5. Le misure di prevenzione patrimoniali e i beni acquisiti prima della L. 646/82

Pare qui opportuno un breve accenno ad un’altra questione che ha generato contrasti interpretativi. Ci si riferisce al problema dell’applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali con riguardo ai beni acquistati prima della entrata in vigore della L. 646/1982. Da punto di vista logico, va precisato che il patrimonio di un individuo, fluttuante per antonomasia, rappresenta non già un elemento statico, bensì il punto di arrivo di un cammino cadenzato da tappe diverse. La Corte di Cassazione ha statuito che le misure patrimoniali possono essere adottate anche nei confronti di beni che risultino essere acquisiti al patrimonio in epoca precedente all’entrata in vigore della legge che ha introdotto le misure stesse(173).

Si è, infatti, argomentato che le misure hanno valenza giuridica e finalità diverse da quelle costituenti pene pecuniarie per le quali, eminentemente, si riscontra il carattere sanzionatorio. Le misure in questione sono poste a tutela di una garanzia di prevenzione rispetto ad una condotta antisociale, non avendo finalità sanzionatoria. Quindi, nella nostra ipotesi, deve trovare applicazione il principio sancito dall’art. 200 del c.p. in tema di misure di sicurezza, che al 2° comma sancisce che se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. Non va tralasciata la considerazione che l’applicazione della misura patrimoniale tende ad eliminare una situazione di pericolo attuale, costituita dal possesso di una ricchezza che, se pure iniziato in epoca antecedente, si protrae nei lunghi periodi, con conseguente accrescimento delle potenzialità criminogene della mafia e con grave pericolo della economia in generale(174).

Approfondimenti

(173) - Cass. pen., Sez. I, 3.2.1986, in CASS. PEN. 1987, 814.Più recentemente, Corte Cass., Sez. II. 2.3.1995: “Ai fini della legittimità della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, è irrilevante la circostanza che alcuni dei beni che vi sono assoggettati siano stati acquistati prima dell’entrata in vigore della legge predetta, essendo sufficiente la dimostrazione della riconducibilità dei beni stessi ad illecite modalità di acquisizione”.
(174) -Quaderni del C.S.M., Seminario di Studi Simonetta Lamberti, Maiori, 1982, pag. 45 e ss.