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6. La cauzione

La legge Rognoni - La Torre, all’art. 15, ha previsto una conseguenza per chi sia stato sottoposto a misura di prevenzione. E difatti l’art. 3 bis della L.575/1965 prevede che il Tribunale con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma del precedente art. 2 ter, costituisca una efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. La cauzione deve essere imposta obbligatoriamente con l’applicazione della misura(175) ed ha per oggetto i beni esclusi dai provvedimenti di sequestro e confisca. Essa dimostra come i suggerimenti della Commissione Parlamentare di inchiesta siano stati ben recepiti nella proposta di legge n. 1581(176).

Sostanzialmente si è voluto operare, anche in tal senso, con uno strumento del tutto anteriore a quelli tipici processuali penali, strumento che, essendo commisurato alle condizioni economiche dell’interessato, risulta pienamente conforme all’art. 3 Cost. La cauzione si risolve nell’obbligo di versare una somma presso la cassa delle ammende: tuttavia è previsto espressamente al comma 3 che l’individuo interessato possa fare istanza per sostituire il versamento con la presentazione di idonee garanzie reali. Su questa ultima istanza decide con decreto il tribunale e, qualora l’istanza sia accolta, si indicheranno anche i modi di custodia dei beni dati in pegno. In particolare, allorché si tratti di beni immobili, sarà disposta l’ipoteca legale, con conseguente trascrizione presso l’Ufficio delle Conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. La somma da versare a titolo di cauzione va individuata secondo la esigenza di costituire un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. In tale direzione deve scorgersi la ratio della norma, che peraltro, affida al potere discrezionale del Tribunale la concreta determinazione del complessivoammontare.

La legge prevede poi, che qualora l’interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all’ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni: quindi, con riguardo sia alla cauzione obbligatoria sia a quella facoltativa, sarà praticamente rimessa al Tribunale la facoltà di stabilire quali fra i comportamenti che esso disciplinerà saranno penalmente sanzionati. Il reato si configura istantaneo, rilevato che, alla scadenza del termine fissato dal provvedimento emanato dal Tribunale, non può essere più data utilmente esecuzione. Come si è visto, la imposizione della cauzione trova ragione nella esigenza di dissuadere il prevenuto dal disattendere gli obblighi scaturenti dalla misura. Pertanto il comma 6 dell’art. 3 sanziona la violazione degli obblighi e dei divieti derivanti dalla misura con la confisca della cauzione o con l’esecuzione dei beni costituiti in garanzia, fino a concorrenza dell’ammontare della cauzione. È una sanzione che viene aggiunta al sistema delle leggi precedenti. Il provvedimento viene adottato in sede di processo di prevenzione.

Il procedimento inizierà con la richiesta del Procuratore della Repubblica o del Questore; il Tribunale, nell’osservanza del contraddittorio e con l’intervento del difensore, accerterà l’eventuale violazione delle prescrizioni imposte con l’applicazione della misura di prevenzione. Esso compie tale accertamento in via incidentale, avendo la possibilità di confiscare i beni a prescindere dall’eventuale pronuncia giurisdizionale definitiva sul reato che configura la violazione dei predetti obblighi. Le suddette violazioni non esauriscono le loro conseguenze nella confisca o nella esecuzione sui beni costituiti in garanzia; il comma 7°, difatti, stabilisce che la cauzione “deve essere rinnovata qualora permangano le condizioni che giustificano la cauzione”, anche per somma superiore a quella originaria.

Approfondimenti

(175) -DI RAIMONDO: Lineamenti delle misure di prevenzione, Padova, 1983, 76.
(176) - VIII Legislatura, cit., 116 ss.