6. L’estensione soggettiva dei provvedimenti preventivi

Nel quadro della generale capacità di espansione delle misure antimafia, intesa a neutralizzare concretamente l’espansione dell’economia illecita, la norma dell’art. 10 estende l’applicazione dei provvedimenti, ai sensi del comma 4, anche nei confronti di chiunque conviva con la persona soggetta alla misura, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui il prevenuto sia amministratore o sia, a qualsiasi titolo, condizionatore di scelte e indirizzi. Il provvedimento, cui si perviene su richiesta del Procuratore della Repubblica o del Questore, può essere adottato, in caso ne sussistano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura e vi provvede lo stesso Tribunale titolare del provvedimento principale, del cui procedimento vengono adottate le medesime forme. Si tratta di una ipotesi cautelare, intesa ad evitare che il prevenuto, pur nella fase di esecuzione del provvedimento, aggiri l’efficacia di quest’ultimo, continuando a gestire la propria influenza in aree economiche e produttive comunque contigue alla criminalità organizzata. Risulta chiaro, tuttavia, che, per l’evidente incidenza del provvedimento su persone non direttamente connotate da pericolosità, le legge ha previsto un maggiore sostegno di garanzie.

Difatti, l’art. 10 quater (121) ha previsto l’ingresso nel procedimento delle parti interessate, da chiamarsi con decreto motivato; esse possono, anche con la presenza di un difensore, addurre in camera di consiglio le loro deduzioni, facendo anche richiesta di acquisire ogni utile elemento ai fini della decisione, cui, peraltro, si perviene a seguito di accertamenti condotti secondo le forme previste dagli artt. 2 bis e 2 ter della legge 575/ 1965.

Approfondimenti

(121) - La norma è stata inserita dall’art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, con successive modifiche operate dall’art. 5, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.