anzidette agevoli i soggetti sopra indicati, il Tribunale dispone la sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni utilizzabili direttamente o indirettamente per svolgimento della attività in argomento. L’istituto sembra avere un carattere prevalentemente interlocutorio nel panorama del contrasto preventivo perché non riguarda coloro che sono già annoverati, a giusto titolo, nella categoria dei mafiosi: in tal caso costoro sarebbero, infatti, destinatari di un provvedimento di sequestro. Si tratta, più propriamente, di una misura strumentale che è rivolta a verificare la legittima provenienza dei beni e la loro appartenenza. È interessante osservare come il comma 1 della norma faccia riferimento ai sufficienti indizi che debbono caratterizzare il presupposto delle ulteriori indagini, mentre il comma 2, ai fini dell’adozione della misura e della relazione qualificata tra attività economica ed attività criminale, richieda sufficienti elementi(178).

Il comma 5 prevede poi, in caso di concreto pericolo che i beni da sottoporre ad amministrazione controllata possano essere sottratti alla misura, che il Tribunale possa disporre il sequestro, su richiesta delle medesime Autorità proponenti. Si tratta evidentemente di una tipica misura cautelare. L’Amministrazione temporanea dei beni è determinata in sei mesi, termine rinnovabile per non più di dodici mesi complessivi, oltre il quale è disposta alternativamente la revoca del provvedimento ovvero il sequestro o la confisca quando nel frattempo sia accertata la provenienza illecita.

Approfondimenti

(177) - Introdotto dall’art. 24, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356.
(178) -FRATTASI, Disposizioni in materia di armi e modifiche al codice penale nella più recente legislazione, DOCUMENTI DI GIUSTIZIA, n. 9, 1992, pag. 1219.