8. Le interdizioni alle cariche elettive

Degli ulteriori accorgimenti sono stati individuati dal legislatore per garantire la effettività del sistema anche nel più generale e delicato ambito della buona gestione della cosa pubblica. L’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55(128) dispone taluni limiti: alla lettera f ) del comma 1 viene disposto che coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo in base alla sentenza n. 141 del 6 maggio 1996 della Corte Costituzionale, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art. 1 della legge 575/1965, non possono: - essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; - ricoprire le cariche di presidente di giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente di giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente di consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni ex art. 23 legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

Approfondimenti

(128) - Il capo II è specificamente dedicato all’ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.