3. Le indagini patrimoniali

In virtù dell’art. 2-bis L. 575/65(148), nei confronti delle persone indiziate di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso o equiparata che sono sottoposte alla procedura per l’applicazione della sorveglianza speciale o a quelle nei confronti delle quali può essere proposta la sorveglianza speciale, il Procuratore della Repubblica o il Questore competente a richiedere l’irrogazione di una misura di prevenzione devono effettuare una serie di indagini miranti alla verifica del suo patrimonio o del tenore di vita, indagini che, come si vedrà, sono strumentali all’applicazione di una misura preventiva patrimoniale(149).

La lettera della norma lascia intendere che le indagini possono essere avviate ancor prima che sia stata formulata la proposta di irrogazione di una misura di prevenzione e quindi prima dell’inoltro della proposta al Presidente del Tribunale, purché esse si fondino sulla previa sussistenza di indizi circa l’appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso. Sembrerebbe evincersi, in ogni caso, il rapporto di pregiudizialità che, salvo talune eccezioni, esiste tra le conseguenti misure patrimoniali e quelle personali, in quanto il sequestro si ricollega cronologicamente all’avvenuto inizio del procedimento di prevenzione, già avviato per la sorveglianza speciale. La confisca, d’altro canto, può essere disposta in vari momenti ma comunque non può mai precedere l’applicazione della sorveglianza speciale. Essa può, innanzitutto, essere disposta al momento dell’applicazione di quest’ultima come provvedimento ad essa accessorio, così configurandosi l’ipotesi più tipica, ma può anche essere adottata successivamente all’applicazione della misura, non oltre un anno dopo l’avvenuto sequestro, quando ciò sia richiesto dalla complessità delle indagini di polizia e degli accertamenti.

In ogni caso, stante il dato testuale dell’art.2 ter comma 6, non possono essere disposte misure patrimoniali oltre la cessazione della misura personale(150). L’applicazione delle misure in argomento è estesa anche nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell’art.7 bis l.685/75 e dei soggetti indicati nell’art.1 n.1 e 2 L. 1423/56, quando l’attività delittuosa dalla quale si ritiene derivino i proventi sia quella contemplata nell’art.630 c.p.(151). Quanto ai destinatari, non vi sono dubbi sul fatto che la normativa in esame riguardi non soltanto gli indiziati di partecipazione ad associazione mafiose ma anche coloro che vivono dei proventi di azioni delittuose della criminalità organizzata, come pure sembra ormai pacifico che esse possano essere imposte anche alle persone indicate nell’art. 1, n. 1 e 2 della legge 1423/1956(152).

Ciò in virtù del rinvio formale disposto dall’art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152(153). Merita, invece, un cenno una questione di ordine sistematico: se le misure di prevenzione patrimoniali sono subordinate ad un procedimento per l’irrogazione di una misura di prevenzione personale, potrebbe concludersi che si tratti non già di autonomi istituti ma più propriamente di effetti o conseguenze patrimoniali delle misure preventive personali. In realtà non mancano interventi giurisprudenziali che segnalano invece l’assoluta autonomia della confisca rispetto ad ogni procedimento relativo a misure di prevenzione personali. È stato, ad esempio, precisato che la confisca può applicarsi anche allorché sia venuta a mancare la persona cui attribuire i presupposti di pericolosità e di indimostrata legittima provenienza dei beni(154). In particolare, è stato osservato che l’autonomia della confisca va ricondotta al fine perseguito dalla normativa antimafia al riguardo, che è quello di eliminare dal circuito economico beni che si presumono illecitamente acquisiti da soggetti collegati ad una organizzazione criminale mafiosa.

I beni assoggettati a confisca sono, cioè, oggettivamente pericolosi in quanto strumento di sviluppo dell’organizzazione criminale e dei suoi membri. L’applicabilità della confisca non può quindi venir meno a seguito della morte della persona relativamente alla quale siano certi i presupposti di pericolosità e di indimostrata legittima provenienza dei beni richiesti dalla legge(155). La normativa in materia di misure patrimoniali prevede, come si è visto, una serie di accertamenti orientati all’aspetto economico dell’attività mafiosa e dei fenomeni omologhi di criminalità organizzata. Le indagini patrimoniali indicate dal citato art. 2 bis L. 575/65, sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio hanno lo scopo di individuare l’origine, l’evoluzione e l’entità di un patrimonio attraverso la definizione e la conoscenza di strutture, modelli di comportamento, soggetti e legami tra gli stessi.

Nell’individuare le valenze del tenore di vita occorrerà riferirsi alle dimostrazioni esterne dell’individuo, anche correlandole con quelle degli anni precedenti. Ben altra portata assume l’accertamento sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio: in effetti, la moderna economia offre varie facce della ricchezza in termini di complesso di attività, titoli, denaro ed altro. Il buon esito di tali indagini dipende essenzialmente dall’accuratezza con cui vengono effettuate e dal diretto studio dei soggetti. Generalmente è proprio l’osservazione diretta che permette infatti di individuare le persone fisiche o giuridiche del cui patrimonio la persona in questione può disporre. Comunque, il dettato normativo non specifica puntualmente in cosa consistano le indagini e non pone alcun tipo di limite, richiedendo semplicemente l’accertamento di eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni o abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, ed anche se il proponendo benefici di finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni da parte delle Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee.

La scarsa determinatezza dell’istituto desta, invero, qualche riserva; sembrerebbe che, nonostante l’importanza di tali accertamenti nell’ambito del procedimento e la possibilità che essi sfocino in un procedimento penale per associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), il legislatore non si sia curato di tipizzare gli atti che possono essere compiuti al fine di verificare la reale situazione economico- finanziaria del soggetto. Ad ogni buon conto, tra le possibilità accordate dalla L. 575/65 (art. 2 bis) assumono un particolare rilievo le indagini bancarie(156), prima della L. 646/82 praticamente irrealizzabili anche grazie ad un più o meno consapevole silenzio normativo. Esse si connotano per la facoltatività stante la lettera dell’art. 2 bis L.575/65 (possono richiedere). L’enorme uso che si è fatto delle indagini bancarie ha però spesso causato rallentamenti proprio nelle indagini relative alle persone il cui patrimonio fosse effettivamente difficile da giustificare. È quindi importante che l’attivazione dello strumento venga limitato alle persone per le quali le indagini patrimoniali o il tenore di vita abbiano fatto rilevare una consistenza patrimoniale non giustificabile.

Le indagini ex art. 2 bis coinvolgono sia i beni di cui il soggetto dispone direttamente sia quelli che lo riguardano indirettamente ovvero che, pur essendo intestati ad altri, di fatto risultano essere nella sfera giuridica dell’interessato, con una relazione molto simile al possesso(157). Risulta per esempio ininfluente per dedurre la disponibilità del bene da parte del prevenuto stabilire se l’effetto traslativo della proprietà si sia compiutamente realizzato dal punto di vista giuridico-formale nei confronti del terzo; necessita, al contrario, accertare se tra quest’ultimo e l’interessato sussista una situazione fiduciaria tale da consentire al secondo la disponibilità di fatto, indiretta, del bene(158). Per ora preme sottolineare che, mentre nel caso in cui il bene sia intestato al prevenuto è sufficiente verificare la fonte di provenienza della cosa o del reddito colpito, nell’altra ipotesi occorre innanzitutto verificare che l’interessato ne abbia la disponibilità, per poi accertare la fonte, sebbene il fatto che egli disponga di un bene altrui sia indizio significativo sulla sua dubbia provenienza(159).

La disponibilità può derivare addirittura dal solo rapporto intercorrente tra il titolare formale del bene e il prevenuto o dal tipo di bene di cui si tratta: ciò allo scopo di neutralizzare le modalità elusive usate dalla malavita nell’intestazione degli immobili e dei mobili registrati. Per quanto concerne i beni appartenenti al coniuge, ai figli e ai conviventi, la legge ritiene sufficiente l’accertamento della loro titolarità formale del bene in questione, da cui, senza necessità di ulteriori accertamenti, si arguisce che l’interessato ne abbia la disponibilità(160). Il panorama delle possibilità accordate agli operatori di polizia nell’ambito delle indagini patrimoniali è assai vasto e deve comprendere tutte le possibili fonti di reddito e, più in generale, di ricchezza che possono essere ricondotte al soggetto interessato. Tra questi si segnalano, a titolo orientativo e senza intento esaustivo: - la disponibilità di immobili, in particolare di abitazioni oltre a quella principale; - la disponibilità di beni mobili di particolare prestigio anche per l’onere che deriva dal mantenimento (aeromobili, navi, natanti, cavalli da corsa, automobili esclusive, etc.); - la frequentazione di case da gioco o di locali e di luoghi di svago particolarmente costosi; - l’acquisto di beni di ingente valore (quadri d’autori, oggetti d’arte in genere o di collezionismo); - l’elargizione di ingenti somme o altre utilità a familiari o a persone contigue; - la disponibilità di servitù; - il possesso o la disponibilità di riserve di caccia; - la titolarità di imprese o la partecipazione ad esse nonché la titolarità di licenze, autorizzazioni, concessioni eventualmente connesse; - la fruizione di contributi e di mutui agevolati concessi sia dallo Stato, sia dall’Unione Europea; - le eventuali quote di partecipazione a società o ad iniziative di carattere finanziario.

I soggetti pubblici e privati presso i quali orientare le indagini sono conseguenti a tali indicatori e vengono illustrati schematicamente (Allegato 2). Al riguardo va sottolineato che l’onere operativo connesso a tali accertamenti è alleviato dalla possibilità di accedere, quanto meno nella fase di iniziale orientamento, alle banche dati informatiche della gran parte degli enti interessati, disponibili on line presso gli uffici di polizia.

Approfondimenti

(148) - Introdotto dall’art. 14, L. 646/82.
(149) -TURONE, Mafia, in DIZIONARIO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. Milano, 1986, 597.
(150) - Cass. pen., Sez. I, 17.6.1985, in GIUST. PEN., III, 425.
(151) -Sequestro di persona a scopo di estorsione.
(152) -Come modificato dall’art. 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
(153) -Nel senso, Cass. pen., Sez I, sent. 17 gennaio 1990, Marcellino; conformi: Sez. I, sent. 5063 del 28 ottobre 1999, Gangi e Sez. I, sent. 6825 del 25 marzo 1997, Rinaldi. (154) -Cfr. Corte Appello Napoli, 16 gennaio 2001 (decr.) - Pres. Di Nola - Est. Grasso - Ric. Zaza, Liguori, Capaldo.
(155) - Cass., Sez. I, sent. 13 novembre 1997, Di Martino e altri; Sez. I, sent. 28 ottobre 1999, n. 5092; Sez. I, sent. 4 marzo 1999, n. 5830. Si tratta, invero, di una conclusione che, in dottrina, ha generato talune critiche in quanto la fattispecie non rientra tra quelle elencate al comma 7 dell’art. 2 ter della legge 575/1965, la cui individuazione è ritenuta tassativa (assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione).
(156) -DAVIGO - GARONE, Le indagini patrimoniali e bancarie nella legislazione antimafia, in CONVEGNO NAZIONALE, Le indagini bancarie nei reati di criminalità organizzata, di criminalità economica e per le misure di prevenzione. Rapporti tra la Magistratura e gli Istituti di credito. Relazioni, 1988, 106.
(157) -Trib. Napoli, 14.3.1986, in FORO IT.,1987, II, 365.
(158) -Corte Appello Reggio Calabria, 6.3.1986, in FORO IT., 1987, II, 361.
(159) - La possibilità che un indiziato di mafia possegga anche un patrimonio acquisito legittimamente impone al giudice un’indagine sui singoli beni, in quanto il cumulo degli accertamenti eluderebbe la individuazione dei beni di provenienza illecita (Cass., Sez. I, 18.5.1992, in MASS. CASS. PEN., 1992, 12, 111).
(160) - Sono a tal fine irrilevanti i rapporti obbligatori che comportano solo una detenzione temporanea.