7. Le misure di tutela della Pubblica Amministrazione

Il legislatore ha previsto, a lato delle disposizioni di cui si è detto, delle norme che rendano effettivo il sistema di prevenzione e che apprestino una sostanziale efficacia del sistema di autocontrollo della Pubblica Amministrazione, concependo, tra le altre, delle norme penali specificamente intese ad evitare delle possibili collusioni di pubblici funzionari con la criminalità organizzata. Innanzitutto, la concessione di autorizzazioni e licenze e la stipula di contratti con la P.A. non possono attuarsi nei confronti di persone nei cui confronti è in corso procedimento di prevenzione, senza preventiva comunicazione al giudice competente, il quale, in tale pendenza ed in sussistenza di presupposti, può disporre i divieti e le sospensioni previste dalla norma. Tuttavia, i relativi procedimenti amministrativi sono soggetti a sospensione fino al provvedimento del giudice e comunque per un periodo non superiore ai venti giorni dalla comunicazione da parte della P.A. L’art. 10 bis (122) stabilisce modalità applicative, procedure ed attribuzioni per l’attuazione dei provvedimenti enunciati dall’articolo precedente.

È previsto un intervento sanzionatorio, con la reclusione da due a quattro anni, nei confronti del funzionario o dipendente infedele, che, malgrado l’intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi(123); è prevista l’ipotesi colposa, con la pena della reclusione da tre mesi a un anno. Viene sottolineato, nel caso, come il legislatore abbia voluto espressamente introdurre una norma specifica diretta a mettere in guardia i pubblici funzionari, pur potendo già disporre della sanzione generale prevista dall’art. 328 c.p. Ma, se si è ritenuto di dover apprestare un reato specifico, ciò significa che è stato ritenuto poco adatto il tradizionale strumento repressivo previsto dal codice sostanziale; in tal senso, l’introduzione della ipotesi colposa trova fondamento nella difficoltà di estrapolare la prova del dolo omissivo(124).

Analogamente, all’art. 10 quinquies (125), viene prevista la reclusione da due a quattro anni per il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico, ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti di cui all’art. 10; anche in questo caso, come per il precedente, viene ipotizzata, con la stessa pena, l’ipotesi colposa. Si tratta di un reato proprio, monosoggettivo, dal momento che il legislatore ha voluto privilegiare il consenso del soggetto indicato alla stipulazione del contratto invece della intesa negoziale, con la conseguenza, altresì, della ipotizzabilità della fattispecie di compartecipazione eventuale ex art. 110 c.p.(126); viene inoltre ipotizzata la forma di concorso con i reati di cui agli artt. 319 e 323 c.p. È stato infine osservato che il “consentire alla conclusione”, espressamente previsto nella norma in esame, non deve intendersi limitato alla semplice condotta relativa alla prestazione del consenso necessaria per la stipulazione del contratto, ma deve ritenersi estensibile ad ogni altra forma di cointeressenza alla formazione del contratto, finanche in termini di semplice agevolazione(127).

In tale generale ambito di predisposizioni difensive, deve essere collocata la previsione dell’art. 21 L. 646/1982. La norma prevede che chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, in assenza di autorizzazione dell’Autorità competente, è punito: - con l’arresto da sei mesi ad un anno; - con l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Sono previste pene anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo, nei cui confronti viene prevista la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno, unitamente all’ammenda pari ad un terzo del valore complessivo dell’opera. Inoltre, l’Amministrazione appaltante può esercitare la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Ove, tuttavia, l’Amministrazione intenda rilasciare l’autorizzazione prevista, essa deve procedere alla verifica dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso dei requisiti soggettivi per l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori; l’autorizzazione, tuttavia, non può essere rilasciata nei casi previsti dal citato art. 10 quinquies.

Approfondimenti

(122) -Aggiunto dall’art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, successivamente integrato dall’art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 e dall’art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(123) -L’ipotesi penale è stata configurata dall’art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, successivamente modificato dall’art. 4, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Con la norma si prevede l’applicazione delle stesse pene anche in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle norme recate dall’art. 10.
(124) -FIANDACA, Le nuove norme incriminatici dirette a responsabilizzare i pubblici amministratori, in FORO IT., 1984, pag. 277.
(125) -Anche questo art. è stato introdotto dall’art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e, dopo altri interventi, presenta l’attuale lettura a seguito della parziale integrazione operata dall’art. 6, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(126) -ZANOTTI, Commenti articolo per articolo l. 19 marzo 1990, n. 55, art. 6, cit., pag. 407.
(127) -TAORMINA, Fattispecie contrattuali, certificato antimafia e responsabilità penale del pubblico amministratore, in GIUST. PEN., 1990, II, c. 449.