5. Effetti sanzionatori dei provvedimenti preventivi

L’art. 5 prevede la reclusione da due a cinque anni per il sorvegliato speciale che si renda responsabile di allontanamento abusivo dal Comune o dalla frazione del Comune di soggiorno obbligatorio(108). In tal caso, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. È stato ritenuto che il reato in questione non si configura come istantaneo, bensì come permanente, talché la consumazione si protrae per tutto il tempo in cui l’agente si sottrae senza giustificato motivo alla misura cui è sottoposto(109). Si tratta di una ipotesi sanzionatoria aggravata rispetto a quelle già previste dagli artt. 9, comma 2, e 12, comma 1, della L. 1423, pure riferite ad obblighi e prescrizioni connessi alla misura. I rapporti di covigenza tra i due diversi istituti sono stati chiariti dalla Cassazione, che ha specificato che l’art. 5 riguarda l’inosservanza dell’obbligo di soggiorno unicamente da parte dei soggetti indicati dall’art. 1 L. 575/1965, mentre l’art. 9 comma 1 L. 1423/1956 concerne i casi di trasgressione alla sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno, riguardanti qualsiasi categoria di soggetti, e quindi anche quella degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso(110).

Le persone sottoposte a misura di prevenzione con provvedimento definitivo sono, inoltre, destinatarie di talune norme collaterali, che aggravano il regime sanzionatorio in determinate posizioni di fatto. In particolare: - all’art. 7(111) viene previsto un aumento di pena da un terzo alla metà per alcuni delitti previsti dal c.p.(112) ed un aumento di pena, secondo i criteri fissati dall’art. 99 c.p., per talune contravvenzioni previste nello stesso codice(113); vengono, altresì, previste la procedibilità d’ufficio, anche per reati generalmente perseguibili a querela (all’evidente scopo di evitare la possibile influenza negativa di intimidazioni e condizionamenti), e l’arresto anche fuori dei casi di flagranza; inoltre, sono stati stabiliti limiti temporali di applicabilità dell’aggravante, nel senso che, premessa comunque l’esistenza di provvedimento definitivo di irrogazione della misura, il reato deve essere commesso durante il periodo di applicazione della misura stessa o nel corso dei tre anni successivi, a far tempo dalla data di cessazione della esecuzione; - all’art. 8 viene prevista la esclusione assoluta dalla concessione di licenze per detenzione e porto d’armi, nonché per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; viene prevista la revoca in caso di precedente concessione; l’aspetto assai interessante della norma è che essa va interpretata nel senso che i divieti elencati valgono per le persone che siano soltanto indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa, indipendentemente dalla definizione del relativo provvedimento di prevenzione. In tal senso, in una delle prime pronunce sulla delicata materia, si argomentò che all’Autorità di P.S. compete un autonomo potere di accertamento dell’indizio de quo solo però nell’ipotesi non penale di cui all’art. 8.

Tuttavia, in tal caso, la pronuncia deve delimitarsi al rifiuto o alla revoca della licenza in materia di armi e non può ritenersi legittimo un accertamento fatto in via preventiva ed autonoma al di fuori della suddetta necessità(114); in pratica, l’Autorità competente al rilascio della licenza è autorizzata ad accertare se l’istante, anche se solo in via indiziaria, appartenga a consorterie mafiose(115); - all’art. 9 viene previsto un aumento di pena per i reati connessi alle armi alterate o alle armi e materie esplodenti, di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110; deve trattarsi di reati concernenti le armi e le munizioni da guerra e tipo guerra (art. 1 L. 110/1975), ovvero di armi e munizioni comuni da sparo (art. 2 della stessa legge, limitatamente ai commi 1 e 2). Il successivo art. 10(116) estende il suo ambito di applicazione alla limitazione di attività lecite, che vengono interdette alle persone sottoposte a misura di prevenzione.

Queste non possono ottenere: - licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; - concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali; - concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la Pubblica Amministrazione e la concessione di servizi pubblici; - iscrizioni negli albi di appaltatori o fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; - altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate; - contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità Europee, per lo svolgimento delle attività imprenditoriali.

In tale ottica, la norma prevede che, allorché sia reso definitivo il provvedimento di applicazione della misura, si determini la decadenza delle situazioni autorizzatorie di cui sopra, oltre al divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nonché i relativi subcontratti, i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate d’ufficio, mentre le iscrizioni vengono cancellate a cura degli organi competenti. In pendenza del procedimento di irrogazione, il Tribunale, ove rilevi motivi di particolare gravità, può dare attuazione provvisoria ai divieti suddetti e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti connessi. Il provvedimento del Tribunale è soggetto, in qualsiasi momento, a revoca da parte del giudice procedente e perde naturalmente efficacia nella ipotesi di non irrogazione del provvedimento definitivo. È data, infine, facoltà al giudice di poter rinunciare all’applicazione dei provvedimenti che incidono su autorizzazioni e licenze di polizia, allorquando sia concretamente verificato che le decadenze o divieti possano incidere negativamente sui mezzi di sostentamento dell’interessato e della sua famiglia; naturalmente sono esclusi dall’eccezione gli atti autorizzativi connessi ad armi, munizioni e materie esplodenti.

Nel complesso, si tratta di un complesso di decadenze di diritto, che non richiedono la emanazione di uno specifico ed apposito provvedimento: in tal senso, è stato osservato che si tratta di un meccanismo amministrativo che rappresenta una vera e propria capitis deminutio per il soggetto colpito da misura di prevenzione personale(117). Tali misure interdittive, tuttavia, hanno suscitato pareri diversificati da parte della dottrina. Anzitutto è stato osservato che ci si trova dinanzi ad una sanzione amministrativa obbligatoria, scaturente dal venir meno dei requisiti di idoneità del soggetto(118). È stato altresì osservato che i provvedimenti in questione, nonostante la loro collocazione nell’ambito di una normativa afferente alle situazioni ante delictum, esprimono una e vera e propria misura a carattere penalistico a cagione dei limiti che impongono nell’ambito delle iniziative imprenditoriali(119). Alle misure non viene inoltre riconosciuta la natura di pena accessoria, trattandosi di misure di ordine sanzionatorio che esplicano i loro effetti quale espressione di supremazia che compete all’amministrazione(120).

Approfondimenti

(108) - La norma fu integralmente sostituita dall’art. 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(109) -Cass. Pen., 18 dicembre 1984.
(110) -Cass. Pen., 25 gennaio 1993.
(111) -L’attuale versione della norma è la risultante della sostituzione operata dall’art. 6, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(112) - Si tratta degli artt. del c.p. 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416 bis, 424, 435, 519 bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640 bis, 648 bis e 648 ter.
(113) -Si tratta degli artt. del c.p. 695, primo comma, 696, 697, 698, 699.
(114) -Pretore di Reggio Calabria, 26 luglio 1965.
(115) -Sull’argomento: MARINO, La tutela giurisdizionale del cittadino nel sistema delle misure di prevenzione e della legge antimafia, in GIUR. IT., 1966, II, pag. 193.
(116) -Si tratta di una norma che, nel tempo, è stata sottoposta a varie rivisitazioni e successivi aggiustamenti, venendo dapprima sostituita dall’art. 19 della legge 13 settembre 1982, poi integrata dall’art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, infine sostituita integralmente dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(117) -LUPACCHINI, Le misure di polizia per la prevenzione della criminalità organizzata, in CRIT. PEN., 1991, pag. 1017.
(118) -MACRÌ C. e V., La legge antimafia, Jovene, Napoli, 1983, pag. 156.
(119) - CURI, Commenti articolo per articolo l. 19 marzo 1990, n. 55, art. 3, in LEG. PEN., 1991, pag. 398.
(120) -T.A.R. Lombardia, 9 dicembre 1985, n. 351.