1. L’ordine economico e le nuove frontiere della lotta al crimine organizzato

Pur dovendo prescindere, per ambito specifico di trattazione, da valutazioni di carattere sociologico, appare opportuno, prima di esaminare le misure di prevenzione patrimoniali, formulare alcune osservazioni di politica criminale, utili per meglio comprendere le scelte operate dal legislatore al riguardo. Alla base della espressione mafiosa, vi è, comunque e sempre, una volontà di accumulazione di capitali in tempi brevi, con modalità illecito-parassitarie, in un quadro operativo che si estende ormai oltre i confini nazionali(140). Da qui la necessità, per i gruppi criminali, di presupposti operativi fondamentali, quali i rapporti con ambienti dell’alta finanza internazionale, con mediatori spregiudicati, ecc. Il sistema più ricorrente di arricchimento è, come noto, il traffico della droga, che richiede forti legami a livello internazionale; non vanno trascurati, in tale considerazione, il contrabbando di armi e sigarette, i sequestri di persona a scopo di estorsione, che producono alla criminalità elevati fatturati, l’intromissione nell’assegnazione degli appalti e dei subappalti, le truffe in danno della CEE, attivate con condotte e modalità insinuose.

Gli ingenti capitali accumulati vengono inseriti dalla criminalità del 2° livello nel circuito delle banche e delle società finanziarie, nazionali ed estere, attraverso canali neri: per le mafie è perciò necessario uno stretto legame con i canali puliti della finanza. Il danaro, così canalizzato verso nuove direzioni, viene investito, delineandosi quindi l’attività criminosa del 3° livello, che poggia la sua forza sulla disponibilità di un capitale non sofferto, che rende difficile la competizione da parte della imprenditoria onesta. Ne deriva la necessità di un sistema legislativo capace di colpire quel perverso arricchimento che poggia su una apparente, e quindi piú pericolosa, facciata di liceità. Fatte salve le diverse connotazioni strutturali, sociali e culturali, le espressioni criminose esterne dei vari sodalizi hanno subìto, negli ultimi anni, evoluzioni egualmente orientate ad elevare il proprio potenziale attraverso l’acquisizione dell’illecito controllo di attività economiche(141). Da questo quadro emerge una situazione indicatrice della elevata potenzialità disgregante della mafia, che minaccia l’intero sistema economico, costituendo una variabile non facilmente prevedibile e fronteggiabile. Essa è capace di condizionare la pianificazione economica, il senso della libera iniziativa imprenditoriale, il quadro dei rapporti interni.

E comunque, ciò che allarma è la capacità di condizionamento che la mafia imprenditrice ha mostrato nei confronti di enti o persone con i quali è entrata in rapporto. Non a caso la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia aveva raccomandato misure che colpissero la struttura proprio nel patrimonio, essendo il lucro e l’arricchimento gli obiettivi di questa criminalità, che ben si distingue per origini e funzione storico-politica dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa. L’espansione dell’intervento mafioso, l’articolazione complessa della mafia che, mentre non trascura alcun settore produttivo e di servizi, trova nell’intervento pubblico la sua principale committenza, facevano quindi esigere più puntuali strumenti(142). Cominciò, quindi, a delinearsi l’idea di tutelare quell’insieme di rapporti e relazioni che i giuristi moderni individuano definendo l’ordine economico, inteso come accezione particolare del più generale concetto di ordine pubblico. In effetti, riesaminando per un momento l’art 416 bis c.p., ciò che esalta il disvalore penale del fatto descritto sono le modalità di condotta attraverso le quali l’associazione persegue i propri scopi (l’avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva).

Le modalità della condotta tipiche del sodalizio mafioso sono quelle che individuano il significato dell’offesa. Piuttosto che di tutela dell’ordine pubblico nel suo tradizionale significato, connesso alla pacifica convivenza ed alla tranquillità dei rapporti sociali, sembra più opportuno esprimersi in termini di libertà del consenso(143). Il bene tutelato, l’ordine pubblico economico, corrisponde alla libertà della controparte, considerata nella previsione penale, non già quindi nella tradizionale prospettiva di tutela individuale, ma come interesse collettivo. Sembra opportuno osservare che in questi duecento anni di diritto penale, da Cesare Beccaria ad oggi, l’interesse del legislatore non è mai stato direttamente orientato ai fatti economici e alla loro tutela. Solo nell’ultimo ventennio le scelte di politica criminale hanno dovuto considerare la necessità di un diritto penale dell’economia. Tale nuovo atteggiamento deve, però, tenere in debito conto i caratteri distintivi di un sistema economico che, per cultura e tradizione, si ispira alla massima libertà e che è sempre stato considerato un hortus clausus ad ogni ingerenza di regole diverse da quelle proprie. Si tratta, quindi, di contemperare il bisogno di tutela della collettività con le esigenze della libera impresa, di rinvenire, cioè, un punto di equilibrio tra repressione e libertà(144).

In tale quadro, complesso ed estremamente dinamico, andranno considerate le norme relative alle misure di prevenzione patrimoniali di cui ci stiamo per occupare.

Approfondimenti

(140) -CARINGELLA, Lo status di sottoposto a misura di prevenzione. Riflessi amministrativi, con particolare riferimento alla legislazione in tema di appalti pubblici, in ATTI DEL CONVEGNO, cit.
(141) -Lo sviluppo della criminalità economica assume un’importanza tanto più forte oggi, in un mondo che si orienta verso la competizione globale, tendendo a costituire una fase patologica di competizione (vedi TONDO, in ATTI DEL CONVEGNO, cit.).
(142) - VIII Legislatura, op. cit., 115. (143) -A. CARMONA, Seminario presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, Roma, 1995.
(144) - L. VIOLANTE, Giornata di studio su Economia e criminalità, SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI, Roma, 1993.